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Delibera della Giunta provinciale
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Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
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In vigore al: 26/10/2022
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Sentenze della Corte costituzionale
1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 26.03.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 26.03.1993
Concessione di agevolazioni alle imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile
Attendere, processo in corso!
Sentenza (24 marzo) 26 marzo 1993, n. 109; Pres. Borzellino - Red. Baldassarre
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti di numerose disposizioni della legge 25 febbraio 1992 n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), deducendo: a) la violazione della competenza esclusiva in materia di artigianato, di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, di turismo e industria alberghiera, di agricoltura e foreste e di formazione professionale, ad essa costituzionalmente attribuita dall'art. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e dalle relative norme di attuazione; b) la violazione della competenza concorrente in materia di commercio, di esercizi pubblici e di incremento della produzione industriale, ad essa attribuita dall'art. 9, nn. 3, 7 e 8 del medesimo Statuto e dalle relative norme di attuazione; c) la lesione delle potestà amministrative sulle medesime materie, attribuite alla Provincia, ai sensi dell'art. 16 del citato Statuto.
La legge impugnata prevede interventi finanziari dello Stato finalizzati a favorire la promozione delle pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale. Destinatari di tali interventi sono, da un lato, le società cooperative e le società di persone o di capitali con determinate caratteristiche nella composizione del capitale sociale e degli organi di amministrazione e le imprese individuali gestite da donne che operano « nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi » (art. 2, comma 1, lett. a) e, dall'altro, le imprese, i consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione, i centri di formazione o gli ordini professionali che « promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale » (art. 2, comma 1, lett. b). Gli interventi previsti consistono, per le imprese individuali o societarie, in contributi in conto capitale fino al cinquanta per cento delle spese « per impianti e attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dei servizi » e « per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica ed organizzativa » (art. 4, comma 1, lett. a); ovvero in contributi in conto capitale fino al trenta per cento delle spese sostenute « per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità » (art. 4, comma 1, lett. b). Un contributo per un ammontare pari al cinquanta per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), è poi previsto dall'art. 4, comma 3.
Ai sensi dell'art. 8, ai destinatari della legge possono essere concessi dagli istituti di credito, agli stessi fini, finanziamenti agevolati di importo fino a trecento milioni e per cinque anni, con abbattimento del tasso di interesse al cinquanta per cento del tasso di riferimento in vigore per il settore di appartenenza dell'impresa.
Quanto al procedimento di erogazione e di finanziamento delle agevolazioni, viene innanzitutto istituito un « Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile », con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e con dotazione di dieci miliardi annui per il triennio 1992 1994. A carico di tale Fondo sono posti, non solo i contributi in conto capitale, ma anche le agevolazioni sugli interessi, determinate nella misura del dieci per cento del Fondo, del quale è previsto il conferimento al Mediocredito centrale. L'art. 6 demanda, poi, a un decreto del Ministro dell'industria, di concerto con quello del tesoro, la determinazione dei criteri e delle modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni, stabilendo, comunque, che le agevolazioni stesse sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con i ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari (comma 2).
A giudizio della ricorrente, questa disciplina sarebbe illegittima, in quanto, in materie di sicura competenza provinciale, prevede interventi affidati esclusivamente allo Stato, senza il minimo coinvolgimento, neanche formale, delle regioni e delle province autonome. La Provincia osserva, infatti, che, anche secondo la giurisprudenza di questa Corte, interventi statali in materia di competenza provinciale sono ammissibili solo se sorretti da un interesse nazionale ovvero se rispondenti ad esigenze straordinarie riconducibili a situazioni di particolare emergenza (v., in particolare, sent. n. 116 del 1991). D'altra parte, anche ad ammettere la priorità dell'obiettivo del sostegno dell'imprenditoria femminile, ben altre avrebbero dovuto essere, secondo la ricorrente, le forme dell'intervento statale (statuizioni di principio e di indirizzo; previsioni di finanziamenti a destinazione vincolata).
Per quanto riguarda, poi, la previsione di interventi statali a sostegno delle imprese industriali, sussisterebbe, ad avviso della ricorrente, un'ulteriore ragione di illegittimità, consistente nella violazione dell'art. 15 dello Statuto. Quest'ultimo dispone, infatti, che siano assegnate alle province autonome, sentite le stesse, quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per l'attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento della produzione industriale e che le somme così assegnate siano utilizzate d'intesa tra lo Stato e le province stesse. La legge impugnata, al contrario, non prevede alcuna assegnazione in favore delle province autonome, ne un loro coinvolgimento nella utilizzazione delle somme destinate alla promozione dell'imprenditoria femminile. Una simile disciplina, del resto, non potrebbe neanche essere giustificata in base alla clausola contenuta nello stesso art. 15 dello Statuto, il quale fa salva la diversa regolamentazione contenuta nelle norme generali sulla programmazione economica, dal momento che le disposizioni impugnate certamente non hanno carattere di norme programmatiche.
Illegittimo sarebbe, infine, sempre secondo la ricorrente, l'art. 12 della legge impugnata, il quale dispone che le regioni e le province autonome, in accordo con le associazioni di categoria e attraverso convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e di consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio nazionale, provvedono all'attuazione di programmi che siano diretti alla diffusione di informazioni mirate, nonché alla realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa e di supporto alle attività agevolate dalla legge stessa. A tale fine le regioni e le province autonome possono ottenere contributi dal Fondo di cui all'art. 3 in misura non superiore al trenta per cento della spesa prevista. Ove questa disciplina dovesse essere interpretata nel senso che impone alle regioni e alle province autonome un vero e proprio obbligo di attuare i programmi previsti, risulterebbero lesi, ad avviso della ricorrente, l'autonomia organizzativa della Provincia di Trento e il principio di cui all'art. 81, comma 4, Cost., il quale richiede che le leggi statali, ove impongano nuovi oneri finanziari alle regioni o alle province autonome, debbono anche fornire i mezzi per far fronte a tali oneri.
2. Con un distinto ricorso, la Regione Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti delle stesse disposizioni della legge n. 215 del 1992 (ad eccezione di quelle concernenti le agevolazioni per le imprese industriali), deducendo la violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché, limitatamente all'art. 12, dell'art. 81, comma 4, Cost., anche in riferimento all'art. 109 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, all'art. 27 1. 5 agosto 1978 n. 468 e all'art. 3, comma 6, 1. 14 giugno 1990 n. 158.
Le ragioni addotte dalla Regione Lombardia coincidono, fatte salve le differenze inerenti ai parametri, con quelle esposte dalla Provincia autonoma di Trento.
3. Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.
L'Avvocatura generale dello Stato osserva, innanzitutto, che la legge impugnata, al pari della precedente legge 10 aprile 1991 n. 125, è attuativa del precetto di cui all'art. 3, comma 2, Cost., in quanto è diretta a rimuovere le condizioni di fatto limitative dell'eguaglianza, promuovendo l'instaurazione di condizioni di parità non solo formale fra uomini e donne. La stessa legge, inoltre, sarebbe attuativa anche del precetto di cui all'art. 41, comma 1, Cost., che vuole l'iniziativa economica « libera » anche da condizionamenti di fatto. Ma
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se questi sono i fini della legge, risulta evidente, ad avviso dell'Avvocatura, come gli stessi non possano essere perseguiti altro che dallo Stato, dovendosi assicurare uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale attraverso strumenti di gestione necessariamente centralizzata per realizzare un equo riparto delle risorse.
