1. Per procedure di affidamento con importo a base di gara fino alla soglia UE può essere utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del solo prezzo, sulla base della qualità e del prezzo o sulla base della sola qualità.
2. Per procedure di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul solo prezzo con importo a base di gara fino alla soglia UE, il responsabile unico/la responsabile unica del procedimento applica, con provvedimento motivato, l’esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse secondo i criteri stabiliti qui di seguito.
3. Nel caso di procedure di affidamento di cui al comma 2, le stazioni appaltanti escludono le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
4. Qualora il numero delle offerte sia inferiore a cinque, le stazioni appaltanti escludono le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, aumentata di cinque punti percentuali.
5. L’esclusione automatica non si applica in caso di un'unica offerta.
6. Nel caso di un interesse transfrontaliero certo dell’incarico (per esempio in base alla tipologia e alla natura dell’incarico o dell’importo a base di gara), non è ammessa l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse; ciò tenuto conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea di settore (causa C-147/06 SECAP, ECLI:EU:C:2008:277). Di conseguenza, nel caso di una procedura aperta o di una procedura negoziata con previa pubblicazione del bando, non si può procedere all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.