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Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
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In vigore al: 18/08/2017
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Sentenze della Corte costituzionale
2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 25.03.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 25.03.2005
Omologazione e attività di verifica e controllo di ascensori
Attendere, processo in corso!
Sentenza (21 marzo) 25 marzo 2005, n. 121; Pres. Contri, Red. Modona
Ritenuto in fatto 1.
- Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 21 ottobre 2002 e depositato il successivo 31 ottobre, la Provincia autonoma di Bolzano ricorre per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive, emanato il 31 luglio 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2002, serie generale n. 196, avente ad oggetto la "Revoca dell'autorizzazione alla certificazione CE, rilasciata all'organismo I & S, Ingegneria e Sicurezza S.r.l., in Bolzano".
La Provincia premette che il Ministero afferma la propria competenza a revocare l'autorizzazione alla certificazione CE sulla base del rilievo che l'attività di verifica esercitata dall'organismo notificato sarebbe formalmente e sostanzialmente consistita in una verifica straordinaria ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della Dir. 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio), a cui l'organismo sarebbe abilitato per effetto dell'autorizzazione alla certificazione CE rilasciata dallo stesso Ministero, ex art. 9 del D.P.R. citato. Secondo il Ministero, il richiamo fatto dall'organismo notificato all'art. 2, comma 5, del
D.P.G.P. n. 7 del 1999
, Provincia autonoma di Bolzano, a sostegno della legittimità dell'attività di verifica esercitata non sarebbe perciò pertinente, in quanto la normativa provinciale "regolamenta esclusivamente l'attività di manutenzione dell'impianto di ascensore e le relative verifiche di sicurezza".
Ad avviso della ricorrente la competenza a rilasciare e a revocare l'autorizzazione alla certificazione CE spetterebbe invece alla Provincia a norma degli artt. 9, primo comma, numero 10, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ( D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), che riconoscono la competenza legislativa ed amministrativa concorrente in materia di igiene e sanità, e degli artt. 1 e 3, primo comma, numero 10, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante norme d'attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità, nonché dell'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3. In particolare, a norma dell'art. 3, primo comma, numero 10, delle norme di attuazione citate, gli organi statali sarebbero competenti soltanto per l'attività di omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione e fra dette attività non rientrano la verifica e il controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella Regione.
Ne consegue che la disciplina dell'installazione, della messa in esercizio, della manutenzione e della verifica di impianti di ascensore spetterebbe alla Provincia autonoma di Bolzano, che ha dato compiuta attuazione alla Dir. CE n. 16 del 29 giugno 1995 (a norma dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dall'art. 13 della legge 24 aprile 1998, n. 128), dapprima con la
L.P. 15 maggio 1996, n. 9
(Semplificazione di procedure amministrative per l'impianto e l'esercizio di ascensori) e relativo regolamento di esecuzione di cui al
D.P.G.P. 28 novembre 1996, n. 46
, quindi con il
D.P.G.P. 2 marzo 1999, n. 7
(Macchine, impianti ed apparecchi soggetti a verifiche periodiche).
La competenza della Provincia ricorrente risulterebbe "rafforzata ed integrata" dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, giacché la materia igiene e sanità sembrerebbe da ascrivere alla competenza generale e residuale di cui al quarto comma dello stesso art. 117 Cost., «salvo eventualmente i profili riconducibili alla materia "concorrente" della "protezione civile"». Inoltre, in forza del quinto comma dell'art. 117 Cost. alla Provincia autonoma di Bolzano spetta di provvedere all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che deve disciplinare altresì le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
Anche a prescindere dal considerare che la disciplina dell'allegato VII alla Dir. 95/16/CE, "asseritamente violata dalla provincia ricorrente", non si riferisce affatto alle verifiche periodiche o straordinarie degli ascensori, ma esclusivamente all'espletamento delle procedure di valutazione della conformità di cui all'art. 8 della direttiva stessa, al direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive non spettava perciò in alcun modo disporre la revoca dell'autorizzazione alla certificazione CE disciplinata dalla direttiva in questione.
In conclusione, la Provincia autonoma di Bolzano chiede che la Corte Costituzionale dichiari "che non spetta allo Stato revocare l'autorizzazione alla certificazione CE rilasciata dalla Provincia autonoma di Bolzano alla Società Ingegneria e Sicurezza, e annulli di conseguenza il decreto impugnato".
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia respinto.
In primo luogo l'Avvocatura rileva che il Ministero aveva comunicato alla società l'inizio del procedimento finalizzato alla revoca dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni CE e che la Società aveva replicato sostenendo la legittimità del suo operato sulla base di un parere dell'Avvocatura della Provincia. Il decreto costituirebbe perciò solo il provvedimento conclusivo di un procedimento il cui inizio già rappresentava "atto di esercizio del potere, contro il quale la Provincia avrebbe dovuto proporre il conflitto, poiché ne era a conoscenza". Sotto tale profilo il ricorso sarebbe quindi inammissibile.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato rileva che l'art. 9, comma 3, della Dir. 95/16/CE, che regola la materia, "demanda allo Stato membro che abbia notificato un determinato organismo la revoca della notifica qualora constati che l'organismo non soddisfa più i criteri di cui all'allegato VII" e che la norma si coordina con il comma 1 del medesimo articolo, che pone "a carico dello Stato membro il dovere di notificare alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da esso designati per espletare le procedure di cui all'art. 8".