Quanto al merito delle singole censure, l'Avvocatura dello Stato rileva che, per essere accordabili ratione subiecti
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le agevolazioni in favore delle imprese nulla tolgono e nulla aggiungono all'assetto normativo dei vari settori di attività nei quali verosimilmente si verificherà solo un aumento quantitativo, con una diversa composizione soggettiva, degli operatori. In altri termini, secondo l'Avvocatura dello Stato, proprio perché dall'ambito di operatività della legge non è escluso alcun settore di attività e proprio perché la finalità della legge è precipuamente quella di indurre un mutamento nella struttura delle imprese e nella loro conduzione, deve escludersi la dedotta violazione delle competenze provinciali e regionali, le quali non possono ritenersi incise da un intervento suppletivo e complementare operante, piuttosto, sul piano dei diritti della personalità. In particolare, ciò vale per le competenze in materia di formazione professionale, le quali non sono affatto disciplinate dalla legge impugnata.
Quanto alle censure rivolte all'art. 12, l'Avvocatura dello Stato contesta l'interpretazione proposta dalle ricorrenti, secondo la quale regioni e province autonome sarebbero obbligate ad assumere le iniziative di supporto ivi descritte. Si tratterebbe, al contrario, di interventi meramente facoltativi, nei confronti dei quali non avrebbero conseguentemente ragion d'essere i dubbi di legittimità costituzionale formulati con riferimento all'art. 81, comma 4, Cost.
Né, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, possono ritenersi fondate le censure sotto il profilo della lesione dell'autonomia organizzativa. Premesso, infatti, che il vincolo nella scelta dei soggetti con i quali stipulare convenzioni che abbiano il requisito della presenza nell'intero territorio regionale (e non nazionale, come affermato dalle ricorrenti) riguarderebbe le sole regioni a statuto ordinario, la difesa dello Stato ritiene che tale previsione sia giustificata dallo scopo di assicurare un'uniforme copertura dell'attività di supporto, in maniera che la promozione dell'imprenditoria femminile ne resti ugualmente coadiuvata sul territorio di ciascuna regione.
4. In prossimità dell'udienza, le ricorrenti hanno presentato memorie con le quali insistono per l'accoglimento delle sollevate questioni di legittimità costituzionale.
Replicando alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, le ricorrenti osservano che il perseguimento di finalità di eguaglianza sostanziale non è di per sé ragione sufficiente per giustificare deroghe al riparto costituzionale delle competenze tra Stato e regioni (o province autonome). In realtà, il legislatore statale potrebbe legittimamente intervenire nelle materie assegnate alle regioni (o alle province autonome) ai fini perseguiti dalla legge impugnata soltanto dettando principi fondamentali o norme fondamentali di riforma economico-sociale ovvero erogando finanziamenti a destinazione vincolata. Del resto, poiché l'art. 3, comma 2, Cost. assegna tale compito alla Repubblica, deve ritenersi che quest'ultimo debba essere svolto dallo Stato, dalle regioni o dalle province autonome nell'ambito delle rispettive competenze, individuate in base a criteri oggettivi, non in base a criteri teleologici.
Le ricorrenti contestano, quindi, l'assunto della difesa dello Stato in base al quale la legge impugnata nulla aggiungerebbe all'assetto normativo dei vari settori di attività, osservando che, al contrario, gli strumenti individuati dalla legge impugnata (incentivazioni finanziarie di investimenti aziendali o di acquisto di servizi da parte delle imprese; finanziamenti di corsi di formazione imprenditoriale) sono di per sé oggettivamente attinenti all'ambito della disciplina dei singoli settori interessati. In ogni caso, proseguono le ricorrenti, quand'anche si volesse ritenere non preclusa allo Stato la disciplina specifica e di immediata applicazione degli interventi previsti dalla legge impugnata, dovrebbe ritenersi ingiustificata l'attribuzione agli organi ministeriali centrali dell'attività amministrativa di erogazione dei finanziamenti. Nessuna finalità di eguaglianza sostanziale, infatti, potrebbe giustificare l'avocazione allo Stato delle competenze amministrative di spesa in materie rientranti tra le attribuzioni regionali o provinciali.
Quanto all'art. 12, le ricorrenti prendono atto delle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, secondo le quali le iniziative regionali o provinciali ivi previste sarebbero facoltative e non obbligatorie. La Regione Lombardia, in particolare, osserva, in ogni caso, che anche l'accertata facoltatività delle convenzioni non farebbe venir meno la dedotta lesione della propria autonomia organizzativa, dal momento che le attività previste dall'art. 12 vanno comunque realizzate nell'ambito regionale mediante strumenti organizzativi disciplinati dalla legge statale e attraverso soggetti aventi le caratteristiche individuate dalla stessa legge.
Considerato in diritto:
1. Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte al giudizio di questa Corte, le quali investono varie disposizioni contenute nella legge 25 febbraio 1992 n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), sono state sollevate da due distinti ricorsi regolarmene notificati e depositati dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Lombardia.
Con il primo dei menzionati ricorsi la Provincia ricorrente contesta la legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 6 e 8 1. n. 215 del 1992, ritenendo che le disposizioni ivi contenute si pongano in contrasto con:
a) le competenze di tipo esclusivo attribuite alla stessa Provincia dall'art. 8, nn. 9 (artigianato), 18 (comunicazioni e trasporti d'interesse provinciale), 20 (turismo e industria alberghiera), 21 (agricoltura e foreste) e 29 (addestramento e formazione professionale) dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e relative norme di attuazione;
b) le competenze di tipo concorrente assicurate alla Provincia medesima dall'art. 9, nn. 3 (commercio), 7 (esercizi pubblici) e 8 (incremento della produzione industriale) del citato Statuto speciale e relative norme di attuazione;
c) le competenze di natura amministrativa attribuite alla ricorrente sulle materie indicate nelle lettere precedenti in virtù dell'art. 16 del ricordato Statuto speciale;
d) la speciale attribuzione assegnata alla Provincia dall'art. 15 del citato Statuto speciale in ordine alle quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per l'attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari a favore dell'incremento delle attività industriali.
Con il medesimo ricorso, la Provincia autonoma di Trento contesta altresì la legittimità costituzionale dell'art. 12 1. n. 215 del 1992, deducendone il contrasto con la propria autonomia organizzativa e con il principio posto dall'art. 81, comma 4, Cost., in base al quale ogni legge che comporti nuove spese deve contestualmente prevedere i mezzi finanziari per farvi fronte.
