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In vigore al: 26/10/2022

Corte costituzionale - sentenza 6 aprile 2022, n. 139
Sanità pubblica – dirigenza sanitaria – competenza concorrente della tutela della salute – incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale di Bolzano – disciplina transitoria – composizione della commissione di selezione – violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute – illegittimità costituzionale

Ritenuto in fatto 1.– Con ordinanza del 14 maggio 2021 (reg. ord. n. 149 del 2021), il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 48, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del servizio sanitario provinciale) e dell’art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 aprile 2017, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute), in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione e agli artt. 5 e 9, primo comma, numero 10), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Il rimettente premette che, con ricorso ex art. 414 del codice di procedura civile, depositato il 28 ottobre 2020, G. W. ha convenuto in giudizio l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, esponendo di avere partecipato alla procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di dirigente della divisione di neonatologia e terapia intensiva neonatale presso il Comprensorio sanitario di Bolzano e, all’esito della fase preliminare della stessa, consistita nella valutazione dei curricula e nello svolgimento di colloqui, di essere stata giudicata idonea, al pari degli altri due candidati, dalla commissione di esperti incaricata della selezione. Il Direttore generale dell’azienda sanitaria aveva però conferito l’incarico di dirigente ad un altro dei detti candidati, ritenuto dalla ricorrente di «minore idoneità», per cui G. W. aveva adito il Tribunale di Bolzano chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico, al fine di ottenere l’annullamento dei relativi atti e la condanna dell’azienda sanitaria al risarcimento del danno. Ad avviso del Tribunale di Bolzano, le sollevate questioni di legittimità costituzionale sarebbero rilevanti rispetto alle domande proposte dalla ricorrente, in quanto le disposizioni provinciali censurate delineano un procedimento di conferimento dell’incarico di dirigente di struttura complessa sostanzialmente differente da quello, invece, tratteggiato dall’art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), inserito dall’art. 4, comma 1, lettera d), del decreto- legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, costituente principio fondamentale della legislazione statale, che dovrebbe essere applicata nel caso di accoglimento della questione. In particolare, il Tribunale di Bolzano evidenzia le seguenti differenze tra le due procedure: 1) la commissione prevista dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 è composta di quattro membri, mentre quella prevista dalle norme provinciali è di tre membri; 2) la commissione di selezione prevista dalla disciplina statale è composta, di diritto, dal direttore sanitario dell’azienda sanitaria e per i restanti tre quarti da direttori di struttura complessa nella stessa disciplina per cui deve essere conferito l’incarico, individuati tramite sorteggio, mentre la commissione prevista dalla normativa provinciale è composta dal direttore sanitario dell’azienda e da due ulteriori commissari nominati, rispettivamente, dal Consiglio dei sanitari dell’azienda sanitaria e dal direttore del comprensorio sanitario; 3) la disciplina statale stabilisce che la commissione di selezione deve indicare una terna di nomi all’esito della formazione di una graduatoria, potendo la scelta del direttore generale essere operata esclusivamente tra i migliori tre di tale graduatoria, mentre la normativa provinciale prevede che la commissione di selezione deve solo indicare una rosa di idonei; 4) secondo la normativa statale, il direttore generale che, nell’ambito dei tre candidati aventi il migliore punteggio, non sceglie quello con il punteggio più alto, deve motivare analiticamente l’atto di nomina, mentre le disposizioni provinciali stabiliscono che, una volta formata la rosa degli idonei, il direttore generale può scegliere uno qualunque dei candidati idonei, senza alcuno specifico obbligo di motivazione. Ad avviso del Tribunale di Bolzano, inoltre, l’inconciliabilità tra i due modelli di disciplina non sarebbe superabile in via interpretativa, in quanto la normativa statale sarebbe dotata di un livello di dettaglio tale da lasciare «limitati spazi di autonomia dell’ente locale, quantomeno nell’impostazione della procedura di selezione, nel cui ambito si è ritenuto di dare ampio rilievo all’elemento tecnico». In particolare, il rimettente ritiene che un’interpretazione costituzionalmente conforme sarebbe «radicalmente non praticabile nell’ambito della formazione della commissione di selezione degli idonei, che nel meccanismo provinciale esclude qualsivoglia meccanismo di sorteggio e determina con precisione solo membri di diretta o indiretta nomina amministrativa». Il giudice a quo considera, inoltre, le questioni sollevate non manifestamente infondate sotto il profilo sia della violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di «tutela della salute» posti dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, che non lascerebbero spazio all’autonomia regionale, se non con riferimento ai meccanismi di sorteggio e alla valorizzazione delle particolarità locali, quali, nel caso della Provincia autonoma di Bolzano, le esigenze di tutela della componente linguistica, sia sotto quello della prospettata violazione degli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost. Ad avviso del rimettente, infatti, «laddove la normativa statale delinea una procedura concorsuale vera e propria, volta alla selezione dei candidati più capaci e meritevoli a fronte del superamento di prove appositamente preordinate a farne emergere le qualità, affinché siano graduati in ordine di merito, quella locale è piuttosto una procedura di selezione “idoneativa” (come definita dal Consiglio di Stato nella sentenza 15 giugno 2017, n. 3025), nella quale ci si limita a creare una rosa di idonei, senza alcuna valutazione comparativa dei candidati ed entro la quale l’Azienda Sanitaria conferisce l’incarico dirigenziale con atti tipici del datore di lavoro privato». In conclusione, ad avviso del rimettente le norme censurate si porrebbero in contrasto: a) con l’art. 117, terzo comma, Cost., secondo cui, in materia di tutela della salute, spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali, in quanto mentre «nell’impianto normativo statale, è evidente che lo Stato ha dettato princìpi volti a garantire che la procedura selettiva sia basata su criteri meritocratici», in modo che «la scelta possa essere sottoposta ad un sufficiente vaglio critico nella sua ragionevolezza e legittimità da parte dell’autorità giudiziaria», «[n]ell’impianto locale, al contrario, tale giudizio sulla scelta appare del tutto precluso, se non relativamente ad aspetti di stretta formalità»; b) con gli artt. 5 e 9, primo comma, numero 10), del d.P.R. n. 670 del 1972, «laddove stabiliscono che la Provincia Autonoma di Bolzano ha potestà legislativa in materia di “igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera”, nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato»; c) con l’art. 3 Cost., «che sancisce il principio di uguaglianza e pari dignità dei cittadini, laddove i dirigenti che concorrono nelle aziende dell’Alto Adige sono sottoposti, rispetto al regime statale, ad una disciplina irragionevolmente diversa», e con l’art. 97, secondo comma, Cost. recante «l’obbligo di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione» che, nel caso di specie, si estrinsecherebbe nell’esperimento di una procedura selettiva che pone il criterio meritocratico al primo posto, sia nella procedura di scelta che nella nomina della commissione.