In particolare, l'Avvocatura dello Stato afferma che il decreto impugnato è intervenuto nella materia "sicurezza", attribuita dall'art. 117 Cost., secondo comma, lettera h), alla competenza dello Stato. La Dir. 95/16/CE, infatti, "in più d'uno dei suoi Considerando richiama le ragioni di sicurezza che ne sono alla base": nonostante la Corte Costituzionale nella sentenza n. 407 del 2002 abbia ricondotto alla materia della sicurezza "solo le misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico", l'Avvocatura ritiene che ove, come nel caso in esame, siano "coinvolti atti di attuazione di normative comunitarie, è a quest'ultime che ci si deve riferire per individuare di quale materia si tratti", poiché un cambiamento della "natura" della disciplina "verrebbe ad integrare una infrazione comunitaria".
Infine, quanto alla normativa provinciale richiamata dalla ricorrente, l'Avvocatura dello Stato sottolinea che l'intervento ministeriale è stato determinato da una attività di verifica "straordinaria", disciplinata dall'art. 14 del D.P.R. n. 162 del 1999, alla quale l'organismo era abilitato in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 2, dello stesso D.P.R. La normativa provinciale riguarderebbe invece "non l'attività di verifica straordinaria, ma le verifiche periodiche, disciplinate dall'art. 13" del medesimo D.P.R.
3. - Con memoria depositata il 12 gennaio 2005 il Governo insiste nelle considerazioni svolte nell'atto di costituzione, con riferimento sia ai profili di inammissibilità, sia a quelli di merito. L'Avvocatura rileva in particolare che comunque, venute meno le condizioni per l'autorizzazione - rilasciata con decreto 24 marzo 2000 e mai impugnata dalla Provincia -, "la revoca non poteva essere disposta se non da chi l'aveva rilasciata", "non foss'altro perché mancava l'organo provinciale [.....] che potesse provvedervi", e contesta che la regolamentazione in esame concerna la materia "igiene e sanità".
L'Avvocatura sottolinea inoltre che, al momento in cui venne emesso il provvedimento di revoca, non esisteva alcuna disciplina provinciale che potesse sovrapporsi a quella statale, dal momento che l'art. 1 della
L.P. n. 9 del 1996
(relativa all'impianto e all'esercizio degli ascensori), in vigore quando era stata concessa l'autorizzazione, era già stato abrogato dall'art. 52 della
L.P. n. 4 del 2001
e che, comunque, non era mai esistita alcuna norma provinciale che recasse una specifica previsione circa le verifiche straordinarie.
4. - La Provincia, con memoria del 12 gennaio 2005, insiste per l'accoglimento del ricorso, sottolineando in particolare che il decreto impugnato lede la sua competenza in quanto si fonda sull'erroneo presupposto che spetta esclusivamente allo Stato adottare la normativa in materia di verifica di impianti degli ascensori in base agli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 162 del 1999 e sull'assunto che l'organismo notificato, avendo esercitato attività di verifica straordinaria, ha violato l'allegato VII del D.P.R. n. 162 del 1999, che aveva recepito l'analogo allegato della Dir. 95/16/CE.
Al riguardo la Provincia osserva che il D.P.R. n. 162 del 1999, dando attuazione a livello statale alla Dir. 95/16/CE, ha dettato anche una disciplina relativa alle verifiche periodiche (art. 13) e alle verifiche straordinarie (art. 14) sugli impianti di ascensore, che non trova però riscontro nella direttiva e non può quindi ritenersi "comunitariamente obbligata".
Le norme statali contenute negli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 162 del 1999 sarebbero state infatti adottate esclusivamente in forza dell'art. 2, comma 4, della Dir. 95/16/CE, secondo cui è "impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell'osservanza del trattato, le prescrizioni che ritengono necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori in questione sono messi in servizio e utilizzati, purché esse non implichino modifiche di questi ascensori rispetto a quanto disposto dalla [.....] direttiva".
Il decreto impugnato, «nell'affermare che l'attività di verifica straordinaria di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 162 del 1999 "non è in alcun modo riconducibile" a quanto dispone l'art. 2, comma 5, del
D.P.G.P. n. 7 del 1999
», avrebbe dunque omesso di considerare che il legislatore provinciale, nell'esercizio delle sue competenze, ha autonomamente disciplinato l'istituto delle verifiche di sicurezza "sulla base di un impianto che ricalca" quello del D.P.R. n. 162 del 1999, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale e, in particolare, del principio secondo cui, al fine di assicurare una tutela più elevata rispetto a quella imposta dalla Dir. 95/16/CE, debbono essere previste verifiche "di sicurezza" che si fondino su presupposti diversi da quelli della manutenzione ordinaria.