Con il secondo ricorso la Regione Lombardia ha contestato la legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 6 e 8 1. n. 215 del 1992, deducendo la violazione degli artt. 117 e 118 (competenze legislative e amministrative in materia di turismo e industria alberghiera, trasporti d'interesse regionale, istruzione artigiana e professionale, agricoltura e foreste, artigianato) e dell'art. 119 (autonomia finanziaria). Anche la Regione Lombardia contesta la legittimità costituzionale dell'art. 12, deducendo la violazione della propria autonomia organizzativa e dell'art. 81, comma 4, Cost., in connessione con l'art. 109 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, l'art. 27 1. 5 agosto 1978 n. 468 e l'art. 3, comma 6, 1. 14 giugno 1990 n. 158.
Poiché i predetti ricorsi prospettano questioni di legittimità costituzionale identiche o connesse, i relativi giudizi vanno decisi con un'unica sentenza.
2. Una prima censura riguarda gli artt. 2, 4 e 8 1. n. 215 del 1992, i quali determinano, rispettivamente, i soggetti che possono accedere ai benefici disposti dalla predetta legge (art. 2) e le agevolazioni previste al fine di incentivare la promozione di nuove imprenditorialità femminili e di permettere l'acquisizione di servizi reali da parte dei soggetti precedentemente indicati (artt. 4 e 8). Ad avviso delle ricorrenti, le disposizioni contenute nei predetti articoli sembrano contrastare con le norme costituzionali ricordate nel precedente punto della motivazione, dal momento che individuerebbero le agevolazioni finanziarie e i relativi possibili beneficiari in relazione ad attività economiche e imprenditoriali svolgentisi in ambiti (agricoltura, turismo, etc.) affidati alle competenze delle province autonome e delle regioni.
Le questioni non sono fondate.
Al fine di decidere i dubbi di costituzionalità sollevati nei confronti degli artt. 2, 4 e 8 della legge impugnata, occorre prima precisare in cosa consistono le « azioni positive » a favore delle donne nel campo imprenditoriale.
2.1. Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 215 del 1992, le disposizioni contenute nell'atto contestato perseguono le seguenti finalità:
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.
In vista della realizzazione di tali fini, l'impugnato art. 2 individua, quali soggetti che possono accedere ai benefici indicati in altre disposizioni della stessa legge, le società cooperative e di persone costituite in misura non inferiore al sessanta per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione appartengano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, le imprese individuali gestite da donne operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi (lettera a). Lo stesso articolo, alla lettera b), aggiunge che ai medesimi benefici possono accedere le imprese o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale, anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione imprenditoriale o eroganti servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati, per una quota non inferiore al settanta per cento, a donne.
In relazione alle distinte categorie di soggetti indicati nelle due lettere dell'art. 2, l'art. 4 determina, poi, le agevolazioni di cui quei soggetti possono beneficiare. Le società e le imprese indicati nella lettera a), sempreché siano costituite dopo l'entrata in vigore della legge n. 215 del 1992, possono usufruire di contributi in conto capitale fino al cinquanta per cento delle spese per impianti e attrezzature sostenute per l'avvio dell'impresa ovvero per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione attinenti ai prodotti, alle tecnologie o all'organizzazione. Inoltre, gli stessi soggetti ora considerati possono beneficiare di contributi fino al trenta per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.
I soggetti indicati nell'art. 2, lettera b), possono usufruire, a norma dell'art. 4, comma 3, di contributi fino al cinquanta per cento delle spese sostenute per le attività descritte dallo stesso art. 2.
Infine, l'art. 8 dispone che ai soggetti indicati nell'art. 2, lettera a), possono essere concessi finanziamenti agevolati, di importo non superiore a trecento milioni e di durata non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento in vigore per il settore cui appartiene l'impresa beneficiaria.
2.2. Dalla descrizione ora compiuta si desume che le disposizioni impugnate prevedono incentivazioni finanziarie a favore di imprese a prevalente partecipazione femminile ovvero a favore di istituzioni vòlte a promuovere l'imprenditorialità femminile, al chiaro scopo di agevolarne lo sviluppo, con riferimento ai momenti più importanti del ciclo produttivo, nei vari settori merceologici in cui operano. Si tratta, più precisamente, di interventi di carattere positivo diretti a colmare o, comunque, ad attenuare un evidente squilibrio a sfavore delle donne, che, a causa di discriminazioni accumulatesi nel corso della storia passata per il dominio di determinati comportamenti sociali e modelli culturali, ha portato a favorire le persone di sesso maschile nell'occupazione delle posizioni di imprenditore o di dirigente d'azienda.
In altri termini, le finalità perseguite dalle disposizioni impugnate sono svolgimento immediato del dovere fondamentale che l'art. 3, comma 2, Cost. assegna alla Repubblica di « rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ». Le « azioni positive », infatti, sono il più potente strumento a disposizione del legislatore, che, nel rispetto della libertà e dell'autonomia dei singoli individui, tende a innalzare la soglia di partenza per le singole categorie di persone socialmente svantaggiate fondamentalmente quelle riconducibili ai divieti di discriminazione espressi nel comma 1 dello stesso art. 3 (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali) al fine di assicurare alle categorie medesime uno statuto effettivo di pari opportunità di inserimento sociale, economico e politico.
Nel caso di specie, le « azioni positive » disciplinate dalle disposizioni impugnate sono dirette a superare il rischio che diversità di carattere naturale o biologico si trasformino arbitrariamente in discriminazioni di destino sociale. A tal fine è prevista, in relazione a un settore di attività caratterizzato da una composizione personale che rivela un manifesto squilibrio a danno dei soggetti di sesso femminile, l'adozione di un trattamento di favore nei confronti di una categoria di persone, le donne, che, sulla base di una non irragionevole valutazione operata dal legislatore, hanno subito in passato discriminazioni di ordine sociale e culturale e, tuttora, sono soggette al pericolo di analoghe discriminazioni.
Trattandosi di misure dirette a trasformare una situazione di effettiva disparità di condizioni in una connotata da una sostanziale parità di opportunità, le « azioni positive » comportano l'adozione di discipline giuridiche differenziate a favore delle categorie sociali svantaggiate, anche in deroga al generale principio di formale parità di trattamento, stabilito nell'art. 3, comma 1, Cost. Ma tali differenziazioni, proprio perché presuppongono l'esistenza storica di discriminazioni attinenti al ruolo sociale di determinate categorie di persone e proprio perché sono dirette a superare discriminazioni afferenti a condizioni personali (sesso) in ragione della garanzia effettiva del valore costituzionale primario della « pari dignità sociale », esigono che la loro attuazione non possa subire difformità o deroghe in relazione alle diverse aree geografiche e politiche del Paese. Infatti, se ne fosse messa in pericolo l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale, il rischio che le « azioni positive » si trasformino in fattori (aggiuntivi) di disparità di trattamento, non più giustificate dall'imperativo costituzionale di riequilibrare posizioni di svantaggio sociale legate alla condizione personale dell'essere donna, sarebbe di tutta evidenza.
