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Corte costituzionale
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Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
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Sentenze della Corte costituzionale
2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 06.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 06.04.2005
Prevenzione di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
Attendere, processo in corso!
Sentenza (24 marzo) 6 aprile 2005, n. 135; Pres. Contri; Red. Modona
Ritenuto in fatto 1
. - Con ricorso del 25 luglio, notificato il 26 luglio e depositato il 1 agosto 2002, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota in data 11 giugno 2002, prot. 2687/2002/SIAR, del Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Dipartimento per la protezione ambientale - Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali, con la quale è stata preannunciata un'ispezione nello stabilimento MEMC Electronic Material s.r.l. di Merano, programmata in base al D.M. 3 febbraio 1998 del Ministro dell'ambiente nonché al precedente decreto del medesimo Direttore generale, datato 8 maggio 2002, prot. 406/2002/SIAR/DEG, con cui è stata istituita la commissione incaricata di svolgere la suddetta ispezione.
In particolare, con la nota in data 11 giugno 2002, alla quale veniva allegato il D.M. 8 maggio 2002, il Ministero dava notizia al direttore dello stabilimento MEMC di Merano dell'inizio di un'attività ispettiva disposta a norma del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della Dir. 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), finalizzata ad "accertare i programmi e le misure per la prevenzione degli incidenti rilevanti, con particolare riferimento alla idoneità delle procedure gestionali e delle soluzioni impiantistiche adottate".
Venuta a conoscenza dell'ispezione ministeriale tramite la società MEMC, con nota del suo Presidente in data 20 giugno 2002 la Provincia aveva chiesto al Ministero dell'ambiente di astenersi dallo svolgere tale attività, segnalando che la competenza in materia era a lei attribuita e che i propri uffici "effettuavano regolarmente i controlli necessari alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti". La richiesta era stata però ignorata dal Ministero e l'ispezione aveva avuto inizio.
La Provincia chiede alla Corte di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, emanare i provvedimenti impugnati, e di annullare per l'effetto tali atti. Sia i provvedimenti che il comportamento del Ministero dell'ambiente sarebbero infatti gravemente lesivi delle competenze attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ( D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dalle relative norme di attuazione (
D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474
, e
D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266
), nonché dall'art. 117 Cost. in relazione all'art. 10 della L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e violerebbero inoltre il principio di leale collaborazione.
In particolare, a norma degli artt. 9, primo comma, numero 10, e 16 dello statuto sono attribuite alle Province autonome competenze legislative ed amministrative concorrenti in materia di igiene e sanità; in base all'art. 18, primo comma, dello statuto alla Provincia di Bolzano sono inoltre specificatamente delegate le funzioni amministrative in tema di "servizi antincendi" (costituiti dai servizi "diretti a prevenire ed estinguere gli incendi ed in genere a preservare la incolumità delle persone e la preservazione dei beni dalle pubbliche calamità"), materia attribuita ex art. 4, primo comma, numero 6, dello statuto alla competenza legislativa esclusiva della Regione.
Sulla base di tale assetto di competenze, la Regione Trentino-Alto Adige ha emanato la legge 20 agosto 1954, n. 24 (recante norme in tema di servizio antincendi, protezione civile e corpi volontari) e poi la legge 2 settembre 1978, n. 17 (Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano), il cui art. 2, primo comma, delega le funzioni amministrative alle Province autonome. Alla stregua del secondo comma del medesimo articolo, la Provincia autonoma di Bolzano ha quindi integrato la disciplina della materia, in particolare con la
L.P. 16 giugno 1992, n. 18
.
L'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 266 del 1992, recante anch'esso norme di attuazione dello statuto, prevede inoltre che nelle "materie di competenza propria della Regione o delle Province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvo gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22, dello statuto medesimo".
Nel rispetto di questa riserva di competenze l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, recante la disciplina attuativa della Dir. 96/82/CE relativa al "controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", stabilisce che la Regione Trentino-Alto Adige e le due Province autonome "provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione". In relazione a tale specifico ambito la Provincia autonoma di Bolzano ha provveduto a disciplinare le proprie funzioni amministrative, individuando l'ufficio competente ad esercitarle con l'art. 11 della
L.P. n. 18 del 1992
, come sostituito dall'art. 2 della
L.P. 19 febbraio 2001, n. 6
, il quale prevede che il direttore della "Ripartizione provinciale protezione antincendi e civile" esercita, fra l'altro, "le attribuzioni previste dalla vigente normativa sui rischi di incidenti rilevanti": né lo Stato ha mai lamentato un difetto di adeguamento della legislazione regionale alle norme fondamentali del D.Lgs. n. 334 del 1999.
Le competenze provinciali risulterebbero "confermate e rafforzate" dal nuovo art. 117 Cost., che "attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni le materie della tutela della salute e della protezione civile" (comma 3); "non riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato alcun aspetto delle suddette materie" (comma 2); "attribuisce alle Regioni (e Province autonome) la potestà legislativa su ogni altra materia".
