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Sentenze della Corte costituzionale
2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 296 del 04.11.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 296 del 04.11.2009
Concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico di San Floriano di Egna - controversia sulla competenza tra le due province autonome
Attendere, processo in corso!
Sentenza (4 novembre) 13 novembre 2009, n. 296; Pres. Amirante, Red. Maddalena
Ritenuto in fatto
1.
Con ricorso notificato il 5 agosto 2008, depositato l'8 agosto ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi del 2008 la Provincia autonoma di Trento ha proposto questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni).
1.1.
La disposizione censurata aggiunge al comma 4 dell'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 luglio 2006, n. 7 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008), recante la disciplina provinciale in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, il periodo: «[L]e concessioni che interessino un'altra Regione o Provincia autonoma sono rilasciate d'intesa con la Regione o Provincia interessata».
2.
La ricorrente Provincia di Trento sostiene che tale disposizione violerebbe gli artt. 8, 9, n. 9, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige), violerebbe l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), come modificato dal
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), violerebbe il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come modificato dal
decreto legislativo n. 463 del 1999
e dal
decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico), nonché violerebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione), ed i principi di buon andamento e di leale collaborazione.
2.1.
Per chiarire la lesione dei dedotti parametri costituzionali, la difesa provinciale inquadra la disposizione impugnata nell'ambito del conflitto sorto tra le Province di Trento e di Bolzano in ordine alla titolarità della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico di San Floriano d'Egna.
A seguito, dapprima, della delega operata dal
decreto legislativo n. 463 del 1999
e, poi, del riconoscimento operato, in capo alle due Province autonome (in ragione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione) dal
decreto legislativo n. 289 del 2006
, delle funzioni legislative ed amministrative relative a tutte le derivazioni di acqua pubblica e, pertanto, anche alle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, ciascuna provincia è divenuta titolare delle competenze relative alle concessioni riferibili al proprio territorio.
La concessione di San Floriano d'Egna riguarda un impianto localizzato “a scavalco” tra i territori delle due province, essendo situato in territorio trentino la gran parte del corso d'acqua (il torrente Avisio) captato dell'opera di presa, metà della diga e l'intero lago artificiale (il lago di Stramentizzo), ed essendo situati in territorio alto atesino l'altra metà della diga, l'opera di presa, la condotta forzata, la centrale di produzione elettrica e il canale di restituzione delle acque.
Tra le due province autonome è sorto un conflitto in ordine alla titolarità di detta concessione ed alla disciplina normativa ad essa applicabile, ed, in specie, in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974, come modificato dal
decreto legislativo n. 463 del 1999
, il quale, in via generale, indica come competente la provincia nel cui territorio ricadano in tutto o in parte le opere di presa, o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa e quindi, specificamente, assegna alla Provincia di Trento i 2/3 ed alla Provincia di Bolzano 1/3 dei proventi economici della concessione di San Floriano d'Egna.
Secondo la Provincia di Trento, ferma la prevista assegnazione
pro quota
delle spettanze economiche, conseguenza dell'obiettiva incidenza della concessione in oggetto sul territorio di entrambe le province autonome, non potrebbe comunque negarsi il carattere unitario ed esclusivo della titolarità della concessione di San Floriano d'Egna in capo ad uno dei due enti territoriali, non essendo immaginabile un suo frazionamento né la sua sottoposizione ad entrambe le normative provinciali.
In questo senso i tre diversi criteri dettati dal predetto art. 14 per la individuazione dell'ente competente non sarebbero, quindi, cumulativi (con conseguente contitolarità della concessione), bensì sarebbero alternativi fra loro e riferiti a due diverse tipologie di impianto ed a tre diverse possibili situazioni fattuali.
Il massimo rigurgito a monte riguarderebbe gli impianti idroelettrici realizzati previo sbarramento del corso d'acqua, sicché la diga sarebbe il presupposto fattuale della formazione del rigurgito. Mentre i criteri riferiti all'opera di presa (o, nel caso di più impianti in serie o a catena, all'opera di prima presa) sarebbero riferiti agli impianti ad acqua fluente, laddove, non sussistendo uno sbarramento, non vi sarebbe né la formazione di un invaso, né un lago artificiale, né alcun rigurgito di acqua a monte dell'opera di presa.
