(1) L’articolo 1 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 1 (Psicologi e veterinari tirocinanti)
1. Hanno diritto alla concessione di assegni di studio mensili le neolaureate e i neolaureati:
2. Con la corresponsione dell’assegno di studio l’attività di tirocinio pratico di cui al comma 1 non costituisce rapporto di impiego o di lavoro ed obbliga le tirocinanti e i tirocinanti all’osservanza dell’orario a tempo pieno e dei doveri di servizio fissati per psicologi e veterinari collaboratori.
3. L’importo dell’assegno di studio è stabilito dall’Assessora/Assessore alla sanità.
4. Con regolamento di esecuzione sono determinati: