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In vigore al: 26/10/2022

Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 07.12.1994
Acque pubbliche - Organizzazione del servizio idrico integrato

Sentenza (24 novembre) 7 dicembre 1994, n. 412; Pres. Casavola - Red. Guizzi

 
Ritenuto in fatto: 1.1. La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato, con ricorso in via principale, questione di legittimità costituzionale dei seguenti articoli 1. 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche): art. 8, commi 1, 2, 4 e 5; art. 9, comma 3; art. 21, commi 1 e 5; art. 22, commi 1, 2 e 3; art. 23, commi 3 e 4; art. 30, comma 1, lett. b) e c), in riferimento all'art. 8, nn. 5, 17, 19 e 24, all'art. 9, nn. 9 e 10, agli artt. 12, 13, 14 commi 2 e 3, 16 comma 1, 68 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), e alle relative norme di attuazione (d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115, art. 8, comma 1, lett. e);

d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, come modificato dal decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 267, art. da 5 a 14; d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474, come modificato dal d.P.R. 26 gennaio 1980 n. 197 e dal decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 267, artt. 1 e 3).

1.2. La Provincia ha competenza legislativa, esclusiva, in materia di acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17), assunzione e gestione di servizi pubblici (art. 8, n. 19), urbanistica (art. 8, n. 5), opere idrauliche (art. 8, n. 24, dello Statuto); per l'utilizzazione delle acque pubbliche, e l'igiene e sanità, ha invece competenza concorrente (art. 9, n. 9, e art. 10, dello Statuto). In attuazione di quanto previsto dall'art. 68 dello Statuto, il d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115, ha quindi disposto, all'art. 8, il trasferimento del demanio idricostatale alla Provincia, sì che tutte le acque, superficiali e sotterranee, rientrano oggi nel demanio provinciale e, conseguentemente, essa esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio (d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, art. 5).

La ricorrente afferma che l'art. 8, commi 1, 2, 4 e 5 della legge impugnata, nel prevedere una partizione territoriale della fornitura dei servizi idrici diversa da quella determinata dalla Provincia, lede la sua competenza in materia di servizi pubblici (art. 8, n. 19, dello Statuto), nell'ambito della quale rientrano le modalità di erogazione dei servizi e l'individuazione delle categorie di soggetti che li possono gestire. Soltanto la Provincia può dunque modificare l'assetto territoriale della gestione, mentre l'art. 8, al comma 1, detta criteri specifici per la modificazione strutturale; il comma 4, che impone l'aggiornamento del piano di utilizzazione delle acque pubbliche al di fuori dei termini e delle procedure previste dalle norme di attuazione statutaria (d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381), è in contrasto anche con l'art. 107 dello Statuto; il comma 5, nell'affidare alla Provincia l'elaborazione di normativa meramente integrativa, lede inoltre la sua competenza in materia di acque e di igiene e sanità.

1.3. La Provincia impugna l'art. 9, comma 3, (che le fa obbligo di disciplinare, entro sei mesi, le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico, privandola delle modalità di scelta) e i commi 1 e 5 dell'art. 21, che le sottraggono la vigilanza sull'utilizzazione delle acque e sulla gestione dei servizi idrici, affidandola al comitato, statale, ivi previsto. Essa viene relegata a ente del quale si richiede l'intesa, mentre è l'unico titolare della competenza sancita dalle norme di attuazione statutaria (artt. 5 e 8 d.P.R. n. 381 del 1974), con conseguente violazione dell'art. 107 dello Statuto. La ricorrente impugna, altresì, l'art. 22, commi 1, 2 e 3, per violazione della propria competenza, perché demanda a un organismo statale (l'osservatorio dei servizi idrici) un ruolo essenziale per la vigilanza e repressione delle violazioni, con riguardo alle attività svolte nel territorio provinciale.

1.4. L'art. 23, commi 3 e 4, introduce una disciplina sulla pubblicità dei progetti concernenti le opere idrauliche che in realtà non opera immediatamente nella Provincia (art. 2 decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 266), ma pretende illegittimamente di vincolare il legislatore provinciale.

