In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 31/10/2020

Delibera N. 349 del 12.02.2001
Direttive di attuazione per le misure forestali del Piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Bolzano 2000-2006

....omissis....

le seguenti direttive di attuazione per le misure forestali del Piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Bolzano 2000-2006 previste dalle sottomisure n. 5 -I B, 5 - II a, 15 - B 1 e 15 - B 2:
Sottomisura n. 5 - I B: Investimenti in infrastrutture connesse al turismo rurale, inclusa l'informazione nel settore forestale.
 
1.1. Interventi previsti
Sistemazione, manutenzione e costruzione (anche con evidenziazione di tradizionali metodi di lavoro di alto valore culturale) di sentieri alpestri e boschivi, rispettivamente anche di mulattiere e sentieri lungo canali irrigui. L'intervento riguarda infrastrutture agricolo/forestali attrattive anche per il turismo.
 
1.2. Procedimento
Lavori in economia da parte della Ripartizione foreste finanziati con fondi pubblici fino all'80%.
La quota a finanziamento pubblico può essere ridotta fino al 40% in proporzione al grado di difficoltà nell'esecuzione dei lavori e al numero dei beneficiari, rispettivamente al numero delle categorie economiche interessate alla loro realizzazione.
 
2.1. Interventi previsti
Studio, progettazione e realizzazione di punti d'informazione, di aree di dimostrazione per manifestazioni di educazione, di percorsi didattici e per la salute nel bosco, come pure aree ricreative e simili.
Risanamento e manutenzione di strutture produttive tradizionali a scopo didattico e di rivalutazione storico-culturale.
Produzione di materiale informativo ed educativo sul bosco.
 
2.2. Procedimento
Lavori in economia da parte della Ripartizione foreste finanziati con fondi pubblici fino al 100%.
La quota a finanziamento pubblico può essere ridotta fino al 40% in proporzione al grado di difficoltà nell'esecuzione dei lavori o degli interventi e al numero dei beneficiari, rispettivamente al numero delle categorie economiche interessate alla loro realizzazione..
 
Sottomisura n. 5 - II a: Miglioramento e razionalizzazione delle condizioni per il raccolto, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti forestali.
 
3.1. Interventi previsti
Ammodernamento del parco macchine dei proprietari boschivi o di imprese di utilizzazioni forestali (gru a cavo, trattori forestali, scortecciatrici, cippatrici, ecc.).
Ammodernamento delle attrezzature leggeri di proprietari boschivi o imprese di utilizzazioni forestali (verricelli, canalette, ecc.).
Ammodernamento delle attrezzature per la prima lavorazione nel bosco o nelle aree limitrofe (scortecciamento, cippature, impregnazione, ecc.);
Realizzazione di aree di stoccaggio, di trattamento e stagionamento del legname grezzo.
Realizzazione di centri o strutture di raccolta per la prima lavorazione e la vendita del legname grezzo.
 
3.2. Procedimento
Contributi fino al 40% dei costi riconosciuti ammissibili, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
A causa delle limitazioni risultanti dai relativi stanziamenti di mezzi finanziari in bilancio per gli interventi in oggetto, e per il numero delle domande effettivamente ammesse a contributo, sono possibili riduzioni in relazione ai mezzi finanziari effettivamente stanziati e al numero delle domande presentate.
Sottomisura n. 15 - B 1: Misure per la conservazione e la gestione sostenibile dei boschi e per il potenziamento della loro funzione ambientale e protettiva.
 
4.1. Interventi previsti
Completamento della viabilità forestale fino ad un'adeguata densità per una gestione sostenibile, oculata e naturalistica dei boschi con utilizzazioni su piccole superfici. La viabilità forestale è necessaria inoltre al fine della prevenzione incendio.
 
4.2. Procedimento
Lavori in economia da parte della Ripartizione foreste finanziati con fondi pubblici fino all'80%.
La quota a finanziamento pubblico può essere ridotta fino al 65% in proporzione al grado di difficoltà nell'esecuzione dei lavori e alle possibilità finanziarie dei beneficiari.
 