Ciò non toglie che nel programma di « azioni positive » previsto, in conformità alla precisa indicazione costituzionale che ne affida il compito alla « Repubblica », siano coinvolti anche soggetti pubblici diversi dallo Stato (regioni e province autonome). Ma un coinvolgimento del genere, come la Corte non ha mai mancato di affermare (v., da ultimo, sent. n. 281 del 1992), è costituzionalmente possibile soltanto all'interno di un quadro diretto a garantire un'effettiva coerenza di obiettivi e di comportamenti.
2.3. Sulla base delle suesposte motivazioni vanno rigettati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalle ricorrenti nei confronti degli artt. 2, 4 e 8 1. n. 215 del 1992.
Analogamente a quanto si riscontra nella più recente legislazione sociale (sulla quale questa Corte si è già pronunziata: v. sentt. nn. 75, 202, 281 e 406 del 1992), le disposizioni impugnate pongono una disciplina positivamente differenziata in dipendenza di fattori direttamente attinenti a qualità soggettive delle categorie di persone considerate, e non già in ragione delle attività da esse svolte. Questo carattere della disciplina impugnata testimonia la portata generale della stessa, nel senso che contiene misure concernenti le imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile, senza riguardo ai particolari settori materiali nei quali queste operano. Tali settori, infatti, sono presi in considerazione dal legislatore unicamente al fine di specificare la natura imprenditoriale delle attività e non già a quello di privilegiare taluni settori materiali e di riservare ad essi soltanto il superamento delle discriminazioni che si intendono eliminare.
Quanto affermato non porta ad escludere che l'attuazione delle « azioni positive » a favore dell'imprenditoria femminile possa in concreto interferire con le politiche di incentivazione che le regioni o le province autonome promuovono nei settori materiali affidati alle loro competenze. Tale incidenza indiretta, secondo il costante orientamento di questa Corte (v., da ultimo, sentt. nn. 281, 366 e 406 del 1992), non può tuttavia costituire motivo di illegittimità costituzionale, ma esige, piuttosto, la previsione di adeguati strumenti di cooperazione fra lo Stato e le regioni (o le province autonome).
3. Le considerazioni appena svolte conducono all'accoglimento parziale delle questioni di legittimità costituzionale che le ricorrenti hanno sollevato nei confronti dell'art. 6 1. n. 215 del 1992.
Tale articolo, al comma 1, demanda a un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione dei criteri e delle modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previste dal già ricordato art. 4. Per questo aspetto le censure mosse dalle ricorrenti vanno rigettate, dal momento che l'attribuzione allo Stato del potere di stabilire programmi di « azioni positive » riguardo all'imprenditoria femminile fa consequenzialmente cadere la pretesa lesività dell'intervento di un decreto ministeriale diretto a fissare i criteri e le modalità per l'attuazione di quei programmi legislativi.
Al contrario, vanno parzialmente accolte le censure che le stesse ricorrenti muovono al comma 2 dell'art. 6, per il quale le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, ma senza alcuno strumento di cooperazione con le regioni o le province autonome, le cui materie di propria competenza siano interessate dal suddetto decreto.
Le censure delle ricorrenti vanno accolte su quest'ultimo punto, poiché l'esercizio del potere statale di concedere agevolazioni alle imprese a prevalente partecipazione femminile o condotte da donne, giustificato dalla necessità di assicurare condizioni di uniformità su tutto il territorio nazionale in ordine all'attuazione di un valore costituzionale primario, come la realizzazione dell'eguaglianza effettiva delle donne e degli uomini nel campo dell'imprenditoria, produce indubbie interferenze sullo svolgimento delle competenze regionali (o provinciali), allorché le agevolazioni da concedere riguardino imprese operanti in settori materiali sottoposti alla disciplina dei poteri regionali (o provinciali) medesimi. In relazione a tali interferenze, il principio costituzionale di leale cooperazione esige che la decisione statale di concessione delle predette agevolazioni sia preceduta da forme di raccordo con le regioni (o le province autonome) nel cui ambito di competenza ricadono le attività delle imprese destinatarie dei benefici previsti dalla legge n. 215 del 1992. Tale esigenza di cooperazione, che peraltro la disposizione impugnata soddisfa unicamente nei rapporti con gli altri ministeri (mediante il « concerto »), si impone tanto più nei rapporti con le regioni e le province autonome, dal momento che l'art. 12 della legge impugnata prevede che queste ultime concorrano attraverso la predisposizione di propri programmi di « azioni positive » coerenti con quelli nazionali al raggiungimento degli obiettivi di eguaglianza sostanziale perseguiti dalla legge stessa.
Per le ragioni ora esposte, quando la concessione delle agevolazioni da parte del Ministro dell'industria interferisce con competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario e alle province autonome, il relativo potere non può essere esercitato senza che sia previsto un adeguato strumento di collaborazione tra Stato e regioni (o province autonome).
4. Non fondate sono le questioni di legittimità costituzionale sollevate da entrambe le ricorrenti nei confronti dell'art. 12 1. n. 215 del 1992.
Nel prevedere che le regioni e le province autonome, in vista di finalità coerenti con la stessa legge, attuino, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla legge medesima, l'art. 12 violerebbe l'autonomia organizzativa garantita alle regioni e alle province autonome là dove stabilisce, secondo la prospettazione delle ricorrenti, la necessità dell'accordo con le associazioni di categoria. La stessa sfera di competenze sarebbe violata, sempre secondo le ricorrenti, anche dal comma 2 dello stesso articolo, che prevede, per la realizzazione dei predetti programmi, la stipulazione di convenzioni con enti pubblici e privati, presenti nel territorio, aventi esperienza in materia. Infine, anche il comma 3 dell'art. 12 sarebbe costituzionalmente illegittimo, in quanto violerebbe l'art. 81, comma 4, della Costituzione, per aver limitato la possibilità per le regioni e le province autonome di attingere al Fondo nazionale ad un ammontare non superiore al trenta per cento della spesa prevista, di modo che sarebbero stabiliti oneri finanziari sprovvisti di adeguati mezzi di copertura.
Le censure ora considerate muovono tutte dal presupposto erroneo che le regioni e le province autonome siano obbligate a predisporre i programmi indicati nell'art. 12, con il conseguente vincolo a stipulare le convenzioni e gli accordi previsti e a finanziare le suddette attività, per il settanta per cento, con risorse proprie. In realtà, sia se interpretato nella sua stretta letteralità, sia se collocato in una visione sistematica dell'intera legge, l'art. 12 porta a configurare la predisposizione e la realizzazione dei programmi di « azioni positive » come una facoltà delle regioni e delle province autonome. Sotto il profilo letterale, occorre considerare che l'articolo in esame mira a predisporre un quadro di coordinamento fra le iniziative a favore dell'imprenditoria femminile poste in essere dallo Stato e quelle concorrenti autonomamente decise dalle regioni e dalle province autonome. L'art. 12, sotto quest'ultimo aspetto, si limita a prevedere la necessità della coerenza dei programmi liberamente determinati dalle regioni (e dalle province autonome) con le finalità d'interesse generale perseguite dalla legge n. 215 del 1992 e a stabilire, anche in relazione al contributo finanziario statale del trenta per cento della spesa prevista per i suddetti programmi, la via preferenziale dell'accordo con le associazioni di categoria (per la predisposizione dei programmi medesimi) e quella della convenzione con enti pubblici e privati aventi particolare esperienza in materia (per la realizzazione dei programmi stessi). Si tratta, com'è evidente, di vincoli e di disposizioni che non possono in alcun modo esser considerati lesivi dell'autonomia costituzionale spettante alle ricorrenti.
