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In vigore al: 26/10/2022

Delibera N. 2912 del 10.08.2005
Approvazione dei criteri relativi all'incentivazione delle attività ed investimenti culturali per il gruppo linguistico ladino

Allegato
 
Criteri relativi all'incentivazione delle attività ed investimenti cultuali per il gruppo linguistico ladino
 

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Nello statuto di autonomia, e nel testo unificato delle leggi vigenti in materia di attività culturali, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale del 11 novembre 1988, n.30, sono riconosciute e salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali del gruppo linguistico tedesco, italiano e ladino ed il loro sviluppo.
 
2. Tra i principali fini perseguiti nei presenti criteri vi è quello di sostenere economicamente attività, iniziative e manifestazioni culturali o artistiche, promosse da strutture pubbliche e private.
 
3. Contributi e sussidi per singole iniziative culturali o artistiche possono essere concessi  anche a persone singole residenti in provincia di Bolzano, se per lo svolgimento delle stesse non perseguono fini di lucro.
 
4. La creazione di spazi e strutture all'interno dei quali promuovere le attività culturali viene favorita attraverso la concessione di contributi di investimento.
 
5. Le consulte culturali, competenti per i gruppi linguistici, esprimono il proprio parere per quanto riguarda la concessione di contributi e sussidi, ai sensi dei presenti criteri. Per ogni gruppo linguistico è istituita una consulta culturale.
 

Articolo 2

Tipologia delle agevolazioni

1. Vi sono le seguenti tipologie di agevolazioni:

a)     sussidi;

b)     contributi ordinari;

c)     contributi straordinari;

d)     contributi integrativi.

 
2. Sussidi:
Fino ad un importo pari a 3.000,00 Euro possono essere assegnati sussidi a richiedenti, che abbiano svolto per più anni un'attività culturale, abbiano una adeguata struttura organizzativa e che offrano un apprezzato programma o servizio culturale in provincia.
I sussidi sono assegnati sulla base di un accurato programma annuale di attività che enuncia anche i costi necessari per lo svolgimento dell'attività. Tali sussidi devono essere impiegati per l'esecuzione dell'attività culturale ammessa. I sussidi devono essere richiesti entro la data stabilita per le domande di contributi ordinari e vengono liquidati sulla base di un'esaustiva relazione finale, dalla quale risulti che le spese indicate nel preventivo di spesa siano state effettivamente sostenute e che l'attività è stata svolta come prevista dal proprio programma annuale di attività.
L'assegnazione di sussidi, come disciplinati dal presente comma, esclude la possibilità di ottenere dalla medesima ripartizione altri contributi, come previsti dai seguenti commi 3, 4 e 5.
 
3. Contributi ordinari:
Sono da considerarsi contributi ordinari quelli concessi per la realizzazione del programma annuale di attività.
 
4. Contributi straordinari:
Sono da considerarsi contributi straordinari quelli concessi per la realizzazione di specifici progetti, anche pluriennali, non contenuti nell'ordinario programma annuale di attività, di cui al precedente comma 3.
 
5. Contributi integrativi:
Sono contributi integrativi quelli che integrano i contributi ordinari o straordinari precedentemente concessi. Tali concessioni sono possibili, qualora l'autofinanziamento o i finanziamenti di enti pubblici o privati non sono sufficienti, ad integrare convenientemente la prima assegnazione ordinaria o straordinaria avvenuta per sostenere il programma annuale di attività o i progetti già presentati oppure se si sono presentati fatti particolarmente gravi imprevisti o imprevedibili.
Essi possono essere altresì assegnati qualora si ritenga opportuno, per giustificati motivi, aumentare la percentuale di finanziamento o ampliare la spesa ammessa.
 
6. La consulta culturale è principalmente libera di riconoscere solo parzialmente i costi presentati, motivando in modo corrispondente.
 