L'impianto cui si riferisce la concessione di San Floriano d'Egna realizza uno sbarramento del torrente Alvisio e forma il lago artificiale di Stramentizzo, interamente ricadente nel territorio provinciale trentino, con conseguente riferibilità a tale territorio del criterio del massimo rigurgito a monte dell'impianto, sicché, secondo la Provincia di Trento, a nulla rileverebbe la circostanza che nel territorio alto atesino siano siti l'opera di presa e gli stessi impianti di produzione, dovendosi comunque riconoscere la esclusiva competenza della Provincia di Trento al riguardo.
In base a tale interpretazione la concessione di San Floriano d'Egna sarebbe, pertanto, soggetta alla legislazione provinciale trentina, in particolare all'articolo 44 della legge della Provincia di Trento 21 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria 2008), che ha disposto la proroga dei rapporti concessori in atto di ulteriori dieci anni (rispetto alla iniziale proroga fino al 31 dicembre 2010, prevista dall'articolo 1-
bis
del d.P.R. n. 235 del 1977, introdotto dal
d.lgs. n. 463 del 1999
, e quindi fino al 31 dicembre 2020), con l'impegno del concessionario (nel caso dell'impianto di San Floriano d'Egna, Enel s.p.a.) del rispetto di determinate condizioni economiche e di miglioramento tecnologico e strutturale. E non troverebbe, invece, applicazione la diversa disciplina normativa dettata dalla Provincia di Bolzano con la
legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1
(Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico), come sostituita, dalla
legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
(Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008), secondo la quale alla scadenza (alla data del 31 dicembre 2010) delle concessioni è possibile la presentazione di nuove domande corredate dai progetti di massima delle opere da eseguire per l'utilizzo delle acque, da valutarsi secondo le procedura di cui agli artt. 7, 8 e 9 del r.d. n. 1775 del 1933.
2.3.
La Provincia di Bolzano ha, peraltro, adottato degli atti, che, secondo la ricorrente, porrebbero in contestazione la prospettata esclusiva titolarità della concessione da parte della Provincia di Trento.
In particolare la Provincia di Bolzano, sul presupposto di una propria competenza concorrente o esclusiva al riguardo ed in base alla propria disciplina normativa in materia, ha adottato:
a) l'avviso del 24 febbraio 2006 dell'Ufficio Elettrificazione, che contiene l'elenco delle domande presentate dai soggetti interessati alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e che si riferisce non solo alle concessioni ricadenti nel territorio alto atesino, ma pure alla concessione di San Floriano d'Egna, in ordine alla quale si indica una domanda della società SEL s.p.a. (società elettrica altoatesina, partecipata al 90% dalla stessa Provincia) riguardante la «parte spettante alla Provincia di Bolzano», pari ad un terzo della potenza nominale di concessione;
b) la deliberazione n. 4025 del 26 novembre 2007 “Preavviso ai sensi dell'art. 25 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 ai concessionari di grandi derivazioni per la produzione di energia elettrica”, che preannuncia ad Enel s.p.a. l'intenzione di immettersi nel possesso dei beni relativi alla concessione di San Floriano d'Egna alla data (31 dicembre 2010) di scadenza della concessione.
La Provincia di Trento ha ritenuto il primo atto privo di lesività per la propria sfera giuridica, in quanto nelle sue premesse si sottolineava il carattere puramente ricognitivo dell'elenco di domande presentate, senza alcuna valutazione da parte dell'Amministrazione circa la loro ammissibilità, mentre ha impugnato il secondo provvedimento nelle vie giurisdizionali, nonché davanti alla Corte costituzionale (r. conf l. n. 1 del 2008), per lesione delle proprie attribuzioni costituzionali, in particolare riferimento all'art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto concernente una
vindicatio rei
e non una
vindicatio potestatis
.
2.4.
Secondo la ricorrente Provincia di Trento, l'approvazione dell'impugnato art. 13 della legge della Provincia di Bolzano n. 4 del 2008, per il quale, come si è detto, «[L]e concessioni che interessino un'altra Regione o Provincia autonoma sono rilasciate d'intesa con la Regione o Provincia interessata», andrebbe allora letta nel contesto di tale conflitto.
