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In vigore al: 31/10/2020

Delibera N. 2830 del 27.08.2001
Approvazione dei criteri in attuazione dell'articolo 9 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37 così come modificata dalla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 8, per la concessione di contributi a favore del trasporto combinato

Allegato

Criteri per concessione di aiuti a sostegno del trasporto combinato

Articolo 1

Finalità

1. La Provincia autonoma di Bolzano — Alto Adige, allo scopo di favorire lo sviluppo del trasporto combinato ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche, concede aiuti alle imprese logistiche regolarmente costituite ed aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, che organizzano il trasporto combinato su ferrovia con partenza o arrivo ad un terminale ferroviario o da un centro intermodale situato nel territorio provinciale.
 
2. lI regime di aiuti è commisurato e posto a compensazione ai differenti costi esterni e di infrastruttura specifici connessi all'uso di infrastrutture di trasporto concorrenti e indirizzato ad un effettiva riduzione dei costi di accesso al trasporto combinato.
 

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri, valgono le seguenti definizioni:
a) trasporto combinato: si intende, ai sensi della direttiva 92/1 06/CEE del consiglio del 7 dicembre 1992, il trasporto di merci fra Stati membri per i quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorché questo percorso supera i 100 km in linea d'aria ed effettuano su strada il tragitto iniziale o terminale:
1) fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale;
2) oppure in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.
b) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata la cui attività è la prestazione di servizi ferroviari di trasporto di merci o di persone e che garantisce obbligatoriamente la trazione;
c) impresa logistica: qualsiasi impresa pubblica o privata la cui attività è il trasporto combinato e che organizza a beneficio di terzi ed eventualmente anche proprio il trasporto combinato, procurando la logistica necessaria (piattaforme, carico, scarico, trazione ferroviaria, materiale rotabile, orari, tariffe, informazione, ecc.) e curando la parte centrale del trasporto combinato;
d) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi ente pubblico o impresa pubblica o privata incaricato della costruzione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria;
e) rete: l'intera infrastruttura ferroviaria detenuta e gestita da un gestore dell'infrastruttura;
f) impresa di trasporto: qualsiasi impresa, diversa dall'impresa ferroviaria, che intenda avvalersi di una specifica infrastruttura di trasporto, sia esclusivamente a proprio vantaggio che per fornire servizi ad altre persone o imprese.
g) scalo intermodale o centro intermodale:
area opportunamente attrezzata per la movimentazione di rimorchi, semirimorchi con o senza il veicolo trattore, casse mobili o contenitori (di 20 piedi e oltre), posta in immediata prossimità ed in collegamento con infrastrutture stradali e ferroviarie, chiaramente delimitata e dotata dei servizi e delle attrezzature necessarie al trasferimento dei suddetti contenitori tra vettori su gomma a vettori su rotaia.
h) costi esterni e di infrastruttura non recuperati: costi non pagati dall'utente dell'infrastruttura di trasporto sotto forma di oneri specifici. Possono comprendere danni all'infrastruttura, l'inquinamento, il rumore, la congestione, i danni alla salute e gli incidenti.
 

Articolo 3

Beneficiari

1. Sono concessi aiuti per accedere alle infrastrutture ferroviarie nell'ambito del trasporto delle merci, alle imprese logistiche regolarmente costituite ed aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, che organizzano la spedizione del trasporto combinato su ferrovia con partenza o arrivo ad un terminale ferroviario o da un centro intermodale situato nel territorio provinciale.
 
2. L'entità dell'aiuto concesso è proporzionata all'intensità di utilizzo del trasporto combinato - incluso il trasporto combinato accompagnato su rotaia - effettivamente realizzato, nella misura massima prevista al successivo articolo 5.
 

Articolo 4

Regime di aiuto - esclusioni

1. Il presente regime di aiuto, essendo posto a compensazione dei differenti costi esterni, così come specificato nell'articolo 1, è indirizzato ad un effettiva riduzione dei costi di accesso al trasporto combinato per le imprese di autotrasporto e pertanto è commisurato all'effettivo numero dei trasporti praticati, inclusi i passaggi a vuoto di autocarri, rimorchi, semirimorchi con o senza veicolo trattore, casse mobili o contenitori (di 20 piedi e oltre).
 
2. Sono esclusi dal contributo i viaggi a vuoto del materiale ferroviario nonchè i trasporti di tipo non combinato che dovessero essere comunque effettuati anche in aggiunta o integrazione a convogli ferroviari che praticano il trasporto combinato ed il trasporto di passeggeri.
 

