(1) La regione è delegata a disciplinare, nel rispetto del principio di economicità e dei criteri direttivi stabiliti dalla legislazione statale in ordine alla specificità ed unicità della finalità previdenziale, alle modalità costitutive dei fondi negoziali, alle funzioni degli organismi dei fondi stessi, al finanziamento, alla gestione ed al deposito dei patrimoni, alle prestazioni erogate ed alle responsabilità, il funzionamento dei fondi pensione a carattere regionale o infraregionale. A tali fondi possono aderire, secondo le modalità previste nei rispettivi contratti, anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali anche se prestano la loro attività fuori dal territorio regionale e, se e come previsto dalla relativa normativa statale, i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale. I fondi di cui al presente articolo possono avvalersi direttamente dei servizi e delle misure fornite dalle strutture di supporto istituite dalla regione, in base ai criteri dalla stessa stabiliti. Saranno individuate, sentita la commissione di vigilanza sui fondi pensione, le modalità tramite le quali i fondi pensione non regionali possono avvalersi, a favore dei propri iscritti residenti in regione, dei servizi previsti dalla normativa regionale. A tutti i residenti nei comuni della Regione, a prescindere dal carattere regionale o meno dei fondi pensione a cui aderiscano, è assicurata la possibilità di fruire di tutti i benefici previsti dalle leggi regionali.
(2) La Regione può promuovere la costituzione ed il funzionamento di appositi fondi pensione a carattere regionale per persone per le quali non sussistano o non operino previsioni normative che consentano l'adesione a forme di previdenza complementare di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o per adeguare le provvidenze previste dalla normativa regionale. Gli stessi fini possono essere perseguiti tramite apposite convenzioni.
(3) I fondi di cui al presente articolo sono equiparati ai fondi negoziali; ad essi si applicano la relativa disciplina fiscale ed il regime tributario previsti dalle norme di Stato.
(4) Ai fini della determinazione dell'ammontare delle quote di gettito di spettanza delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia, in relazione all'istituzione nel territorio regionale dei fondi pensione complementari di cui al presente articolo e di altre iniziative che rientrano nelle competenze statutarie in materia di previdenza, assicurazioni sociali ed assistenza pubblica, il versamento delle imposte dovute dai predetti fondi ad altri soggetti in qualità di sostituti di imposta è effettuato nelle forme previste dalla legge alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato competente in ragione della provincia di appartenenza dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e dei professionisti aderenti ai medesimi fondi pensione. Nel caso in cui il datore di lavoro eserciti la propria attività in entrambe le pro vince, ai fini del versamento delle suddette imposte, si fa riferimento alla sede di lavoro del personale dipendente.
(5) Si applica ai fondi pensione previsti dal presente articolo il regime autorizzatorio e di vigilanza stabilito dalle norme dello Stato per i fondi pensione. La regione definisce le modalità ed i presupposti necessari per beneficiare delle garanzie prestate dalla regione stessa ed i controlli sulla loro persistenza.2)