I provvedimenti e il comportamento del Ministero dell'ambiente sarebbero dunque lesivi delle attribuzioni costituzionali della Provincia, dal momento che l'amministrazione statale avrebbe preteso di esercitare un potere ispettivo "riconducibile al più generale potere di vigilanza che, nella materia in questione [.....] spetta alla Provincia ricorrente" in forza dell'esplicita previsione dell'art. 4, comma 1, del
D.Lgs. n. 266 del 1992
.
In subordine, secondo la ricorrente sussisterebbe comunque una lesione delle sue attribuzioni sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione.
Infatti, "se pure al Ministero dell'ambiente residuasse un qualche potere inerente le ispezioni agli stabilimenti siti nel territorio della Provincia di Bolzano, certo è che - in ossequio al principio di leale cooperazione - esso avrebbe dovuto esercitare quel potere coinvolgendo in qualche modo la Provincia ricorrente". Viceversa, il Ministero ha totalmente ignorato la possibilità di un "coinvolgimento" della Provincia nella procedura di ispezione e neppure ha curato di informarla direttamente dell'ispezione. Quando poi il Presidente della Provincia, con la nota del 20 giugno 2002, ha chiesto al Ministero di non procedere all'ispezione, rivendicando il relativo potere, il Ministero non solo non ha sospeso l'ispezione, ma neppure ha risposto.
2. - Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.
L'Avvocatura dello Stato premette che la prevenzione degli incidenti rilevanti "connessi a determinate sostanze pericolose" è disciplinata dal D.Lgs. n. 334 del 1999, emanato in attuazione della Dir. 96/82/CE. L'art. 18 di tale decreto disciplina le competenze delle Regioni rinviando all'art. 72 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che al comma 3 subordina il trasferimento delle competenze amministrative indicate nel comma 1 all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente [.....] e a seguito di accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni. La direttiva della Comunità europea fissa appunto gli obiettivi di sicurezza che gli Stati membri debbono perseguire a fronte dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
La disciplina nazionale di attuazione, dettata con il D.Lgs. n. 334 del 1999, e i provvedimenti impugnati, emanati sulla base di tale normativa, sarebbero perciò riferibili alle materie della sicurezza e della tutela dell'ambiente, attribuite dall'art. 117 Cost. alla legislazione esclusiva dello Stato. Non sarebbe di conseguenza "pertinente" il riferimento fatto dalla Provincia alla normativa in materia di igiene e sanità e di servizi antincendi per rivendicare la propria competenza in relazione all'attività amministrativa oggetto del conflitto.
L'art. 11, comma l, lettera c), della
L.P. n. 18 del 1992
, che ha individuato l'organo della Provincia competente ad esercitare le attribuzioni "previste dalla vigente normativa sui rischi di incidenti rilevanti", sarebbe quindi stato emanato in assenza di una fonte legislativa statale che riconosca alla Provincia le attribuzioni in materia.
L'Avvocatura dello Stato sottolinea peraltro che i provvedimenti impugnati avrebbero istituito una commissione avente il "compito di svolgere determinati accertamenti" a fini meramente informativi. Dovrebbe di conseguenza, comunque, escludersi che vi sia materia di conflitto poiché il Ministero non ha ancora assunto alcuna determinazione che costituisca esercizio di un potere di amministrazione attiva. Sotto questo profilo, il ricorso sarebbe pertanto inammissibile.
In ogni caso, alla stregua dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 334 del 1999, sino a che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome non avranno provveduto ad adeguare i rispettivi ordinamenti, coordinandosi con le competenze statali, spetterebbe allo Stato continuare ad esercitare l'attività ispettiva per la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti.
Quanto alla lamentata violazione del dovere di leale collaborazione, l'Avvocatura dello Stato afferma che tale dovere sussiste soltanto "nei confronti dei soggetti titolari delle competenze rispetto alle quali si profila la necessità di coordinamento". Perciò, non essendo la Provincia titolare della funzione rivendicata, non sussiste alcun dovere di collaborazione nei suoi confronti.
3. - Con memoria successiva la ricorrente riepiloga le competenze legislative e amministrative che ritiene lese, evocando altresì l'art. 8, primo comma, dello statuto, che attribuisce alla Provincia competenza primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche (n. 13) e nelle materie connesse dell'urbanistica (n. 5), della viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale (n. 17), delle opere idrauliche (n. 24) e della tutela del paesaggio (n. 6), nonché l'art. 117 Cost., terzo comma, nella parte in cui riconosce alle Regioni competenza concorrente nelle materie della tutela della salute, della protezione civile e del governo del territorio.
Rientrando pacificamente in tali competenze "il controllo sui pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose", la Provincia ha effettivamente eseguito le visite ispettive previste dal D.Lgs. n. 334 del 1999, come emerge dallo stesso rapporto conclusivo della visita ispettiva eseguita il 21 giugno 2002 dalla commissione nominata dal Ministero.
Considerato in diritto 1. - Il conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato ha per oggetto l'ispezione disposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nello stabilimento MEMC Electronic Material s.r.l. di Merano, ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della Dir. 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), nell'ambito delle verifiche relative ai pericoli di incidenti industriali rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
In particolare la Provincia impugna la nota 11 giugno 2002 del Direttore generale del Ministero dell'ambiente, con la quale è stata preannunciata l'ispezione nell'impianto industriale di Merano, nonché il decreto 8 maggio 2002 del medesimo Direttore generale, con cui è stata istituita la commissione incaricata di svolgere la suddetta ispezione.