1.5. L'art. 30, sull'utilizzazione delle acque destinate a uso idroelettrico, fa sì che organismi statali (il CIPE e il Comitato interministeriale di cui all'art. 4, comma 2,1. 18 maggio 1989 n. 183) possano intervenire, senza l'intesa con la Provincia e al di fuori del piano generale provinciale. Eventuali esigenze di coordinamento fra lo Stato e la Provincia trovano sede idonea nel piano generale, ex art. 14 dello Statuto e artt. 5 e 8 d.P.R. n. 381 del 1974.

2. La Provincia autonoma di Trento impugna, della citata legge, l'art. 8, commi 3, 4, e 5; l'art. 9, comma 3; l'art. 21, comma 5; l'art. 23, comma 3.

L'impianto sistematico 1. n. 36 del 1994 — si sostiene nel ricorso — appare fondato sul presupposto di una piena disponibilità della materia da parte dello Stato; mentre invece le Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige sono titolari di competenze primarie per l'urbanistica, gli acquedotti, i lavori pubblici (art. 8, nn. 5, 17, 19, dello Statuto), e di competenze concorrenti per l'utilizzazione delle acque pubbliche, in base all' art. 9, n. 9, dello Statuto, che disciplina altresì le modalità di coordinamento fra lo Stato e le Province autonome prevedendo il piano delle opere idrauliche (art. 14, comma 2, seconda parte, e comma 3). Ferma la competenza statale per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico (v. il d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381) le Province, in base alle norme di attuazione (d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115), esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità del demanio idrico, ivi comprese la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento. Nel territorio provinciale, inoltre, il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche (art. 14 dello Statuto) sostituisce interamente il piano regolatore generale degli acquedotti (art. 10, comma 2, d.P.R. n. 381 del 1974).

Va poi considerato che gli strumenti di pianificazione e di coordinamento previsti dallo Statuto e dalle norme di attuazione non sono sostituiti dagli strumenti di pianificazione territoriale introdotti dal legislatore statale, e in particolare dai piani di bacino idrografico di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183. Come chiarito dalla Corte nella sentenza n. 85 del 1990, i piani di bacino non comportano una nuova ripartizione di materie fra Stato e Regioni, ma fissano solo gli obiettivi. I piani in questione possono dunque incidere nelle materie di competenza provinciale esclusivamente « entro i limiti imposti alla funzione di indirizzo e coordinamento ». In ogni caso, il decreto legislativo n. 267 del 1992, integrando l'art. 5 d.P.R. n. 381 del 1974, statuisce che i piani di bacino di rilievo nazionale valgano quali strumenti di coordinamento, sempre che lo Statuto e le norme di attuazione non prevedano specifiche modalità di coordinamento, ribadendo così il principio generale posto dall'art. 3, comma 1, d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266, sull'efficacia degli atti di indirizzo e coordinamento del Governo.

2.2. La Provincia di Trento impugna l'art. 8, nei commi 2, 4 e 5, ritenendolo lesivo della sua sfera di autonomia. Il comma 2 vincola la Provincia non solo a delimitare gli ambiti territoriali per la riorganizzazione di tutti i servizi idrici, ma anche a sottostare alle determinazioni dell'Autorità di bacino. Quella che nell'art. 35 1. n. 183 del 1989 era una mera possibilità (come rilevato dalla Corte nella già citata sentenza n. 85 del 1990), qui sembra divenire un precetto vincolante, con la preminenza delle attribuzioni dell'Autorità di bacino su quelle provinciali. A sua volta, il comma 4 dell'art. 8 sposta la competenza programmatoria dal piano delle acque (formato d'intesa fra lo Stato e la Provincia) al piano di bacino, che è predisposto dall'Autorità anzidetta, in palese violazione dell'art. 14 dello Statuto e degli artt. 5 e 8 d.P.R. n. 381 del 1974. Il comma 5 dell'art. 8 contempla solo una competenza normativa integrativa della Provincia, che ha invece, in materia di utilizzazione delle acque, competenza concorrente (art. 9, n. 9, dello Statuto).