5. Deve, infine, dichiararsi la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Lombardia nei confronti dell'art. 3 1. n. 215 del 1992, il quale prevede l'istituzione presso il Ministero dell'industria del Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile. Infatti, poiché per le ragioni precedentemente illustrate la materia regolata dalla legge in questione sfugge alle competenze regionali o provinciali, vengono conseguentemente a cadere le censure delle ricorrenti in ordine a una presunta violazione della autonomia ad esse assicurata dalle disposizioni statutarie e costituzionali ricordate al punto 1 della presente motivazione.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2,1. 25 febbraio 1992 n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), nella parte in cui non prevede un meccanismo di cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome in relazione all'esercizio del potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianale concernente la concessione delle agevolazioni alle imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile allorché queste ultime operino nell'ambito dei settori materiali affidati alle competenze delle regioni e delle province autonome;
- dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 6, comma 1, e 8 1. 25 febbraio 1992 n. 215, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29; 9, nn. 3, 7 e 8; 15 e 16, d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione, e dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.;
- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 1. 25 febbraio 1992 n. 215, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione della propria autonomia organizzativa e dell'art. 81, comma
4,
Cost., e dalla Regione Lombardia, per violazione della propria autonomia organizzativa e dell'art. 81, comma
4
,
Cost., in connessione con l'art. 109 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, l'art. 27 l. 5 agosto 1978 n. 468 e l'art. 3, comma 6, 1. 14 giugno 1990 n. 158.
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11 (Norma transitoria)
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
Art. 1 (Enunciazioni di principi)
Art. 2 (Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale)
Art. 3 (Atti amministrativi statali di indirizzo e coordinamento)
Art. 4 (Funzioni amministrative)
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6 (Disposizioni finali)
Art. 7
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Tabella A
Tabella B
Tabella C
Tabelle D
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
Art. 1
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
Art. 1
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
108) Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
109) Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1
110) Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150
111) Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176
112) Legge 30 dicembre 2021, n. 234
113) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
114) Legge 27 aprile 2022, n. 34
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
A Mercato del lavoro
B Collocamento dei lavoratori
a) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1983, n. 49 —
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 ottobre 1996, n. 36
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Riordino degli organi collegiali)
Art. 2/bis (Unificazione di funzioni)
Art. 3 (Commissioni locali per l'impiego)
Art. 4 (Razionalizzazione amministrativa)
Art. 5 (Utilizzazione degli uffici dei comuni)
Art. 6 (Norma transitoria)
Art. 7 (Disapplicazione di norme)
Art. 8 (Abrogazione)
c) Decreto del Presidente della Provincia 30 agosto 2001, n. 49
d) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 1
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 giugno 2007, n. 38
f) Decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42
C Orientamento professionale
D Tutela tecnica del lavoro
a) Legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 agosto 1990, n. 19
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 maggio 1992, n. 18
d) LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1993, n. 13 —
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1994, n. 33
f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1994, n. 56 —
g) LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 1996, n. 9
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 aprile 1999, n. 16
i) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1999, n. 60
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 giugno 2005, n. 25
k) Decreto del Presidente della Provincia 2 novembre 2009 , n. 51
l) Decreto del Presidente della Provincia 2 marzo 2010 , n. 15
m) Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Norme comuni)
Art. 3 (Dichiarazione di messa in esercizio)
Art. 4 (Procedura di verifica)
Art. 5 (Soggetti verificatori)
Art. 6 (Requisiti dei soggetti verificatori)
Art. 7 (Ascensori)
Art. 8 (Elenco provinciale dei manutentori di ascensori)
Art. 9 (Impianti elettrici)
Art. 10 (Altri apparecchi e impianti)
Art. 11 (Abrogazione)
n) Decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2015, n. 16
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
A Ordinamento della formazione professionale
a) Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3
b) Legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15
c) Legge provinciale10 agosto 1977, n. 29
d) Legge provinciale 15 luglio 1981, n. 20
e) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 dicembre 1990, n. 34
g) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
h) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1993, n. 35
i) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63
j) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1996, n. 45
k) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1999, n. 11
l) Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2006, n. 38 —
m) Legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIADI PRIMO E SECONDO GRADO
DIRITTO ALLO STUDIO E UNIVERSITÀ
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E ABROGAZIONI
n) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2013, n. 25
o) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2018, n. 22
p) Decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2018, n. 23
B Formazione nel settore sanitario
C Corsi di diploma nel settore sociale
D Riconoscimento delle qualifiche professionali
E Provvidenze per la formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
B Tributi provinciali
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
b) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
c) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
d) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
e) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
f) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
g) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
h) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
Art. 1 (Assunzione di mutui o emissione di prestiti)
Art. 2 (Stato di previsione dell'entrata)
Art. 3 (Stato di previsione della spesa)
Art. 4 (Quadro generale riassuntivo)
Art. 5 (Spese obbligatorie)
Art. 6 (Spese impreviste)
Art. 7 (Variazioni di bilancio compensative per spese di personale)
Art. 8 (Variazioni compensative di bilancio per la riclassificazione di spese per l'attuazione del SIOPE)
Art. 9 (Gestione dei residui)
Art. 10 (Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)
Art. 11 (Bilancio triennale 2008-2010)
Art. 12 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 2009)
Art. 13 (Entrata in vigore)
i) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
j) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
k) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
l) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
m) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
n) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
o) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
p) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
q) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
r) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
s) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
t) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
u) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
v) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
v) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
x) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
y) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
z) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
a') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
b') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
c') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
d') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
e') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
f') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
g') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
h') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
i') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
j') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
k') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
l') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
m') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
n') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
o') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
p') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
q') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
Art. 1
(