Articolo 3

Beneficiari

1. Enti pubblici e privati, associazioni, comitati e anche persone singole, che non perseguono scopi di lucro, possono essere sostenuti economicamente per lo svolgimento di attività ed iniziative di interesse culturale o artistico di importanza provinciale o distrettuale, se presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a)     ambiscono ad un massimo di molteplicità culturale;

b)     promuovono e sostengono iniziative culturali caratterizzanti il gruppo linguistico ladino in Provincia di Bolzano;

c)     sostengono la divulgazione, l'esposizione o l'analisi degli aspetti significativi del patrimonio culturale ladino;

d)     curano, in entrambe le direzioni, i legami con l'area linguistica tedesca e/o retoromana o contribuiscono a realizzare prevalentemente a livello europeo lavori di integrazione culturale;

e)     organizzano a livello provinciale o distrettuale manifestazioni di educazione permanente o di sviluppo di natura culturale;

f)     organizzano manifestazioni, alle quali partecipano artisti e personalità del mondo della cultura o che abbiano rapporti particolari nei confronti della provincia e il suo scenario culturale locale.

 
2. In casi particolari adeguatamente motivati, possono essere finanziate anche iniziative ed attività, ai sensi del precedente comma 1, se vengono organizzate a livello locale.
 
3. Viene data precedenza alle iniziative ed attività, programmate in modo tale da evitare sovrapposizioni con analoghe iniziative culturali.
 
4. Particolare attenzione è attribuita anche ad attività ed iniziative proposte in cogestione da più richiedenti e risultanti da un progetto comune.
 
5. Nella concessione di contributi si tiene conto del fatto se il richiedente, nell'esecuzione di iniziative ed attività, rispetta le linee guida dello statuto, assolve i compiti istituzionali e se privilegia tra le proprie attività quelle culturali.
 
6. Nel definire l'ammontare del finanziamento si può tenere conto anche del fatto, se ed in che ammontare, il richiedente riesce a finanziarsi per l'esecuzione delle iniziative ed attività programmate attraverso donazioni, sponsorizzazioni da parte di fondazioni e privati o altri.
 

Articolo 4

Spesa ammessa

1. Per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 2, vengono riconosciute le seguenti voci di spesa:

a)     organizzazione ed esecuzione di attività;

b)     affitti, energia elettrica, riscaldamento, pulizia ed altri costi correnti di gestione, telefono, materiali d'ufficio, abbonamenti, consulenze riguardanti la contabilità e le imposte, assicurazioni, acquisto di materiale didattico e di studio, altro materiale culturale, didattico e pedagogico, necessario per l'esecuzione del programma annuale di attività;

c)     personale e onorari (in caso di incarichi), incluse spese previdenziali e imposte;

d)     viaggi, vitto e alloggio dei responsabili e dei collaboratori;

e)     corsi di aggiornamento e di educazione permanente per il proprio personale e per i collaboratori che rendono prestazioni a titolo di volontariato;

f)     stampati attinenti alla propria attività.

 
2. Non vengono finanziate le spese per viaggi collettivi, salvo che la competente consulta culturale le consideri di particolare interesse culturale.
 
3. Le voci di spesa riguardanti i compensi eventualmente previsti per componenti degli organi direttivi di partiti politici, sindacati o per membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio Regionale, Consiglio Provinciale, Consiglio Comunale) e candidati ufficiali agli stessi non vengono rimborsate.
 

Articolo 5

Investimenti

1. Ad enti pubblici e privati, associazioni e comitati possono essere concessi contributi per:

a)     l'acquisto, la costruzione, la sistemazione e la ristrutturazione delle strutture, incluse le corrispondenti spese di progettazione e per l'arredamento, necessarie al perseguimento delle attività culturali;

b)     l'acquisto di apparecchiature audiovisive, informatiche ed altre apparecchiature tecniche, necessarie per lo svolgimento dell'attività e dei compiti istituzionali;

c)     l'acquisto, la ristrutturazione o riparazione di strumenti musicali, divise, bandiere, attrezzature per palchi, materiale didattico, libretti musicali e letteratura specializzata;

d)     il risanamento, la cura, il restauro ed il ripristino di piccoli monumenti rustici, se non sottoposti a tutela storico artistica, ma rappresentanti comunque un fattore di decisiva importanza per il paesaggio culturale;

e)     gli investimenti, connessi agli usi e costumi.

 
2. Nel caso in cui si tratti di lavori di costruzione o risanamento, i costi preventivati per investimenti devono essere documentati con una relazione tecnica, firmata da un esperto. Le relative spese di progettazione ed il software corrispondente possono essere sostenute economicamente sia come investimento sia come attività ordinaria.
 