2.3. L'art. 9 concerne la gestione del « servizio idrico integrato » che, secondo la legge in esame, dovrebbe essere gestito dai comuni e dalle province. Il comma 3 di detto articolo contempla un intervento delle Regioni e delle Province autonome per « le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale ». Tale norma è illegittima — ad avviso della ricorrente — se intesa nel senso che essa possa disciplinare direttamente le funzioni degli enti locali delle due Province. Le funzioni che nel resto del territorio nazionale sono assegnate dalla legge statale direttamente ai comuni (o trasferite a questi ultimi dal d.P.R. n. 616 del 1977) sono conferite ai comuni del Trentino-Alto Adige soltanto qualora non rientrino nelle materie di competenza della Regione o delle Province: in tale ipotesi è la legge regionale che provvede all'attribuzione su concorde richiesta, se del caso, delle Province autonome. Comunque, la legge dello Stato non può imporre alla Provincia di disciplinare le forme di cooperazione fra gli enti locali del suo territorio.

2.4. La Provincia di Trento impugna, poi, l'art. 21 (Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche) perché prevede un'attività amministrativa di intervento e vigilanza posta in essere da un organo statale in materia di competenza provinciale, con ciò violando l'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 266 del 1992. Impugna altresì l'art. 23, comma 3, che detta minuziose norme, anche di tipo procedimentale, vulnerando l'autonomia provinciale in tema di organizzazione amministrativa, fino al punto di stabilire le concrete modalità con cui si dovrebbe realizzare la pubblicità dei progetti di opere.

3.1. Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza di entrambi i ricorsi.
La legge n. 36 del 1994 contiene disposizioni che valgono — secondo quanto statuito dal primo periodo dell'art. 33 — quali principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost., come già la legge 18 maggio 1989 n. 183, di cui essa è svolgimento. Nella legge impugnata vi è, infatti, l'espressa clausola di salvaguardia delle competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione (art. 33, secondo periodo): di qui, un'intrinseca delimitazione della normativa in esame, che esclude ogni sua potenziale lesività delle competenze provinciali, per cui tutte le doglianze sarebbero improponibili, ancor prima che infondate.
I ricorsi investono, inoltre, anche disposizioni che non si riferiscono specificamente alle Province autonome (come quelle degli artt. 8 comma 3, 21 comma 1, 22 commi 1 e 3, 30 comma 1), rispetto alle quali la prospettata lesione di competenza andrebbe esclusa in nuce. Le altre disposizioni che riguardano le due Province (ma non solo esse, in realtà) non sottraggono competenze, bensì ne valorizzano l'esercizio al fine di perseguire, in modo ottimale, gli obiettivi 1. n. 36 del 1994.

3.2. L'Avvocatura generale dello Stato si sofferma, in memoria, sulla razionalizzazione che la legge n. 36 ha operato nel settore in esame; e sottolinea che non sarebbe pertinente il richiamo alle competenze primarie di cui all'art. 8 dello Statuto, perché si tratterebbe di richiami « di maniera », eccezione fatta per il n. 19 dell'art. 8, che riguarda, però, aspetti ordinamentali che non hanno attinenza alcuna con l'art. 8 1. n. 36 del 1994. Tale disposizione concerne profili funzionali sulla riorganizzazione dei servizi idrici, al fine di « ottimizzare » l'utilizzazione delle acque, e su tale materia le Province hanno soltanto competenza concorrente. Nei limiti, dunque, dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 9, n. 9, dello Statuto).

Le disposizioni contenute negli artt. 8 (commi 2, 4 e 5), 9 (comma 3), 21 (comma 5), 22 (commi I e 2), 23 (commi 3 e 4) 1. n. 36 del 1994 sottendono « principi guida » per l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, che resta pur sempre demandata alle Province. Esse, tuttavia, non precludono l'elaborazione — d'intesa tra lo Stato e la Provincia — del piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di cui all'art. 14 dello Statuto, né inficiano la validità dei piani di bacino, di cui all'art. 5 d.P.R. n. 381 del 1974, o del piano generale di utilizzazione delle acque previsto dall'art. 8 del medesimo decreto. Per quanto attiene specificamente al comma 1 dell'art. 8 della legge impugnata, l'Avvocatura ritiene che esso non sarebbe invasivo delle attribuzioni provinciali, dal momento che la definizione degli « ambiti ottimali » avviene mediante il provvedimento di delimitazione, che è riservato alla Provincia autonoma.