In realtà, secondo la Provincia, le contestazioni mosse nel decreto impugnato all'organismo notificato si riferiscono proprio alla effettuazione di verifiche di sicurezza nel territorio della Provincia di Bolzano, che erroneamente sono state ritenute violare i punti 1 e 2 dell'allegato VII alla Dir. 95/16/CE, dal momento che la direttiva non si occupa in alcun modo di manutenzione e verifiche, ma limita la sua area di intervento alla commercializzazione e all'immissione sul mercato degli impianti di ascensore. Con la conseguenza che la normativa provinciale, che non prevede alcuna incompatibilità tra soggetti manutentori e incaricati delle verifiche straordinarie, non viola alcun principio comunitario né alcun principio statale e che il decreto impugnato, "nella parte in cui pretende di rendere inapplicabili le norme provinciali contenute nel
D.P.G.P. n. 7 del 1999
", invade le competenze legittimamente esercitate nella materia dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Quanto all'eccezione di inammissibilità del conflitto per tardività della proposizione del ricorso, la Provincia rileva come, ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la piena conoscenza dell'atto invasivo vada accertata con riferimento al "momento in cui l'atto stesso è pervenuto all'assessorato competente, o comunque è conosciuto dal predetto" (ordinanza n. 177 del 1985, e in senso analogo sentenza n. 415 del 1988). Secondo la ricorrente, inoltre, "la conoscenza dell'atto da impugnare deve essere completa, quanto ai suoi contenuti (sentenza n. 343 del 1996) e, soprattutto, l'atto preparatorio che si presume tardivamente impugnato" deve "esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza (sentenza n. 771 del 1988)".
I termini per la proposizione del ricorso non potevano pertanto decorrere dal momento in cui l'Avvocatura provinciale era venuta a conoscenza della nota ministeriale, che si limitava a comunicare l'inizio del procedimento e che non consentiva di ipotizzare quale ne sarebbe stato l'esito e, quindi, se esso avrebbe comportato "in modo chiaro ed inequivoco una lesione delle competenze provinciali". "Il carattere assolutamente indisponibile delle competenze provinciali lese" renderebbe comunque impossibile configurare una forma di acquiescenza nella mancata impugnazione di un atto preparatorio (sentenze n. 163 e n. 389 del 1995, n. 191 del 1994) o infraprocedimentale (sentenza n. 525 del 1990).
Infine, nel merito, la Provincia esclude che la competenza legislativa in materia di verifiche e manutenzione degli ascensori possa rientrare nella materia "sicurezza" di cui all'art. 117 Cost., secondo comma, lettera h), riferibile esclusivamente "a quei profili che sono legati all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico (sentenze numeri 407 del 2002, 6 e 162 del 2004)". Tale conclusione non sarebbe scalfita, secondo la ricorrente, neppure dalla recente sentenza n. 428 del 2004, in cui la Corte ha fatto rientrare la circolazione stradale all'interno della nozione di "sicurezza", posto che tale affermazione si configura come una particolare ed argomentata eccezione e non quale premessa per una estensione della nozione di "sicurezza"; eccezione giustificata dalla particolare e diretta attitudine del mezzo automobilistico a rendersi strumento per il compimento di una serie di reati quali l'omicidio colposo e le lesioni colpose.
È inoltre da escludere, secondo la difesa della Provincia, che il richiamo alla "sicurezza" contenuto nella direttiva comunitaria consenta di ricondurre automaticamente la disciplina in esame alla materia indicata dall'art. 117 Cost., secondo comma, lettera h), poiché «la nozione di "sicurezza" a cui fa riferimento la direttiva comunitaria è del tutto diversa, nonché più ampia e meno precisa di quella contenuta nell'art. 117 Cost., comma secondo, lettera h)».
Considerato in diritto 1. - Il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato ha ad oggetto il decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive, emanato il 31 luglio 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2002, serie generale n. 196, con il quale è stata revocata l'autorizzazione alla certificazione CE, rilasciata all'organismo I & S, Ingegneria e Sicurezza S.r.l., di Bolzano.
Con il decreto impugnato il Ministero rileva che l'organismo I & S, Ingegneria e Sicurezza S.r.l. in Bolzano, avrebbe svolto attività di verifica straordinaria su impianti di ascensori ex art. 14 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della Dir. 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio) per incarico di una ditta di manutenzione, in violazione di quanto disposto dall'allegato VII, punti 1 e 2, della Dir. 95/16/CE, che concerne i criteri minimi che debbono essere seguiti dagli organismi autorizzati alla certificazione CE "nell'esercizio della loro attività di certificazione e di verifica periodica e straordinaria".