3. Il richiedente, proprietario o gestore di una struttura nella quale si svolge attività culturale, deve garantire, che la struttura sostenuta economicamente venga messa a disposizione per un determinato lasso di tempo, proposto dalla competente consulta culturale e determinato in corrispondenza alla concessione del contributo, esclusivamente o principalmente per attività culturali. Ciò avviene tra l'altro attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale del 7 novembre 1983, n.41 e successive modifiche ed integrazioni.
 
4. Priorità è attribuita a progetti inerenti all'istituzione di sale polifunzionali, all'acquisto di apparecchiature audiovisive o informatiche di carattere polifunzionale che coprano, nell'ambito di un'unica struttura, le esigenze di più realtà associative, nonché a progetti ai quali contribuiscano finanziariamente anche gli enti locali.
 
5. Nell'allestimento delle infrastrutture viene sostenuto economicamente un arredamento ed allestimento che garantisca una adeguata funzionalità di base delle stesse.
 
6. Sono esclusi dai sostegni economici gli acquisti di veicoli da trasporto e la costruzione o l'acquisto di padiglioni musicali.
 

Articolo 6

Destinazione del contributo

1. Il richiedente può utilizzare i contributi concessi solo ed esclusivamente per l'esecuzione di attività, iniziative, progetti ed investimenti, per i quali i contributi sono stati richiesti ed assegnati.
 
2. Qualora il richiedente evidenziasse la necessità di destinare il contributo ad altre spese non previste nella domanda iniziale, deve presentare all'ufficio competente apposita e motivata domanda di cambio di destinazione del contributo medesimo, indicando esattamente il nuovo impiego.
 
3. Per i contributi ordinari la domanda di cambio di destinazione deve essere presentata all'ufficio competente entro l'anno solare di riferimento del contributo.
 
4. Il cambio di destinazione è approvato secondo le stesse procedure previste per l'assegnazione del contributo.
 

Articolo 7

Presentazione delle domande e

ammontare del contributo

1. Le domande relative ai contributi ordinari devono essere sottoscritte dal richiedente o in caso di un'istituzione dal suo legale rappresentante e presentate entro il 31 gennaio di ogni anno, oppure entro un'altra data fissata con decreto del direttore di ripartizione competente, all'ufficio cultura per il gruppo linguistico ladino. Per le domande inoltrate mediante posta, vale la data del timbro dell'ufficio postale accettante.
 
2. Per i contributi straordinari, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 e per i contributi integrativi di cui all'articolo 2 comma 5 la domanda può essere inoltrata nel corso dell'anno. La stessa però deve essere inoltrata in ogni caso prima che vengano sostenute le corrispondenti spese.
 
3. Le domande di contributo riguardante gli investimenti ai sensi dell'articolo 5 possono essere inoltrate in qualsiasi momento dell'anno. Le domande di contributo riguardante gli investimenti, che a causa di mancanza di fondi non vengono totalmente o parzialmente considerate nell'anno solare di riferimento, possono essere considerate negli anni successivi, senza che il richiedente debba inoltrare una nuova domanda.
 
4. La sussistenza dei requisiti richiesti deve essere prodotta dal richiedente mediante autocertificazione.
 
5. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a)     per le attività:

il rendiconto riguardante le attività svolte l'anno precedente;

l'annuale programma di attività per l'anno in corso;

il preventivo di spesa;

il piano di finanziamento, con indica-zione dei mezzi propri o delle entrate.

b)     per gli investimenti:

il programma di investimento;

il preventivo di spesa;

il piano di finanziamento, con indicazione dei mezzi propri o delle entrate.

 
6. Se si inoltra per la prima volta una domanda di contributo, vi è da allegare anche la copia dello statuto.
 
7. A dichiarazioni o documentazioni inoltrate mediante fax, si deve allegare copia non autenticata di un documento di riconoscimento del richiedente.
 
8. Possono essere concessi sussidi, di cui all'articolo 2 comma 2, fino all'80% della spesa ammessa ed in nessun caso superiori a 3.000,00 Euro.
 
9. Possono essere concessi contributi per le agevolazioni, di cui all'articolo 2, e per investimenti, di cui all'articolo 5, fino all'80% della spesa ammessa.
 
10. In casi straordinari appositamente motivati è possibile superare tali percentuali. In ogni caso il contributo concesso non può essere superiore al deficit evidenziato in domanda.
 
