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In vigore al: 31/10/2020
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Sentenze della Corte costituzionale
1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 417 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 417 del 07.12.1994
Alloggi di edilizia residenziale e alloggi di servizio - Dismissione e vendita di alloggi di proprietà dell'Ente poste
Attendere, processo in corso!
Sentenza (24 novembre) 7 dicembre 1994, n. 417; Pres. Casavola - Red. Mengoni
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorsi notificati il 29 gennaio 1994 le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno promosso, in riferimento agli artt. 8, n. 10, 16, comma 1, 68 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e delle relative norme di attuazione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2, 3, 4, 6,13,15,16,17 e 27,1. 24 dicembre 1993 n. 560. La normativa impugnata è ritenuta invasiva della competenza legislativa primaria e delle funzioni amministrative assegnate alle ricorrenti dalle leggi costituzionali invocate:
a) in primo luogo, perché pretende di disciplinare l'alienazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti sul territorio nazionale (quale che sia l'ente di appartenenza o l'ente che abbia concorso al loro finanziamento), compresi, quindi, quelli sottoposti alla competenza delle province autonome e omette di fare salva tale competenza; b) in secondo luogo, perché assoggetta al regime da essa stabilito anche gli alloggi di servizio in senso lato, omettendo di precisare che sono esclusi dal suo campo di applicazione (in quanto soggetti alla competenza provinciale) gli alloggi ubicati nel territorio delle province, pur se non ancora trasferiti o consegnati alle province stesse.
Ad avviso della ricorrente, l'art. 1, comma 3, 1. n. 560 del 1993 che esclude dal proprio ambito normativo « gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti » con questa nuova definizione degli alloggi di servizio, mutuata dall'abrogato art. 28 1. 30 dicembre 1991 n. 412, interpreta restrittivamente la riserva di competenza statale prevista dall'art. 8, comma 1, lett. b) d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115, limitandola agli alloggi di servizio in senso stretto, concessi in uso a dipendenti pubblici in specifica considerazione delle loro funzioni ovvero, come suole dirsi nel linguaggio curiale, intuitu ministerii
.
Se ne argomenta che rientrano nella categoria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche gli alloggi di servizio in senso ampio, ai quali le norme della legge n. 560 del 1993 sono dichiarate applicabili dall'art. 1, comma 2, e in particolare gli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti o acquistati ai sensi dell'art. 1, n. 3, d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, e destinati alla generalità dei dipendenti. Tali immobili, quando siano ubicati nel territorio delle due province, sarebbero perciò soggetti alla loro competenza, comprendente anche il potere di disciplinare modi e criteri dell'alienazione. Ne importa che la proprietà degli alloggi non sia stata ancora formalmente trasferita alle province ai sensi degli artt. 8, comma 2, e 10 d.P.R. n. 115 cit.
2. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Ad avviso dell'Avvocatura, il combinato disposto delle norme statutarie invocate dalla controparte « ha trasferito alle Province solamente gli edifici destinati ad alloggi economici e popolari e non anche quelli appartenenti alla categoria degli alloggi di edilizia residenziale », sicché la competenza rivendicata dalle province a legiferare in ordine all'alienazione di questi ultimi non è giustificata, come vuole la sentenza n. 260 del 1990 di questa Corte, da un rapporto di strumentalità logica rispetto all'attuazione di disposizioni dello statuto speciale.
3. Successivamente alla notifica dei due ricorsi suddetti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Ente Poste Italiane , con note in data, rispettivamente, 7 febbraio e 4 marzo 1994, in ottemperanza al disposto dell'art. 1, comma 4, 1. n. 560 del 1993, ha comunicato prima alla Regione Trentino-Alto Adige, poi direttamente alle due Province gli elenchi degli alloggi di proprietà dell'Ente individuati per la vendita nei rispettivi territori.