1.1. - Nel ricorso la Provincia autonoma di Bolzano afferma che non spettava allo Stato revocare l'autorizzazione alla certificazione CE e rivendica la propria competenza legislativa ed amministrativa concorrente in materia di igiene e sanità riconosciuta dagli artt. 9, primo comma, numero 10, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ( D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dagli artt. 1 e 3, primo comma, numero 10, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante norme d'attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità, nonché dall'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3. In particolare, a norma dell'art. 3, primo comma, numero 10, delle norme di attuazione citate, gli organi statali sarebbero competenti soltanto per l'attività di omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione, attività tra le quali non rientrano la verifica e il controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella Regione.
La competenza della Provincia risulterebbe "rafforzata ed integrata" dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, giacché la materia igiene e sanità sarebbe da ascrivere alla competenza generale e residuale di cui al quarto comma dello stesso art. 117 Cost., «salvo eventualmente i profili riconducibili alla materia "concorrente" della "protezione civile"».
1.2. - Nell'atto di costituzione e nella successiva memoria l'Avvocatura dello Stato eccepisce in primo luogo l'inammissibilità del ricorso, in quanto il decreto costituirebbe solo il provvedimento conclusivo di un procedimento il cui inizio già rappresentava "atto di esercizio del potere, contro il quale la Provincia avrebbe dovuto proporre il conflitto, poiché ne era a conoscenza".
Nel merito, l'Avvocatura rileva che l'art. 9, comma 3, della Dir. 95/16/CE "demanda allo Stato membro che abbia notificato un determinato organismo la revoca della notifica qualora constati che l'organismo non soddisfa più i criteri di cui all'allegato VII" e che tale competenza rientrerebbe nella materia "sicurezza", attribuita dall'art. 117 Cost., secondo comma, lettera h), alla competenza dello Stato.
L'Avvocatura osserva poi che la normativa provinciale richiamata dalla ricorrente si riferisce alle verifiche periodiche, mentre l'intervento ministeriale è stato determinato dalla constatazione di irregolarità concernenti un'attività di verifica straordinaria, disciplinata dall'art. 14 del D.P.R. n. 162 del 1999, alla quale l'organismo notificato era abilitato in base all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 2, dello stesso D.P.R. Pertanto, venute meno le condizioni per l'autorizzazione - rilasciata con decreto 24 marzo 2000 e mai impugnata dalla Provincia -, "la revoca non poteva essere disposta se non da chi l'aveva rilasciata".
1.3 - Dal canto suo la Provincia precisa che la direttiva comunitaria non contiene alcun criterio in tema di manutenzione e di verifiche di sicurezza, posto che l'art. 2, comma 4, "lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell'osservanza del trattato, le prescrizioni che ritengono necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori in questione sono messi in servizio e utilizzati, purché esse non implichino modifiche di questi ascensori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva". In tale ottica anche l'allegato VII, le cui prescrizioni si assumono violate con il decreto impugnato, concernerebbe esclusivamente le attività precedenti alla commercializzazione e alla messa in esercizio degli impianti di ascensore, con la conseguenza che la normativa provinciale, in base alla quale l'organismo notificato aveva condotto l'attività di verifica in contestazione, non viola alcun principio comunitario o statale.
2. - Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso proposta dall'Avvocatura dello Stato sulla base del rilievo che la Provincia di Bolzano avrebbe avuto piena conoscenza dell'atto invasivo delle proprie competenze in data antecedente al decreto impugnato.
Ai sensi dell'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il termine di sessanta giorni per proporre ricorso decorre dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato. In proposito questa Corte ha già avuto occasione di precisare che il criterio dell'avvenuta conoscenza dell'atto "viene in considerazione soltanto in linea sussidiaria, quando manchino la pubblicazione o la notificazione" (sentenza n. 132 del 1976); con l'ovvia conseguenza che, ove sia prescritta la pubblicazione dell'atto, il termine per la proposizione del ricorso "deve in ogni caso essere individuato avendo riferimento alla data della medesima" (v. ordinanza n. 195 del 2004).
Nel caso di specie l'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 162 del 1999 prescrive che il provvedimento con cui il Ministero rilascia l'autorizzazione alla certificazione CE deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; analoga prescrizione non è espressamente ripetuta nel comma 7, relativo alla revoca dell'autorizzazione, ma le evidenti esigenze di pubblicità che sottostanno ad entrambi i provvedimenti non lasciano dubbi che anche il decreto di revoca debba essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, come normalmente avviene ed è in effetti avvenuto nel caso in esame.
L'eccezione di inammissibilità deve pertanto essere respinta, in quanto la Provincia ha tempestivamente proposto il ricorso entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione dell'atto impugnato nella Gazzetta Ufficiale.
3. - L'esame del ricorso richiede una sia pure sommaria ricostruzione della normativa in tema di omologazione degli impianti di ascensori e di verifiche successive alla messa in esercizio.