In quest'ottica non sarebbe «malizioso pensare che la Provincia Autonoma di Bolzano, anche a fronte della circostanza che l'unico impianto di grande derivazione a scopo idroelettrico posto a scavalco dei territori delle due province autonome è, appunto, quello di San Floriano d'Egna, abbia voluto introdurre, “mascherandola” come disciplina generale sul rilascio/rinnovo delle concessioni riguardanti il proprio territorio, una disposizione a valore provvedimentale onde applicarla al caso di specie».
Per la ricorrente l'art. 13 della legge provinciale altoatesina n. 4 del 2008 sarebbe in sostanza «una norma a fattispecie individuale», che non porrebbe «un criterio generale e astratto a guida della successiva azione amministrativa, ma [sarebbe] già una dichiarazione di volontà dell'Amministrazione provinciale che concerne uno specifico provvedimento amministrativo, di cui [rivendicherebbe] implicitamente la competenza, nel tentativo di legittimare la sua potestà amministrativa in ordine alla regolazione del titolo concessorio e, segnatamente, in ordine al rilascio di una nuova concessione, ai sensi di quanto previsto dalla
l.p. n. 7/2006
, vigente in quella Provincia ed in contrasto con i principi e i criteri fissati dalla normativa di attuazione».
Per la difesa provinciale trentina dall'intervento normativo contestato potrebbe desumersi, alternativamente: 1) che «la Provincia di Bolzano vuole sovvertire l'ordine delle competenze, o meglio i criteri per individuare quale sia la Provincia autonoma competente “a tutti gli effetti” per quanto concerne il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni, nei casi di impianti a scavalco (
rectius
: della concessione inerente all'impianto di S. Floriano d'Egna), come precisato dalla stessa disposizione di attuazione, art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974»; 2) che «essa sta cercando di introdurre – in modo altrettanto inammissibile, per palese violazione delle norme e dei principi costituzionali citati – un doppio regime per gli impianti a scavalco (
rectius
: per l'impianto di S. Floriano d'Egna, sul presupposto che, come evidenziato nel cit. avviso pubblicato in data 24 febbraio 2006, quest'ultimo sarebbe di spettanza della Provincia di Bolzano per 1/3 della potenza nominale di concessione), sottoponendoli ad un duplice titolo concessorio».
Sempre per la ricorrente, in definitiva, la Provincia di Bolzano, in linea con i comportamenti già manifestati nella vicenda, «attraverso l'ampio e generico riferimento alle concessioni che interessano il territorio di altra Regione o Provincia» avrebbe «inteso inserire nell'ambito della norma che è volta a disciplinare il rilascio/rinnovo delle concessioni da parte della stessa Provincia, tutte le concessioni a scavalco, in tal modo proponendosi di affermare in ogni caso la propria competenza», con conseguente violazione dei parametri costituzionali invocati.
2.5.
La Provincia di Trento ricorda, infine, come ai sensi dell'art. 36 delle Norme di attuazione del Piano generale delle acque pubbliche, approvato dalla Commissione paritetica Stato-Provincia di Trento, previo protocollo d'intesa dell'agosto 2002, sottoscritto anche dalla Provincia di Bolzano e dalle altre Regioni interessate, e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2006, essa si sia impegnata ad esercitare le funzioni di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974 secondo il principio di leale collaborazione con le Regioni e la Provincia autonoma confinanti, promuovendo con esse appositi accordi finalizzati alla regolazione degli aspetti procedimentali e di coordinamento e di ogni altro aspetto gestionale afferente la derivazione. E sostiene che, alla luce di tale previsione, il riconoscimento della sua esclusiva competenza in ordine alla concessione di San Floriano d'Egna non lederebbe in alcun modo gli interessi istituzionali della Provincia di Bolzano e sarebbe pienamente rispettoso dei principi di leale collaborazione e buon andamento, che sarebbero, invece, lesi dall'impugnato art. 13 della legge della Provincia di Bolzano n. 4 del 2008.
3.
