(1) Con l’inizio dell’apprendistato l’apprendista deve frequentare la scuola professionale per la durata definita nei programmi didattici. In seguito all’assolvimento dell’obbligo scolastico, i giovani/le giovani possono frequentare, con il consenso della direzione scolastica, fino a quattro mesi di scuola professionale anche senza contratto d’apprendistato.
(2) Se alla conclusione del contratto di apprendistato l’anno scolastico in corso è già così avanzato da non permettere più di concluderlo con successo, l’apprendista deve frequentare la scuola nel corso del successivo anno scolastico. La decisione in merito spetta al direttore/alla direttrice della scuola professionale. 14)
(3) In caso di cessazione del rapporto di apprendistato a qualsiasi titolo durante l’anno formativo ai giovani/alle giovani è consentito continuare a frequentare la scuola e terminare regolarmente l’anno scolastico. 15)
(4) Se in una scuola professionale non è garantita la realizzazione dell’attività didattica, il competente coordinatore/la competente coordinatrice d’area può stipulare convenzioni riguardanti la realizzazione dell’attività didattica da parte di organizzazioni esterne.
(5) Il direttore/La direttrice della scuola professionale inoltre può ammettere alla regolare frequenza della scuola professionale le persone che desiderano acquisire una qualifica o un diploma professionale, ma che, per superamento dell’età massima, non possono più stipulare un contratto di apprendistato.