Per lunga e risalente tradizione la materia è stata disciplinata nell'ambito di testi normativi concernenti la sanità e le competenze sono state attribuite ad organi diversi a seconda che si trattasse di omologazione ovvero di manutenzione e di verifiche degli impianti. Per quanto riguarda la legislazione statale, è sufficiente menzionare l'art. 6, lettera n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, che riservava allo Stato le competenze in tema di omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione (le relative funzioni erano svolte dagli ispettorati provinciali del lavoro - ISPESL), mentre alle Unità sanitarie locali erano attribuite le attività di collaudo e le verifiche di sicurezza dopo la messa in esercizio degli impianti.
La disciplina in vigore nella Regione Trentino-Alto Adige, e in particolare, per quanto qui interessa, nella Provincia autonoma di Bolzano, si muove lungo le linee di questa consolidata ripartizione di competenze, che ha trovato riscontro anche nella giurisprudenza costituzionale (v. tra le tante, con specifico riferimento agli impianti di ascensori, sentenza n. 115 del 1995, nonché sentenze n. 307 del 1994 e n. 74 del 1987). Gli artt. 9, numero 10, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuiscono rispettivamente la competenza legislativa e amministrativa in tema di igiene e sanità alle Province e le relative norme di attuazione dello statuto ( D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e successive modificazioni) prevedono in linea generale (art. 1, primo comma) che le attribuzioni in materia dell'amministrazione dello Stato sono esercitate dalle Province di Trento e di Bolzano; in particolare l'art. 3, primo comma, numero 10, delle medesime norme di attuazione stabilisce, poi, che restano ferme le competenze degli organi statali in ordine alla omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione e che "non è attività di omologazione quella di verifica e controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella regione".
Anche la Dir. 95/16/CE relativa agli ascensori opera una netta distinzione tra la disciplina in tema di omologazione degli ascensori (certificazione di conformità CE), che deve essere effettuata prima della loro commercializzazione da organismi autorizzati dagli Stati membri, qualificati come organismi notificati (v. art. 8, commi 1 e 2, e art. 9, che nel comma 3 prevede la revoca dell'autorizzazione qualora l'organismo notificato non soddisfi più i criteri di cui all'allegato VII), e la facoltà degli Stati membri di stabilire le prescrizioni ritenute necessarie per garantire la protezione delle persone dopo che gli ascensori sono messi in servizio e utilizzati (art. 2, comma 4). Nel preambolo della direttiva comunitaria risulta poi evidente il collegamento tra la materia trattata e la sicurezza e la salute delle persone.
In attuazione della direttiva comunitaria ora menzionata, il
D.P.G.P. 2 marzo 1999, n. 7
, Provincia autonoma di Bolzano precisa nell'art. 2, comma 1, che l'installazione e la messa in esercizio degli impianti di ascensori deve avvenire in conformità alle disposizioni della Dir. 95/16/CE, e disciplina quindi nel comma 2 le attività di manutenzione e le verifiche periodiche "di sicurezza".
Di poco successivo è il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della Dir. 95/16/CE sugli ascensori). In conformità a quanto previsto dalla direttiva comunitaria, il decreto disciplina nel capo I le procedure relative alla valutazione di conformità dei componenti di sicurezza e degli ascensori e alla marcatura CE, necessarie alla commercializzazione e alla messa in esercizio degli impianti, prevedendo in particolare che tali procedure devono essere espletate da organismi all'uopo autorizzati, la cui designazione va notificata alla Commissione dell'Unione europea, e che l'autorizzazione deve essere revocata nel caso in cui l'organismo notificato non soddisfi più i requisiti di cui all'allegato VII (artt. 6-9). Il capo II contiene invece (alla stregua di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della direttiva) la disciplina delle verifiche periodiche (art. 13), delle verifiche straordinarie (art. 14) e della manutenzione (art. 15), cioè di attività che presuppongono la già avvenuta messa in esercizio degli ascensori (art. 12) e sono pertanto estranee ai contenuti della Dir. 95/16/CE.
4. - Alla luce della disciplina sopra esposta il ricorso della Provincia di Bolzano deve essere dichiarato inammissibile.
Innanzitutto nel decreto impugnato non si esclude che alla Provincia spetti una competenza in materia di manutenzione e di verifiche di sicurezza a norma dell'art. 5, comma 2, del
D.P.G.P. n. 7 del 1999
, ma si contesta all'organismo notificato di avere esercitato attività di verifica in violazione dei punti 1 e 2 dell'allegato VII della direttiva comunitaria, recepito dal D.P.R. n. 162 del 1999, e per tale ragione viene revocata l'autorizzazione alla certificazione CE in precedenza rilasciata dal Ministero al medesimo organismo. Dal canto suo, la Provincia sostanzialmente lamenta che il Ministero abbia revocato l'autorizzazione alla certificazione CE in base all'erroneo presupposto che le incompatibilità di cui all'allegato VII si riferirebbero anche alle attività di verifica periodiche e straordinarie e che in riferimento all'attività di verifica straordinaria compiuta dall'organismo notificato non troverebbe applicazione la normativa provinciale concernente la manutenzione e le verifiche di sicurezza degli impianti di ascensore.