Sulla scia della legge quadro sulla difesa del suolo (n. 183 del 1989, art. 1, comma 3, e art. 12 comma 1), le norme impugnate confermano il governo delle acque per bacini idrografici: il comma 1 dell'art. 8 introduce, in particolare, criteri flessibili per superare l'attuale « polverizzazione » gestionale. In ordine ai rapporti con l'Autorità di bacino, si nega la denunciata erosione di attribuzioni provinciali, non apportando la legge n. 36 modifiche alla struttura di detto organo, al quale è affidata la programmazione dell'utilizzazione delle risorse idriche, secondo i canoni della previa intesa e della leale collaborazione. Riguardo all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti (art. 8 comma 4), si riconosce che, in base all'art. 10 d.P.R. n. 381 del 1974, la funzione del piano regolatore generale è assorbita, nelle Province di Trento e Bolzano, dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche; e si rileva, nel contempo, che la legge n. 36 del 1994 (art. 32) non ha abrogato le disposizioni richiamate dalle ricorrenti, che prevalgono su quelle della legge impugnata. Il riparto di attribuzioni tra lo Stato e le Province autonome non risulta dunque modificato dall'art. 8, commi 2, 4, e o, 1. n. 36, del 1994 con riferimento all'art. 12 1. n. 183 del 1989.

Si sostiene, poi, che nell'art. 8, comma 5, l'aggettivo « integrativo » non va interpretato in senso tecnico: esso non degraderebbe le attribuzioni esclusive o concorrenti a meramente integrative, ma indicherebbe l'attitudine delle norme emanando a completare la legislazione statale, con un « livello di cogenza » definito dalla tipizzazione delle potestà legislative delle singole Regioni a statuto ordinario o differenziate. A proposito della paventata imposizione di criteri specifici, cui la Provincia dovrebbe attenersi nella modificazione della gestione del servizio idrico integrato (art. 9 della legge), si osserva che le forme di tale riorganizzazione sono già tutte presenti nell'ordinamento. La disciplina dei modi della cooperazione tra gli enti locali (comma 3 dell'art. 9) non contrasta infatti con l'art. 4 dello Statuto, poiché nell'ipotesi in cui tale cooperazione dovesse implicare modifiche dell'ordinamento degli enti locali, le stesse dovrebbero essere attuate con legge della Regione.

L'art. 21, comma 1, istituisce il comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche: organo a composizione mista, la cui operatività richiede — ed è un'evidente garanzia — la previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate.
L'art. 22, comma 1, prevede un'attività informativa centralizzata (Osservatorio dei servizi idrici): attività ineludibile, poich頗 tranne che per le grandi isole — quasi tutti i principali corpi idrici superficiali hanno un interesse che travalica i confini amministrativi della Regione e della Provincia dove nascono o dove sfociano. L'acquisizione di maggiori conoscenze è, quindi, misura propedeutica a un razionale governo delle acque.

Quanto ai poteri del CIPE sull'utilizzazione delle acque invasate a scopi idroelettrici (art. 30), la disposizione non invaderebbe, di per sé, le competenze provinciali: un eventuale vulnus potrebbe derivare, semmai, dai successivi provvedimenti del CIPE, in ipotesi lesivi del principio della previa intesa e della leale collaborazione fra Stato e Regioni. In materia di derivazioni a scopo idroelettrico, la Provincia ha competenza concorrente e ben può lo Stato dettare norme di principio sull'utilizzazione delle acque destinate a tali scopi, in relazione alle esigenze di protezione della loro qualità e di conservazione della loro quantità.

4. Nell'imminenza dell'udienza hanno depositato memoria anche le ricorrenti, insistendo sull'indebita compressione delle loro competenze. La Provincia di Trento osserva che — a seguito della sentenza n. 85 del 1990 — i commi aggiunti all'art. 5 d.P.R. n. 381 del 1974 dal decreto legislativo n. 267 del 1992 ribadiscono che i piani di bacino, di cui alla legge n. 183, possono coordinare le attività provinciali solo se lo Statuto e le norme di attuazione non dettano modalità specifiche. Ora, per ciò che attiene all'utilizzazione delle acque e alle opere idrauliche, lo Statuto speciale, all'art. 14, prevede, in sostituzione del piano regolatore degli acquedotti, il piano annuale di coordinamento (v. anche l'art. 10, comma 2, d.P.R. n. 381 del 1974).

