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a) Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 121)
Ordinamento dell'apprendistato

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 luglio 2012, n. 28.

Art. 13 (Frequenza della scuola professionale)  

(1)  Con l’inizio dell’apprendistato l’apprendista deve frequentare la scuola professionale per la durata definita nei programmi didattici. In seguito all’assolvimento dell’obbligo scolastico, i giovani/le giovani possono frequentare, con il consenso della direzione scolastica, fino a quattro mesi di scuola professionale anche senza contratto d’apprendistato.

(2)  Se alla conclusione del contratto di apprendistato l’anno scolastico in corso è già così avanzato da non permettere più di concluderlo con successo, l’apprendista deve frequentare la scuola nel corso del successivo anno scolastico. La decisione in merito spetta al direttore/alla direttrice della scuola professionale.  14)

(3) In caso di cessazione del rapporto di apprendistato a qualsiasi titolo durante l’anno formativo ai giovani/alle giovani è consentito continuare a frequentare la scuola e terminare regolarmente l’anno scolastico. 15)

(4)  Se in una scuola professionale non è garantita la realizzazione dell’attività didattica, il competente coordinatore/la competente coordinatrice d’area può stipulare convenzioni riguardanti la realizzazione dell’attività didattica da parte di organizzazioni esterne.

(5)  Il direttore/La direttrice della scuola professionale inoltre può ammettere alla regolare frequenza della scuola professionale le persone che desiderano acquisire una qualifica o un diploma professionale, ma che, per superamento dell’età massima, non possono più stipulare un contratto di apprendistato.

14)
L'art. 13, comma 2, è stato così modificato dall'art. 18, comma 2, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.
15)
L'art. 13, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.
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