Le posizioni rispettivamente sostenute dalla Provincia e dal Governo non consentono di ravvisare nella controversia sottoposta all'esame di questa Corte la materia di un conflitto di attribuzione ex art. 39 della legge n. 87 del 1953, sia sotto il profilo soggettivo della rivendicazione di una sfera di competenza costituzionalmente riservata alla Provincia, sia sotto l'aspetto oggettivo della menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali della Provincia a seguito dell'esercizio illegittimo del potere dello Stato.
La Provincia infatti non nega che spetti allo Stato la competenza in materia di omologazione degli impianti e neppure contesta che la marcatura CE degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza - al fine di attestarne la conformità ai "requisiti essenziali di sicurezza e di salute" prima della loro commercializzazione e messa a disposizione dell'utente (allegato I della Dir. 95/16/CE, nonché artt. 1, comma 4, terzo alinea, 8 e 10 della direttiva) - acceda alla attività omologativa (secondo la definizione datane da questa Corte proprio in materia di ascensori nelle sentenze n. 74 del 1987 e n. 115 del 1995).
Le ragioni del contendere si incentrano piuttosto sul fatto che la Provincia di Bolzano ritiene che le incompatibilità - che a norma dell'art. 9 e dell'allegato VII del D.P.R. n. 162 del 1999 possono comportare la revoca dell'autorizzazione alla certificazione di conformità CE - siano solo quelle in cui l'organismo notificato incorra nell'ambito della stessa attività di certificazione, prima della messa in esercizio degli ascensori. Secondo la ricorrente le attività di verifica successive sono infatti interamente disciplinate dalla normativa provinciale. Il Ministero delle attività produttive, e per esso l'Avvocatura dello Stato, ritengono invece che la disciplina delle incompatibilità si estenda alle attività svolte successivamente alla messa in esercizio degli ascensori, cioè anche alle verifiche periodiche e straordinarie.
Risulta pertanto evidente che la controversia, risolvendosi in un contrasto interpretativo sulla sfera di applicazione dell'allegato VII della Dir. 95/16/CE e del D.P.R. n. 162 del 1999, è priva del necessario carattere costituzionale, in quanto non tocca la ripartizione delle competenze tra Stato e Provincia autonoma.
L'eventuale illegittimità del decreto impugnato, non essendo riconducibile ad un contrasto con norme costituzionali relative alla spettanza del potere, avrebbe dunque potuto offrire motivo per un ricorso avanti alla giurisdizione amministrativa, ma non incide sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente riconosciuta alla Provincia.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato promosso dalla Provincia di Bolzano, in relazione al decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive, con il ricorso indicato in epigrafe.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
A
B
C
D
a) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 febbraio 1995, n. 667
Art. 0
a) LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 1996, n. 13
E
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
a) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13
b) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43 —
c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1994, n. 2808
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 febbraio 2007, n. 14
e) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009 , n. 42
f) Decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2011 , n. 28
g) Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2012, n. 1
h) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 13
i) Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 26
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Delibera 14 gennaio 2013, n. 46
Delibera 21 gennaio 2013, n. 103
Delibera 28 gennaio 2013, n. 112
Delibera 28 gennaio 2013, n. 134
Delibera 4 febbraio 2013, n. 186
Delibera 11 febbraio 2013, n. 195
Delibera 11 febbraio 2013, n. 210
Delibera 11 febbraio 2013, n. 236
Delibera 18 febbraio 2013, n. 249
Delibera 18 febbraio 2013, n. 254
Delibera 25 febbraio 2013, n. 303
Delibera 11 marzo 2013, n. 378
Delibera 11 marzo 2013, n. 384
Delibera 18 marzo 2013, n. 397
Delibera 25 marzo 2013, n. 445
Delibera 25 marzo 2013, n. 453
Delibera 2 aprile 2013, n. 499
Delibera 15 aprile 2013, n. 554
Delibera 22 aprile 2013, n. 612
Delibera 6 maggio 2013, n. 640
Delibera 13 maggio 2013, n. 696
Delibera 21 maggio 2013, n. 745
Delibera 10 giugno 2013, n. 875
Delibera 17 giugno 2013, n. 913
Delibera 24 giugno 2013, n. 954
Delibera 1 luglio 2013, n. 976
Delibera 8 luglio 2013, n. 1034
Delibera 8 luglio 2013, n. 1049
Delibera 22 luglio 2013, n. 1094
Delibera 22 luglio 2013, n. 1116
Delibera 26 agosto 2013, n. 1190
Delibera 26 agosto 2013, n. 1191
Delibera 2 settembre 2013, n. 1301
Delibera 30 settembre 2013, n. 1406
Delibera 30 settembre 2013, n. 1414
Delibera 30 settembre 2013, n. 1416
Delibera 7 ottobre 2013, n. 1456
Delibera 14 ottobre 2013, n. 1519
Delibera 14 ottobre 2013, n. 1524
Delibera 14 ottobre 2013, n. 1529
Delibera 21 ottobre 2013, n. 1596
Delibera 21 ottobre 2013, n. 1628
Delibera 21 ottobre 2013, n. 1644
Delibera 28 ottobre 2013, n. 1651
Delibera 25 novembre 2013, n. 1807
ALLEGATO A
Delibera 9 dicembre 2013, n. 1860
Delibera 9 dicembre 2013, n. 1866
Delibera 9 dicembre 2013, n. 1868
Delibera 27 dicembre 2013, n. 1988
Delibera 27 dicembre 2013, n. 2025
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Delibera N. 294 del 05.02.2007
Delibera N. 433 del 12.02.2007
Delibera N. 466 del 19.02.2007
Delibera N. 728 del 12.03.2007
Delibera N. 921 del 19.03.2007
Delibera N. 953 del 26.03.2007
Delibera N. 1021 del 26.03.2007
Delibera N. 474 del 19.02.2007
Delibera N. 1459 del 02.05.2007
Delibera N. 1737 del 29.05.2007
Delibera 11 giugno 2007, n. 1998
Delibera N. 2181 del 25.06.2007
Delibera N. 2273 del 02.07.2007
Delibera N. 2326 del 09.07.2007
Delibera N. 2596 del 30.07.2007