La Provincia di Bolzano sottolinea, d'altro canto, che la citata sentenza n. 85 conferma l'efficacia (e sotto alcuni aspetti la prevalenza) degli strumenti di pianificazione e di coordinamento dell'uso delle risorse idriche previsti dallo Statuto e dalle norme di attuazione. Soggiungendo come — proprio con riguardo ai piani di bacino — la Corte abbia riconosciuto che essi possono incidere nelle materie di competenza regionale e provinciale solo entro i limiti imposti alla funzione di indirizzo e di coordinamento.

Sul raccordo fra la legge n. 183 del 1989 e le competenze provinciali, si richiama il d.P.R. n. 381 del 1974, art. 5, commi 3 e 4, modificato dal decreto legislativo n. 267 del 1992, in coerenza con il principio, posto dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 266 del 1992, sull'efficacia nel territorio regionale e provinciale degli atti di indirizzo e coordinamento del Governo. Tanto la sentenza invocata dall'Avvocatura generale, che le successive norme di attuazione, hanno precisato i criteri di delimitazione delle competenze statali e provinciali: le norme impugnate violano perciò tali limiti, e le modalità di coordinamento contemplate dalle norme di attuazione — conclude la Provincia di Bolzano — sono state disattese.

 
Considerato in diritto: 1. I due ricorsi presentati dalle Province autonome di Trento e Bolzano per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) muovono dalla comune rivendicazione della loro competenza primaria in materia di urbanistica, acquedotti e servizi pubblici (art. 8, nn. 5, 17 e 19, dello Statuto) e concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, oltre che d'igiene e sanità (art. 9, nn. 9 e 10 dello Statuto): e muovono, altresì, dalla previsione, sempre ad opera dello Statuto (art. 14, commi 2 e 3), di peculiari modalità di coordinamento con lo Stato, attraverso il piano delle opere idrauliche.
Le disposizioni della legge n. 36 del 1994 impugnate dalle due Province autonome, perché lesive delle loro attribuzioni, coincidono per larga parte, ma non integralmente.
Per quanto attiene all'art. 8, la Provincia di Bolzano impugna i commi 1, 2, 4 e 5; quella di Trento i commi 3, 4 e 5.
L'art. 9, comma 3, è impugnato da entrambe.
L'art. 21 è impugnato nei commi 1 e 5 dalla Provincia di Bolzano, solo nel comma 5 da quella di Trento.

L'art. 22, commi 1, 2 e 3, è impugnato solo dalla Provincia di Bolzano.

L'art. 23 è impugnato nei commi 3 e 4 dalla Provincia di Bolzano, solo nel comma 3 da quella di Trento.

L'art. 30, comma 1, lett. b) e c), è impugnato solo dalla Provincia di Bolzano.

Sono dunque all'esame di questa Corte gli articoli di seguito elencati:

art. 8 (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato), commi 1, 2, 3, 4 e 5.

art. 9 (Disciplina della gestione del servizio idrico integrato), comma 3.

art. 21 (Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche), commi l e 5.

art. 22 (Osservatorio dei servizi idrici), commi 1, 2 e 3.

art. 23 (Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti), commi 3 e 4.

art. 30 (Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico), comma 1, lett. b) e c).

2. Per vagliare le singole censure mosse dalle due ricorrenti, è necessaria una verifica preliminare sulle attribuzioni conferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8, nn. 5, 17 e 19, dell'art. 9, n. 9, dello Statuto, nonché delle norme di attuazione (d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115) che hanno trasferito alle Province non soltanto gli acquedotti (art. 4), ma tutto il demanio idrico, conferendo loro le attribuzioni inerenti alla polizia idraulica e alla difesa delle acque dall'inquinamento, ferma la competenza statale per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Nel territorio provinciale, il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, di cui all'art. 14 dello Statuto, sostituisce, poi, il piano regolatore generale degli acquedotti (art. 10, comma 2, d.P.R, 22 marzo 1974 n. 381).

Questa Corte ha chiarito che gli strumenti di pianificazione e di coordinamento previsti dallo Statuto e dalle norme di attuazione non sono resi inefficaci dagli strumenti di pianificazione territoriale introdotti dal legislatore statale, e in particolare dai piani di bacino idrografico di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183: tali strumenti programmatori incidono nelle competenze provinciali solo entro i limiti imposti alla funzione di indirizzo e coordinamento. Più in generale, la Corte ha ricordato come la legge n. 183 del 1989 — alla quale la legge qui in esame si ricollega — non stabilisca una nuova ripartizione di competenze fra lo Stato e le Regioni (e le Province autonome), essendo una legge di obiettivi: la difesa del suolo è finalità il cui raggiungimento coinvolge funzioni e materie assegnate tanto alla competenza statale quanto a quella regionale e provinciale, e richiede momenti di cooperazione fra tutti i soggetti pubblici interessati (sent. n. 85 del 1990). Considerazioni, queste, che ben si confanno alla nuova disciplina delle risorse idriche, che realizza un complesso intreccio di interessi e competenze in cura a diversi livelli istituzionali.
Gli strumenti di coordinamento introdotti dalla legislazione nazionale valgono in via suppletiva, nell'ipotesi in cui la disciplina statutaria non configuri meccanismi speciali. Ma le fondamentali esigenze di cooperazione non legittimano indebite appropriazioni di competenze, e sotto questo profilo è significativo che il decreto legislativo n. 267 del 1992 (successivo, dunque, alla sentenza n. 85 cit.), nell'integrare l'art. 5 d.P.R. n. 381 del 1974, abbia riconosciuto l'efficacia dei piani di bacino di rilievo nazionale quali strumenti di coordinamento, sempre che lo Statuto e le norme di attuazione non stabiliscano modalità di coordinamento, ribadendo così il principio posto dall'art. 3, comma 1, d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266, sull'efficacia degli atti di indirizzo e coordinamento del Governo.
3. Richiamato il quadro delle competenze, anche alla luce delle norme di attuazione statutaria, occorre chiedersi, in primo luogo, se sia sufficiente — ai fini della salvaguardia delle attribuzioni provinciali — la clausola posta dall'art. 33 1. n. 36 del 1994, che fa salve « le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione ». Tale clausola, che ha carattere generale, impone di intendere le precedenti statuizioni della legge in modo da salvaguardare le competenze provinciali, risolvendo eventuali dubbi interpretativi secondo una lettura rispettosa dell'assetto delle attribuzioni delineato dalle norme statutarie e da quelle di attuazione, senza necessariamente procedere a caducazione delle disposizioni impugnate. Ma siffatta interpretazione correttiva non può spingersi al punto di superare l'evidenza letterale, come si vedrà esaminando in dettaglio i singoli articoli impugnati.
4. L'art. 8 concerne l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, ed è impugnato nei commi da 1 a 5. Esso farebbe obbligo alle Province di seguire criteri specifici per la nuova articolazione territoriale della fornitura dei servizi idrici, vincolandole ad aggiornare il piano di utilizzazione delle acque pubbliche al di fuori delle procedure fissate dalle norme di attuazione (d.P.R. n. 381 del 1974), e demandando loro l'emanazione di normativa meramente integrativa (comma 5), con lesione delle competenze in materia di acque e d'igiene e sanità.
Le censure sono fondate.
La ricognizione delle competenze statutarie rende evidente l'illegittimità delle disposizioni impugnate, nella parte in cui si estendono anche alle due Province autonome. Le modalità della riorganizzazione dei servizi idrici, secondo ambiti territoriali ottimali, non tengono affatto conto del complesso quadro normativo che si è venuto definendo prima in sede statutaria, poi attraverso le norme di attuazione. Non basta, qui, evocare la generale clausola di salvaguardia, introdotta dall'art. 33 della legge, per dare un'interpretazione correttiva dei commi impugnati dell'art. 8, che alterano, invero, il quadro organizzatorio minuziosamente delineato dall'ordinamento provinciale e spostano la competenza programmatoria dal piano delle acque — formato d'intesa fra lo Stato e la Provincia — al piano di bacino, che è predisposto dalla speciale Autorità, in violazione dell'art. 14 dello Statuto e degli artt. 5 e 8 d.P.R. n. 381 del 1974. Quanto al comma 5, non è possibile seguire la linea interpretativa suggerita dall'Avvocatura generale, che ne prospetta una lettura atecnica, fonte però di confusione e di incertezze applicative, laddove va invece affermata la salvaguardia delle competenze di vario livello (proprie delle due ricorrenti) che non possono certo essere declassate a meramente integrative (v. in particolare l'art. 9, n. 9, dello Statuto).

5. L'art. 9 1. n. 36 del 1994 disciplina la gestione del servizio idrico integrato. Di esso — perché potenzialmente invasivo delle attribuzioni provinciali relative alle funzioni dei comuni — è impugnato il comma 3, che prevede l'intervento delle Regioni e delle Province autonome circa le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali che ricadono nel medesimo « ambito ottimale ». La lettera della norma ben si concilia, qui, con la salvaguardia delle attribuzioni conferite alle Province, sì che bisogna escludere che il legislatore abbia innovato il sistema di rapporti fra la Provincia e i comuni che operano nel suo territorio: anche se le Province autonome appaiono, nel testo, accomunate alle Regioni ordinarie, non per questo ne risultano livellate le rispettive attribuzioni, ragion per cui la censura si rivela infondata.

6. È altresì impugnato l'art. 21, commi 1 e 5, che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche: la disposizione — si dolgono le ricorrenti — prefigura l'intervento e la vigilanza di un organo statale in materia di competenza provinciale, in violazione dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 266 del 1992. Questo comitato svolge una funzione programmatoria generale a salvaguardia degli interessi degli utenti, per l'efficienza, efficacia ed economicità del servizio; e a tal fine persegue la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome (v. in special modo il comma 5). In ciò non si intravede lesione alcuna delle attribuzioni provinciali; anche perché si tratta di un organo a composizione mista, la cui operatività richiede la previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, onde un'ulteriore garanzia per queste ultime.

La doglianza è dunque infondata.

7. L'art. 22 prevede un'attività informativa centralizzata, affidata all'Osservatorio dei servizi idrici: le attribuzioni conferite a detto organo (che ha struttura servente nei confronti del Comitato istituito dall'art. 21) sono legate alla razionalizzazione del governo delle acque, che è il vero motivo ispiratore della legge n. 36. Trattandosi di attività informativa e di elaborazione dei dati, deve escludersi il temuto vulnus alle attribuzioni provinciali, tanto più che l'Osservatorio dovrà costituire, e gestire, la propria « banca dati » in connessione con i sistemi informativi delle Province autonome, le cui funzioni non vengono quindi ridimensionate. In quest'ottica, va confermato quanto già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, e cioè che l'acquisizione di elementi informativi non determina, di per sé, lesione di attribuzioni (v., fra le varie, sentt. nn. 342 del 1994 e 497 del 1992); si giustificano quindi i poteri di acquisizione di notizie, ai fini dell'eventuale proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti — da parte del Comitato per la vigilanza — dell'azione avverso atti in violazione della legge.

8. Infondata deve dirsi anche la censura mossa ai commi 3 e 4 dell'art. 23, che introducono norme sulla pubblicità dei progetti di opere idrauliche, a tutela di un generale interesse alla trasparenza e senza che neppure si possa eccepire un'eccessiva minuziosità della disciplina: i commi impugnati dettano criteri generali, fermo restando che ulteriori prescrizioni e specificazioni saranno poste dalle due Province autonome nell'ambito delle rispettive competenze.

