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a) Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 121)
Ordinamento dell'apprendistato

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 luglio 2012, n. 28.

Art. 16 (Esame di fine apprendistato)   delibera sentenza

(1)  L’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale termina con un esame finale.

(2)  Scopo dell’esame finale è verificare se il candidato/la candidata ha acquisito le competenze relative alla professione. All’esame il candidato/la candidata deve dimostrare di avere acquisito le competenze stabilite nell’ordinamento formativo.

(3)  La Giunta provinciale approva il programma per l’esame per le singole professioni oggetto di apprendistato. Prima dell’approvazione dei programmi vengono acquisiti i pareri delle organizzazioni dei datori/delle datrici di lavoro più rappresentative a livello provinciale.

(4)  Con regolamento di esecuzione è emanata la disciplina degli esami, che regola i seguenti aspetti:

  1. ammissione all’esame di fine apprendistato;
  2. composizione della commissione d’esame;
  3. sessioni d’esame;
  4. struttura dell’esame;
  5. svolgimento dell’esame;
  6. valutazione dell’esame;
  7. riconoscimento di crediti formativi. 18)

(5)  In seguito al superamento dell’esame il candidato/la candidata ottiene:

  1. un attestato di qualifica professionale in caso di apprendistato triennale;
  2. un diploma professionale in caso di apprendistato quadriennale.

(5/bis) Nell’elenco delle attività professionali oggetto di apprendistato di cui all’articolo 2, comma 1, sono stabilite le professioni per le quali sull’attestato di qualifica professionale oppure sul diploma professionale è indicato anche il titolo ’attestato di lavorante artigiano. 19)

(6)  Gli apprendisti con diagnosi funzionale, che hanno superato l’esame finale con un programma individuale, ottengono una qualifica parziale, nella quale sono descritte le competenze acquisite.

massimeDelibera 19 maggio 2020, n. 343 - Misure in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019: Esame di fine apprendistato ed esame di diploma degli alunni e delle alunne delle scuole professionali
18)
L'art. 16, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.
19)
L'art. 16, comma 5/bis è stato inserito dall'art. 12, comma 2, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.
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