(1) Il presente capo disciplina requisiti, durata, termini e modalità di accesso, modalità di erogazione e sospensione dell’indennità integrativa dell’Assicurazione sociale per l’Impiego (ASpI), di seguito denominata indennità integrativa regionale, in attuazione della delega di cui all’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, e successive modifiche.