Articolo 5

Intensità dell'aiuto

1. Per ogni viaggio ferroviario monodirezionale, con origine o destinazione presso uno scalo ferroviario o centro intermodale nel territorio della provincia di Bolzano, effettuato da un autocarro, un rimorchio, un semirimorchio con o senza veicolo trattore, una cassa mobile o un contenitore (di 20 piedi e oltre) è corrisposto all'impresa logistica un contributo pari alla differenza dei costi di accesso all'infrastruttura, e comunque non superiore a lire 63896,91 (Euro 33) per ogni viaggio.
 
2. L'amministrazione provinciale si riserva di ridurre l'entità dell'aiuto al di sotto della soglia di cui al comma 1, qualora le condizioni più favorevoli di mercato lo dovessero consentire.
 

Articolo 6

Obbligo di gara

1. Le imprese logistiche che intendono organizzare un servizio di trasporto combinato e fruire delle incentivazioni devono individuare il fornitore della trazione ferroviaria dei trasporti in arrivo e partenza dalla provincia di Bolzano secondo criteri di non discriminazione e mediante una gara pubblica (pubblico incanto o licitazione privata).
 
2. La gara deve coinvolgere almeno tre soggetti autorizzati all'esercizio del trasporto ferroviario dalle autorità nazionali competenti, qualora esistenti. In caso contrario l'impresa procederà alla gara con le sole imprese ferroviarie autorizzate, anche se in numero inferiore.
 
3. Qualora l'impresa logistica beneficiaria del presente regime di aiuti intendesse affidare ad un'impresa ferroviaria diversa da quella selezionata tramite gara il servizio di trazione ferroviaria, essa dovrà darne immediata comunicazione alla Provincia e procedere a nuova gara.
 
4. Le imprese che effettuano la gara devono disporre delle tracce orarie sulla rete italiana e sulle reti estere, concesse dal gestore dell'infrastruttura e necessarie a svolgere il proprio servizio di trasporto combinato ovvero di tali tracce devono disporre le imprese ferroviarie selezionate per la gara. La non disponibilità di tracce orarie da parte di imprese di ferroviarie non può costituire motivo di esclusione automatica dalla gara. Le imprese logistiche devono predisporre un apposito capitolato d'oneri, nel quale siano individuati i servizi richiesti.
 
5. In linea di principio deve essere prescelto per il servizio di trazione Ferroviaria il soggetto che ha presentato l'offerta economicamente più conveniente.
 
6. Nel caso l'impresa logistica dovesse scegliere l'impresa ferroviaria sulla base di altri criteri, essi devono essere adeguatamente motivati e non essere discriminanti in ragione della nazionalità dell'impresa ferroviaria o del suo assetto societario.
 
7. Detti criteri devono comunque essere contenuti e quantificati nel bando di gara e a componente economica dell'offerta cioè il mero prezzo richiesto dall'impresa ferroviaria) costituirà non meno del 51 percento del punteggio.
 
8. Se l'impresa ferroviaria aggiudicataria dei servizi di trazione non fosse in :condizione, a causa di restrizioni e regolamenti, di praticare la trazione sulla rete di paesi esteri, essa può ricorrere alla collaborazione con altre imprese ferroviarie autorizzate dai rispettivi stati, senza che ciò costituisca forma di subappalto. L'impresa ferroviaria aggiudicataria dei servizi di trazione è comunque l'unica responsabile ai fini dei presenti criteri della fornitura degli stessi nei confronti della società logistica.
 
9. Nel caso che l'impresa logistica sia anche impresa ferroviaria, la scelta del fornitore della trazione ferroviaria deve comunque avvenire in base ai criteri previsti dal presente articolo.
 
10. La Provincia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di escludere dai benefici le imprese che non hanno adeguatamente motivato il ricorso ai criteri d'affidamento della trazione ferroviaria diversi dal criterio del prezzo più basso.
 

Articolo 7

Domande ammissibili

1. Le imprese logistiche possono presentare più domande di contributo all'anno.
 
2. Gli aiuti sono concessi sulla base del numero di trasporti effettivamente effettuati da imprese di trasporto sulla rete provinciale con partenza da centri intermodali posti in provincia di Bolzano.
 
3. Gli aiuti possono venire concessi solamente a imprese che rispettano i contratti collettivi di lavoro nazionali e locali, nonché le vigenti normative in materia di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro.
 

Articolo 8

Domanda e documentazione

1. Le domande di agevolazione, redatte in carta legale, vanno presentate all'Ufficio provinciale Traffico e trasporto merci e va indicata la tipologia di aiuto richiesta (trasporto combinato accompagnato o non accompagnato).
 