Questi atti sono stati impugnati dalle Province di Trento e di Bolzano con separati ricorsi per regolamento di competenza, notificati rispettivamente in data 13 e 28 aprile 1994, con istanza di sospensione dell'esecuzione degli atti medesimi ai sensi dell'art. 40 1. n. 87 del 1953.
I ricorsi sono motivati in termini analoghi a quelli svolti a sostegno delle precedenti impugnative in via principale della legge n. 560. Anticipando la replica a una prevedibile eccezione di inammissibilità da parte dell'Avvocatura dello Stato, le ricorrenti precisano che il sollevato conflitto di attribuzioni non mira a ottenere surrettiziamente il risultato di una vindicatio rei
.
Esse non intendono « sollevare, in questa sede, alcuna contestazione in ordine alla titolarità degli alloggi da alienare, ne lamentare il mancato trasferimento degli stessi », ma soltanto « rivendicare la propria competenza legislativa e le proprie attribuzioni amministrative in relazione all'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel loro territorio ».
4. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione di competenza sia dichiarata inammissibile o infondata con reiezione dei ricorsi in ogni loro parte.
In punto di ammissibilità, l'interveniente oppone due eccezioni, l'una relativa alla natura dell'atto impugnato, ritenuto insuscettibile, in quanto privo di forma e di contenuto provvedimentale, di formare oggetto di impugnativa, e tanto meno di giustificare la domanda di sospensione; l'altra, già ricordata, attinente al petitum
,
sul riflesso che, con l'invocare l'art. 8, lett. b) d.P.R. n. 115 del 1973, attuativo dell'art. 68 dello statuto speciale, il ricorso si qualificherebbe in sostanza come vindicatio rei
.
Nel merito, a integrazione degli argomenti già esposti nella memoria depositata nei procedimenti promossi dai ricorsi in via principale, l'Avvocatura richiama: la sentenza n. 287 del 1985 di questa Corte, che ha ritenuto inclusi nella riserva di competenza statale anche gli alloggi di servizio in senso lato, cioè gli alloggi di proprietà dello Stato o di enti pubblici destinati ad uso abitativo dei loro dipendenti condizionatamente alla prestazione in loco di un determinato servizio; la sentenza n. 217 del 1988, secondo la quale le competenze legislative delle province autonome (o delle regioni) incontrano in ogni caso precisi limiti costituzionali posti a presidio di imprescindibili esigenze unitarie individuabili su scala nazionale; la sentenza n. 12192 del 1991 della Corte di cassazione a sezioni unite, che ha respinto la pretesa di comprendere nell'elenco tassativo dei diritti immobiliari trasferiti alle province autonome ai sensi dell'art. 8 d.P.R. n. 115 tutti indistintamente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
5. A questi argomenti hanno replicato le ricorrenti con una memoria depositata in prossimità dell'udienza di discussione.
Quanto all'eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di natura provvedimentale dell'atto impugnato, si obietta che la lettera inviata alle Province dall'Ente Poste Italiane ha valore di proposta ai sensi dell'art. 1
,
comma 4, 1. n. 560, in essa espressamente richiamato, e tanto basta per qualificarla come atto idoneo a invadere la sfera delle competenze provinciali. Nel merito si sostiene che la sentenza n. 287 del 1985 non rappresenta univocamente la giurisprudenza di questa Corte, essendo difforme dall'orientamento espresso poco prima dalla sentenza n. 215 del medesimo anno;
che la sentenza n. 217 del 1988 è inconferente perché, pur ammesso che la ratio della normativa impugnata sia collegata con la direttiva dell'art. 47, comma 2, Cost., ben può la finalità di favorire l'accesso popolare alla proprietà dell'abitazione essere perseguita anche dalla legislazione provinciale; che infine non è pertinente nemmeno la sentenza n. 12192 del 1991 della Corte di cassazione, essendo la competenza legislativa e amministrativa rivendicata dalle ricorrenti indipendente dalla questione circa la proprietà degli alloggi di cui si discute.