La Provincia sostiene che tali provvedimenti e il comportamento del Ministero, che non ha dato seguito alla richiesta del Presidente della Provincia di sospendere l'attività ispettiva, ledono le competenze legislative e amministrative concorrenti in materia di igiene e sanità attribuite dallo statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione alle Province autonome, nonché le funzioni amministrative in tema di servizi antincendi, delegate dallo statuto alla Provincia di Bolzano. In una successiva memoria, la Provincia ha richiamato l'art. 8 dello statuto, che le attribuisce competenza primaria in materia di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, precisando che, essendo pacifico che in tali materie rientrano i controlli sui rischi di incidenti rilevanti, ha provveduto ad eseguire costantemente le visite ispettive previste dal D.Lgs. n. 334 del 1999.
La Provincia di Bolzano avrebbe disciplinato le proprie competenze amministrative per la prevenzione degli incidenti rilevanti mediante l'art. 11 della
L.P. 16 giugno 1992, n. 18
, come sostituito dall'art. 2 della
L.P. 19 febbraio 2001, n. 6
, secondo cui il direttore della Ripartizione provinciale protezione antincendi e civile "esercita le attribuzioni previste dalla vigente normativa sui rischi di incidenti rilevanti".
Le competenze provinciali in materia risulterebbero inoltre rafforzate dal nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, che attribuisce alla legislazione concorrente di Stato e Regione le materie della tutela della salute e della protezione civile.
In subordine, la Provincia lamenta la violazione del principio di leale collaborazione, posto che il Ministero avrebbe comunque dovuto coinvolgere la Provincia nella procedura dell'ispezione ovvero informarla direttamente in via preventiva.
Il Governo sostiene invece che i decreti impugnati rientrano nelle materie della sicurezza e della tutela dell'ambiente, entrambe attribuite alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117 Cost., secondo comma, lettere h) e s).
Peraltro, l'art. 18 del D.Lgs. n. 334 del 1999 prevede il trasferimento alle Regioni delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti secondo le modalità stabilite dall'art. 72 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, a seguito di accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni. Poiché la Provincia di Bolzano non ha provveduto a dare attuazione a quanto previsto da tale norma, l'Avvocatura conclude che, rientrando la materia tra i settori attribuiti in via esclusiva allo Stato, i riferimenti della ricorrente all'igiene e sanità e ai servizi antincendi per rivendicare la propria competenza amministrativa non sono pertinenti. L'art. 11 della
L.P. n. 18 del 1992
(sostituito dall'art. 2 della legge n. 2 del 2001), che ha individuato l'organo della Provincia chiamato ad esercitare le competenze in materia di rischi di incidenti rilevanti, risulterebbe perciò emanato in assenza di una legge statale attributiva di tali funzioni.
Quanto alla lamentata violazione del dovere di leale collaborazione, non essendo la Provincia titolare della funzione rivendicata, nei suoi confronti non sussisterebbe alcun dovere di collaborazione.
2. - La disciplina relativa alla prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose trova la sua base nelle direttive comunitarie (Dir. 82/501/CEE, attuata con il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e quindi Dir. 96/82/CE, a cui ha dato esecuzione il D.Lgs. n. 334 del 1999, oggi sostituite dalla Dir. 2003/105/CE) denominate "Seveso" dalla località ove avvenne nel 1976 un incidente industriale che provocò la dispersione e la diffusione di una nube di diossina. Riguardo al conflitto in esame, assume particolare rilievo la Dir. 96/82/CE, emanata con riferimento all'art. 130(R) del Trattato istitutivo della Comunità europea (nella versione all'epoca vigente: ora, nella versione consolidata, art. 174), che ha anticipato l'approvazione formale da parte della Comunità europea, intervenuta nel 1998 (Decisione del Consiglio 98/685/CE), della convenzione delle Nazioni unite sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge 20 febbraio 2002, n. 30.)
La disciplina comunitaria, incentrata - anche in forza del richiamo ai principi enunciati nel Titolo XIX del Trattato - sulla necessità che in materia ambientale sia assicurato "un elevato livello di tutela" e ispirata ai principi "della precauzione e dell'azione preventiva", nonché "della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente", è caratterizzata da un articolato sistema di controlli, nel cui ambito sono imposti agli Stati membri incisivi obblighi di vigilanza, volti a prevenire i pericoli di incidenti rilevanti negli impianti qualificati come pericolosi. In particolare, le autorità competenti sono tenute ad organizzare ispezioni "adeguate per il tipo di stabilimento", che consentano di accertare che il rapporto di sicurezza, con il quale il gestore degli impianti definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, sia corretto e completo; che il gestore abbia effettivamente adottato misure adeguate per prevenire qualsiasi incidente rilevante e limitarne le conseguenze; che la popolazione sia stata informata circa i rischi e le misure di sicurezza adottate (art. 18). Il sistema ispettivo deve essere tale da porre gli Stati membri in grado di vietare l'esercizio dell'attività di qualsiasi stabilimento nel quale le misure "per la prevenzione e la riduzione di incidenti gravi sono nettamente insufficienti" (art. 17).