5.1. Interventi previsti
Realizzazione di punti di prelievo d'acqua e manutenzione dei vecchi sistemi di canali d'irrigazione in bosco per migliorare la prevenzione incendio.
Realizzazione di opere/interventi di protezione dalle valanghe combinati con rimboschimenti e opere di consolidamento e difesa vegetale in zone soggette ad erosione e frane.
Interventi selvicolturali di ricostituzione in boschi con prevalente funzione protettiva ed interventi fitosanitari in boschi danneggiati e/o deperienti.
Rimboschimenti esclusivamente con specie autoctone in sintonia con le caratteristiche stazionali, a scopo protettivo del suolo.
 
5.2. Procedimento
Lavori in economia da parte della Ripartizione foreste finanziati con fondi pubblici fino al 100%.
 
6.1. Interventi previsti
Rimboschimenti esclusivamente con specie autoctone in sintonia con le caratteristiche stazionali, a scopo protettivo del suolo e di salvaguardia delle ulteriori funzioni del bosco.
 
6.2. Procedimento
Contributi fino al 70% dei costi riconosciuti ammissibili al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
La quota a finanziamento pubblico può essere ridotta fino al 50% in proporzione alla rilevanza del rimboschimento per la salvaguardia delle ulteriori funzioni del bosco.
 
7.1. Interventi previsti
Cure colturali (sfollamenti e diradamenti).
 
7.2. Procedimento
Contributi fino al 70% dei costi riconosciuti ammissibili al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
La quota a finanziamento pubblico può essere ridotta al 40% in relazione al prezzo di macchiatico.
Sottomisura n. 15 - B 2: Premio differenziato per l'utilizzazione legnosa a regola d'arte in condizioni disagiate.
 
8.1. Beneficiari del premio
Possono richiedere il premio i proprietari ed usufruttuari di boschi.
 
8.2. Documentazione
Per beneficiare del premio devono essere presentate:
la domanda da parte del richiedente o nel caso di un ente privato o pubblico da parte del rappresentante legale del medesimo;
una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, qualora il richiedente sia una persona giuridica privata e trattasi della prima domanda. In caso di modifiche dello statuto deve essere presentata la nuova versione del medesimo;
una copia del provvedimento di autorizzazione alla presentazione della domanda, qualora questa sia presentata da persone giuridiche private o pubbliche, od una corrispondente autodichiarazione.
 
8.3. Inoltro della domanda
La domanda deve essere inoltrata immediatamente dopo l'avvenuta utilizzazione legnosa.
Tutte le domande pervenute all'Ispettorato forestale territorialmente competente entro il 31 luglio di ogni anno vengono prese in considerazione per l'erogazione dell'anno in corso in unica soluzione. Le domande che pervengono dopo tale data verranno considerate l'anno successivo.
In prima applicazione vengono prese in considerazione le domande riguardanti le utilizzazioni legnose effettuate dopo l'01 gennaio 2000, a condizione che i presupposti ai sensi della presente regolamentazione siano verificabili.
 
8.4. Istruttoria della domanda
La domanda deve essere indirizzata alla Ripartizione foreste e presentata all'Ispettorato forestale territorialmente competente.
In caso di domanda incompleta, il direttore dell'Ispettorato forestale territorialmente competente sollecita per iscritto la presentazione dei documenti o dei dati mancanti fissando per tale incombenza un termine comunque non superiore a 15 giorni.
Accertata la completezza della domanda e della documentazione allegata, l'Ispettorato forestale territorialmente competente provvede alla sua trasmissione all'ufficio centrale competente per la concessione del contributo.
 
8.5. Presupposti per la concessione del premio
Il premio può essere concesso per tutte le utilizzazioni legnose effettuate a regola d'arte nell'ambito della ripresa decennale prevista nel piano di gestione del bosco oppure nella scheda boschiva, la cui distanza per l'esbosco è superiore ai 100 metri da una strada transitabile con trattore od autocarro. Per l'utilizzazione di schianti e per motivi fitosanitari si prescinde dall'osservanza della ripresa decennale.
 