6. Entrambe le parti in causa chiedono la riunione dei ricorsi in un unico giudizio.
Considerato in diritto:
1. Con separati ricorsi le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno sollevato, in riferimento agli artt. 8, n. 10, 16, comma 1, 68 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e delle relative norme di attuazione (artt. 8 d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115, e 24 d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381), questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2, 3, 4, 6, 13, 15, 16, 17 e 27, 1. 24 dicembre 1993 n. 560, recante norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nella parte in cui non fa salve la competenza legislativa primaria e le relative potestà amministrative spettanti alle ricorrenti in materia di edilizia comunque sovvenzionata da finanziamenti a carattere pubblico, e in particolare non riserva tale competenza e tali potestà in ordine all'alienazione degli alloggi di servizio in senso lato situati nel loro territorio.
Con successivi ricorsi le medesime Province hanno impugnato per regolamento di competenza con istanza di sospensione ai sensi dell'art. 40 1. n. 87 del 1953 le note in data 7 febbraio e 4 marzo 1994 con cui, a norma dell'art. 1, comma 4, 1. n. 560 del 1993, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Ente Poste Italiane ha comunicato alla Regione Trentino-Alto Adige e alle due Province autonome l'elenco degli immobili, ubicati nel rispettivo territorio, che l'Ente intende porre in vendita.
Nell'udienza di discussione le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare all'istanza di sospensione.
2. I giudizi instaurati dai quattro ricorsi, avendo per oggetto questioni identiche o analoghe, vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
3. L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzioni sul duplice rilievo, da un lato, che gli atti impugnati non hanno ne forma ne contenuto provvedimentale, dall'altro, che la pretesa fatta valere dalle ricorrenti è in sostanza una vindicatio rei tendente al riconoscimento del diritto di proprietà sui beni immobili di cui si controverte.
Tali eccezioni non possono essere accolte. Alla prima si è replicato giustamente che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, possono formare oggetto di conflitto di attribuzioni anche atti che, pur non avendo natura di provvedimento, sono idonei a dare impulso a procedimenti produttivi di effetti invasivi della sfera di competenza delle regioni o delle province autonome. L'altra eccezione confonde due momenti distinti, l'uno relativo alla competenza ad emanare norme regolatrici dell'alienazione degli alloggi di servizio situati nel territorio delle due province, l'altro relativo alla legittimazione a stipulare i contratti di vendita secondo le norme poste dalla fonte competente. Le ricorrenti hanno dichiarato ripetutamente di voler limitare in questa sede le loro pretese al primo punto.
4. Le questioni sollevate in via principale sono inammissibili in relazione all'art. 1, commi 13, 15, 16, 17 e 27, 1. n. 560 del 1993: i commi 13, 15, 16 e 17 non si riferiscono agli alloggi di cui al comma 2, mentre il comma 27 si limita a far salvo il diritto dell'assegnatario alla cessione della proprietà, maturato alla data di entrata in vigore della legge in conformità delle leggi vigenti a tale data, tutte estranee all'oggetto dell'impugnativa.
5. Per il resto i ricorsi proposti non sono fondati, e conseguentemente devono essere respinti anche i ricorsi per conflitto di attribuzioni.
La legge impugnata è un elemento della manovra economica diretta a ridurre il deficit della finanza pubblica mediante risparmi di spesa e reperimento di nuove entrate. Essa regola la dismissione, mediante vendita a prezzi vicini a quelli di mercato, di una parte rilevante del patrimonio edilizio pubblico, costituita dagli alloggi di edilizia residenziale e dagli alloggi di servizio diversi da quelli esclusi dall'art. 1, comma 3. Si tratta di un provvedimento straordinario e transitorio, limitato agli alloggi esistenti alla data di entrata in vigore della legge, dei quali viene consentita l'alienazione in deroga al regime ordinario, connotato salvo eccezioni molto limitate dal divieto di cessione in proprietà (art. 27 1. 8 agosto 1977 n. 513). Il carattere di straordinarietà si desume specificamente sia dal comma 4 relativo ai piani di cessione, per i quali sono fissati un termine di sessanta giorni e una misura rapportata in percentuale al patrimonio abitativo esistente, sia dai commi 5 e 14, i quali vincolano almeno 1'80 per cento del ricavato della vendita degli alloggi di cui al comma 1 al finanziamento (parziale) di programmi di sviluppo del settore, lasciando intendere che i nuovi alloggi saranno soggetti al regime ordinario.