2.– È intervenuta in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, la quale ha, innanzitutto, eccepito l’inammissibilità, sotto molteplici profili, delle questioni sollevate. Quanto al merito, la difesa provinciale contesta, in particolare, la ricostruzione effettuata dal giudice a quo secondo cui, rientrando il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari nella materia della tutela della salute e, quindi, in un ambito in cui alla Provincia autonoma di Bolzano è riconosciuta competenza concorrente, essa avrebbe dovuto adeguarsi ai princìpi fissati dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. 502 del 1992 i quali, avendo carattere di estremo dettaglio, non lascerebbero alcun margine all’autonomia provinciale, non consentendole di dettare una disciplina che si discosti da quella prevista a livello nazionale. Ad avviso della resistente, infatti, le competenze della Provincia autonoma di Bolzano in materia di disciplina della procedura di selezione dei dirigenti di struttura complessa e di conferimento del relativo incarico deriverebbero dalle disposizioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. In particolare, rileverebbe la competenza primaria di cui gode la Provincia autonoma di Bolzano in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto», ai sensi dell’art. 8, primo comma, numero 1), dello statuto. Essendo l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, secondo l’art. 4, comma l, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 aprile 2017, n. 3 (Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale), un ente strumentale della Provincia autonoma di Bolzano, competerebbe appunto a quest’ultima, in via esclusiva, la disciplina dell’ordinamento del personale sanitario e, quindi, anche quello dei dirigenti di struttura complessa.

L’esercizio di tale competenza dovrebbe avvenire, ai sensi dell’art. 4 dello statuto, in armonia con la Costituzione e i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. La competenza in esame non sarebbe, invece sottoposta al limite dei «principi stabiliti dalle leggi dello Stato», a cui sono sottoposte soltanto le competenze legislative provinciali concorrenti (sentenza n. 412 del 1994). Inoltre, l’art. 4, comma 1, numero 7), dello statuto riconosce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol competenza esclusiva nell’ambito dell’«ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri». E ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), come novellato dall’art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate): «La regione Trentino-Alto Adige disciplina il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari. Alle province autonome competono le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari; nell’esercizio di tali potestà esse devono garantire l’erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria. Le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto». Con la predetta norma di attuazione, la competenza esclusiva della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri sarebbe stata circoscritta, ad avviso della parte resistente, alla configurazione del modello organizzativo dell’azienda sanitaria, mentre alla Provincia autonoma di Bolzano sarebbe stata riconosciuta la competenza legislativa primaria, oltre che amministrativa, per quanto attiene al funzionamento e alla gestione della stessa. Da ciò conseguirebbe che, nell’adottare la disciplina della procedura di selezione dell’incarico di dirigente di struttura complessa, rientrante a pieno titolo nell’ipotesi delineata dall’art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, la Provincia autonoma di Bolzano godrebbe di potestà legislativa esclusiva. In subordine, la difesa provinciale evidenzia, comunque, che, anche se si volesse inquadrare la questione prescindendo dalla competenza esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano, come sopra delineata, e, quindi, ricondurla alla stessa competenza concorrente, sarebbe comunque evidente la non fondatezza del ragionamento del giudice a quo, secondo cui l’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 non lascerebbe alcuno spazio all’autonomia provinciale, se non nella scelta dei meccanismi di sorteggio, nella determinazione dei criteri per la formazione della graduatoria e nella valorizzazione delle particolarità locali. La tesi secondo cui, laddove una disciplina è di dettaglio, non residua alcuno spazio all’autonomia locale, non può, infatti, essere condivisa, in quanto ciò si risolverebbe in una sistematica e illegittima compressione delle prerogative delle autonomie locali.

3.– È intervenuta in giudizio G. W., ricorrente nel giudizio principale. Questa sostiene, innanzitutto, la rilevanza delle questioni sollevate dal rimettente, dal momento che le pretese azionate nel giudizio a quo non potrebbero essere soddisfatte senza la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate. La difesa della ricorrente evidenzia, in particolare, che «il c.d. “decreto Balduzzi” [d. l. n. 158 del 2012] sancisce una netta separazione fra il ruolo gestionale/politico/amministrativo del Direttore Generale e quello “tecnico” della Commissione di selezione prevedendo apposite guarentigie finalizzate ad evitare qualunque “influenza” del primo sui membri “tecnici” della seconda. Ed infatti la legge stabilisce oggi che la commissione di selezione sia composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale». Da ciò trae la conclusione che «la violazione dei principi contenuti nella norma nazionale e l’applicazione di una disciplina locale ispirata a principi contrari rispetto a quelli che informano la prima comporta necessariamente la illegittimità di quest’ultima». In particolare, poi, la ricorrente rileva che «[p]er quanto attiene specificamente alla disciplina del personale degli enti sanitari, l’art. 19, comma 2, richiama tutti gli articoli che il d.lgs. n. 502 dedica direttamente al personale (comprese le disposizioni di natura transitoria), e dunque il richiamo esprime la scelta del legislatore delegato statale di considerare i principi del rapporto di impiego di tale personale vincolanti anche per la potestà legislativa delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome», con il conseguente «assoggettamento della Provincia di Bolzano, per quanto attiene alla disciplina del rapporto di pubblico impiego dei dirigenti del ruolo sanitario, ai principi desumibili dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni».

