(1) Gli organi competenti delle amministrazioni dello Stato di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, danno immediata comunicazione all'ufficio di cui all'articolo 24 dello stesso decreto, di ogni provvedimento di destinazione di personale in provincia di Bolzano.
(2) Analoga comunicazione, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al titolo I del menzionato decreto n. 752, viene data dagli organi competenti degli enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 e delle amministrazioni dello Stato di cui al secondo comma dello stesso articolo 1 del suindicato decreto n. 752, rispettivamente al commissario del Governo per la provincia di Bolzano e a quello per la provincia di Trento.
(3) I predetti commissari del Governo, per la parte di rispettiva competenza, danno immediata comunicazione alla regione e alla provincia di Bolzano delle notizie di cui ai precedenti commi. 3)
(4) Gli stessi commissari del Governo, la regione e la provincia di Bolzano possono chiedere agli organi competenti della pubblica amministrazione notizie concernenti provvedimenti connessi con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, nonché, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di promuovere l'adozione dei provvedimenti previsti dalle citate norme e la sospensione o la revoca di quelli ritenuti in contrasto con le medesime. 3)