11. I richiedenti, nell'ambito della propria attività di comunicazione, evidenziano in maniera adeguata che gli investimenti, le iniziative, i progetti e le attività sono state sostenute economicamente dalla Giunta provinciale di Bolzano, Assessorato alla cultura ladina.
 

Articolo 8

Anticipazioni

1. Il richiedente può richiedere la concessione e l'erogazione delle seguenti anticipazioni:

a)     un'anticipazione il cui importo non può superare la misura del 50% del contributo concesso al richiedente nell'anno precedente.

Tale anticipazione viene di norma concessa solo se il contributo concesso nell'anno precedente ammontava ad almeno 15.000,00 Euro e unicamente per far fronte a spese di locazione, gestione e amministrazione delle strutture, a spese per personale dipendente o incaricato con contratto d'opera oppure per far fronte ad altre spese obbligatorie. Queste anticipazioni possono essere concesse solamente se i contributi concessi nell'anno precedente sono già stati rendicontati fino al 60%.

Tale richiesta è da inoltrare entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il contributo.

b)     un'anticipazione fino all'80% dell'ammon-tare del contributo concesso per l'anno corrente.

Tale anticipazione può essere concessa di norma solamente se il richiedente non è in grado di svolgere la propria attività per mancanza di mezzi finanziari oppure se il richiedente per far fronte alle spese dovrebbe assumersi fidi onerosi.

Tale richiesta può essere inoltrata contestualmente alla domanda di contributo.

 
2. L'anticipazione di cui al comma 1 lettera a), può essere, dietro apposita richiesta, integrata fino all'80% del contributo concesso per l'anno corrente.
 

Articolo 9

Rendicontazione delle anticipazioni

1. I richiedenti che si avvalgono delle anticipazioni di cui al precedente articolo 16, devono rendicontare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'avvenuta erogazione dell'anticipazione le spese sostenute fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione medesima. In casi motivati può essere autorizzata la proroga del termine suddetto fino al massimo di un anno, se il richiedente presenta apposita domanda. Tale proroga è concessa con decreto del competente direttore di ripartizione.
Solo dopo che sono state adeguatamente rendicontate tutte le anticipazioni, possono essere rendicontati ulteriori importi parziali.
 
2. Se al richiedente viene concessa un'integrazione dell'anticipazione di cui all'articolo 8, comma 2, la differenza può essere liquidata solo dopo che è stata rendicontata per intero l'anticipazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).
 
3. La parte dell'anticipazione che non è stata utilizzata per l'esecuzione del programma di attività, iniziative, progetti ed investimenti ammessi a contributo o non adeguatamente rendicontata, deve essere restituita alla Tesoreria della Provincia, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di accreditamento dell'anticipazione.
 

Articolo 10

Rendicontazione e liquidazione dei sussidi e dei contributi

1. La liquidazione dei sussidi, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 avviene previo presentazione di un'apposita relazione finale, dalla quale risulti che le spese indicate nel preventivo di spesa siano state effettivamente sostenute e che l'attività è stata svolta come prevista dal proprio programma annuale di attività.
 
2. La liquidazione dei contributi avviene in una o più soluzioni previo inoltro di apposita domanda del richiedente corredata della relativa documentazione.
 
3. Il contributo concesso per la realizzazione dei programmi di attività, delle iniziative, dei progetti e degli investimenti ammessi può essere liquidato per intero solamente se la spesa sostenuta è pari al totale delle spesa ammessa.
 
4. Le spese per il personale possono essere rendicontate, al massimo, fino all'ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale. Punto di riferimento è la rispettiva qualifica funzionale di cui al vigente contratto collettivo. Ciò vale anche per i controlli di cui all'articolo 13. Sono riconosciute, inoltre, altre spese salariali, incluse le spese previdenziali a carico del datore di lavoro. Non vengono, invece, considerate indennità individuali di produttività nonché i corrispettivi per ore straordinarie.
 
5. Le spese per gli onorari dei relatori nonché quelle per vitto e viaggio possono essere rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale. Ciò vale anche per i controlli di cui all'articolo 13.
 
6. È possibile rendicontare una quota fino al massimo del 25% delle spese ammissibili attraverso le prestazioni rese a titolo di attività di volontariato di cui alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, articolo 2, comma 1, e successive modifiche ed integrazioni.
 