4.– È intervenuta in giudizio anche l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano che eccepisce, preliminarmente, sotto diversi profili, l’inammissibilità delle questioni prospettate dal Tribunale di Bolzano. In particolare, l’Azienda sanitaria di Bolzano evidenzia l’avvenuta pubblicazione ed entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 13 settembre 2021, n. 29 (Regolamento per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale) che modifica la disciplina della selezione dei primari nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, per cui «essendo stata sostituita la fonte regolamentare applicata in combinato disposto con le norme di legge provinciale censurate vi è una sopravvenienza normativa che determina l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale e la conseguente restituzione degli atti al giudice a quo». Inoltre, la resistente sostiene l’irrilevanza nel giudizio a quo delle questioni di legittimità costituzionale sulla base della considerazione che «focus del procedimento di conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa è l’applicazione dei principi di correttezza e buona fede, del quale il giudice a quo non si è nemmeno occupato», stante il carattere non concorsuale della procedura complessivamente considerata, affermato da una costante giurisprudenza della Corte di cassazione. In altri termini, ad avviso della resistente, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali, come quello oggetto del giudizio principale, deve essere compiuto secondo gli stessi parametri che si utilizzano per gli atti adottati dal datore di lavoro privato, in particolare con riferimento all’osservanza delle regole di correttezza e di buona fede, ma, nonostante ciò, il giudice a quo non avrebbe effettuato o comunque avrebbe sorvolato sul tipo di verifica di cui si è detto, tralasciando del tutto un momento di accertamento giudiziale che è il presupposto logico di ogni ulteriore giudizio. Nel merito, ad avviso dell’Azienda sanitaria di Bolzano, le questioni sarebbero comunque non fondate, in quanto la disciplina provinciale rispetterebbe i «principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa nelle aziende del servizio sanitario nazionale». Ciò in quanto l’unico principio fondamentale ricavabile dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 consisterebbe, in realtà, nella natura fiduciaria dell’atto di nomina.

5.– Nelle memorie depositate in prossimità dell’udienza pubblica, le parti hanno contestato le rispettive deduzioni e ribadito le argomentazioni già illustrate nei propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi rispettivamente formulate.

Considerato in diritto 1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione e agli artt. 5 e 9, primo comma, numero 10), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell’art. 48, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del servizio sanitario provinciale) e dell’art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 aprile 2017, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute), che disciplinano, rispettivamente, la procedura per l’affidamento a un dirigente sanitario di un incarico di direzione di struttura complessa e il relativo regime transitorio. Ad avviso del giudice a quo, l’art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001, ai sensi del quale «[l]’affidamento a un dirigente sanitario di un incarico di direzione di struttura complessa avviene ad opera del Direttore generale, che sceglie il candidato da una rosa selezionata da un’apposita commissione, previo avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; il Direttore generale conferisce gli incarichi afferenti all’area ospedaliera, sentiti il Direttore sanitario e il Direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico nonché consultandosi con il Direttore del rispettivo comprensorio sanitario, e gli incarichi afferenti all’area territoriale consultandosi con il Direttore del rispettivo comprensorio sanitario. La procedura di selezione dei candidati nonché la composizione e nomina della commissione sono disciplinate con regolamento di esecuzione, in conformità alla vigente disciplina di settore», e l’art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, che, come osservato, detta il relativo regime transitorio, si porrebbero, in particolare, in contrasto con l’art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), inserito dall’art. 4, comma 1, lettera d), del decreto- legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, che, fissando una serie di principi fondamentali nella materia «tutela della salute», ha stabilito una composizione della commissione di selezione tale da assicurare l’imparzialità della maggioranza dei suoi membri, scelti tramite un procedimento di sorteggio, e ristretto la discrezionalità del direttore generale nel conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, in modo da privilegiare criteri meritocratici e da sottoporre l’atto di nomina ad un obbligo di adeguata motivazione.

2.– Il giudice a quo ritiene le questioni rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.– In ordine alla rilevanza, il rimettente, escludendo la praticabilità di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme censurate, evidenzia che «[l]’eventuale accoglimento dell’eccezione di illegittimità costituzionale inciderebbe radicalmente sull’accertamento giudiziale da compiere e quindi sull’esito del giudizio. Invero le due norme tratteggiano procedure selettive diverse ed inconciliabili, per cui le violazioni procedurali lamentate dalla ricorrente avrebbero rilevanza solo qualora fosse ritenuta applicabile la normativa delineata dalle norme nazionali, non invece nel caso della ritenuta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e quindi di applicazione della legge provinciale».

2.2.– A sostegno della non manifesta infondatezza della questione, il Tribunale di Bolzano sostiene, poi, che la Provincia autonoma di Bolzano sarebbe assoggettata alle disposizioni dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, il quale stabilisce principi fondamentali di immediata applicazione, che non lascerebbero spazio all’autonomia regionale e provinciale, se non su aspetti quali le esigenze di tutela delle diverse componenti linguistiche.

3.– In via preliminare, la difesa provinciale eccepisce che il rimettente non avrebbe dimostrato di avere esperito il doveroso tentativo di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione da lui ritenuta costituzionalmente corretta. Va, tuttavia, rilevato che il giudice a quo ha, invero, assolto al proprio dovere di esaminare la via dell’interpretazione adeguatrice, ritenendola non praticabile. Stabilire, poi, se l’interpretazione conforme sia o non sia praticabile attiene al merito della questione di legittimità costituzionale (sentenze n. 83 e n. 42 del 2017, n. 240, n. 95 e n. 45 del 2016, n. 262 del 2015), non alla sua ammissibilità. Pertanto, l’eccezione non è fondata.