A seguito della Dir. 96/82/CE è stato emanato il D.Lgs. n. 334 del 1999. L'art. 1, comma 2, di tale decreto impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione; l'art. 18 prevede che le Regioni disciplinino l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 112 del 1998. Tale norma, che si riferisce al conferimento alle Regioni ordinarie delle competenze amministrative relative alle attività a rischio di incidente rilevante disciplinate dal previgente D.P.R. n. 175 del 1988, subordina tuttavia, al comma 3, il trasferimento delle competenze alle condizioni che vengano adottate le specifiche normative, di cui al comma 2, volte a "garantire la sicurezza del territorio e della popolazione", che venga attivata l'Agenzia regionale protezione ambiente e infine che venga raggiunto un accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni.
Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l'art. 10 del medesimo decreto legislativo stabilisce che con "le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle Regioni a statuto ordinario".
3. - Nel sistema normativo così delineato si inserisce la specifica disciplina delle verifiche ispettive, contenuta nell'art. 25 del D.Lgs. n. 334 del 1999, intitolato alle misure di controllo, il cui comma 2 prevede che le verifiche ispettive contemplate dall'art. 21 nell'ambito delle procedure per la valutazione del rapporto di sicurezza, e quelle volte ad accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei sistemi di gestione della sicurezza, siano effettuate dalla Regione. A seconda dell'appartenenza dello stabilimento alle diverse categorie individuate nel decreto in base alla natura e alla quantità delle sostanze pericolose trattate tali ispezioni hanno differente oggetto e diversa periodicità (perlomeno annuale per gli stabilimenti sottoposti all'obbligo di redigere il rapporto di sicurezza, ex art. 25, comma 4, lettera a).
Il secondo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 25 stabilisce peraltro che, in attesa del trasferimento delle competenze in materia di incidenti rilevanti ex art. 72 del D.Lgs. n. 112 del 1998, le ispezioni relative agli stabilimenti a maggior incidenza di rischio (quelli di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 334 del 1999, per i quali vige l'obbligo del rapporto di sicurezza) sono disposte, ai sensi del D.M. 5 novembre 1977, del Ministro dell'ambiente, dallo stesso Ministero.
Infine, il comma 6 dell'art. 25 attribuisce al Ministero dell'ambiente, ferme restando le misure di controllo menzionate nel comma 1 e disciplinate dai commi 2, 3 e 4, il potere di disporre ispezioni, svincolato da qualsiasi cadenza periodica, in tutti gli stabilimenti a rischio di incidenti di cui all'art. 2, comma 1 (e cioè sia in quelli soggetti ex art. 8 all'obbligo del rapporto di sicurezza sia in quelli tenuti solamente, ai sensi dell'art. 7, a una politica di prevenzione comprensiva di un sistema di gestione della sicurezza).
Tale disciplina configura, a regime, un sistema di controlli concorrenti, che si realizza mediante ispezioni disposte sia dalla Regione - a norma dell'art. 25, commi da 1 a 4, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - sia dal Ministero dell'ambiente, al quale a norma del comma 6 è comunque riservata la potestà di disporre ispezioni senza limiti di oggetto e di cadenze temporali.
4. - Tanto premesso, il conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato in relazione all'ispezione disposta dal Ministero dell'ambiente ex art. 25, commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 334 del 1999 in uno stabilimento che rientra nella categoria di cui all'art. 8 del medesimo decreto, non è fondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di riconoscere (sentenza n. 407 del 2002) che la disciplina delle industrie a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. n. 334 del 1999 "è riconducibile al disposto dell'art. 117 Cost., secondo comma, lettera s), relativo alla tutela dell'ambiente", affermando che dalla propria giurisprudenza antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è «agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che [.....] delinea una sorta di materia "trasversale"» idonea a investire e a intrecciarsi con "competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale". L'intento del legislatore, quale emerge dai lavori preparatori sull'art. 117 Cost., secondo comma, è stato "quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali".
Coerentemente con tale impianto, la vigente disciplina sulle attività a rischio rilevante, incidendo "su una pluralità di interessi e di oggetti, in parte di competenza esclusiva dello Stato, ma in parte anche [.....] di competenza concorrente delle Regioni", consente appunto "una serie di interventi regionali nell'ambito, ovviamente, dei principi fondamentali della legislazione statale in materia" (vedi ancora sentenza n. 407 del 2002).
Con specifico riferimento al tema del presente conflitto, ove si consideri la centralità delle verifiche ispettive nella disciplina dei controlli sui rischi di incidenti rilevanti, tali da consentire "un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati" nei diversi stabilimenti, adeguato alle peculiarità di ciascuno di essi, secondo criteri di sicurezza comuni (art. 18 della Dir. 96/82/CE), deve riconoscersi che rientra nella ratio di una effettiva tutela dell'ambiente riservare allo Stato non soltanto un potere di disciplina uniforme per tutto il territorio nazionale, ma anche le potestà amministrative necessarie a garantire l'adeguatezza degli standard di precauzione.