7. Ai soli fini della rendicontazione delle prestazioni rese a titolo di volontariato ai sensi del precedente comma 6, è riconosciuto un importo orario convenzionale di Euro 16,00. Tale importo orario convenzionale può essere adeguato annualmente da parte della Giunta provinciale tenendo conto degli aumenti in base all'indice ISTAT.
 
8. Nell'ambito dell'attività resa a titolo di volontariato, le ore sostenute per la partecipazione a sedute degli organi istituzionali della organizzazione, della associazione o del comitato non vengono ammesse a contributo.
 
9. L'attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per il prestatore.
 

Articolo 11

Rendiconto

1. Il rendiconto è composto da:

a)     un elenco dei documenti di spesa;

b)     documenti di spesa in originale fino all'ammontare dell'importo totale delle spese ammissibili; il richiedente può limitare la produzione dei documenti di spesa all'importo del contributo assegnato. In questo caso ha l'obbligo di integrare la documentazione con una dichiarazione con la quale conferma che per l'esecuzione delle attività, dei progetti, delle iniziative e degli investimenti la spesa ammessa è stata sostenuta per intero e che i relativi documenti di spesa sono in suo possesso. Se il richiedente è un ente di diritto pubblico la liquidazione del contributo, in deroga a quanto sopra, avviene dietro la presentazione di un elenco della documentazione di spesa firmata su ogni pagina dal funzionario autorizzato;

c)     una dichiarazione del richiedente attestante:

gli estremi della delibera di concessione del contributo, con il relativo ammontare;

la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge;

se e presso quali altri uffici o enti sono state presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime attività, progetti, iniziative ed investimenti con indicazione dei relativi contributi effettivamente ottenuti;

l'eventuale riferimento se il rendiconto allegato si riferisce alla copertura dell'anticipazione già concessa, oppure alla liquidazione del contributo.

lo svolgimento per intero delle attività, dei progetti, delle iniziative e degli investimenti;

che le spese per il personale sono state rendicontate, al massimo, fino all'ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale. Punto di riferimento è la rispettiva qualifica funzionale di cui al vigente contratto collettivo. Sono riconosciute, inoltre, altre spese salariali, incluse le spese previdenziali a carico del datore di lavoro. Non vengono considerate le indennità individuali di produttività nonché i corrispettivi per ore straordinarie;

che le spese per gli onorari dei relatori nonché quelle per vitto e viaggio sono state rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale;

in caso di attività di volontariato: la dichiarazione riguardante la quota della spesa ammessa coperta attraverso prestazioni rese a titolo di attività di volontariato;

in caso di investimenti: l'iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili o nella lista d'inventario degli acquisti;

d)     un elenco degli operatori relativo all'attività di volontariato con indicazione del numero di ore, della tipologia delle prestazioni ed il luogo in cui le attività si sono svolte;

 
2. Se le attività, le iniziative, i progetti e gli investimenti ammessi a contributo, non sono stati eseguiti o solo parzialmente, oppure i costi ammessi sono stati totalmente sostenuti, il contributo concesso viene ridotto in proporzione. Questa riduzione viene stabilita dal direttore d'ufficio competente.
 
3. Trascorso il termine di cinque anni dalla concessione del contributo, senza che siano stati presentati sufficienti documenti di spesa e dunque il contributo o parte di esso non può essere liquidato, la Giunta provinciale dispone la revoca della parte del contributo non liquidata.
 

Articolo 12

Documenti di spesa

1. I documenti di spesa devono essere:

a)     conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b)     intestati al richiedente;

c)     quietanzati;

d)     in riferimento alle spese ammissibili per l'assegnazione del contributo.

 
2. Per quanto riguarda i contributi ordinari, le spese devono essere attribuibili all'anno in cui è stato assegnato il contributo.
 
3. Per gli investimenti possono essere presentati anche documenti di spesa degli anni precedenti a quello di assegnazione del contributo, purché di data successiva a quella di presentazione presso il competente ufficio provinciale della prima domanda di contributo relativa allo stesso investimento. Per quanto riguarda gli investimenti possono essere presentati documenti di spesa per obbligazioni assunte anche successivamente all'anno di assegnazione del contributo, purché rientrino tra gli interventi programmati e che le spese siano state ammesse a contributo.
 