La Provincia autonoma di Bolzano si è costituita con un atto, nel quale argomenta la inammissibilità e la infondatezza del ricorso.
3.1.
Per la resistente, il ricorso sarebbe inammissibile dato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente Provincia di Trento, la disposizione impugnata non sarebbe una legge provvedimento né fonderebbe alcuna competenza amministrativa, bensì sarebbe una norma generale e di principio, destinata a trovare applicazione solo per le concessioni di competenza della Provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974.
L'impugnato art. 13 della legge provinciale n. 4 del 2008 non avrebbe, pertanto, alcuna idoneità ad incidere sul conflitto insorto tra le due Province autonome in riferimento all'impianto di San Floriano d'Egna, essendo destinato a trovare applicazione solo laddove fosse corretta la interpretazione dell'art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974 proposta dalla Provincia di Bolzano (che ritiene prevalente il criterio della localizzazione dell'opera di presa, sita, pacificamente, in territorio alto atesino) e non quella prospettata dalla Provincia di Trento (che ritiene, invece, applicabile il diverso criterio del massimo rigurgito a monte della presa, che invece insiste nel territorio trentino).
Il ricorso sarebbe, ulteriormente, inammissibile, in quanto, anche a prescindere dallo stesso art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974, dovrebbe comunque escludersi la competenza della Provincia di Trento in ordine alla concessione in questione posto che, con convenzione del 12 maggio 1986, le due province autonome avrebbero concordato per l'applicazione del solo criterio dell'opera di presa per determinare l'autorità competente in via amministrativa e normativa in ordine alle derivazioni di acqua di interesse comune.
Tale convenzione, conclusa ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), riguarderebbe, infatti, tutte le derivazioni di acqua, e quindi anche le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, nonostante queste ultime fossero al momento della sua conclusione (e fino al
decreto legislativo n. 463 del 1999
) di esclusiva competenza statale, in quanto, ancor prima della delega e poi della attribuzione della relativa competenza alle Province autonome, queste erano comunque titolari di taluni diritti statutari di partecipazione ed intervento in materia.
3.2.
Nel merito la Provincia autonoma di Bolzano, che condivide la tesi della ricorrente sulla necessaria unicità della autorità amministrativa competente e che dubita della legittimità costituzionale e della conformità al diritto comunitario della disciplina legislativa della Provincia di Trento in materia di grandi derivazioni idroelettriche, che prevede il rinnovo delle concessioni Enel s.p.a. per dieci anni (in luogo della gara pubblica prevista dall'art. 19 della legge della Provincia di Bolzano n. 7 del 2006), argomenta l'infondatezza del ricorso, sostenendo una diversa interpretazione dell'art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974.
Ad avviso della resistente, questa disposizione di attuazione statutaria detterebbe due criteri successivi e non, come invece sostenuto dalla ricorrente Provincia autonoma di Trento, due criteri alternativi per la individuazione della autorità competente, con la conseguenza che la regola del massimo rigurgito troverebbe applicazione solo laddove il criterio dell'opera di presa non fosse sufficiente a determinare la competenza, cosa che avverrebbe, in specie, là dove l'opera di presa fosse in comune tra le due province autonome.
Posto che, nel caso dell'impianto di San Floriano d'Egna, l'opera di presa, al pari dell'intero impianto idroelettrico e del canale di restituzione, è sita nel solo territorio alto atesino, da tale lettura deriverebbe la competenza della Provincia autonoma di Bolzano in ordine alla concessione in questione e la applicazione ad essa della sua legislazione.
3.3.
La difesa della Provincia autonoma di Bolzano assume, poi, la infondatezza del ricorso, sostenendo che sarebbe in contrasto con «i più basilari principi» che la Provincia autonoma di Trento possa regolare una concessione relativa ad un impianto idroelettrico sito nel territorio alto atesino. Sostiene, inoltre, che la posizione della ricorrente sarebbe «ingiustificata», su un piano più generale, in quanto il territorio e la popolazione della Provincia autonoma di Bolzano sarebbero quelli che sopporterebbero le conseguenze negative dell'impianto. Ed afferma, infine, che la disposizione impugnata, imponendo la ricerca di un'intesa con le regioni e con la provincia confinanti, sarebbe pienamente coerente con i principi di leale collaborazione e di buona amministrazione invocati dalla ricorrente, sicché «il rimprovero avversario» sul punto sarebbe «non solo infondato, ma anche ingiusto» nei confronti della Provincia di Bolzano.