2. Alla domanda di agevolazione vanno allegati i seguenti documenti:
a) iscrizione dell'impresa logistica alla Camera di commercio dalla cui risulta come oggetto sociale o come attività principale il trasporto, la spedizione e la logistica integrata, ovvero la vendita, la gestione e l'organizzazione dei rispettivi servizi di trasporto combinato o la gestione e l'esercizio di piattaforme e terminaI destinati al trasporto combinato;
b) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa circa il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro;
c) dichiarazione di impegno per l'accessibilità senza discriminazioni al servizio di trasporto combinato da parte delle imprese di autotrasporto e di spedizione;
d) descrizione . dettagliata del servizio prestato (itinerario, orari, tracce orarie disponibili, organizzazione delle operazioni di carico e scarico, disponibilità e numero del materiale rotabile effettivamente impiegato, ecc.);
e) copia del contratto stipulato con l'impresa ferroviaria e documentazione relativa all'espletamento delle procedure di gara;
f) dichiarazione di impegno a utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità stabilite dall'articolo 9 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche, e in particolare da quanto indicato all'articolo 4 e a praticare lo schema tariffario indicate alla lettera h) al netto del contributo concesso;
g) dichiarazione circa la disponibilità di accesso alle piattaforme di carico e scarico ed eventuali contratti stipulati con i gestori di dette piattaforme logistiche;
h) schema tariffario effettivamente applicato alle imprese di autotrasporto, con calcolo analitico della sua composizione e detrazione dell'importo concesso o concedibile a titolo di contributo dalla legge provinciale;
i) copia dell'ordine di spedizione e dell'ordine di ritiro dei singoli trasporti, comprendente le seguenti informazioni:
1) data e ora di partenza e/o di arrivo
2) piattaforma o scalo o stazione di carico e di scarico del trasporto combinato;
3) località di partenza e di arrivo iniziale e finale del trasporto;
4) dati identificativi di chi effettua la spedizione e il trasporto, del mittente e del ricevente;
5) tariffa effettivamente praticata all'impresa di autotrasporto, inclusi tutti gli oneri ad essa imputati (qualora la tariffa non sia indicata nell'ordine, l'interessato dovrà produrre la necessaria documentazione ovvero una dichiarazione in cui la stessa sia chiaramente indicata per ogni singolo viaggio);
6) eventuale numero di targa dell'autocarro, del rimorchio o del semirimorchio;
j) eventuale altra documentazione richiesta dal competente ufficio.
 
3. In caso di mancata presentazione della documentazione a corredo della domanda, l'ufficio assegna all'interessato un congruo termine, a penda di decadenza, per la presentazione della stessa;
 
4. Possono essere ammesse alle agevolazioni le domande pervenute entro
il 31 .12.2004.
 

Articolo 9

Liquidazione

1. I contributi saranno liquidati, a consuntivo, previa verifica della congruità e legittimità della documentazione prodotta, per un importo d'aiuto non inferiore a lire duecento milioni (Euro 103.291,38), nei limiti delle relative disponibilità.
 

Articolo 10

Revoca degli aiuti

1. Qualora l'impresa non utilizzasse gli importi dell'aiuto per le finalità fissate dalla legge, e cioè non contribuisse con l'intera quota del contributo alla riduzione delle tariffe effettivamente praticate alle imprese di autotrasporto, nel caso in cui non rispettasse gli impegni assunti con le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e f) del comma 2 dell'articolo 8 o nel caso presentasse dichiarazioni false o mendaci, essa decade dal regime d'aiuto stesso, fatte salve più gravi conseguenze giudiziarie
 
2. L'impresa decade altresì dal regime d'aiuto qualora modificasse lo schema tariffario praticate alle imprese di autotrasporto di cui alla lettere h) del comma 2 dell'articolo 8, senza averne data preventiva e motivata comunicazione all'amministrazione provinciale ed avendone ricevuto consenso scritto.
 

Articolo 11

Divieto di cumulo

1. Non è ammesso il cumulo degli aiuti del presente regime di aiuto con altri aiuti della stessa natura che compensino direttamente o indirettamente i costi di accesso all'infrastruttura ferroviaria nella provincia di Bolzano.
 

Articolo 12

Durata del regime di aiuti

1. In conformità alla normativa europea in materia, il regime di aiuto previsto dai presenti criteri ha una durata triennale e verrà attivato a partire dall'anno successivo alla pubblicazione dei presenti criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 
2. Allo scopo di promuovere l'efficienza dell'offerta di trasporto ferroviario e di favorire lo sviluppo della libera concorrenza nel settore del trasporto ferroviario, il regime di aiuti potrà essere ridotto progressivamente, con apposito provvedimento della Giunta provinciale, nel suo periodo di applicazione.
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