3.1.– La Provincia autonoma di Bolzano, a fronte della domanda risarcitoria avanzata nel giudizio a quo, ha eccepito l’irrilevanza della questione per inutilità dell’eventuale accoglimento, che non trasformerebbe in illecita (e dunque fonte di responsabilità risarcitoria) una condotta legittima al momento in cui è stata realizzata. Al contrario, si deve ribadire che, come già più volte affermato nella giurisprudenza costituzionale, a rendere ammissibili le questioni incidentali è sufficiente che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo, senza che rilevino gli effetti che una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre per le parti in causa (sentenze n. 46 e n. 5 del 2014, e n. 294 del 2011).

3.2.– La difesa della Azienda sanitaria di Bolzano eccepisce, poi, l’inammissibilità delle questioni sollevate, in quanto queste avrebbero ad oggetto disposizioni di rango regolamentare, prive come tali di forza di legge e, pertanto, non censurabili innanzi alla Corte costituzionale. Anche tale eccezione non può trovare accoglimento. Come risulta chiaramente dall’ordinanza di rimessione, il giudice a quo solleva le questioni di costituzionalità dell’art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001 e dell’art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost., e agli artt. 5 e 9, primo comma, numero 10), dello statuto speciale della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol, senza censurare direttamente le disposizioni regolamentari richiamate dalle norme censurate.

3.3.– La difesa provinciale sostiene, inoltre, l’inammissibilità della questione relativa all’art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, in quanto il rimettente non avrebbe indicato nell’ordinanza le norme costituzionali ritenute violate. L’eccezione non è fondata, in quanto l’ordinanza non solo solleva, espressamente, nella parte dispositiva, la questione di costituzionalità della detta norma in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 5 e 9, primo comma, numero 10), dello statuto speciale, ma argomenta specificamente sulle ragioni di contrasto con i parametri costituzionali evocati.

3.4.– La Provincia autonoma di Bolzano ritiene irrilevanti e, pertanto, inammissibili, i profili delle questioni relativi alla composizione della commissione di selezione e all’obbligo di indicazione al direttore generale, ai fini della nomina, della terna di candidati con i migliori punteggi. Anche queste eccezioni non sono fondate. Con riferimento alla disciplina della composizione della commissione, il giudice a quo spiega chiaramente le ragioni della sospetta illegittimità costituzionale, evidenziando il contrasto tra il metodo della nomina stabilito a livello provinciale e quello del sorteggio, previsto a livello nazionale, che ritiene integrare un principio fondamentale della legislazione statale. Analogamente, il rimettente ritiene che la disposizione censurata, nella parte in cui stabilisce che debba essere indicata solo una rosa di candidati, si ponga in contrasto con la previsione, che pure ritiene essere un principio fondamentale della legislazione statale, secondo cui la commissione deve presentare, all’esito della valutazione comparativa, la terna di candidati, in ordine di graduatoria, a cui sono stati attribuiti i migliori punteggi. La rilevanza di questi aspetti della disciplina censurata è chiaramente sostenuta dal rimettente sulla base della considerazione che l’eventuale illegittimità costituzionale di tali disposizioni influirebbe sulla valutazione della legittimità della procedura concorsuale, oggetto del giudizio principale, ai fini del risarcimento del danno.

3.5.– La difesa dell’Azienda sanitaria di Bolzano ritiene, poi, che il giudice a quo abbia sostenuto, in modo totalmente apodittico, con conseguente inammissibilità delle relative questioni, la violazione del principio costituzionale di eguaglianza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. L’eccezione deve essere rigettata in quanto nella parte finale dell’ordinanza di rimessione, ancorché in modo sintetico, si dà conto sia delle ragioni per cui sarebbe violato l’art. 3 Cost., «che sancisce il principio di uguaglianza e pari dignità dei cittadini, laddove i dirigenti che concorrono nelle aziende dell’Alto Adige sono sottoposti, rispetto al regime statale, ad una disciplina irragionevolmente diversa», sia di quelle per cui sarebbe leso l’art. 97, secondo comma, Cost., recante «l’obbligo di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione» che, nel caso di specie, si estrinsecherebbe nell’esperimento di una procedura selettiva che pone il criterio meritocratico al primo posto, sia nella procedura di scelta che nella nomina della commissione.

3.6.– Infine, l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano sostiene l’inammissibilità delle questioni sollevate sulla base della considerazione che «focus del procedimento di conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa è l’applicazione dei principi di correttezza e buona fede, del quale il giudice a quo non si è nemmeno occupato». Anche quest’ultima eccezione deve essere rigettata. Effettivamente, il giudice a quo nell’ordinanza di rimessione non fa espresso riferimento ai principi di correttezza e di buona fede che, secondo una costante giurisprudenza (ex multis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 agosto 2020, n. 16666), presiedono alla valutazione dell’operato dell’amministrazione nel conferimento degli incarichi direttivi di struttura complessa, anche ai fini dell’eventuale risarcimento del danno. Tuttavia, dalla complessiva trama argomentativa dell’ordinanza di rimessione emerge chiaramente che il rimettente sostiene la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate proprio perché queste investono principi ai quali l’amministrazione deve attenersi nel conferimento dell’incarico.