Considerato in diritto
1.
La Provincia autonoma di Trento propone questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), in relazione agli artt. 8, 9, n. 9, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige), all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), come modificato dal
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
(Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come modificato dal
d.lgs. n. 463 del 1999
e dal
decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico), nonché in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione), ed ai principi di buon andamento e di leale collaborazione.
1.1.
La disposizione censurata aggiunge al comma 4 dell'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 luglio 2006, n. 7 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008), recante la disciplina provinciale in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, il periodo: «[L]e concessioni che interessino un'altra Regione o Provincia autonoma sono rilasciate d'intesa con la Regione o Provincia interessata».
2.
La ricorrente, sul presupposto che questa disposizione fonderebbe una competenza amministrativa della Provincia di Bolzano per tutti gli impianti di produzione idroelettrica posti a scavalco tra i due territori provinciali, rilevato che l'unico impianto posto a scavalco tra i due territori è quello di cui alla concessione di San Floriano d'Egna, sostiene che la disposizione impugnata, apparentemente generale ed astratta, sarebbe in realtà una legge provvedimento tesa a riconoscere la competenza (amministrativa e normativa) della Provincia di Bolzano in ordine a tale concessione, in contrasto con la disciplina di attuazione statuaria (in particolare con l'art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 381 del 1974) che, a suo dire, la assegnerebbe alla competenza della Provincia di Trento.
3.
La questione è inammissibile.
3.1.
L'impugnato art. 13 della legge della Provincia di Bolzano n. 4 del 2008, diversamente da quanto assume la ricorrente, non fonda una competenza amministrativa della Provincia, ma impone a questa di ricercare l'intesa con l'ente territoriale finitimo là dove essa (e solo se essa) sia competente in ordine ad una concessione di grande derivazione idroelettrica che riguardi anche il territorio di altra Regione o provincia autonoma.
Nessun interesse sussiste, pertanto, in capo alla ricorrente alla impugnazione di tale disposizione, la quale non ha nessuna idoneità ad influire sul riparto di competenze in ordine alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche riferibili al territorio della Regione Trentino-Alto Adige, quale fissato dall'art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), sollevata, in relazione agli artt. 8, 9, n. 9, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige), all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), come modificato dal
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
(Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come modificato dal
d.lgs. n. 463 del 1999
e dal
decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige /Südtirol, recanti modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico), nonché in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione), ed ai principi di buon andamento e di leale collaborazione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
A Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
B Tutela del paesaggio
C Inquinamento prodotto da rumore
D Inquinamento dell' aria
E Tutela della flora e della fauna
F Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
b) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12 —
c) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35
d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 gennaio 1980, n. 3
e) Legge provinciale 13 febbraio 2013, n. 1
Art. 1 (Proprietà dell’impianto di depurazione di Bronzolo)
G Valutazione dell' impatto ambientale
H Protezione degli animali
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
A Finanziamento di opere pubbliche
B Espropriazioni per causa pubblica utilità
C Disposizioni procedurali
a) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41
d) Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
