(1) Sono trasferiti alla provincia di Trento gli uffici del provveditorato alle opere pubbliche e del genio civile di Trento, con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale; con la stessa esclusione è trasferito alla provincia di Bolzano l'ufficio del genio civile di Bolzano. Nei casi di sezioni o servizi che espletino contemporaneamente funzioni rimaste di competenza statale e funzioni attribuite alle province, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sarà effettuata d'intesa fra il Ministero dei lavori pubblici e la provincia interessata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
(2) Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici operanti nel Trentino-Alto Adige ha diritto di chiedere il trasferimento alle province entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici.
(3) Al personale trasferito ai sensi del comma precedente è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.
(4) In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo trasferito, vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.
(5) Fino alla scadenza del termine stabilito ai sensi del secondo comma del presente articolo, il personale, che attualmente svolga attività ricadenti in tutto o in parte nella competenza delle province, rimane addetto alle medesime mansioni. Le spese per gli stipendi e le altre competenze sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province.
(6) Sino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli ingegneri capi del genio civile continuano a svolgere, quali organi delle province, le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni di competenza delle province stesse.
(7) Gli ingegneri capi preposti agli uffici del genio civile, ancorchè trasferiti alla rispettiva provincia ai sensi del precedente secondo comma o i dirigenti dei corrispondenti uffici provinciali, esercitano, a richiesta dell'Amministrazione dei lavori pubblici, quali organi dello Stato, le attribuzioni residuate alla competenza dello Stato medesimo.
(8) Il compartimento ANAS di Trento con sede in Bolzano è soppresso con effetto dalla data di cui all'articolo 19, secondo comma.19)
(9) Il personale in servizio alla data di cui al precedente comma presso il compartimento ANAS di Trento, nel limite massimo del venti per cento, ha il diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'ANAS ed il conseguente trasferimento ad altri compartimenti dell'ANAS medesimo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di dipendente a tempo indeterminato o determinato. Il personale che non esercita tale diritto è trasferito alle Province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento, secondo le modalità stabilite dalla rispettiva normativa provinciale, tenuto conto della ubicazione della rispettiva sede di servizio alla data di pubblicazione della normativa medesima. Il personale addetto a servizi competenti per territorio regionale ha comunque diritto di optare per il trasferimento presso l'amministrazione di una delle due Province entro il termine di opzione di cui sopra.19)
(10) Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di cui al comma precedente è messo a disposizione della provincia nel cui territorio è prevalentemente utilizzato, previa intesa tra le Province in ordine alla prevalenza di utilizzo, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento. Il relativo onere è a carico del bilancio della rispettiva provincia cui è messo a disposizione.19)