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In vigore al: 31/10/2020

Delibera N. 3767 del 21.10.2002
L.P. 15 novembre 1973, n. 54: Modificazioni dei criteri e delle modalitá per la concessione di contributi ad associazioni, enti pubblici e privati per la gestione di colonie climatiche di minori nella età evolutiva

Allegato
 
Criteri e modalità per la concessione di contributi ad associazioni, enti pubblici e privati per la gestione di colonie climatiche con attività di assistenza educativa, preventiva e di prevenzione delle malattie sociali per minori nell'età evolutiva ai sensi della legge provinciale n. 54 del 15.09.1973.
 

1.     Attività

Possono accedere ai finanziamenti enti pubblici o privati che operano nel territorio provinciale e non hanno fini di lucro, che gestiscono colonie marine e montane per cure climatiche con attività di assistenza educativa, preventiva e di prevenzione delle malattie sociali, per minori in età evolutiva i quali devono essere residenti in provincia di Bolzano, oppure iscritti nell'elenco dell'AIRE, avere compiuto nell'anno solare di riferimento i sei anni e non superato i sedici. L'ente gestore deve predisporre uno specifico programma di attività per fascia di età.
 

2.     Presentazione domanda

La domanda, redatta in forma scritta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, deve essere consegnata a mano, o spedita per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre all'ufficio competente nel settore al quale l'iniziativa si rivolge.
Nel caso di inoltro a mezzo raccomandata, la data utile ai fini della scadenza sarà quella di spedizione.
 

3.     Documentazione

Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

1.     Statuto e atto costitutivo (da allegare se trattasi di ente privato. Tali documenti, entrambi in copia conforme all'originale, non sono necessari se già in possesso dell'ufficio competente e qualora non siano intervenute modifiche o integrazioni).

2.     Relazione dettagliata dell'attività programmata per l'anno a cui si riferisce la domanda, prevedendo obbligatoriamente almeno in parte, attività di „assistenza educativa  e „preventiva“, contenente:

a)     una descrizione delle modalità del servizio, luogo di svolgimento, durata, numero dei bambini previsti per ogni turno;

b)     l'indicazione dei nominativi delle persone incaricate dell'effettuazione del servizio e delle relative mansioni;

c)     ogni altra indicazione ritenuta utile ad illustrare la funzionalità ed incidenza del servizio.

3)     Relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente contenente:

a)     una descrizione delle modalità del servizio svolto e del luogo su cui si è svolto;

b)     l'indicazione dei nominativi delle persone incaricate che hanno espletato il servizio e le relative mansioni affidate.

4) Preventivo delle spese e delle entrate relative all'attività programmata per l'anno a cui si riferisce la domanda di contributo.

5)     Bilancio consuntivo delle spese e delle entrate relative all'attività svolta nell'anno precedente.

6) Dichiarazione riguardante le entrate di natura commerciale o non commerciale – IRPEG 4%.

 

4)     Esame delle domande

Le domande verranno esaminate in ordine cronologico di presentazione entro novanta giorni dal ricevimento da parte del competente ufficio dell'Amministrazione provinciale.
Alla delibera relativa alla concessione del contributo verrà allegata, quale parte integrante, il disciplinare contenente gli oneri a carico degli enti gestori di colonie per cure climatiche con attività di assistenza educativa, preventiva e di prevenzione delle malattie sociali, per minori nell'età evolutiva, che dovrà essere controfirmato dell'ente stesso per accettazione.
 
L'ufficio provinciale competente è autorizzato a richiedere qualsiasi ulteriore documentazione ritenute necessaria al fine di un più accurato accertamento dei requisiti richiesti al fine della concessione e del calcolo delle provvidenze stesse.
 
I richiedenti hanno trenta giorni di tempo dalla data del ricevimento di un'apposita richiesta da parte dell'ufficio provinciale competente, per regolarizzare, rettificare o integrare le domande presentate all'amministrazione provinciale. Tale termine è fissato a pena di decadenza.
 

5)     Spese ammesse

Sono ammissibili a finanziamento le spese direttamente e specificatamente imputabili:

a)     alla gestione delle colonie per cure climatiche per minori nell'età evolutiva per l'anno a cui è riferita la domanda;

b)     a perdite dell'anno precedente se non dovute da mancanze gestionali imputabili agli enti gestori.