Variazioni alle previsioni di entrata
)
Art. 2
(
Variazioni alle previsioni di spesa
)
Art. 3
(
Allegati
)
Art. 4
(
Entrata in vigore
)
ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO J
ALLEGATO L
ALLEGATO M
ALLEGATO N
ALLEGATO G
ALLEGATO H1
ALLEGATO H2
ALLEGATO I
ALLEGATO O
ALLEGATO C
ALLEGATO D
ALLEGATO E
ALLEGATO F
ALLEGATO R
ALLEGATO S
ALLEGATO P
ALLEGATO Q
r') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
s') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
t') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
u') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
v') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
w') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
x') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
y') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
z') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
a'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
b'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
c'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
d'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
e'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
f'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
g'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
h'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
i'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
j'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
k'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
l'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
m'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
n'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
o'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
p'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
q'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
r'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
s'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
Art. 1
(
Modifiche della (legge di stabilità 2019)
)
Art. 2
(
Stato di previsione dell’entrata
)
Art. 3
(
Stato di previsione della spesa
)
Art. 4
(
Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2019- 2021
)
Art. 5
(
Allegati all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021
)
Art. 6
(
Modifica della legge provinciale
23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione
dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”
)
Art. 7
(
Modifica della , “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”
)
Art. 8
(
Modifica della , “Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali”
)
Art. 9
(
Modifiche della , “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”
)
Art. 10
(
Modifica della , “Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e altre disposizioni”
)
Art. 11
(
Modifiche della legge provinciale
29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della
Provincia Autonoma di Bolzano”
)
Art. 12
(
Equilibri generali di bilancio
)
Art. 13
(
Abrogazioni
)
Art. 14
(
Entrata in vigore
)
Allegato A1
Allegato B1
Allegato C1
Allegato E1
Allegati
t'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
u'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
v'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
w'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
x'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
y'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
z'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
a''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
b''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
Art. 1
(
Modifica della , “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge
europea provinciale 2019)”
Art. 2 (Modifiche della legge provinciale
13 dicembre 2006, n. 14,“Ricerca e innovazione”
)
Art. 3 (Modifiche della legge provinciale
23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta
municipale immobiliare (IMI)”
)
Art. 4 (Agevolazioni dell’imposta municipale
immobiliare a sostegno dell’economia
in connessione all’emergenza
epidemiologica da COVID-19
)
Art. 5 (Modifica della legge provinciale
16 aprile 2020, n. 3, “Variazioni al bilancio
di previsione della Provincia autonoma
di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021
e 2022 e altre disposizioni”
)
Art. 6 (Modifiche della legge provinciale
17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”
)
Art. 7 (Modifiche della legge provinciale
13 maggio 1992, n. 13, “Norme in materia
di pubblico spettacolo”
)
Art. 8 (Modifica della legge provincial
e
26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle
piccole e medie derivazioni d’acqua
per la produzione di energia elettrica”
)
Art. 9 (Modifica della , “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)
Art. 10
(
Canoni per attività commerciali durante l’emergenza epidemiologica COVID-19
)
Art. 11 (Differimento di termini amministrativi relativi
ad enti e società partecipate
)
Art. 12 (Misure di compensazione e flessibilizzazione
per iniziative a sostegno dell’economia
e della produttività
)
Art. 13 (Modifica della , “Ordinamento del personale della Provincia”)
Art. 14 (Modifiche della , “Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni
alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e
19 settembre 1973, n. 37”
)
Art. 15 (Modifica della legge provinciale
12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di
assunzione del personale insegnante”
)
Art. 16 (Modifiche della legge provinciale
10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”
)
Art. 17 (Modifica della legge provinciale
30 novembre 2004, n. 9,
“Diritto allo studio universitario”
)
Art. 18 (Contributi straordinari a studenti e studentesse frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore)
Art. 19 (Modifica della , “Assistenza scolastica. Provvidenze per
assicurare il diritto allo studio”
)
Art. 20 (COVID-19 – Disposizioni per
l’anno scolastico 2020/2021
)
Art. 21 (Modifica della legge provinciale
12 novembre 1992, n. 39, “Interventi
di politica attiva del lavoro”
)
Art. 22 (Misure urgenti a sostegno dell’economia
e della produttività connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19
)
Art. 23 (
Mancato utilizzo di posteggi in mercati, fiere e fuori mercato
)
Art. 24 (Modifica della legge provinciale 15 maggio, 2000, n. 9, “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”)
Art. 25 (Misure a favore del servizio di assistenza
domiciliare all’infanzia e delle microstrutture
per la prima infanzia connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
)
Art. 26 (Modifica della legge provinciale
11 marzo 1986, n. 11, “Impiego
temporaneo di lavoratori disoccupati
da parte dell’Amministrazione provinciale
e da enti soggetti a tutela”
)
Art. 27 (Modifica della legge provinciale
17 agosto 1987, n. 24,“Interventi a sostegno dell’occupazione”
)
Art. 28 (Modifica della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento
dell’edilizia abitativa agevolata”
)
Art. 29 (Modifica della legge provinciale
5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento
del servizio sanitario provinciale”
)
Art. 30 (Modifica della legge provinciale
21 aprile 2017, n. 3, “Struttura organizzativa
del Servizio sanitario provinciale”
)
Art. 31 (Modifica della legge provinciale
13 marzo 1987, n. 5, “Incentivazione
della conoscenza delle lingue”
)
Art. 32 (Modifica della legge provinciale
11 maggio 1988, n. 18, “Provvedimenti
in materia di bilinguismo”
)
Art. 33 (Formazione per docenti di sostegno per le
scuole in lingua tedesca e delle località ladine
)
Art. 34 (Modifica della legge provinciale
12 novembre 1992, n. 40, “Ordinamento
della formazione professionale”
)
Art. 35 (Modifica della legge provinciale
21 ottobre 1996 n. 21,
“Ordinamento forestale”
)
Art. 36 (Modifica della legge provinciale
23 novembre 2015 n. 15,
“Mobilità pubblica”
)
Art. 37 (Abrogazioni)
Art. 38 (Disposizioni finanziarie)
Art. 39 (Entrata in vigore)
c''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
d''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
e''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
f''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
g''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
h''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
i''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
j''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
k''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
l''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
m''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
n''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
Art. 1
(
Stato di previsione dell’entrata
)
Art. 2
(
Stato di previsione della spesa
)
Art. 3
(
Allegati al bilancio di previsione
)
Art. 4
(
Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
)
Art. 5
(
Entrata in vigore
)
Allegati: omissis
o''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
p''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
q''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
r''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
s''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
t''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
Art. 1 (Variazioni allo stato di previsione delle entrate)
Art. 2 (Variazioni allo stato di previsione delle spese)
Art. 3 (Allegati)
Art. 4 (Autorizzazione)
Art. 5 (Modifica della legge provinciale
23 dicembre 2021, n. 15,
“Legge di stabilità provinciale per l’anno 2022”
)
Art. 6 (Modifiche della legge provinciale
21 luglio 2022, n. 6, “Disciplina
della dirigenza del sistema pubblico
provinciale e ordinamento
dell’Amministrazione provinciale”
)