Delibera N. 2849 del 27.08.2007
Delibera N. 2921 del 03.09.2007
Delibera N. 2923 del 03.09.2007
Delibera N. 3025 del 10.09.2007
Delibera N. 3247 del 01.10.2007
Delibera N. 3315 del 08.10.2007
Delibera N. 1132 del 02.04.2007
Delibera N. 3406 del 08.10.2007
Delibera N. 3538 del 22.10.2007
Delibera N. 3857 del 19.11.2007
Delibera N. 4008 del 26.11.2007
Delibera 3 dicembre 2007, n. 4120
Delibera N. 4150 del 03.12.2007
Delibera N. 4546 del 28.12.2007
Delibera N. 4568 del 28.12.2007
Delibera N. 4618 del 28.12.2007
Delibera N. 4739 del 28.12.2007
Delibera N. 1161 del 10.04.2007
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Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 18.03.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 25.03.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 06.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 06.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 145 del 12.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 171 del 04.05.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 201 del 26.05.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 16.06.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 249 del 01.07.2005
Corte costituzionale - Ordinanza N. 250 del 01.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 07.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 07.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 22.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 321 del 26.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 26.07.2005
Corte costituzionale - Ordinanza N. 349 del 29.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 14.10.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 384 del 14.10.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 431 del 02.12.2005
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28/08/2006 - Delibera N. 2985 del 28.08.2006
29/12/2006 - Delibera N. 5102 del 29.12.2006
29/05/2006 - Delibera N. 1893 del 29.05.2006
04/12/2006 - Delibera N. 4520 del 04.12.2006
06/02/2006 - Delibera N. 324 del 06.02.2006
18/12/2006 - Delibera N. 4863 del 18.12.2006
26/06/2006 - Delibera N. 2352 del 26.06.2006
25/09/2006 - Delibera N. 3461 del 25.09.2006
18/04/2006 - Delibera N. 1365 del 18.04.2006
18/12/2006 - Delibera N. 4716 del 18.12.2006
22/05/2006 - Delibera N. 1749 del 22.05.2006
24/07/2006 - Delibera N. 2742 del 24.07.2006
17/07/2006 - Delibera N. 2591 del 17.07.2006
13/03/2006 - Delibera N. 795 del 13.03.2006
23/01/2006 - Delibera N. 212 del 23.01.2006
06/02/2006 - Delibera N. 307 del 06.02.2006
27/02/2006 - Delibera N. 675 del 27.02.2006
13/02/2006 - Delibera N. 428 del 13.02.2006
13/03/2006 - Delibera N. 858 del 13.03.2006
06/02/2006 - Delibera N. 335 del 06.02.2006
30/01/2006 - Delibera N. 217 del 30.01.2006
03/04/2006 - Delibera N. 1148 del 03.04.2006
18/04/2006 - Delibera N. 1354 del 18.04.2006
10/04/2006 - Delibera N. 1271 del 10.04.2006
02/05/2006 - Delibera N. 1485 del 02.05.2006
11/08/2006 - Delibera N. 2858 del 11.08.2006
10/04/2006 - Delibera N. 1262 del 10.04.2006
27/03/2006 - Delibera 27 marzo 2006, n. 901
27/03/2006 - Delibera 27 marzo 2006, n. 902
13/03/2006 - Delibera N. 801 del 13.03.2006
03/04/2006 - Delibera N. 1107 del 03.04.2006
27/03/2006 - Delibera 27 marzo 2006, n. 1022
18/04/2006 - Delibera 18 aprile 2006, n. 1347
06/06/2006 - Delibera N. 1986 del 06.06.2006
06/06/2006 - Delibera N. 2033 del 06.06.2006
06/06/2006 - Delibera N. 1998 del 06.06.2006
10/04/2006 - Delibera N. 1193 del 10.04.2006
29/05/2006 - Delibera N. 1868 del 29.05.2006
20/11/2006 - Delibera N. 4260 del 20.11.2006
29/12/2006 - Delibera N. 5106 del 29.12.2006
10/07/2006 - Delibera N. 2546 del 10.07.2006
27/11/2006 - Delibera N. 4332 del 27.11.2006
25/09/2006 - Delibera N. 3401 del 25.09.2006
02/01/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 1 del 02.01.2006
17/01/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 21 del 17.01.2006
19/01/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 23 del 19.01.2006
26/01/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 25 del 26.01.2006
26/01/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 26.01.2006
27/01/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 27.01.2006
06/02/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 50 del 06.02.2006
09/02/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 09.02.2006
16/02/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 59 del 16.02.2006
27/02/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 80 del 27.02.2006
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08/03/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 102 del 08.03.2006
14/03/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 14.03.2006
17/03/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 17.03.2006
23/03/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 115 del 23.03.2006
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29/03/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 29.03.2006
29/03/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 136 del 29.03.2006
31/03/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 31.03.2006
31/03/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 134 del 31.03.2006
05/04/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 05.04.2006
19/04/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 172 del 19.04.2006
19/04/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 173 del 19.04.2006
19/04/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 174 del 19.04.2006
20/04/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 20.04.2006
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20/04/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 181 del 20.04.2006
27/04/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 188 del 27.04.2006
11/05/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 11.05.2006
29/05/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 29.05.2006