L'eccezionalità del provvedimento non consente di attingere alle disposizioni della legge n. 560 argomenti per l'interpretazione del regime ordinario. In particolare, nel comma 3 che esclude dall'ambito normativo della legge « gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti », ossia gli alloggi assegnati intuitu ministerii
,
detti alloggi di servizio in senso stretto non si può ravvisare una sorta di interpretazione autentica in senso restrittivo del concetto di alloggio di servizio, alla cui stregua dovrebbe poi essere ridefinita la riserva di competenza statale prevista dall'art 8 d.P.R. n. 115 del 1973 (attuativo dell'art. 68 dello statuto speciale) in ordine al trasferimento alle province autonome degli edifici destinati ad alloggi economici e popolari di proprietà dello Stato.
A una simile lettura si oppone insuperabilmente la lettera dei commi precedenti. Già l'inclusione nella definizione dettata dal comma 1 degli alloggi di cui alla legge n. 52 del 1976 (destinati al personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e di altri corpi speciali dello Stato), sicuramente estranei al concetto di edilizia residenziale pubblica, rivela che scopo della norma non è quello di ridisegnare questa categoria ai fini della disciplina giuridica generale. Quanto agli alloggi di cui all'impugnato comma 2, ai quali pure si estende il regime straordinario di alienabilità, che essi non siano una submateria dell'edilizia residenziale pubblica, ma costituiscano una categoria distinta, è indicato anzitutto dall'avverbio « altresì » e poi dalla clausola di non applicabilità dei commi 5, 13 e 14, in quanto specificamente concernenti gli alloggi di cui al comma 1.
Rispetto all'abrogato art. 28, comma 2, 1. 30 dicembre 1991 n. 412, da cui deriva, l'art. 1, comma 3, 1. del 1993 ha chiarito che la frase « sono esclusi gli alloggi di servizio » non si riferisce, come sostengono le province ricorrenti, al concetto di edilizia residenziale pubblica per dire che da esso sono esclusi soltanto gli alloggi di servizio in senso stretto, bensì alle « norme della presente legge » per dire che esse non sono applicabili a questi alloggi, in ordine ai quali rimane fermo il divieto di cessione in proprietà. Dal comma 3 non si può correttamente argomentare a contrario se non ciò che è già espressamente disposto dal comma 2 e, in relazione agli alloggi di cui alla legge n. 52 del 1976, dal comma 1, cioè che è consentita la vendita anche degli alloggi di servizio diversi da quelli in senso stretto.
6. Ciò premesso, la Corte non ha ragione di discostarsi dalla sua giurisprudenza, rappresentata dalla sentenza n. 287 del 1985, condivisa dalla Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato, secondo cui il concetto di alloggio di servizio, che definisce la riserva di competenza statale più volte rammentata, comprende anche gli immobili, di proprietà dello Stato o di enti pubblici, destinati ad uso abitativo dei propri dipendenti, la cui assegnazione sia comunque condizionata dalla prestazione di un servizio determinato presso gli uffici del luogo in cui si trova l'immobile (c.d. alloggi di servizio in senso ampio).
Tali immobili, non meno degli alloggi di servizio in senso stretto, si differenziano dalla destinazione propria dell'edilizia residenziale pubblica. Questa ha essenzialmente ed esclusivamente « finalità sociali » (cfr. sent. n. 347 del 1993), che la qualificano come servizio pubblico deputato alla « provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti » (sentt. nn. 155 e 217 del 1988). Gli alloggi di servizio, invece, hanno primariamente una finalità organizzativa del buon andamento della pubblica amministrazione, facilitando ai suoi dipendenti, e così favorendone la mobilità, il reperimento nella sede del loro ufficio di appartamenti decorosi con canone di affitto proporzionato allo stipendio. Solo indirettamente e non necessariamente essi contribuiscono alla finalità sociale generale di favorire l'accesso all'abitazione dei cittadini meno abbienti.