Art. 7 (Modifica della legge provinciale
5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento
del servizio sanitario provinciale”
)
Art. 8 (Modifica della legge provinciale
16 maggio 2012, n. 9, “Finanziamento
in materia di turismo”
)
Art. 9 (Modifica della legge provinciale
12 ottobre 2007, n. 9, “Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti”
)
Art. 10 (Modifica della legge provinciale
30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi
sociali in Provincia di Bolzano”
)
Art. 11 (Misure straordinarie per fronteggiare
l’emergenza prezzi e per il sostegno
del sistema economico
)
Art. 12 (Modifica della , recante “Disposizioni finanziarie
in connessione con l'assestamento del bilancio
di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997”
)
Art. 13 (Entrata in vigore)
Allegati
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
A Disciplina del commercio
a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39
c) Decreto del Presidente della Provincia 10 gennaio 2012, n. 2
d) Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7
e) Decreto del Presidente della Provincia 24 settembre 2012, n. 32
f) Decreto del Presidente della Provincia 7 giugno 2017, n. 20
g) Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12
h) Decreto del Presidente della Provincia 23 maggio 2022, n. 12
Disposizioni generali
Disciplina del commercio
Disposizioni finali
l) LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15
B Provvidenze per il commercio ed i servizi
C C -Provvidenze per i prodotti locali di qualità
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 67
a) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
b) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
c) LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1976, n. 18 —
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
d) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
f) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
g) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
h) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
i) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26
j) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
j) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
l) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
a) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
b) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
c) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
d) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
e) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34 —
f) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
g) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
i) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23 —
k) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
Art. 1
Inquadramento funzionale
Mobilità
Norme transitorie per il primo inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali
Disposizioni varie
Art. 12 (Festività e riposo settimanale)
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21-22
Allegati 1-2
Allegato 3
l) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
m) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
n) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
o) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
q) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
r) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
t) Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3
v) Legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1
w) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2018, n. 27
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA
LAVORO
Art. 3 (Modifiche della , recante “Provvedimenti in materia di assistenza all’infanzia”)
ASSISTENZA E BENEFICENZA
IGIENE E SANITÀ
TRASPORTI
ABROGAZIONI
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
Art. 1 (Modifica della , “Interventi della Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”)
Art. 2 (Modifica della , “Norme in materia di esercizi pubblici”)
Art. 3 (Modifica della , “Finanziamento in materia di turismo”)
Art. 4 (Modifica della , “Ordinamento delle guide alpine –
Guide sciatori”)
Art. 5 (Modifica della , “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”)
Art. 6 (Modifica della , “Interventi a favore degli affittacamere e degli
affittappartamenti”)
Art. 7 (Modifica della , “Ordinamento dell’artigianato”)
Art. 8 (Modifica della , “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 9 (Modifica della , “Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del «marchio di qualità con indicazione di origine
»
”)
Art. 10 (Modifica della , “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)
Art. 11 (Modifica della , “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico
di persone”)
Art. 12 (Disposizione finanziaria)
Art. 13 (Entrata in vigore)
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
x) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
y) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
z) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
a') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
b') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
c') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
d') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5
e') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14
f') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
Delibera 14 gennaio 2020, n. 8
Delibera 28 gennaio 2020, n. 49
Delibera 4 febbraio 2020, n. 71
Delibera 11 febbraio 2020, n. 96
Delibera 11 febbraio 2020, n. 105
Delibera 18 febbraio 2020, n. 118
Delibera 21 febbraio 2020, n. 130
Delibera 3 marzo 2020, n. 139
Delibera 3 marzo 2020, n. 141
Delibera 10 marzo 2020, n. 159
Delibera 10 marzo 2020, n. 160
Delibera 10 marzo 2020, n. 170
Delibera 17 marzo 2020, n. 185
Delibera 17 marzo 2020, n. 187
Delibera 17 marzo 2020, n. 198
Delibera 31 marzo 2020, n. 223
Delibera 7 aprile 2020, n. 236
Delibera 7 aprile 2020, n. 239
Delibera 7 aprile 2020, n. 240
Delibera 7 aprile 2020, n. 244
Delibera 7 aprile 2020, n. 246
Delibera 7 aprile 2020, n. 248
Delibera 15 aprile 2020, n. 251
Delibera 15 aprile 2020, n. 258
Delibera 15 aprile 2020, n. 263
Delibera 21 aprile 2020, n. 272
Delibera 21 aprile 2020, n. 274
Delibera 21 aprile 2020, n. 275
Delibera 21 aprile 2020, n. 284
Delibera 28 aprile 2020, n. 295
Delibera 28 aprile 2020, n. 303
Delibera 5 maggio 2020, n. 309
Delibera 12 maggio 2020, n. 327
Delibera 19 maggio 2020, n. 336
Delibera 19 maggio 2020, n. 343
Delibera 19 maggio 2020, n. 348
Delibera 19 maggio 2020, n. 352
Delibera 19 maggio 2020, n. 355
Delibera 19 maggio 2020, n. 356
Delibera 26 maggio 2020, n. 367
Delibera 26 maggio 2020, n. 374
Delibera 26 maggio 2020, n. 378
Delibera 9 giugno 2020, n. 385
Delibera 9 giugno 2020, n. 387
Delibera 9 giugno 2020, n. 389
Delibera 16 giugno 2020, n. 417
Delibera 16 giugno 2020, n. 423
Delibera 16 giugno 2020, n. 433
Delibera 16 giugno 2020, n. 436
Delibera 30 giugno 2020, n. 468
Delibera 30 giugno 2020, n. 482
Delibera 7 luglio 2020, n. 491
Delibera 7 luglio 2020, n. 494
Delibera 14 luglio 2020, n. 513
Delibera 14 luglio 2020, n. 516
Delibera 14 luglio 2020, n. 530
Delibera 14 luglio 2020, n. 532
Delibera 21 luglio 2020, n. 540
Delibera 21 luglio 2020, n. 543
Delibera 21 luglio 2020, n. 544
Delibera 28 luglio 2020, n. 559
Delibera 28 luglio 2020, n. 569
Delibera 11 agosto 2020, n. 584
Delibera 11 agosto 2020, n. 604
Delibera 25 agosto 2020, n. 618
Delibera 2 settembre 2020, n. 661
Delibera 2 settembre 2020, n. 662
Delibera 2 settembre 2020, n. 669
Delibera 2 settembre 2020, n. 678
Delibera 8 settembre 2020, n. 684
Delibera 8 settembre 2020, n. 685
Delibera 8 settembre 2020, n. 692
Delibera 15 settembre 2020, n. 699
Delibera 15 settembre 2020, n. 701
Delibera 15 settembre 2020, n. 705
Delibera 22 settembre 2020, n. 718
Delibera 22 settembre 2020, n. 729
Delibera 6 ottobre 2020, n. 754
Delibera 6 ottobre 2020, n. 761
Delibera 6 ottobre 2020, n. 763
Delibera 13 ottobre 2020, n. 785
Delibera 13 ottobre 2020, n. 789
Delibera 13 ottobre 2020, n. 790
Delibera 13 ottobre 2020, n. 795
Delibera 13 ottobre 2020, n. 796
Delibera 20 ottobre 2020, n. 805
Allegato A
Delibera 27 ottobre 2020, n. 821
Delibera 3 novembre 2020, n. 843
Delibera 3 novembre 2020, n. 849
Delibera 3 novembre 2020, n. 850
Delibera 3 novembre 2020, n. 855
Delibera 3 novembre 2020, n. 858
Delibera 10 novembre 2020, n. 869
Delibera 10 novembre 2020, n. 875
Delibera 10 novembre 2020, n. 887
Delibera 17 novembre 2020, n. 893
Delibera 17 novembre 2020, n. 898
Delibera 24 novembre 2020, n. 942
Delibera 1 dicembre 2020, n. 948
Delibera 1 dicembre 2020, n. 976
Delibera 1 dicembre 2020, n. 980
Delibera 15 dicembre 2020, n. 989
Delibera 15 dicembre 2020, n. 995
Delibera 15 dicembre 2020, n. 998
Delibera 22 dicembre 2020, n. 1025
Delibera 22 dicembre 2020, n. 1028
Delibera 22 dicembre 2020, n. 1043
Delibera 29 dicembre 2020, n. 1085
Delibera 29 dicembre 2020, n. 1096
Delibera 29 dicembre 2020, n. 1103
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Delibera 14 gennaio 2013, n. 46
Delibera 21 gennaio 2013, n. 103
Delibera 28 gennaio 2013, n. 112
Delibera 28 gennaio 2013, n. 134
Delibera 4 febbraio 2013, n. 186
Delibera 11 febbraio 2013, n. 195
Delibera 11 febbraio 2013, n. 210
Delibera 11 febbraio 2013, n. 236
Delibera 18 febbraio 2013, n. 249
Delibera 18 febbraio 2013, n. 254
Delibera 25 febbraio 2013, n. 303
Delibera 11 marzo 2013, n. 378
Delibera 11 marzo 2013, n. 384
Delibera 18 marzo 2013, n. 397
Delibera 25 marzo 2013, n. 445
Delibera 25 marzo 2013, n. 453
Delibera 2 aprile 2013, n. 499
Delibera 15 aprile 2013, n. 554