8.6. Criteri ed ammontare del premio
Il premio consiste in una somma di denaro per metro cubo di massa legnosa lorda utilizzata a regola d'arte, maggiorabile in presenza di circostanze aggravanti.
L'ammontare del premio base è del 20% per le utilizzazioni normali, calcolato sulla base dei costi medi per taglio ed esbosco, come determinati annualmente per il periodo dall' 01 agosto dell'anno corrente al 31 luglio dell'anno successivo con decreto dell'Assessore provinciale alle foreste con riguardo alle corrispondenti statistiche dell'anno precedente.
Il premio maggiorato per circostanze aggravanti ammonta:
a) nel ceduo al 40% dei citati costi determinati;
b) per l'esbosco con l'aiuto di cavalli al 30% dei citati costi determinati;
c) per l'esbosco con teleferica – solamente per impianti con cavo portante e cavo trainante – al 40% dei citati costi determinati;
d) per l'esbosco con elicottero al 50% dei citati costi determinati;
Per le utilizzazioni di schianti e per motivi fitosanitari, l'ammontare del premio viene maggiorato del 10%, comunque non può superare il 55% dei citati costi determinati;
I premi maggiorati non sono cumulabili fra di loro.
Domande per la concessione di premi fino a lire 500.000, (rispettivamente 260,00 Euro a partire dal 2002), non vengono considerate a causa dei costi d'istruttoria sproporzionalmente alti.
La domanda per la concessione di un premio ai sensi della presente regolamentazione esclude la concessione di contributi per lavori di cure colturali ai sensi dell'articolo 48, comma 1, dell'Ordinamento forestale.
 
8.7. Controllo ed accoglimento definitivo della domanda
La domanda viene definitivamente accolta, dopo che il personale forestale avrà eseguito un controllo della tagliata, con il quale viene poi determinata, sulla base dei verbali di assegno, la quantità della massa legnosa ammessa a contribuzione. Parimenti deve essere certificato, che il taglio e l'esbosco sono stati eseguiti a regola d'arte ed in rispetto di eventuali prescrizioni inserite nei verbali di assegno.
Nel caso che in connessione con i lavori di utilizzazione venissero accertate delle trasgressioni dell'Ordinamento forestale, non può essere concesso un premio ai sensi della presente disciplina.
 