In quest'ottica l'art. 25, comma 6, del D.Lgs. n. 334 del 1999, nel riconoscere la permanenza di un potere ispettivo generale in capo al Ministero dell'ambiente, può ritenersi costituire norma fondamentale, a cui la provincia di Bolzano è tenuta ad adeguarsi secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo in esame.
Di conseguenza, il Ministero ben poteva disporre ed effettuare l'ispezione a norma dell'art. 25, comma 6, nell'esercizio di un potere ad esso spettante anche nei confronti della Provincia autonoma.
Analogo potere spettava comunque al Ministro in forza dell'art. 25, comma 2, per la ragione assorbente che nella Provincia di Bolzano è tuttora operante la disciplina transitoria prevista da tale norma in tema di verifiche ispettive, in attesa della piena attuazione di quanto disposto dagli artt. 10 e 72, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 112 del 1998. L'art. 11 della
L.P. n. 18 del 1992
, sostituito dall'art. 2 della legge n. 6 del 2001, si limita infatti ad individuare genericamente nel direttore della Ripartizione provinciale protezione antincendi il soggetto chiamato ad esercitare "le attribuzioni previste dalla vigente normativa sui rischi di incidenti rilevanti", ma tale individuazione non è accompagnata dal trasferimento delle relative competenze da parte dello Stato.
Non può neppure sostenersi che, a norma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 112 del 1998, le funzioni e i compiti in materia di incidenti rilevanti risultino già attribuiti alla Provincia di Bolzano. A fronte delle competenze statutarie in materia di igiene e sanità e di servizi antincendi, evocate dalla ricorrente unitamente a quelle previste dall'art. 117 Cost., terzo comma, in tema di tutela della salute e di protezione civile, assume infatti rilievo prevalente la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema nello specifico settore dei rischi industriali.
5. - Anche il motivo subordinato relativo alla violazione del principio di leale collaborazione non merita accoglimento.
L'attuale disciplina transitoria, che riserva esclusivamente allo Stato la competenza in materia di verifiche ispettive, esclude che sia ravvisabile a carico del Ministero dell'ambiente l'onere di preavvertire la Provincia autonoma circa l'effettuazione di una verifica ispettiva presso un impianto a rischio di incidente rilevante. Diverse sarebbero evidentemente le conclusioni suggerite dalla disciplina a regime: la concorrenza di verifiche ispettive disposte sia dalla Regione che dallo Stato a norma dei commi 2 e 6 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 334 del 1999 rende indispensabili forme di reciproca informazione e collaborazione, peraltro anticipate dal comma 3 dello stesso art. 25, là dove prevede che il decreto del Ministro dell'ambiente con cui verranno stabiliti i criteri delle verifiche ispettive sia emanato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Dipartimento per la protezione ambientale - Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali, disporre nel territorio della Provincia di Bolzano una ispezione presso lo stabilimento MEMC Electronic Materials s.r.l. e istituire la commissione incaricata di svolgere la suddetta ispezione, al fine di accertare l'adeguatezza delle misure adottate dal gestore per la prevenzione di incidenti rilevanti.
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11 (Norma transitoria)
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
Art. 1 (Enunciazioni di principi)
Art. 2 (Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale)
Art. 3 (Atti amministrativi statali di indirizzo e coordinamento)
Art. 4 (Funzioni amministrative)
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6 (Disposizioni finali)
Art. 7
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
Art. 1
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
Art. 1
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
108) Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
109) Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1
110) Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150
111) Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176
112) Legge 30 dicembre 2021, n. 234
113) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
114) Legge 27 aprile 2022, n. 34
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
A Mercato del lavoro
B Collocamento dei lavoratori
a) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1983, n. 49 —
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 ottobre 1996, n. 36
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Riordino degli organi collegiali)
Art. 2/bis (Unificazione di funzioni)
Art. 3 (Commissioni locali per l'impiego)
Art. 4 (Razionalizzazione amministrativa)
Art. 5 (Utilizzazione degli uffici dei comuni)
Art. 6 (Norma transitoria)
Art. 7 (Disapplicazione di norme)
Art. 8 (Abrogazione)
c) Decreto del Presidente della Provincia 30 agosto 2001, n. 49
d) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 1
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 giugno 2007, n. 38
f) Decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42
C Orientamento professionale
D Tutela tecnica del lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
A Ordinamento della formazione professionale
a) Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3
b) Legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15
c) Legge provinciale10 agosto 1977, n. 29
d) Legge provinciale 15 luglio 1981, n. 20
e) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 dicembre 1990, n. 34
g) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
h) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1993, n. 35
i) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63
j) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1996, n. 45
k) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1999, n. 11
l) Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2006, n. 38 —
m) Legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIADI PRIMO E SECONDO GRADO
DIRITTO ALLO STUDIO E UNIVERSITÀ
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E ABROGAZIONI
n) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2013, n. 25
o) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2018, n. 22
p) Decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2018, n. 23
B Formazione nel settore sanitario
C Corsi di diploma nel settore sociale
D Riconoscimento delle qualifiche professionali
E Provvidenze per la formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
B Tributi provinciali
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
b) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
c) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
d) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
e) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
f) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
g) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
h) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
i) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
j) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
k) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
l) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
m) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
n) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
o) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
p) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
q) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
r) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
s) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
t) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
u) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
v) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
v) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
x) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
y) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
z) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
a') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
b') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
c') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
d') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
e') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
f') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
g') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
h') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
i') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
j') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
k') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
l') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
m') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
n') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
o') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
p') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
q') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
r') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
s') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
t') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
u') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
v') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
w') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
x') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
y') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
z') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
a'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
b'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
c'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
d'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
e'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
f'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
g'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
h'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
i'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
j'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
k'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
l'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
m'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
n'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
o'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
p'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
q'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
r'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
s'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
Art. 1
(
Modifiche della (legge di stabilità 2019)
)
Art. 2
(
Stato di previsione dell’entrata
)
Art. 3
(
Stato di previsione della spesa
)
Art. 4
(
Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2019- 2021
)
Art. 5
(
Allegati all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021
)
Art. 6
(
Modifica della legge provinciale
23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione
dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”
)
Art. 7
(
Modifica della , “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”
)
Art. 8
(
Modifica della , “Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali”
)
Art. 9
(
Modifiche della , “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”
)
Art. 10
(
Modifica della , “Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e altre disposizioni”
)
Art. 11
(
Modifiche della legge provinciale
29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della
Provincia Autonoma di Bolzano”
)
Art. 12
(
Equilibri generali di bilancio
)
Art. 13
(
Abrogazioni
)
Art. 14
(
Entrata in vigore
)
Allegato A1
Allegato B1
Allegato C1
Allegato E1
Allegati
t'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
u'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
v'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
w'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
x'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
y'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
z'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
a''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
b''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
Art. 1
(
Modifica della , “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge
europea provinciale 2019)”
Art. 2 (Modifiche della legge provinciale
13 dicembre 2006, n. 14,“Ricerca e innovazione”
)
Art. 3 (Modifiche della legge provinciale
23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta
municipale immobiliare (IMI)”
)
Art. 4 (Agevolazioni dell’imposta municipale
immobiliare a sostegno dell’economia
in connessione all’emergenza
epidemiologica da COVID-19
)
Art. 5 (Modifica della legge provinciale
16 aprile 2020, n. 3, “Variazioni al bilancio
di previsione della Provincia autonoma
di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021
e 2022 e altre disposizioni”
)
Art. 6 (Modifiche della legge provinciale
17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”
)
Art. 7 (Modifiche della legge provinciale
13 maggio 1992, n. 13, “Norme in materia
di pubblico spettacolo”
)
Art. 8 (Modifica della legge provincial
e
26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle
piccole e medie derivazioni d’acqua
per la produzione di energia elettrica”
)
Art. 9 (Modifica della , “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)
Art. 10
(
Canoni per attività commerciali durante l’emergenza epidemiologica COVID-19
)
Art. 11 (Differimento di termini amministrativi relativi
ad enti e società partecipate
)
Art. 12 (Misure di compensazione e flessibilizzazione
per iniziative a sostegno dell’economia
e della produttività
)
Art. 13 (Modifica della , “Ordinamento del personale della Provincia”)
Art. 14 (Modifiche della , “Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni
alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e
19 settembre 1973, n. 37”
)
Art. 15 (Modifica della legge provinciale
12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di
assunzione del personale insegnante”
)
Art. 16 (Modifiche della legge provinciale
10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”
)
Art. 17 (Modifica della legge provinciale
30 novembre 2004, n. 9,
“Diritto allo studio universitario”
)
Art. 18 (Contributi straordinari a studenti e studentesse frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore)
Art. 19 (Modifica della , “Assistenza scolastica. Provvidenze per
assicurare il diritto allo studio”
)
Art. 20 (COVID-19 – Disposizioni per
l’anno scolastico 2020/2021
)
Art. 21 (Modifica della legge provinciale
12 novembre 1992, n. 39, “Interventi
di politica attiva del lavoro”
)
Art. 22 (Misure urgenti a sostegno dell’economia
e della produttività connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19
)
Art. 23 (
Mancato utilizzo di posteggi in mercati, fiere e fuori mercato
)
Art. 24 (Modifica della legge provinciale 15 maggio, 2000, n. 9, “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”)
Art. 25 (Misure a favore del servizio di assistenza
domiciliare all’infanzia e delle microstrutture
per la prima infanzia connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
)
Art. 26 (Modifica della legge provinciale
11 marzo 1986, n. 11, “Impiego
temporaneo di lavoratori disoccupati
da parte dell’Amministrazione provinciale
e da enti soggetti a tutela”
)
Art. 27 (Modifica della legge provinciale
17 agosto 1987, n. 24,“Interventi a sostegno dell’occupazione”
)
Art. 28 (Modifica della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento
dell’edilizia abitativa agevolata”
)
Art. 29 (Modifica della legge provinciale
5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento
del servizio sanitario provinciale”
)
Art. 30 (Modifica della legge provinciale
21 aprile 2017, n. 3, “Struttura organizzativa
del Servizio sanitario provinciale”
)
Art. 31 (Modifica della legge provinciale
13 marzo 1987, n. 5, “Incentivazione
della conoscenza delle lingue”
)
Art. 32 (Modifica della legge provinciale
11 maggio 1988, n. 18, “Provvedimenti
in materia di bilinguismo”
)
Art. 33 (Formazione per docenti di sostegno per le
scuole in lingua tedesca e delle località ladine
)
Art. 34 (Modifica della legge provinciale
12 novembre 1992, n. 40, “Ordinamento
della formazione professionale”
)
Art. 35 (Modifica della legge provinciale
21 ottobre 1996 n. 21,
“Ordinamento forestale”
)
Art. 36 (Modifica della legge provinciale
23 novembre 2015 n. 15,
“Mobilità pubblica”
)
Art. 37 (Abrogazioni)
Art. 38 (Disposizioni finanziarie)
Art. 39 (Entrata in vigore)
c''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
d''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
e''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
f''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
g''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
h''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
i''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
j''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
k''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
l''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
m''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
n''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
o''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
p''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
q''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
r''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
s''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
t''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
Art. 1 (Variazioni allo stato di previsione delle entrate)
Art. 2 (Variazioni allo stato di previsione delle spese)
Art. 3 (Allegati)
Art. 4 (Autorizzazione)
Art. 5 (Modifica della legge provinciale
23 dicembre 2021, n. 15,
“Legge di stabilità provinciale per l’anno 2022”
)
Art. 6 (Modifiche della legge provinciale
21 luglio 2022, n. 6, “Disciplina
della dirigenza del sistema pubblico
provinciale e ordinamento
dell’Amministrazione provinciale”
)
Art. 7 (Modifica della legge provinciale
5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento
del servizio sanitario provinciale”
)
Art. 8 (Modifica della legge provinciale
16 maggio 2012, n. 9, “Finanziamento
in materia di turismo”
)
Art. 9 (Modifica della legge provinciale
12 ottobre 2007, n. 9, “Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti”
)
Art. 10 (Modifica della legge provinciale
30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi
sociali in Provincia di Bolzano”
)
Art. 11 (Misure straordinarie per fronteggiare
l’emergenza prezzi e per il sostegno
del sistema economico
)
Art. 12 (Modifica della , recante “Disposizioni finanziarie
in connessione con l'assestamento del bilancio
di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997”
)
Art. 13 (Entrata in vigore)
Allegati
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
A Disciplina del commercio
a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39
c) Decreto del Presidente della Provincia 10 gennaio 2012, n. 2
d) Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7
e) Decreto del Presidente della Provincia 24 settembre 2012, n. 32
f) Decreto del Presidente della Provincia 7 giugno 2017, n. 20
g) Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12
h) Decreto del Presidente della Provincia 23 maggio 2022, n. 12
Disposizioni generali
Disciplina del commercio
Disposizioni finali
l) LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15
B Provvidenze per il commercio ed i servizi
C C -Provvidenze per i prodotti locali di qualità
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 67
a) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
b) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
c) LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1976, n. 18 —
d) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
f) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
g) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
h) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
i) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26
j) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
j) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
l) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA
LAVORO
Art. 3 (Modifiche della , recante “Provvedimenti in materia di assistenza all’infanzia”)
ASSISTENZA E BENEFICENZA
IGIENE E SANITÀ
TRASPORTI
ABROGAZIONI
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
x) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
y) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
z) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
a') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
b') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
c') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
d') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5
e') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14
f') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
Delibera 14 gennaio 2020, n. 8
Delibera 28 gennaio 2020, n. 49
Delibera 4 febbraio 2020, n. 71
Delibera 11 febbraio 2020, n. 96
Delibera 11 febbraio 2020, n. 105
Delibera 18 febbraio 2020, n. 118
Delibera 21 febbraio 2020, n. 130
Delibera 3 marzo 2020, n. 139
Delibera 3 marzo 2020, n. 141
Delibera 10 marzo 2020, n. 159
Delibera 10 marzo 2020, n. 160
Delibera 10 marzo 2020, n. 170
Delibera 17 marzo 2020, n. 185
Delibera 17 marzo 2020, n. 187
Delibera 17 marzo 2020, n. 198
Delibera 31 marzo 2020, n. 223
Delibera 7 aprile 2020, n. 236
Delibera 7 aprile 2020, n. 239
Delibera 7 aprile 2020, n. 240
Delibera 7 aprile 2020, n. 244
Delibera 7 aprile 2020, n. 246
Delibera 7 aprile 2020, n. 248
Delibera 15 aprile 2020, n. 251
