(1) In caso di apprendistato a tempo parziale l’apprendista deve assolvere tutta la formazione formale impartita dalla scuola professionale o in altri luoghi di apprendimento. Deve essere in ogni caso garantito l’intero quadro formativo aziendale.
(2) Alle aziende a esercizio stagionale è consentito occupare apprendisti/apprendiste, qualora sia garantito, nonostante i limitati periodi di attività, un addestramento conforme al quadro formativo aziendale. I contratti stagionali devono avere una durata minima di dodici settimane.
(3) Ai fini del computo del periodo di apprendistato si cumulano i periodi di formazione aziendale e formale nonché le ferie maturate. In caso di apprendistato stagionale, otto mesi di apprendistato sono considerati un anno intero di apprendistato.
(4) Gli apprendisti e le apprendiste con contratto stagionale possono assolvere la formazione formale anche nei periodi in cui non vi è attività lavorativa. In tal caso, la formazione formale è considerata tempo effettivo di lavoro, in proporzione al periodo di lavoro prestato in azienda. 12)