(1) La Provincia assicura la formazione del personale addetto ai consultori pubblici e privati e in particolare degli operatori sociali e sanitari mediante la partecipazione a corsi di preparazione e di aggiornamento, a seminari di studi e ad altre iniziative di carattere specifico.
(2) Tali corsi e seminari saranno organizzati direttamente dalla Provincia, la quale potrà avvalersi di servizi di formazione all'attività consultoriale promossi da istituzioni pubbliche o private e da istituti universitari, autorizzandone l'utilizzazione da parte degli operatori interessati. La frequenza a determinati tipi di corsi di formazione e di aggiornamento per i singoli operatori si intende obbligatoria sia durante l'assunzione in prova che periodicamente nel corso del rapporto di impiego secondo le modalità fissate dal regolamento di esecuzione.
(3) Gli operatori consultoriali possono rivolgersi ad esperti da scegliere preferibilmente fra i docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento per la supervisione dei casi trattati dai consultori.
(4) La Provincia si riserva di parificare ai propri corsi la frequenza di corsi organizzati da altre istituzioni pubbliche e private aventi le medesime finalità di cui al presente articolo.