9. Quanto ai poteri del CIPE sull'utilizzazione delle acque invasate a scopi idroelettrici (art. 30), va ricordato che la Provincia ha competenza, ex art. 9, n. 9, dello Statuto, in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, con esclusione per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Deve perciò affermarsi l'illegittimità della disposizione nella parte in cui prevede l'intervento di organismi statali (il CIPE e il Comitato interministeriale di cui all'art. 4, comma 2, 1. n. 183 del 1989) senza ricorrere all'intesa con le Province e al di fuori del piano generale provinciale, anche quando non si tratti di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Le conseguenti esigenze di coordinamento troveranno sede idonea nel piano generale delle acque pubbliche (art. 14 dello Statuto e art. 8 d.P.R. n. 381 del 1974).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1, 2, 3,4e 5, 1. 5 gennaio 1994. n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), nella parte in cui si estende alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dell'art. 30, comma 1, lett. b) e c), della stessa legge, nella parte in cui prevede l'intervento di organismi statali senza ricorrere all'intesa con le Province autonome e al di fuori del piano generale provinciale, anche quando non si tratti di grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 8, nn. 5, 17, 19 e 24, all'art. 9, comma 1, nn. 9 e 10, agli artt. 12, 13, 14, commi 2 e 3, all'art. 16, comma 1, e agli arti. 68 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), e alle relative norme di attuazione, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe, avverso l'art. 9, comma 3, l'art. 21, commi 1 e 5, l'art. 22, commi 1, 2 e 3, l'art. 23, commi 3 e4, I. n. 36 del 1994 cit.
ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
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ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
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ActionActionArt. 18   
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ActionActionArt. 7 (Modifica della , “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2014 e bilancio triennale 2014-2016”)
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ActionActionArt. 1 (Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”)
ActionActionArt. 2 (Modifiche della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, “Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali”)
ActionActionArt. 3 (Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, “Ordinamento dell’artigianato”)
ActionActionArt. 4 (Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate”)
ActionActionArt. 5 (Modifiche della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, “Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione”)
ActionActionArt. 6 (Modifica della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, “Promozione del servizio-giovani nella Provincia di Bolzano”)
ActionActionArt. 7 (Modifiche della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)
ActionActionArt. 8 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 9 (Modifiche della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013)”)
ActionActionArt. 10 (Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale”)
ActionActionArt. 11 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 12 (Modifiche della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, “Legge provinciale per le attività culturali”)
ActionActionArt. 13 (Modifica della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, “Interventi a favore dello sport”)
ActionActionArt. 14 (Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)
ActionActionArt. 15 (Modifica della , “Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 16 (Modifica della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27, “Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2017”)
ActionActionArt. 17 (Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale”)
ActionActionArt. 18 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11, “Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all’organizzazione delle XXV Olimpiadi invernali e delle XV Paralimpiadi invernali del 2026”)
ActionActionArt. 19 (Abrogazioni)
ActionActionArt. 20 (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 21 (Entrata in vigore)
ActionActionx'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
ActionActiony'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
ActionActionz'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
ActionActiona''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
ActionActionb''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
ActionActionc''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
ActionActiond''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
ActionActione''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
ActionActionf''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
ActionActiong''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
ActionActionh''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
ActionActioni''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
ActionActionj''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
ActionActionk''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
ActionActionl''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
ActionActionm''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
ActionActionn''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
ActionActiono''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
ActionActionp''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
ActionActionq''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
ActionActionr''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
ActionActions''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
ActionActiont''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 67
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1976, n. 18 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
ActionActioni) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
ActionActionj) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActiona) Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6 
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 38
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 30
ActionActiond) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 69
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 2000, n. 50
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 9
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
ActionAction Art. 1 (Ambito di applicazione)
ActionAction Art. 2 (Definizioni)
ActionAction Art. 3 (Classificazione delle discariche)
ActionAction Art. 4 (Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica)
ActionAction Art. 5 (Rifiuti non ammessi in discarica)
ActionAction Art. 6 (Rifiuti ammessi in discarica)  
ActionAction Art. 7 (Approvazione per la costruzione di una discarica)
ActionAction Art. 8 (Autorizzazione per la gestione di una discarica)
ActionAction Art. 9 (Procedure di ammissione di rifiuti)
ActionAction Art. 10 (Gestione operativa, chiusura e gestione post-operativa della discarica)
ActionAction Art. 11 (Garanzia finanziaria)
ActionAction Art. 12 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche)
ActionAction Art. 13 (Norme transitorie)
ActionAction(Articolo 7)
ActionAction(Articolo 8, comma 1)
ActionActioni) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2007, n. 35
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 17
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
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ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
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ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 19 del 03.02.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 52 del 23.02.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 24.03.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 126 del 09.04.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 28.04.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 172 del 05.05.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 19.05.1994
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ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 10.06.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 256 del 23.06.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 30.06.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 15.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 307 del 15.07.1994
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ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 27.07.1994
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ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 07.12.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 416 del 07.12.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 417 del 07.12.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 445 del 23.12.1994
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ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 290 del 21.10.1999
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ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 349 del 20.12.1999
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 352 vom 21.12.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 21.12.1999
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 356 vom 21.12.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 357 del 29.12.1999
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