4.– Successivamente alla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione, è stato

emanato il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 13 settembre 2021, n. 29 (Regolamento per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale), in attuazione di quanto già stabilito dall’ultimo periodo dell’art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001, ai sensi del quale «[l]a procedura di selezione dei candidati nonché la composizione e nomina della commissione sono disciplinate con regolamento di esecuzione, in conformità alla vigente disciplina di settore». L’entrata in vigore di tale regolamento ha determinato la perdita di efficacia dell’art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, che conteneva la norma transitoria, censurata dal rimettente, secondo la quale «[f]ino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 48, comma 3, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 48, commi 4, 5 e 6, della medesima legge provinciale, vigenti sino alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all’entrata in vigore del citato regolamento di esecuzione la commissione competente per la predisposizione dell’elenco dei candidati è nominata dalla Direttrice/dal Direttore generale ed è composta dalla Direttrice sanitaria/dal Direttore sanitario o da una sua delegata/un suo delegato e da due esperte o esperti nella disciplina oggetto dell’incarico, di cui una nominata/uno nominato dal Consiglio dei sanitari». Questa Corte ha avuto, però, modo di precisare, già in altre occasioni, che, ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata, la legittimità dell’atto deve essere, comunque, esaminata, in virtù del principio tempus regit actum, «con riguardo alla situazione di fatto e di diritto» esistente al momento della sua adozione (ex plurimis, sentenze n. 170 e n. 7 del 2019). Nel caso in esame, poiché la procedura oggetto del procedimento è stata bandita nella vigenza delle norme censurate, tra cui il detto art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, è alla luce di queste che il Tribunale di Bolzano è chiamato a svolgere il proprio sindacato giurisdizionale e, perciò, la questione rimane, comunque, rilevante nel giudizio in corso.

5.– Nel merito, la questione avente ad oggetto l’art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001 non è fondata, nei sensi di seguito precisati.

5.1.– Questa Corte ha già avuto modo di ricondurre alla materia «tutela della salute» la disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria (sentenze n. 129 del 2012, n. 233 e n. 181 del 2006), rilevando in particolare «la stretta inerenza che tutte le norme de quibus presentano con l’organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all’utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall’impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale (sentenze n. 181 del 2006 e n. 50 del 2007)» (sentenza n. 371 del 2008). La materia in cui rientrano le disposizioni censurate è, quindi, quella, di competenza concorrente, della tutela della salute, attribuita alle Regioni a statuto ordinario dalla riforma del 2001, che, in quanto più ampia di quella conferita dagli statuti speciali in materia di igiene e sanità e assistenza ospedaliera, comporta l’operatività della clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e spetta anche alle Province autonome, con conseguente facoltà per lo Stato di porre solo i principi fondamentali della disciplina (ex multis, sentenze n. 9 del 2022 e n. 231 del 2017). D’altronde, questa Corte ha, più volte, espressamente qualificato l’unica competenza legislativa della Provincia in materia sanitaria (quella appunto di cui all’art. 9, numero 10, dello statuto regionale) come una competenza di tipo concorrente (sentenze n. 134 e n. 59 del 2006, n. 182 del 1997 e n. 373 del 1995). Priva di fondamento è anche l’altra argomentazione espressa dalla difesa della Provincia, secondo la quale i dirigenti sanitari, dei cui incarichi si tratta, rientrerebbero nella più generale categoria del personale dei cosiddetti enti strumentali della Provincia, di modo che la relativa disciplina sarebbe riconducibile alla materia di competenza esclusiva provinciale in tema di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» (art. 8, primo comma, numero 1, dello statuto speciale della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol). Tale tesi contrasta, infatti, con le caratteristiche fondamentali delle articolazioni locali del Servizio sanitario nazionale quale disciplinato dalla legislazione nazionale e che, per questa parte, vincola espressamente le stesse Regioni a statuto speciale e le Province autonome (si veda l’art. 19 del d.lgs. n. 502 del 1992, anche dopo la sentenza di questa Corte n. 354 del 1994).

5.2.– Le disposizioni contenute nell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, relative al conferimento degli incarichi sanitari di direzione di struttura complessa costituiscono, ad avviso del giudice a quo, principi fondamentali della legislazione statale in materia «tutela della salute», vincolanti come tali rispetto alla potestà legislativa concorrente della Provincia autonoma di Bolzano. La dirigenza sanitaria risulta sottoposta ad una disciplina speciale (rispetto a quella generale della dirigenza prevista dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), contenuta nel d.lgs. n. 502 del 1992, il cui art. 3, comma 1-bis, stabilisce che l’organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali «sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali». Dal punto di vista organizzativo, il direttore generale dell’azienda sanitaria adotta, pertanto, l’atto aziendale di diritto privato, con cui individua le strutture operative, qualificandole come semplici o come complesse, e i compiti da affidare ai diversi direttori. Con specifico riferimento, poi, al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, la disciplina statale aveva, in una prima fase, progressivamente ampliato il carattere fiduciario delle nomine effettuate dal direttore generale, allo scopo di valorizzarne il legame con la sua responsabilità manageriale. In proposito, va ricordato che il testo originario dell’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 aveva stabilito per i dirigenti di secondo livello un procedimento selettivo secondo cui «[l]’attribuzione dell’incarico viene effettuata, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal direttore generale in base alla graduatoria di una apposita commissione di esperti. La commissione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore sanitario e da due esperti, di cui uno designato dalla regione tra i professori universitari ordinari della disciplina, ed uno designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo livello della disciplina dipendenti dal Servizio sanitario nazionale; in caso di mancata designazione da parte della regione e del consiglio dei sanitari entro trenta giorni dalla richiesta, la designazione è effettuata dal Ministro della sanità su richiesta dell’unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera. La commissione forma la graduatoria previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati». Poco dopo, l’art. 16 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ha modificato il testo dell’art. 15, stabilendo che la commissione non avrebbe più dovuto formare una graduatoria, ma sarebbe stata chiamata a valutare solo l’idoneità dei candidati allo svolgimento dell’incarico, predisponendo un elenco di idonei, nel cui ambito il direttore generale avrebbe effettuato la nomina. La natura fiduciaria dell’incarico è stata, quindi, ulteriormente rafforzata con la successiva riforma del servizio sanitario nazionale realizzata con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), attraverso la modifica della composizione della commissione di esperti, con l’ampliamento della componente direttamente designata dal direttore generale (art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999). Il successivo d. l. n. 158 del 2012, come convertito, senza far venire meno il carattere negoziale e fiduciario dell’atto finale di nomina, ha introdotto, con l’art. 4, le regole previste dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, modificando, in particolare, la composizione e i criteri di nomina della commissione («la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale»). A questa commissione è attribuito il compito di formare una graduatoria, all’esito della valutazione comparativa dei candidati, dei loro curricula e delle risultanze dei colloqui, e di comunicare al direttore generale una rosa di tre nomi, in ragione del punteggio finale loro assegnato, tra i quali il direttore generale è chiamato a scegliere, con l’obbligo di motivare analiticamente la scelta, ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio. Tale attività di valutazione, che ha il suo esito in una graduatoria (con relativi punteggi assegnati ai candidati), sebbene presenti caratteri di accentuata procedimentalizzazione, rimane, comunque, preparatoria di un provvedimento finale, quello del conferimento dell’incarico dirigenziale di struttura complessa, che mantiene intatta la sua natura di atto discrezionale, quale scelta fiduciaria del direttore generale, sebbene questa debba essere specificamente motivata, laddove il candidato prescelto non sia quello che ha conseguito il migliore punteggio.