Il presente provvedimento, divenuto esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.
Si prende atto, che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionA Ordinamento della formazione professionale
ActionActiona) Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7   
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11
ActionActionArt. 12   
ActionActionArt. 13   
ActionActionArt. 14
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16
ActionActionArt. 17   
ActionActionb) Legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionc) Legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29
ActionActiond) Legge provinciale 15 luglio 1981, n. 20
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 dicembre 1990, n. 34
ActionActiong) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1993, n. 35
ActionActioni) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63
ActionActionj) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1996, n. 45
ActionActionk) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1999, n. 11
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2006, n. 38 —
ActionActionm) Legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2013, n. 25
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2018, n. 22
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2018, n. 23
ActionActionB Formazione nel settore sanitario
ActionActionC Corsi di diploma nel settore sociale
ActionActionD Riconoscimento delle qualifiche professionali
ActionActionE Provvidenze per la formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction Delibera N. 120 del 21.01.2002
ActionAction Delibera N. 717 del 04.03.2002
ActionAction Delibera N. 799 del 11.03.2002
ActionAction Delibera N. 1111 del 08.04.2002
ActionAction Delibera N. 1134 del 08.04.2002
ActionAction Delibera N. 1136 del 08.04.2002
ActionAction Delibera N. 1270 del 15.04.2002
ActionAction Delibera N. 1857 del 27.05.2002
ActionAction Delibera N. 1863 del 27.05.2002
ActionAction Delibera N. 2053 del 10.06.2002
ActionAction Delibera N. 2399 del 08.07.2002
ActionAction Delibera 8 luglio 2002, n. 2403
ActionAction Delibera N. 2637 del 22.07.2002
ActionAction Delibera 29 luglio 2002, n. 2732
ActionAction Delibera N. 2836 del 13.08.2002
ActionAction Delibera N. 3013 del 26.08.2002
ActionAction Delibera N. 3213 del 09.09.2002
ActionAction Delibera N. 3257 del 09.09.2002
ActionAction Delibera N. 3268 del 16.09.2002
ActionAction Delibera N. 3283 del 16.09.2002
ActionAction Delibera N. 3655 del 14.10.2002
ActionAction Delibera N. 3767 del 21.10.2002
ActionAction Delibera N. 4006 del 04.11.2002
ActionAction Delibera Nr. 4202 vom 18.11.2002
ActionAction Delibera N. 4224 del 18.11.2002
ActionAction Delibera N. 4326 del 25.11.2002
ActionAction Delibera N. 4332 del 25.11.2002
ActionAction Delibera N. 4396 del 25.11.2002
ActionAction Delibera N. 4511 del 02.12.2002
ActionAction Delibera N. 3260 del 16.09.2002
ActionAction Delibera 9 dicembre 2002, n. 4567
ActionAction Delibera N. 4591 del 09.12.2002
ActionAction Delibera N. 4790 del 16.12.2002
ActionAction Delibera N. 4892 del 23.12.2002
ActionAction Delibera N. 4923 del 23.12.2002
ActionAction Delibera N. 1497 del 23.04.2002
ActionAction Delibera N. 3089 del 02.09.2002
ActionAction2001
ActionAction Delibera N. 349 del 12.02.2001
ActionAction Delibera N. 387 del 12.02.2001
ActionAction Delibera N. 867 del 26.03.2001
ActionAction Delibera N. 1193 del 17.04.2001
ActionAction Delibera N. 1245 del 23.04.2001
ActionAction Delibera N. 1254 del 23.04.2001
ActionAction Delibera N. 1406 del 07.05.2001
ActionAction Delibera 14 maggio 2001, n. 1492
ActionAction Delibera N. 1619 del 21.05.2001
ActionAction Delibera N. 2043 del 25.06.2001
ActionAction Delibera N. 2050 del 25.06.2001
ActionAction Delibera N. 2830 del 27.08.2001
ActionAction Delibera N. 3322 del 24.09.2001
ActionAction Delibera 24 settembre 2001, n. 3359
ActionAction Delibera N. 3769 del 29.10.2001
ActionAction Delibera N. 4326 del 03.12.2001
ActionAction Delibera N. 4453 del 10.12.2001
ActionAction Delibera N. 4786 del 28.12.2001
ActionAction Delibera 28 dicembre 2001, n. 4866
ActionAction Delibera N. 4600 del 17.12.2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction Delibera N. 1399 del 19.04.1999
ActionAction Delibera N. 1589 del 03.05.1999
ActionAction Delibera N. 1698 del 10.05.1999
ActionAction Delibera N. 1970 del 26.05.1999
ActionAction Delibera N. 2049 del 26.05.1999
ActionAction Delibera N. 2699 del 28.06.1999
ActionAction Delibera N. 3289 del 13.08.1999
ActionAction Delibera 30 agosto 1999, n. 3569
ActionAction Delibera N. 3825 del 06.09.1999
ActionAction Delibera N. 3826 del 06.09.1999
ActionAction Delibera N. 3886 del 13.09.1999
ActionAction Delibera N. 3915 del 13.09.1999
ActionAction Delibera N. 3919 del 13.09.1999
ActionAction Delibera N. 4238 del 04.10.1999
ActionAction Delibera N. 4337 del 04.10.1999
ActionAction Delibera N. 4531 del 18.10.1999
ActionAction Delibera N. 5297 del 29.11.1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico