(1) Al termine di ciascun corso di scuola, o di ciascuna fase di un corso di formazione, l'allievo deve superare un esame orale su ciascuna materia di insegnamento, davanti alla commissione di cui al comma 4.
(2) L'allievo che non ha raggiunto la media di sei decimi in ciascuna materia non ottiene il passaggio al corso o fase successivi, mentre se trattasi di allievo frequentante l'ultimo corso, o fase relativa, non è ammesso alla prima sessione dell'esame finale per il conseguimento del titolo di abilitazione.
(3) L'allievo che non ha raggiunto la votazione di almeno sei decimi in non più di tre materie, è ammesso agli esami di riparazione, che si tengono in epoca non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi rispetto alla conclusione del corso o fase relativa.
(4) Gli esami di riparazione sono sostenuti innanzi ad apposita commissione presieduta dal direttore della scuola e da tre docenti e da un rappresentante della ripartizione competente in materia di sanità; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
(5) L'allievo che per due volte consecutive non ottiene il passaggio al corso o fase successivi, o non consegue il titolo di abilitazione, deve lasciare la scuola.
(6) Il direttore della scuola, su conforme parere del collegio dei docenti, può indire una sessione straordinaria degli esami di riparazione, per gli allievi che non hanno potuto presentarsi a quella ordinaria, per gravi e giustificati motivi.
(7) Il segretario svolge le mansioni amministrative delle scuole e redige i verbali degli esami.5)