 
6)     Spese non ammesse
Non sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

a)     l'imposta sul valore aggiunto – Iva relativa alla spesa per la quale viene richiesto il contributo, se dichiarata detraibile dall'ente richiedente;

b)     interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie

c)     spese di gestione dei servizi non direttamente e specificatamente imputabili alle colonie per cure climatiche per minori nell'età evolutiva

d)     spese straordinarie per investimenti

e)     spese di ammortamento

f)     utili derivanti dalla gestione dell'anno precedente

 
L'importo del contributo viene arrotondato per difetto a precise Euro.
 
Le provvidenze concesse ai sensi della legge provinciale n.54 del 15.09.73 non sono cumulabili per la stessa spesa con quelle previste da altre leggi provinciali.
 
Qualora i fondi stanziati fossero insufficienti alla concessione dei contributi nella misura massima, le percentuali dei contributi a carico della Provincia per bambino al giorno, verranno ridotte per tutti i richiedenti in eguale misura.
 
7)     Ammontare del contributo
Le percentuali a carico della Provincia per le domande presentate nell'anno 2007, e riferite alle colonie dell'anno 2007, e per gli anni a seguire salvo successive modifiche dei presenti criteri, sono fissate nella seguente misura: 65% delle spese ammesse (riferita alla retta per bambino per giorno) da calcolarsi nel seguente modo:
 
esempio:
 
Spese preventivate ammesse
10.000 €
n. bambini previsti                                    20
retta per bambino                                    500
giorni del turno                                          10
retta per bambino a giorno                       500
65% a carico provincia                             325
(per bambino per giorno)
35% a carico famiglia                              125
(per bambino per giorno)
 
contributo concesso (1)
325x10x20                                6.500 €
 
Il contributo concesso all'associazione, agli enti pubblici e privati corrisponderà alla quota per bambino al giorno, moltiplicata per il numero di bambini e per i giorni di presenza previsti (1).
 
8)     Rendiconto
L'ente gestore dovrà trasmettere al competente ufficio della Provincia, in coincidenza con la fine di ciascun turno, l'elenco alfabetico in duplice copia completo delle generalità dei bambini (nome, cognome, data di nascita e residenza) effettivamente accolti nella colonia, firmato dal legale rappresentante dell'ente gestore.
L'ente gestore dovrà pure trasmettere al competente ufficio della Provincia, a gestione conclusa e comunque non oltre 15 giorni dalla fine dell'ultimo turno, la relazione finale in duplice copia, con particolare attenzione all'attività riguardante l'assistenza educativa, preventiva e di prevenzione delle malattie sociali, firmato dal legale rappresentante dell'ente stesso.
 
9)     Liquidazioni
L'importo liquidato corrisponderà alla quota del contributo previsto con deliberazione della Giunta Provinciale, per bambino al giorno, moltiplicato per il numero dei bambini effettivamente partecipanti ai turni delle colonie per i giorni di presenza risultanti dagli elenchi inviati dagli enti gestori. La documentazione per la liquidazione, verrà inviata all'ufficio spese della Provincia, per la liquidazione entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto di cui al punto 8.
 
10) Restituzione/Riduzione
Qualora la spesa effettivamente sostenuta dovesse risultare inferiore alla somma ammessa a contributo, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.
 

11)     Controllo

a) L'Assessorato alla Sanità verificherà, nella misura minima del 6% la veridicitá dei dati dei beneficiari dei contributi, avvalendosi di una commissione costituita dal direttore di ripartizione della Sanità, dal direttore dell'ufficio 23.2 – ufficio distretti sanitari, e da un funzionario dell'Assessorato stesso di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, la quale provvederà ad estarre a sorte nella misura minima del 6% le pratiche da sottoporre a controlli a campione. In caso di dichiarazioni non conformi alla veritá, presentate per ottenere illegalmente un contributo oppure un importo piú elevato, al richiedente viene cancellato il contributo, fatte salve le disposizioni penali. Gli importi giá liquidati devono essere restituiti all´Amministrazione Provinciale.
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