La detta finalità organizzativa integra la materia degli alloggi di servizio nel trattamento normativo del pubblico impiego statale o parastatale, e quindi esige che l'assegnazione degli alloggi, in affitto o eccezionalmente in proprietà, sia regolata da condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale, in guisa di evitare disparità di trattamento. Sotto questo profilo, che coinvolge il principio di razionalità, l'interpretazione, qui confermata, della riserva di competenza statale nella materia de qua trova conforto nel criterio statuito dalla sentenza n. 217 del 1988, per cui le competenze legislative provinciali (o regionali) incontrano in ogni caso precisi limiti costituzionali posti a presidio di imprescindibili esigenze unitarie riconoscibili su scala nazionale.
7. Restano assorbite le censure relative all'art. 1
,
commi 4 e 6, della legge impugnata.
8. L'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale comporta l'infondatezza dei connessi ricorsi per regolamento di competenza.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2, 3, 4
e 6
,
1. 24 dicembre 1993 n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata dalle Province autonome di Trento e di Balzano con i ricorsi in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 13, 15, 16, 17 e 27, 1. n. 560 del 1993 cit., sollevata dalle nominate Province autonome con i medesimi ricorsi;
dichiara che spetta allo Stato, e per esso all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni Ente Poste Italiane , di disporre in ordine all'alienazione degli alloggi elencati negli atti con i ricorsi per conflitto di attribuzioni indicati in epigrafe.
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
Art. 1
Art. 2
Art. 3
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
Art. 1
Allegati
101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
A Provvidenze per l' ecomonia in generale
a) Legge provinciale 2 marzo 1973, n. 10
b) Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79
c) Legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25
Art. 1-2
Art. 3
Art. 4-5
Art. 6
Art. 7 (Interventi finanziari)
Art. 8 (Requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni)
Art. 9
Art. 10
Art. 11-17
Art. 18 (Documenti)
Art. 19-27
Art. 28
Art. 29-36
Art. 37
Art. 38-39
Art. 40/41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47-54
Art. 55
Art. 56
Art. 57-58
Tabella A e B
d) Legge provinciale15 aprile 1991, n. 9
e) Legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44
f) Legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8
g) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
h) Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14
i) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 15
j) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 54
k) Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2008 , n. 71
l) Legge provinciale 5 luglio 2011 , n. 5
m) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4
B Difesa dei consumatori
C Disposizioni varie
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 19 del 03.02.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 52 del 23.02.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 24.03.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 126 del 09.04.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 28.04.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 172 del 05.05.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 19.05.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 08.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 10.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 256 del 23.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 30.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 15.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 307 del 15.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 354 del 27.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 27.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 27.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 07.11.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 416 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 417 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 445 del 23.12.1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico
2020
2019
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2017
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2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
03/02/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 19 del 03.02.1994
23/02/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 52 del 23.02.1994
24/03/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 24.03.1994
09/04/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 126 del 09.04.1994
28/04/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 28.04.1994
05/05/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 172 del 05.05.1994
19/05/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 19.05.1994
08/06/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 08.06.1994
10/06/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 10.06.1994
23/06/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 256 del 23.06.1994
30/06/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 30.06.1994
15/07/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 15.07.1994
15/07/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 307 del 15.07.1994
27/07/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 354 del 27.07.1994
27/07/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 27.07.1994
27/07/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 27.07.1994
07/11/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 07.11.1994
07/12/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 07.12.1994
07/12/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 416 del 07.12.1994
07/12/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 417 del 07.12.1994