5.3.– Questa Corte, con la sentenza n. 354 del 1994, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 19 del d.lgs. n. 502 del 1992, nella parte in cui elevava senz’altro al rango di norme fondamentali di riforma economico-sociale una serie di articoli del detto complesso normativo e, pertanto, anche con riguardo alle norme contenute nell’art. 15, comma 7-bis, dello stesso d.lgs., si potrebbe sostenere che non possa operare analogo automatismo, dovendosi valutare concretamente la portata di principio fondamentale di ciascuna disposizione (ex multis, sentenze n. 170 del 2001, n. 482 del 1995, n. 464 del 1994 e n. 349 del 1991). Tuttavia, nel caso di specie, deve essere condivisa la valutazione del rimettente sulla natura di principi fondamentali delle disposizioni richiamate. Ed invero, i precetti fissati dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, nel disciplinare la procedura di conferimento dell’incarico di dirigente di struttura sanitaria complessa, risultano, indubbiamente, da qualificare come principi fondamentali della legislazione, essendo funzionali all’esigenza, che costituisce la stessa ratio legis della novella legislativa, da un lato, di assicurare l’imparzialità e la specifica competenza dei membri della commissione e, dall’altro, di individuare i soggetti oggettivamente più titolati per assumere l’incarico direttivo, rendendo, nel contempo, la procedura di nomina pienamente trasparente e controllabile.

5.4.– Il rimettente individua analiticamente le differenze tra la procedura di conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa prevista dalle disposizioni statali e quella, invece, stabilita dalla disciplina provinciale di cui all’art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017. Esse riguardano, sotto un primo profilo, il numero dei componenti della commissione (quattro ai sensi della disciplina statale, tre sulla base delle disposizioni provinciali) e le loro modalità di nomina: la commissione esaminatrice prevista dalla normativa statale è, infatti, composta per i tre quarti da direttori di struttura complessa nella disciplina individuati tramite sorteggio, mentre il quarto membro, il direttore sanitario dell’azienda sanitaria, ne fa parte di diritto. La commissione esaminatrice prevista, invece, dalla normativa provinciale è composta da due membri nominati dal Consiglio dei sanitari dell’azienda sanitaria e dal direttore del comprensorio sanitario, mentre il terzo membro è, di diritto, il direttore sanitario dell’azienda. Inoltre, per quanto riguarda i candidati e l’atto di nomina, la disciplina statale stabilisce che la commissione debba obbligatoriamente indicare, ai fini della nomina, i migliori tre candidati sulla base del punteggio conseguito da ciascuno di questi nella graduatoria finale e che il direttore generale, laddove non scelga il candidato col punteggio più alto, deve motivare analiticamente la propria scelta. Viceversa, la disciplina provinciale stabilisce che la commissione indichi una rosa di idonei non predeterminata numericamente, nell’ambito della quale il direttore generale può scegliere uno qualunque dei candidati, senza alcun obbligo di specifica motivazione. L’art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001, si limita però a stabilire, genericamente, che «[l]’affidamento a un dirigente sanitario di un incarico di direzione di struttura complessa avviene ad opera del Direttore generale, che sceglie il candidato da una rosa selezionata da un’apposita commissione, previo avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; il Direttore generale conferisce gli incarichi afferenti all’area ospedaliera, sentiti il Direttore sanitario e il Direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico nonché consultandosi con il Direttore del rispettivo comprensorio sanitario, e gli incarichi afferenti all’area territoriale consultandosi con il Direttore del rispettivo comprensorio sanitario. La procedura di selezione dei candidati nonché la composizione e nomina della commissione sono disciplinate con regolamento di esecuzione in conformità alla vigente disciplina di settore». A differenza di quanto ritenuto dal giudice a quo, la genericità della previsione normativa provinciale consente un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, come, d’altronde, dimostra il nuovo regolamento di esecuzione, successivo all’ordinanza di rimessione, contenuto nel d. Pres. prov. Bolzano n. 29 del 2021 che, senza che sia intervenuta alcuna modifica della norma provinciale, ne prevede una applicazione conforme ai principi fondamentali della legislazione statale. Il nuovo regolamento contiene, infatti, una serie di previsioni che risultano conformi ai principi fondamentali posti dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992. Senza contraddire la norma censurata, esso stabilisce che la commissione di selezione debba essere composta da quattro membri – la direttrice sanitaria/il direttore sanitario o una sua delegata/un suo delegato, nonché tre direttori/direttrici di struttura complessa nella disciplina oggetto dell’incarico – questi ultimi componenti individuati tramite sorteggio; l’obbligo di valutazione comparativa di tutti i candidati all’incarico; la formazione, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, di una terna di candidati da sottoporre alla scelta finale del direttore generale; l’obbligo di motivazione analitica dell’atto di nomina, laddove il direttore generale scelga uno dei candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio. Deve ritenersi che la genericità delle disposizioni contenute nell’art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001 e lo stesso rinvio, fatto da questa norma, nella sua parte finale, alla disciplina di settore («La procedura di selezione dei candidati nonché la composizione e nomina della commissione sono disciplinate con regolamento di esecuzione in conformità alla vigente disciplina di settore») consentissero, già prima dell’emanazione del nuovo regolamento di esecuzione, una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, in grado di recepire evolutivamente i principi posti dalla più recente legislazione statale. Il giudice rimettente, pertanto, essendo stato richiesto di accertare l’illegittimità della procedura selettiva al solo fine di decidere sulla domanda di risarcimento del danno, ben avrebbe potuto addivenire autonomamente, in via interpretativa, alla soluzione richiesta dall’attore, pur in assenza del regolamento di esecuzione.