Articolo 13

Controllo

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n.17 e successive modifiche, l'ufficio competente per la liquidazione dei contributi effettua controlli a campione su almeno il 6% delle domande ammesse.
 
2. Di norma l'ufficio competente provvede ad effettuare i controlli a campione. Se l'ammontare delle spese ammesse supera l'importo di 50.000,00 Euro, i controlli a campione possono essere eseguiti da esperti esterni all'amministrazione provinciale. L'incarico corrispondente viene dato dall'ufficio competente.
 
3. L'individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.
 
4. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dal direttore di ripartizione o suo delegato, da un direttore d'ufficio e da un funzionario della ripartizione con funzioni di segretario.
 
5. Con il controllo a campione viene esaminato:

a)     la veridicità della dichiarazione presentata dal richiedente;

b)     l'effettiva realizzazione dei programmi di attività, iniziative, progetti ed investimenti relativi al contributo e se le relative spese, con riferimento alle spese ammesse, sono state effettuate per intero;

c)     l'esistenza della documentazione di spesa nell'ammontare della spesa ammessa, per quella parte che in sede di rendicontazione non è stata documentata con documenti di spesa originali;

d)     la regolare iscrizione dei documenti di spesa nei registri previsti dallo statuto o dal regolamento, relativi al contributo;

e)     la documentazione riguardante le prestazioni di volontariato conteggiate per la copertura di una parte delle spese ammissibili.

 
6. Fatto salvo quanto previsto nei capoversi precedenti del presente articolo, il direttore d'ufficio potrà disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.
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ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionAction90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
ActionAction91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
ActionAction92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
ActionAction93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
ActionAction94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
ActionAction95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
ActionAction96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
ActionAction97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
ActionAction98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
ActionAction99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
ActionAction100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
ActionAction101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
ActionAction102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
ActionAction103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
ActionAction104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
ActionAction105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
ActionAction106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
ActionAction107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
ActionAction108) Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
ActionAction109) Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1
ActionAction110) Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150
ActionAction111) Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176
ActionAction112) Legge 30 dicembre 2021, n. 234
ActionAction113) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
ActionAction114) Legge 27 aprile 2022, n. 34
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionb) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
ActionActionc) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActiond) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
ActionActione) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
ActionActionf) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
ActionActioni) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
ActionActionj) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
ActionActionk) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
ActionActionl) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
ActionActionm) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
ActionActionp) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
ActionActionq) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
ActionActionr) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
ActionActions) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
ActionActiont) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
ActionActionu) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
ActionActionArt. 1 (Stato di previsione dell’entrata)
ActionActionArt. 2 (Stato di previsione della spesa)
ActionActionArt. 3 (Quadro generale riassuntivo)
ActionActionArt. 4 (Spese obbligatorie)
ActionActionArt. 5 (Spese impreviste)
ActionActionArt. 6 (Variazioni di bilancio compensative per spese di personale)
ActionActionArt. 7 (Variazioni compensative di bilancio per la riclassificazione di spese per l’attuazione del SIOPE)
ActionActionArt. 8 (Gestione dei residui)
ActionActionArt. 9 (Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)
ActionActionArt. 10 (Bilancio triennale 2012-2014)
ActionActionArt. 11 (Entrata in vigore)
ActionActionv) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionActionv) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionActionx) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionActiony) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
ActionActionz) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
ActionActiona') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
ActionActionb') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
ActionActionc') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
ActionActiond') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
ActionActione') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
ActionActionf') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
ActionActiong') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
ActionActionh') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
ActionActioni') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
ActionActionj') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
ActionActionk') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
ActionActionl') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
ActionActionm') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
ActionActionn') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
ActionActiono') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
ActionActionp') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
ActionActionq') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
ActionActionr') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
ActionActions') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
ActionActiont') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
ActionActionu') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
ActionActionv') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
ActionActionw') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
ActionActionx') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
ActionActiony') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
ActionActionz') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
ActionActiona'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
ActionActionb'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
ActionActionc'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
ActionActiond'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
ActionActione'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
ActionActionf'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
ActionActiong'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
ActionActionh'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
ActionActioni'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
ActionActionj'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
ActionActionk'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
ActionActionl'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
ActionActionm'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
ActionActionn'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
ActionActiono'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
ActionActionp'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
ActionActionq'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
ActionActionr'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
ActionActions'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
ActionActiont'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
ActionActionu'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
ActionActionv'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
ActionActionw'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
ActionActionx'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
ActionActiony'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
ActionActionz'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
ActionActiona''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
ActionActionb''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
ActionActionc''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
ActionActiond''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
ActionActione''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
ActionActionf''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
ActionActiong''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
ActionActionh''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
ActionActioni''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
ActionActionj''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
ActionActionk''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
ActionActionl''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
ActionActionm''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
ActionActionn''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
