(1) Nelle zone non interdette ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, la raccolta di funghi può essere intrapresa, nei limiti previsti dall'articolo 4 della legge provinciale predetta, immediatamente dopo la presentazione di denuncia di inizio dell'attività stessa all'amministrazione comunale competente per territorio da parte dei non residenti sul territorio stesso.
(2) La denuncia deve indicare le personali generalità del denunciante, o, cumulativamente, dei richiedenti e la dichiarazione della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, compreso l'avvenuto versamento, anche cumulativo, del diritto fisso pari a lire 5000 per giorno di raccolta da parte del denunciante o per ciascuno dei denuncianti non residenti sul territorio comunale.
(3) La prova dell'avvenuto versamento di cui al comma 2 è presentata o trasmessa contestualmente alla denuncia di cui al comma 1. Il versamento in misura inesatta dell'importo dovuto non priva la denuncia di efficacia autorizzativa, fatto salvo il diritto dell'amministrazione comunale competente di provvedere alla riscossione di eventuali differenze o conguagli, nonché di accessori per interessi, soprattasse o maggiorazioni.
(4) All'atto della presentazione della denuncia, il responsabile del provvedimento rilascia una ricevuta recante le indicazioni di cui all'articolo 14, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.
(5) Per le denunce inviate a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, la ricevuta di cui al comma 4 è costituita dall'avviso stesso debitamente firmato dall'impiegato responsabile del procedimento o comunque addetto all'ufficio responsabile del procedimento, che appone sull'avviso anche il timbro dell'ufficio stesso. Qualora la spedizione della denuncia non avvenga con plico raccomandato con avviso di ricevimento, il responsabile del procedimento, entro tre giorni dal ricevimento, comunica al denunciante le indicazioni di cui all'articolo 14, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.
(6) Per la raccolta di funghi sul territorio comunale di residenza, il possesso di un valido documento personale di riconoscimento tiene luogo del tesserino di cui all'articolo 4, comma 2, della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.