6.– È fondata, invece, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., la questione avente ad oggetto l’art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, ai sensi del quale «[f]ino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 48, comma 3, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 48, commi 4, 5 e 6, della medesima legge provinciale, vigenti sino alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all’entrata in vigore del citato regolamento di esecuzione la commissione competente per la predisposizione dell’elenco dei candidati è nominata dalla Direttrice/dal Direttore generale ed è composta dalla Direttrice sanitaria/dal Direttore sanitario o da una sua delegata/un suo delegato e da due esperte o esperti nella disciplina oggetto dell’incarico, di cui una nominata/uno nominato dal Consiglio dei sanitari». Sebbene l’entrata in vigore del nuovo regolamento di esecuzione, di cui all’art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001, abbia determinato, come già rilevato, l’abrogazione dell’art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, è alla luce di tale norma che il Tribunale di Bolzano è chiamato a svolgere il proprio sindacato giurisdizionale e, perciò, la sollevata questione risulta, comunque, rilevante nel giudizio in corso. La norma censurata, entrata in vigore l’11 maggio 2017, stabiliva, sia pure solo in via transitoria, fino all’entrata in vigore del previsto regolamento di esecuzione, una composizione della commissione di selezione palesemente in contrasto con il meccanismo di sorteggio stabilito a livello nazionale già nel 2012 e costituente, senza dubbio, un principio fondamentale idoneo a vincolare la potestà legislativa provinciale concorrente. Più precisamente, mentre la norma statale prevede che la commissione sia composta per i tre quarti da direttori di struttura complessa, scelti tramite sorteggio, nell’ipotesi delineata dalla norma provinciale censurata, oltre al direttore sanitario dell’azienda (membro di diritto), fanno parte della commissione due esperti nominati da organi della stessa azienda sanitaria. Senza che, come rilevato dallo stesso giudice a quo, la formulazione letterale della norma censurata consentisse, in alcun modo, un adeguamento, in via interpretativa, della disposizione ai principi fondamentali della legislazione. La questione è, in conclusione, fondata e deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017.

7.– L’accoglimento della questione per contrasto della norma censurata con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali relativi alla scelta dei componenti della commissione di selezione tra i direttori di struttura complessa, posti dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, comporta l’assorbimento delle questioni riferite agli ulteriori parametri.

Per questi motivi

La Corte Costituzionale

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 aprile 2017, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute);

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 48, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del servizio sanitario provinciale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione e agli artt. 5 e 9, primo comma, numero 10), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Tribunale ordinario di Bolzano, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2022.

 

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ActionActionAllegato C1
ActionActionAllegato E1
ActionActionAllegati
ActionActiont'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
ActionActionu'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
ActionActionv'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
ActionActionw'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
ActionActionArt. 1 (Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”)
ActionActionArt. 2 (Modifiche della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, “Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali”)
ActionActionArt. 3 (Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, “Ordinamento dell’artigianato”)
ActionActionArt. 4 (Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate”)
ActionActionArt. 5 (Modifiche della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, “Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione”)
ActionActionArt. 6 (Modifica della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, “Promozione del servizio-giovani nella Provincia di Bolzano”)
ActionActionArt. 7 (Modifiche della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)
ActionActionArt. 8 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 9 (Modifiche della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013)”)
ActionActionArt. 10 (Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale”)
ActionActionArt. 11 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 12 (Modifiche della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, “Legge provinciale per le attività culturali”)
ActionActionArt. 13 (Modifica della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, “Interventi a favore dello sport”)
ActionActionArt. 14 (Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)
ActionActionArt. 15 (Modifica della , “Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 16 (Modifica della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27, “Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2017”)
ActionActionArt. 17 (Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale”)
ActionActionArt. 18 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11, “Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all’organizzazione delle XXV Olimpiadi invernali e delle XV Paralimpiadi invernali del 2026”)
ActionActionArt. 19 (Abrogazioni)
ActionActionArt. 20 (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 21 (Entrata in vigore)
ActionActionx'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
ActionActiony'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
ActionActionz'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
ActionActiona''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
ActionActionb''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
ActionActionc''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
ActionActiond''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
ActionActione''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
ActionActionf''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
ActionActiong''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
ActionActionh''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
ActionActioni''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
ActionActionj''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
ActionActionk''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
ActionActionl''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
ActionActionm''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
ActionActionn''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
ActionActiono''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
ActionActionp''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
ActionActionq''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
ActionActionr''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
ActionActions''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
ActionActiont''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionAction Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
ActionActiond) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34 —
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23 —
ActionActionk) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
ActionActionArt. 1
ActionActionInquadramento funzionale
ActionActionMobilità
ActionActionNorme transitorie per il primo inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali
ActionActionDisposizioni varie
ActionActionArt. 12 (Festività e riposo settimanale)    
ActionActionArt. 13
ActionActionArt. 14
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16
ActionActionArt. 17
ActionActionArt. 18
ActionActionArt. 19
ActionActionArt. 20
ActionActionArt. 21-22
ActionActionAllegati 1-2
ActionActionAllegato 3
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
ActionActionn) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
ActionActiono) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
ActionActionr) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
ActionActions) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
ActionActiont) Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3
ActionActionv) Legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1
ActionActionw) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2018, n. 27
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActiona) Legge provinciale 17 luglio 2002, n. 10
ActionActionArt. 1 (Prima pubblicazione della legge)
ActionActionArt. 2 (Richiesta di referendum)
ActionActionArt. 3 (Raccolta e deposito delle firme)  
ActionActionArt. 4 (Commissione per i procedimenti referendari)
ActionActionArt. 5 (Esame di procedibilità)
ActionActionArt. 6 (Indizione del referendum e adempimenti organizzativi)
ActionActionArt. 7 (Disciplina della votazione)
ActionActionArt. 8 (Proclamazione dei risultati)
ActionActionArt. 9 (Rimborso delle spese)
ActionActionArt. 10 (Disposizioni finanziarie)
ActionActionb) Legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4 —
ActionActionc) Legge provinciale 9 giugno 2008, n. 3
ActionActiond) Legge provinciale 7 settembre 2009 , n. 4
ActionActionf) Legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 21 luglio 2014, n. 5
ActionActionh) Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14
ActionActioni) Legge provinciale 11 maggio 2018, n. 6
ActionActionj) Legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
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ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction Delibera 14 gennaio 2013, n. 46
ActionAction Delibera 21 gennaio 2013, n. 103
ActionAction Delibera 28 gennaio 2013, n. 112
ActionAction Delibera 28 gennaio 2013, n. 134
ActionAction Delibera 4 febbraio 2013, n. 186
ActionAction Delibera 11 febbraio 2013, n. 195
ActionAction Delibera 11 febbraio 2013, n. 210
ActionAction Delibera 11 febbraio 2013, n. 236
ActionAction Delibera 18 febbraio 2013, n. 249
ActionAction Delibera 18 febbraio 2013, n. 254
ActionAction Delibera 25 febbraio 2013, n. 303
ActionAction Delibera 11 marzo 2013, n. 378
ActionAction Delibera 11 marzo 2013, n. 384
ActionAction Delibera 18 marzo 2013, n. 397
ActionAction Delibera 25 marzo 2013, n. 445
ActionAction Delibera 25 marzo 2013, n. 453
ActionAction Delibera 2 aprile 2013, n. 499
ActionAction Delibera 15 aprile 2013, n. 554
ActionAction Delibera 22 aprile 2013, n. 612
ActionAction Delibera 6 maggio 2013, n. 640
ActionAction Delibera 13 maggio 2013, n. 696
ActionAction Delibera 21 maggio 2013, n. 745
ActionAction Delibera 10 giugno 2013, n. 875
ActionAction Delibera 17 giugno 2013, n. 913
ActionAction Delibera 24 giugno 2013, n. 954
ActionAction Delibera 1 luglio 2013, n. 976
ActionAction Delibera 8 luglio 2013, n. 1034
ActionAction Delibera 8 luglio 2013, n. 1049
ActionAction Delibera 22 luglio 2013, n. 1094
ActionAction Delibera 22 luglio 2013, n. 1116
ActionAction Delibera 26 agosto 2013, n. 1190
ActionAction Delibera 26 agosto 2013, n. 1191
ActionAction Delibera 2 settembre 2013, n. 1301
ActionAction Delibera 9 settembre 2013, n. 1322
ActionAction Delibera 30 settembre 2013, n. 1406
ActionAction Delibera 30 settembre 2013, n. 1414
ActionAction Delibera 30 settembre 2013, n. 1416
ActionAction Delibera 7 ottobre 2013, n. 1456
ActionAction Delibera 14 ottobre 2013, n. 1519
ActionAction Delibera 14 ottobre 2013, n. 1524
ActionAction Delibera 14 ottobre 2013, n. 1529
ActionAction Delibera 21 ottobre 2013, n. 1596
ActionAction Delibera 21 ottobre 2013, n. 1628
ActionAction Delibera 21 ottobre 2013, n. 1644
ActionAction Delibera 28 ottobre 2013, n. 1651
ActionAction Delibera 25 novembre 2013, n. 1807
ActionAction Delibera 9 dicembre 2013, n. 1860
ActionAction Delibera 9 dicembre 2013, n. 1866
ActionAction Delibera 9 dicembre 2013, n. 1868
ActionAction Delibera 27 dicembre 2013, n. 1988
ActionAction Delibera 27 dicembre 2013, n. 2025
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
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ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 28 gennaio 2022, n. 23
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 6 aprile 2022, n. 139
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
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ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 19 del 03.02.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 52 del 23.02.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 24.03.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 126 del 09.04.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 28.04.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 172 del 05.05.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 19.05.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 08.06.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 10.06.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 256 del 23.06.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 30.06.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 15.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 307 del 15.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 354 del 27.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 27.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 27.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 07.11.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 07.12.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 416 del 07.12.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 417 del 07.12.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 445 del 23.12.1994
ActionAction1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 6 del 19.01.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 26.03.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 29.04.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 05.05.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 218 del 05.05.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 07.05.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 260 del 01.06.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 316 del 15.07.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 28.07.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 438 del 14.12.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 496 del 31.12.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 497 del 31.12.1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 1 del 02.01.2006
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 4 vom 09.01.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 21 del 17.01.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 23 del 19.01.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 25 del 26.01.2006
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 26 vom 26.01.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 26.01.2006
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 27.01.2006
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 27.01.2006
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