Delibera 15 aprile 2020, n. 258
Delibera 15 aprile 2020, n. 263
Delibera 21 aprile 2020, n. 272
Delibera 21 aprile 2020, n. 274
Delibera 21 aprile 2020, n. 275
Delibera 21 aprile 2020, n. 284
Delibera 28 aprile 2020, n. 295
Delibera 28 aprile 2020, n. 303
Delibera 5 maggio 2020, n. 309
Delibera 12 maggio 2020, n. 327
Delibera 19 maggio 2020, n. 336
Delibera 19 maggio 2020, n. 343
Delibera 19 maggio 2020, n. 348
Delibera 19 maggio 2020, n. 352
Delibera 19 maggio 2020, n. 355
Delibera 19 maggio 2020, n. 356
Delibera 26 maggio 2020, n. 367
Delibera 26 maggio 2020, n. 374
Delibera 26 maggio 2020, n. 378
Delibera 9 giugno 2020, n. 385
Delibera 9 giugno 2020, n. 387
Delibera 9 giugno 2020, n. 389
Delibera 16 giugno 2020, n. 417
Delibera 16 giugno 2020, n. 423
Delibera 16 giugno 2020, n. 433
Delibera 16 giugno 2020, n. 436
Delibera 30 giugno 2020, n. 468
Delibera 30 giugno 2020, n. 482
Delibera 7 luglio 2020, n. 491
Delibera 7 luglio 2020, n. 494
Delibera 14 luglio 2020, n. 513
Delibera 14 luglio 2020, n. 516
Delibera 14 luglio 2020, n. 530
Delibera 14 luglio 2020, n. 532
Delibera 21 luglio 2020, n. 540
Delibera 21 luglio 2020, n. 543
Delibera 21 luglio 2020, n. 544
Delibera 28 luglio 2020, n. 559
Delibera 28 luglio 2020, n. 569
Delibera 11 agosto 2020, n. 584
Delibera 11 agosto 2020, n. 604
Delibera 25 agosto 2020, n. 618
Delibera 2 settembre 2020, n. 661
Delibera 2 settembre 2020, n. 662
Delibera 2 settembre 2020, n. 669
Delibera 2 settembre 2020, n. 678
Delibera 8 settembre 2020, n. 684
Delibera 8 settembre 2020, n. 685
Delibera 8 settembre 2020, n. 692
Delibera 15 settembre 2020, n. 699
Delibera 15 settembre 2020, n. 701
Delibera 15 settembre 2020, n. 705
Delibera 22 settembre 2020, n. 718
Delibera 22 settembre 2020, n. 729
Delibera 6 ottobre 2020, n. 754
Delibera 6 ottobre 2020, n. 761
Delibera 6 ottobre 2020, n. 763
Delibera 13 ottobre 2020, n. 785
Delibera 13 ottobre 2020, n. 789
Delibera 13 ottobre 2020, n. 790
Delibera 13 ottobre 2020, n. 795
Delibera 13 ottobre 2020, n. 796
Delibera 20 ottobre 2020, n. 805
Allegato A
Delibera 27 ottobre 2020, n. 821
Delibera 3 novembre 2020, n. 843
Delibera 3 novembre 2020, n. 849
Delibera 3 novembre 2020, n. 850
Delibera 3 novembre 2020, n. 855
Delibera 3 novembre 2020, n. 858
Delibera 10 novembre 2020, n. 869
Delibera 10 novembre 2020, n. 875
Delibera 10 novembre 2020, n. 887
Delibera 17 novembre 2020, n. 893
Delibera 17 novembre 2020, n. 898
Delibera 24 novembre 2020, n. 942
Delibera 1 dicembre 2020, n. 948
Delibera 1 dicembre 2020, n. 976
Delibera 1 dicembre 2020, n. 980
Delibera 15 dicembre 2020, n. 989
Delibera 15 dicembre 2020, n. 995
Delibera 15 dicembre 2020, n. 998
Delibera 22 dicembre 2020, n. 1025
Delibera 22 dicembre 2020, n. 1028
Delibera 22 dicembre 2020, n. 1043
Delibera 29 dicembre 2020, n. 1085
Delibera 29 dicembre 2020, n. 1096
Delibera 29 dicembre 2020, n. 1103
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1993
1992
1991
1990
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2015, n. 19
Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2015, n. 46
Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 61
Corte costituzionale - sentenza 25 marzo 2015, n. 65
Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 68
Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2015, n. 77
Corte costituzionale - ordinanza 25 marzo 2015, n. 79
Corte costituzionale - ordinanza 13 maggio 2015, n. 121
Corte costituzionale - sentenza 8 giugno 2015, n. 125
Corte costituzionale - ordinanza 8 giugno 2015, n. 172
Corte costituzionale - ordinanza 23 settembre 2015, n. 208
Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 213
Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 214
Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 238
Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 239
Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 246
Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 249
Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 251
Corte costituzionale - sentenza 18 novembre 2015, n. 254
Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 257
Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 259
Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 263
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 50 del 28.01.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 18.03.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 25.03.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 06.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 06.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 145 del 12.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 171 del 04.05.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 201 del 26.05.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 16.06.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 249 del 01.07.2005
Corte costituzionale - Ordinanza N. 250 del 01.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 07.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 07.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 22.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 321 del 26.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 26.07.2005
Corte costituzionale - Ordinanza N. 349 del 29.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 14.10.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 384 del 14.10.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 431 del 02.12.2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 6 del 19.01.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 26.03.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 29.04.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 05.05.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 218 del 05.05.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 07.05.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 260 del 01.06.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 316 del 15.07.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 28.07.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 438 del 14.12.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 496 del 31.12.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 497 del 31.12.1993
1992
1991
1990
1989
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
2009
2008
2007
2006
2005
2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 15.01.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 6 vom 15.01.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 11 del 16.01.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 19 vom 21.01.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 20 vom 21.01.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 27 vom 23.01.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 30 del 23.01.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 26.01.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 10.02.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 70 vom 23.02.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 87 del 02.03.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 90 vom 02.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 08.03.2004
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