Delibera 22 aprile 2013, n. 612
Delibera 6 maggio 2013, n. 640
Delibera 13 maggio 2013, n. 696
Delibera 21 maggio 2013, n. 745
Delibera 10 giugno 2013, n. 875
Delibera 17 giugno 2013, n. 913
Delibera 24 giugno 2013, n. 954
Delibera 1 luglio 2013, n. 976
Delibera 8 luglio 2013, n. 1034
Delibera 8 luglio 2013, n. 1049
Delibera 22 luglio 2013, n. 1094
Allegato
Accesso al servizio telematico
Richiesta telematica
Disoccupati stagionali
Patronati
Disconoscimento d’ufficio dello stato di disoccupazione
Delibera 22 luglio 2013, n. 1116
Delibera 26 agosto 2013, n. 1190
Delibera 26 agosto 2013, n. 1191
Delibera 2 settembre 2013, n. 1301
Delibera 9 settembre 2013, n. 1322
Delibera 30 settembre 2013, n. 1406
Delibera 30 settembre 2013, n. 1414
Delibera 30 settembre 2013, n. 1416
Delibera 7 ottobre 2013, n. 1456
Delibera 14 ottobre 2013, n. 1519
Delibera 14 ottobre 2013, n. 1524
Delibera 14 ottobre 2013, n. 1529
Delibera 21 ottobre 2013, n. 1596
Delibera 21 ottobre 2013, n. 1628
Delibera 21 ottobre 2013, n. 1644
Delibera 28 ottobre 2013, n. 1651
Delibera 25 novembre 2013, n. 1807
Delibera 9 dicembre 2013, n. 1860
Delibera 9 dicembre 2013, n. 1866
Delibera 9 dicembre 2013, n. 1868
Delibera 27 dicembre 2013, n. 1988
Delibera 27 dicembre 2013, n. 2025
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Delibera N. 1399 del 19.04.1999
Delibera N. 1589 del 03.05.1999
Delibera N. 1698 del 10.05.1999
Delibera N. 1970 del 26.05.1999
Delibera N. 2049 del 26.05.1999
Delibera N. 2699 del 28.06.1999
Delibera N. 3289 del 13.08.1999
Delibera 30 agosto 1999, n. 3569
Delibera N. 3825 del 06.09.1999
Delibera N. 3826 del 06.09.1999
Delibera N. 3886 del 13.09.1999
Delibera N. 3915 del 13.09.1999
Delibera N. 3919 del 13.09.1999
Delibera N. 4238 del 04.10.1999
Delibera N. 4337 del 04.10.1999
Delibera N. 4531 del 18.10.1999
Delibera N. 5297 del 29.11.1999
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Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2015, n. 46
Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 61
Corte costituzionale - sentenza 25 marzo 2015, n. 65
Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 68
Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2015, n. 77
Corte costituzionale - ordinanza 25 marzo 2015, n. 79
Corte costituzionale - ordinanza 13 maggio 2015, n. 121
Corte costituzionale - sentenza 8 giugno 2015, n. 125
Corte costituzionale - ordinanza 8 giugno 2015, n. 172
Corte costituzionale - ordinanza 23 settembre 2015, n. 208
Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 213
Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 214
Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 238
Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 239
Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 246
Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 249
Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 251
Corte costituzionale - sentenza 18 novembre 2015, n. 254
Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 257
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Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 263
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Corte costituzionale - Sentenza N. 50 del 28.01.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 18.03.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 25.03.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 06.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 06.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 145 del 12.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 171 del 04.05.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 201 del 26.05.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 16.06.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 249 del 01.07.2005
Corte costituzionale - Ordinanza N. 250 del 01.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 07.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 07.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 22.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 321 del 26.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 26.07.2005
Corte costituzionale - Ordinanza N. 349 del 29.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 14.10.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 384 del 14.10.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 431 del 02.12.2005
2004
2003
2002
2001
2000
Corte costituzionale - Sentenza N. 63 del 15.02.2000
Corte costituzionale - Sentenza N. 477 del 08.11.2000
Corte costituzionale - Sentenza N. 511 del 20.11.2000
Corte costituzionale - Sentenza N. 520 del 21.11.2000
1999
Corte costituzionale - Ordinanza N. 52 del 04.03.1999
Corte costituzionale - Sentenza N. 311 del 16.07.1999
Corte costituzionale - Sentenza N. 389 del 22.10.1999
Corte costituzionale - Sentenza N. 420 del 04.11.1999
Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 10.11.1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 6 del 19.01.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 26.03.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 29.04.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 05.05.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 218 del 05.05.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 07.05.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 260 del 01.06.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 316 del 15.07.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 28.07.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 438 del 14.12.1993
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Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
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Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
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Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
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Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
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Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
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Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 533 del 18.12.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 2 vom 07.01.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 33 del 07.02.2001
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 27.01.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 28.01.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 28.01.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 39 vom 03.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 40 vom 03.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 03.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 08.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 44 vom 08.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 09.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 46 del 17.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 64 vom 26.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 28.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 70 del 28.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 08.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 76 vom 10.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 14.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 14.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 121 del 31.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 15.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 19.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 19.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 142 del 19.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 19.04.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 177 vom 21.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 03.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 05.05.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 316 vom 05.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 06.05.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 11.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 19.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 192 del 24.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 27.05.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 210 vom 06.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 07.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 224 del 10.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 225 del 10.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 13.06.2005
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 12.07.2005
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2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 15.01.2004
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 11 del 16.01.2004
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 20 vom 21.01.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 27 vom 23.01.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 30 del 23.01.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 26.01.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 10.02.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 70 vom 23.02.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 87 del 02.03.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 90 vom 02.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 08.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 145 del 17.03.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 152 vom 23.03.2004
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