e) Decreto del Presidente della Provincia25 marzo 2004, n. 11
f) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
g) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 48
h) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 41
j) Legge provinciale 27 gennaio 2017, n. 1
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19 (Abrogazioni)
Art. 20 (Disposizione finanziaria)
Art. 21 (Entrata in vigore)
l) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
Art. 1 (Modifiche della , recante “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)
Art. 2 (Modifica della , recante “Autonomia delle scuole”)
Art. 3 (Modifiche della , recante “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”)
Art. 4 (Modifica della , recante “Ordinamento dell’apprendistato”)
Art. 4/bis (Modifiche della , “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi)
Art. 5 (Abrogazioni)
Art. 6 (Norma finanziaria)
Art. 7 (Entrata in vigore)
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
Delibere della Giunta provinciale
2024
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Delibera N. 64 del 18.01.2010
Delibera N. 338 del 01.03.2010
Delibera N. 359 del 01.03.2010
Delibera N. 359 del 01.03.2010
Delibera N. 365 del 01.03.2010
Delibera N. 377 del 01.03.2010
Delibera N. 487 del 15.03.2010
Delibera N. 491 del 22.03.2010
Delibera N. 492 del 22.03.2010
Delibera N. 542 del 29.03.2010
Delibera N. 577 del 12.04.2010
Delibera 19 aprile 2010, n. 671
Delibera N. 751 del 03.05.2010
Delibera N. 759 del 03.05.2010
Delibera 3 maggio 2010, n. 764
Delibera 10 maggio 2010, n. 823
Delibera 7 giugno 2010, n. 982
Delibera N. 1032 del 14.06.2010
Delibera N. 1042 del 21.06.2010
Delibera N. 1068 del 21.06.2010
Delibera N. 1186 del 12.07.2010
Delibera N. 1256 del 26.07.2010
Delibera N. 227 del 08.02.2010
Delibera N. 1330 del 17.08.2010
Delibera N. 1370 del 17.08.2010
Delibera 6 settembre 2010, n. 1389
Delibera Nr. 1484 del 13.09.2010
Delibera 20 settembre 2010, n. 1527
Delibera Nr. 1827 del 08.11.2010
Delibera Nr. 1848 del 22.11.2010
Delibera N. 1849 del 22.11.2010
Delibera N. 1858 del 22.11.2010
Delibera N. 1860 del 22.11.2010
Delibera N. 1945 del 29.11.2010
Delibera N. 1982 del 29.11.2010
Delibera N. 2051 del 13.12.2010
Delibera N. 2094 del 20.12.2010
Delibera N. 2134 del 20.12.2010
Delibera N. 2140 del 20.12.2010
Delibera N. 817 del 10.05.2010
Delibera N. 2141 del 20.12.2010
Delibera N. 2163 del 30.12.2010
Delibera N. 2164 del 30.12.2010
Delibera N. 2215 del 30.12.2010
Delibera 8 novembre 2010, n. 1804
Delibera N. 773 del 10.05.2010
2009
2008
Delibera N. 31 del 07.01.2008
Delibera N. 53 del 21.01.2008
Delibera N. 229 del 28.01.2008
Delibera N. 247 del 28.01.2008
Delibera N. 307 del 04.02.2008
Delibera N. 333 del 04.02.2008
Delibera N. 384 del 11.02.2008
Delibera 11 febbraio 2008, n. 409
Delibera N. 475 del 18.02.2008
Delibera N. 486 del 18.02.2008
Delibera N. 703 del 03.03.2008
Delibera N. 723 del 10.03.2008
Delibera N. 733 del 10.03.2008
Delibera N. 734 del 10.03.2008
Delibera N. 864 del 17.03.2008
Delibera N. 987 del 25.03.2008
Delibera N. 1022 del 31.03.2008
Delibera N. 1069 del 31.03.2008
Delibera N. 1187 del 14.04.2008
Delibera N. 1216 del 14.04.2008
Delibera N. 1247 del 14.04.2008
Delibera N. 1283 del 21.04.2008
Delibera N. 1378 del 28.04.2008
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Delibera N. 1677 del 19.05.2008
Delibera N. 1855 del 03.06.2008
Delibera N. 1863 del 03.06.2008
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Delibera 9 giugno 2008, n. 1957
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Delibera N. 2151 del 16.06.2008
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Delibera N. 2320 del 30.06.2008
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Delibera N. 3128 del 01.09.2008
Delibera N. 3295 del 15.09.2008
Delibera N. 3346 del 15.09.2008
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Delibera N. 3851 del 20.10.2008
Delibera 3 novembre 2008, n. 3990
Delibera 10 novembre 2008, n. 4108
Delibera N. 4136 del 10.11.2008
Delibera N. 4172 del 10.11.2008
Delibera N. 4213 del 10.11.2008
Delibera N. 4251 del 17.11.2008
Delibera 9 dicembre 2008, n. 4617
Delibera N. 4678 del 09.12.2008
Delibera Nr. 4688 vom 09.12.2008
Delibera N. 4709 del 15.12.2008
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