23/12/1994 - Corte costituzionale - Sentenza N. 445 del 23.12.1994
24/05/1994 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1994, n. 2808
07/11/1994 - Deliberazione della giunta provinciale 7 novembre 1994, n. 6517
07/11/1994 - Deliberazione della giunta provinciale 7 novembre 1994, n. 6569
17/01/1994 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 1994, n. 1 —
19/04/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 aprile 1994, n. 10
20/04/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 aprile 1994, n. 12
29/04/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 aprile 1994, n. 13
02/05/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 maggio 1994, n. 14
10/05/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 maggio 1994, n. 15
24/05/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 maggio 1994, n. 17
07/06/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 giugno 1994, n. 18
16/06/1994 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 giugno 1994, n. 20
16/06/1994 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21
20/06/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 giugno 1994, n. 22
28/06/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 giugno 1994, n. 23
06/07/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1994, n. 24
11/07/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 luglio 1994, n. 25
12/07/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 luglio 1994, n. 26
15/07/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1994, n. 27
19/07/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 luglio 1994, n. 28
31/01/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 gennaio 1994, n. 3
20/07/1994 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 luglio 1994, n. 30
20/07/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 luglio 1994, n. 31
21/07/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 luglio 1994, n. 32
21/07/1994 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1994, n. 33
25/07/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 luglio 1994, n. 34
25/07/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 luglio 1994, n. 35
28/07/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 luglio 1994, n. 37
18/02/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 febbraio 1994, n. 4
05/08/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 agosto 1994, n. 40
17/08/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 agosto 1994, n. 41
29/08/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 agosto 1994, n. 43
31/08/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1994, n. 44
02/09/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 settembre 1994, n. 46
12/09/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 settembre 1994, n. 47
28/10/1994 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 49
18/02/1994 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 febbraio 1994, n. 5
02/11/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 novembre 1994, n. 50
03/11/1994 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 novembre 1994, n. 51
11/11/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 novembre 1994, n. 52
11/11/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 novembre 1994, n. 53
16/11/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 novembre 1994, n. 54
21/11/1994 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 novembre 1994, n. 55
25/11/1994 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1994, n. 56 —
30/11/1994 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 novembre 1994, n. 57 —
07/12/1994 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 dicembre 1994, n. 59
01/03/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1° marzo 1994, n. 6
15/12/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 dicembre 1994, n. 61
21/12/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1994, n. 62
22/12/1994 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63
16/03/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1994, n. 7
21/03/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 marzo 1994, n. 8
14/04/1994 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
14/06/1994 - Legge provinciale 14 giugno 1994, n. 1
28/10/1994 - LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 10
16/12/1994 - Legge provinciale 16 dicembre 1994, n. 11
16/12/1994 - Legge provinciale 16 dicembre 1994, n. 12
19/12/1994 - LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
19/07/1994 - Legge provinciale 19 luglio 1994 , n. 2
19/07/1994 - Legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3
19/07/1994 - Legge provinciale 19 luglio 1994, n. 4
09/08/1994 - Legge provinciale 9 agosto 1994, n. 5 —
11/08/1994 - LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 6 —
11/08/1994 - Legge provinciale 11 agosto 1994, n. 7
17/08/1994 - LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1994, n. 8
28/10/1994 - Legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9 —
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
03/04/1978 - Deliberazione della giunta provinciale 3 aprile 1978, n. 2112
08/02/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 febbraio 1978, n. 1
14/06/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
31/07/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 luglio 1978, n. 13
18/09/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 settembre 1978, n. 16
21/09/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 settembre 1978, n. 17
04/10/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 ottobre 1978, n. 18
13/11/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 novembre 1978, n. 21
13/11/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 novembre 1978, n. 22
13/11/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 novembre 1978 , n. 23
11/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 dicembre 1978, n. 24