ActionActiono''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
ActionActionp''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
ActionActionq''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
ActionActionr''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
ActionActions''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
ActionActiont''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActiona) Legge provinciale 17 luglio 2002, n. 10
ActionActionb) Legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4 —
ActionActionc) Legge provinciale 9 giugno 2008, n. 3
ActionActiond) Legge provinciale 7 settembre 2009 , n. 4
ActionAction Art. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7 (Disposizioni transitorie)
ActionActionArt. 8 (Disposizioni finanziarie)
ActionActionArt. 9 (Entrata in vigore)
ActionActionf) Legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 21 luglio 2014, n. 5
ActionActionh) Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14
ActionActioni) Legge provinciale 11 maggio 2018, n. 6
ActionActionj) Legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionA
ActionActionB
ActionActiona) Legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 9
ActionActionArt. 1 (Oggetto e finalità)
ActionActionArt. 2 (Manifestazioni fieristiche e comunicazioni)  
ActionActionArt. 3 (Sanzioni) 
ActionActionArt. 4 (Abrogazioni)
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActiona) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
ActionActionc) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
ActionActiong) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
ActionActionj) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
ActionActionk) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
ActionActionm) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
ActionActiono) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
ActionActionp) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
ActionActionq) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
ActionActionr) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
ActionActions) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
ActionActiont) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
ActionActionu) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
ActionActionv) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
ActionActionw) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
ActionActionx) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
ActionActiony) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
ActionActionz) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
ActionActiona') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
ActionActionb') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
ActionActionc') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
ActionActiond') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5
ActionActione') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14
ActionActionf') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction Delibera 14 gennaio 2020, n. 8
ActionAction Delibera 28 gennaio 2020, n. 49
ActionAction Delibera 4 febbraio 2020, n. 71
ActionAction Delibera 11 febbraio 2020, n. 96
ActionAction Delibera 11 febbraio 2020, n. 105
ActionAction Delibera 18 febbraio 2020, n. 118
ActionAction Delibera 21 febbraio 2020, n. 130
ActionAction Delibera 3 marzo 2020, n. 139
ActionAction Delibera 3 marzo 2020, n. 141
ActionAction Delibera 10 marzo 2020, n. 159
ActionAction Delibera 10 marzo 2020, n. 160
ActionAction Delibera 10 marzo 2020, n. 170
ActionAction Delibera 17 marzo 2020, n. 185
ActionAction Delibera 17 marzo 2020, n. 187
ActionAction Delibera 17 marzo 2020, n. 198
ActionAction Delibera 31 marzo 2020, n. 223
ActionAction Delibera 7 aprile 2020, n. 236
ActionAction Delibera 7 aprile 2020, n. 239
ActionAction Delibera 7 aprile 2020, n. 240
ActionAction Delibera 7 aprile 2020, n. 244
ActionAction Delibera 7 aprile 2020, n. 246
ActionAction Delibera 7 aprile 2020, n. 248
ActionAction Delibera 15 aprile 2020, n. 251
ActionAction Delibera 15 aprile 2020, n. 258
ActionAction Delibera 15 aprile 2020, n. 263
ActionAction Delibera 21 aprile 2020, n. 272
ActionAction Delibera 21 aprile 2020, n. 274
ActionAction Delibera 21 aprile 2020, n. 275
ActionAction Delibera 21 aprile 2020, n. 284
ActionAction Delibera 28 aprile 2020, n. 295
ActionAction Delibera 28 aprile 2020, n. 303
ActionAction Delibera 5 maggio 2020, n. 309
ActionAction Delibera 12 maggio 2020, n. 327
ActionAction Delibera 19 maggio 2020, n. 336
ActionAction Delibera 19 maggio 2020, n. 343
ActionAction Delibera 19 maggio 2020, n. 348
ActionAction Delibera 19 maggio 2020, n. 352
ActionAction Delibera 19 maggio 2020, n. 355
ActionAction Delibera 19 maggio 2020, n. 356
ActionAction Delibera 26 maggio 2020, n. 367
ActionAction Delibera 26 maggio 2020, n. 374
ActionActionAllegato ...omissis...
ActionAction Delibera 26 maggio 2020, n. 378
ActionAction Delibera 9 giugno 2020, n. 385
ActionAction Delibera 9 giugno 2020, n. 387
ActionAction Delibera 9 giugno 2020, n. 389
ActionAction Delibera 16 giugno 2020, n. 417
ActionAction Delibera 16 giugno 2020, n. 423
ActionAction Delibera 16 giugno 2020, n. 433
ActionAction Delibera 16 giugno 2020, n. 436
ActionAction Delibera 30 giugno 2020, n. 468
ActionAction Delibera 30 giugno 2020, n. 482
ActionAction Delibera 7 luglio 2020, n. 491
ActionAction Delibera 7 luglio 2020, n. 494
ActionAction Delibera 14 luglio 2020, n. 513
ActionAction Delibera 14 luglio 2020, n. 516
ActionAction Delibera 14 luglio 2020, n. 530
ActionAction Delibera 14 luglio 2020, n. 532
ActionAction Delibera 21 luglio 2020, n. 540
ActionAction Delibera 21 luglio 2020, n. 543
ActionAction Delibera 21 luglio 2020, n. 544
ActionAction Delibera 28 luglio 2020, n. 559
ActionAction Delibera 28 luglio 2020, n. 569
ActionAction Delibera 11 agosto 2020, n. 584
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ActionAction Delibera 2 settembre 2020, n. 662
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ActionAction Delibera 8 settembre 2020, n. 684
ActionAction Delibera 8 settembre 2020, n. 685
ActionAction Delibera 8 settembre 2020, n. 692
ActionAction Delibera 15 settembre 2020, n. 699
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ActionAction Delibera 15 settembre 2020, n. 705
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ActionAction Delibera 22 settembre 2020, n. 729
ActionAction Delibera 6 ottobre 2020, n. 754
ActionAction Delibera 6 ottobre 2020, n. 761
ActionAction Delibera 6 ottobre 2020, n. 763
ActionAction Delibera 13 ottobre 2020, n. 785
ActionAction Delibera 13 ottobre 2020, n. 789
ActionAction Delibera 13 ottobre 2020, n. 790
ActionAction Delibera 13 ottobre 2020, n. 795
ActionAction Delibera 13 ottobre 2020, n. 796
ActionAction Delibera 20 ottobre 2020, n. 805
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ActionAction Delibera 3 novembre 2020, n. 843
ActionAction Delibera 3 novembre 2020, n. 849
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ActionAction Delibera 3 novembre 2020, n. 855
ActionAction Delibera 3 novembre 2020, n. 858
ActionAction Delibera 10 novembre 2020, n. 869
ActionAction Delibera 10 novembre 2020, n. 875
ActionAction Delibera 10 novembre 2020, n. 887
ActionAction Delibera 17 novembre 2020, n. 893
ActionAction Delibera 17 novembre 2020, n. 898
ActionAction Delibera 24 novembre 2020, n. 942
ActionAction Delibera 1 dicembre 2020, n. 948
ActionAction Delibera 1 dicembre 2020, n. 976
ActionAction Delibera 1 dicembre 2020, n. 980
ActionAction Delibera 15 dicembre 2020, n. 989
ActionAction Delibera 15 dicembre 2020, n. 995
ActionAction Delibera 15 dicembre 2020, n. 998
ActionAction Delibera 22 dicembre 2020, n. 1025
ActionAction Delibera 22 dicembre 2020, n. 1028
ActionAction Delibera 22 dicembre 2020, n. 1043
ActionAction Delibera 29 dicembre 2020, n. 1085
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ActionAction Delibera 24 gennaio 2005, n. 102
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ActionAction Delibera N. 342 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 637 del 07.03.2005
ActionAction Delibera N. 842 del 21.03.2005
ActionAction Delibera N. 848 del 21.03.2005
ActionAction Delibera N. 1270 del 18.04.2005
ActionAction Delibera N. 1303 del 26.04.2005
ActionAction Delibera N. 412 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 1317 del 26.04.2005
ActionAction Delibera N. 1533 del 09.05.2005
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