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13/06/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 222 del 13.06.2006
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09/10/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 4 del 09.10.2006
13/10/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 327 del 13.10.2006
13/10/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 13.10.2006
27/10/2006 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 345 del 27.10.2006
30/10/2006 - Delibera N. 3922 del 30.10.2006
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09/11/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 363 del 09.11.2006
14/11/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 14.11.2006
27/11/2006 - Delibera N. 4394 del 27.11.2006
07/12/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 405 del 07.12.2006
18/12/2006 - Delibera N. 4830 del 18.12.2006
19/12/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 423 del 19.12.2006
19/12/2006 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 430 del 19.12.2006
28/12/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 447 del 28.12.2006
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29/12/2006 - Delibera N. 5071 del 29.12.2006
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09/01/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 4 vom 09.01.2006
03/03/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 94 vom 03.03.2006
27/01/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 27.01.2006
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06/10/2006 - CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
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02/05/2006 - Deliberazione della giunta provinciale 2 maggio 2006, n. 1438
03/05/2006 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 maggio 2006, n. 19
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22/05/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 22 maggio 2006, n. 24
22/05/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 22 maggio 2006, n. 25
08/06/2006 - Contratto collettivo 8 giugno 2006
21/06/2006 - Contratto collettivo 21 giugno 2006
27/06/2006 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 giugno 2006, n. 30
03/07/2006 - Legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6
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19/07/2006 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 luglio 2006, n. 34
20/07/2006 - Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 8
25/07/2006 - Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
26/07/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 320 del 26.07.2006
28/07/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 327 del 28.07.2006
10/08/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2006, n. 39
10/08/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2006, n. 40
30/08/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 30 agosto 2006, n. 43
05/09/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 352 del 05.09.2006
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12/09/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 355 del 12.09.2006
14/09/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 47
25/09/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 360 del 25.09.2006
27/09/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 370 del 27.09.2006
02/10/2006 - LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
04/10/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 4 ottobre 2006, n. 51
06/10/2006 - Contratto collettivo 6 ottobre 2006
09/10/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 9 ottobre 2006, n. 52
10/10/2006 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 ottobre 2006, n. 53
13/10/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2006, n. 55
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18/10/2006 - Legge provinciale 18 ottobre 2006, n. 10
18/10/2006 - Legge provinciale 18 ottobre 2006, n. 11
18/10/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2006, n. 58
25/10/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 25 ottobre 2006, n. 60
27/10/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 387 del 27.10.2006
27/10/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006
27/10/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.10.2006
07/11/2006 - Decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289
13/11/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006 , n. 62
16/11/2006 - Legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13
16/11/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2006, n. 63
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17/11/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 414 del 17.11.2006
20/11/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 416 del 20.11.2006
22/11/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 418 del 22.11.2006
22/11/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 419 del 22.11.2006
28/11/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 28 novembre 2006, n. 67
28/11/2006 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 novembre 2006, n. 68
04/12/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2006, n. 70
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06/12/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 433 del 06.12.2006
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21/12/2006 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 469 vom 21.12.2006
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13/11/2006 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 novembre 2006, n. 61 —
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14/09/2006 - Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 , n. 213/1.4
18/05/2006 - Legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3
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