18/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 dicembre 1978, n. 25
19/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1978, n. 26
20/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 dicembre 1978, n. 27
22/12/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28
15/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 dicembre 1978, n. 29
24/02/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1978, n. 3
22/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 30
27/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 dicembre 1978, n. 31
28/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32
29/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 dicembre 1978, n. 33
29/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 dicembre 1978, n. 34
15/03/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1978, n. 4
10/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 aprile 1978, n. 5
13/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1978, n. 6
18/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 aprile 1978, n. 7
17/05/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8
02/06/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 giugno 1978, n. 9
31/07/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
31/07/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569
31/07/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
31/07/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
06/01/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
03/01/1978 - LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 1978, n. 1 —
19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 10
24/01/1978 - LEGGE PROVINCIALE 24 gennaio 1978, n. 11
06/03/1978 - Legge provinciale 6 marzo 1978, n. 12
18/03/1978 - Legge provinciale 18 marzo 1978, n. 13
13/04/1978 - LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
14/04/1978 - Legge provinciale 14 aprile 1978, n. 15
14/04/1978 - Legge provinciale 14 aprile 1978, n. 16
18/04/1978 - Legge provinciale 18 aprile 1978, n. 17
18/04/1978 - LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. 18
15/05/1978 - Legge provinciale 15 maggio 1978, n. 19
05/01/1978 - Legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 2
16/05/1978 - Legge provinciale 16 maggio 1978, n. 20
16/05/1978 - LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 1978, n. 21
22/05/1978 - Legge provinciale 22 maggio 1978, n. 22
22/05/1978 - Legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23
22/05/1978 - LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 23
22/05/1978 - LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 23
30/05/1978 - Legge provinciale 30 maggio 1978, n. 24
30/05/1978 - Legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25
05/06/1978 - Legge provinciale 5 giugno 1978, n. 26
08/06/1978 - LEGGE PROVINCIALE 8 giugno 1978, n. 27
09/06/1978 - Legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28
20/06/1978 - LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1978, n. 29
05/01/1978 - Legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3
29/06/1978 - Legge provinciale 29 giugno 1978, n. 30
22/06/1978 - Legge provinciale 22 giugno 1978, n. 31
27/07/1978 - Legge provinciale 27 luglio 1978, n. 32
25/07/1978 - Legge provinciale 25 luglio 1978, n. 33
07/08/1978 - LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34 —
29/07/1978 - Legge provinciale vom 29 luglio 1978, n. 35
27/07/1978 - LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
26/07/1978 - Legge provinciale 26 luglio 1978, n. 37
29/07/1978 - Legge provinciale 29 luglio 1978, n. 38
12/08/1978 - Legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39
02/01/1978 - Legge provinciale 2 gennaio 1978, n. 4
02/08/1978 - Legge provinciale 2 agosto 1978, n. 40
23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 41
23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42
27/07/1978 - LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 43
10/08/1978 - Legge provinciale 10 agosto 1978, n. 44
26/07/1978 - LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 45
21/08/1978 - Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47
12/08/1978 - LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1978, n. 48
23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 49
19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 5
23/10/1978 - Legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50
02/12/1978 - Legge provinciale 2 dicembre 1978, n. 51
25/11/1978 - Legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52
16/11/1978 - Legge provinciale 16 novembre 1978, n. 53
24/08/1978 - Legge provinciale 24 agosto 1978, n. 54
24/10/1978 - LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 1978, n. 55
24/10/1978 - Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 56
21/11/1978 - Legge provinciale 21 novembre 1978, n. 57
24/10/1978 - Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 58
12/12/1978 - Legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59
19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 6
18/11/1978 - Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 60
18/11/1978 - Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 61
01/12/1978 - LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 62
08/11/1978 - Legge provinciale 8 novembre 1978, n. 63
13/12/1978 - Legge provinciale 13 dicembre 1978, n. 64
09/12/1978 - LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
20/11/1978 - Legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66
10/11/1978 - Legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67
24/10/1978 - Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68
07/12/1978 - Legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69
19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 7
23/01/1978 - Legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8
24/01/1978 - Legge provinciale 24 gennaio 1978, n. 9
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