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In vigore al: 14/10/2016

Delibera N. 359 del 01.03.2010
Approvazione dei criteri per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 4 e 7 della Legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4 e articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 6, comma 4 della Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 per interventi di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia

Allegato B)
Criteri sugli interventi incentivabili, per la presentazione delle domande, la determinazione, l'approvazione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e all'articolo 6, comma 4 della Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 e relative modifiche e integrazioni

Art. 1

Oggetto

Con i presenti criteri, in linea con la politica energetica della Comunità europea, viene regolata l'incentivazione di interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica, per il risparmio energetico e per l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
Ai sensi dell'articolo 2 della Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e relative modifiche e integrazioni, con la presente deliberazione vengono definiti gli interventi incentivabili, i criteri e le modalità per la concessione nonché l'erogazione di contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e all'articolo 6, comma 4 della Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 e relative modifiche e integrazioni.

Art. 2

Beneficiari

Beneficiari di questi contributi sono quelle imprese, ai sensi del Diritto comunitario europeo, operanti nei settori economici dell'industria, artigianato, commercio, turismo e servizi, che nel territorio della Provincia di Bolzano effettuano interventi del tipo descritto nell'articolo 3 dei presenti criteri.
 

Art. 3

Interventi incentivabili

I contributi possono essere concessi per i seguenti interventi che dimostrino un risparmio energetico o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia:
 
a) coibentazione di tetti, solai sottotetto e terrazze non praticabili di edifici esistenti
Gli edifici da coibentare devono essere stati realizzati con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005.
Il materiale coibente da adottare deve avere uno spessore minimo pari a 10 cm.
Realizzata la coibentazione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito per l'edificio è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici posti sotto tutela degli insiemi per i quali è previsto quale misura di salvaguardia il divieto di demolizione, nonché gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.
Sono escluse da contributi:
- coibentazioni in edifici le cui altezze vengono aumentate in misura maggiore a quella necessaria per l'intervento di coibentazione;
- coibentazioni in edifici in cui viene demolito il piano sottotetto, compreso il solaio sottotetto;
- coibentazioni in nuove costruzioni aggiunte.
 
b) coibentazione di pareti esterne, primi solai (controterra o sopra il piano interrato), porticati e terrazze praticabili di edifici esistenti
Le parti di edificio da coibentare devono essere state realizzate con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005.
Il materiale coibente da adottare deve avere uno spessore minimo pari a 6 cm; in casi particolari, in presenza di edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica ed in accordo con l'Ufficio beni architettonici e artistici, detto spessore minimo del materiale coibente può essere ridotto.
Realizzata la coibentazione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito per l'edificio è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici posti sotto tutela degli insiemi per i quali è previsto quale misura di salvaguardia il divieto di demolizione, nonché gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.
Sono escluse da contributi coibentazioni in caso di demolizione e ricostruzione.
 
c) sostituzione di finestre e portefinestre in edifici posti sotto tutela degli insiemi per i quali è previsto, quale misura di salvaguardia, il divieto di demolizione
I nuovi infissi devono essere dotati di vetro con valore Ugpari a massimo 1,2 W/m²K.
La sostituzione di finestre e portefinestre non è ammessa a contributo in edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.
 
d) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda e/o riscaldamento acqua di piscina
Lo scostamento dei collettori solari dalla direzione sud non può superare i 90°.
Impianti con superficie dei collettori non superiore a 10 m2e serbatoi d'acqua fino a 1000 l vengono sovvenzionati indipendentemente dal numero di utilizzatori. Per impianti con superficie dei collettori superiore a 10 m2vengono sovvenzionati al massimo 2 m2di superficie e 200 l di serbatoio d'acqua per utilizzatore ovvero per consumo equivalente.
In un'area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per impianti solari termici per la produzione di acqua calda e/o riscaldamento acqua di piscina.
 
e) installazione di impianti solari termici per riscaldamento e/o raffreddamento
Impianti solari termici per riscaldamento e/o raffreddamento vengono sovvenzionati solo per edifici con fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo di 30 kWh/m²a, CasaClima categoria A.
Vengono sovvenzionati al massimo 0,25 m² di superficie di collettore ogni m² di superficie lorda di piano; è compresa l'eventuale produzione di acqua calda.
Impianti per riscaldamento vengono ammessi a contributo solo per edifici dotati di riscaldamento a bassa temperatura. L'inclinazione dei collettori solari non può essere inferiore a 40° sul piano orizzontale, con uno scostamento non superiore ai 45° dalla direzione sud.
I contributi non vengono concessi in abbinamento ad altri contributi ai sensi dei presenti criteri per impianti di produzione di calore.
In un'area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per impianti solari per il riscaldamento e/o il raffreddamento.
 
f) installazione di impianti di riscaldamento a biomassa solida con caricamento automatico
Il calore utilizzabile deve essere ceduto per intero all'acqua di riscaldamento.
Qualora l'impianto fosse installato in edifici approvati con concessione edilizia rilasciata prima del 14 dicembre 2009, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici posti sotto tutela degli insiemi, per i quali è previsto quale misura di salvaguardia il divieto di demolizione, nonché gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.
Qualora l'impianto fosse installato in edifici approvati con concessione edilizia rilasciata a partire dal 14 dicembre 2009, nonché in caso di demolizione e ricostruzione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 30 kWh/m²a, CasaClima categoria A.
Nel caso di allacciamento di altri edifici può essere sovvenzionato un impianto di riscaldamento con la potenza necessaria insieme alla posa delle tubazioni di teleriscaldamento.
I contributi non vengono concessi in abbinamento ad altri contributi ai sensi dei presenti criteri per impianti di produzione di calore, ad eccezione di impianti solari per la produzione di acqua calda o riscaldamento acqua di piscina.
In un'area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per impianti di riscaldamento a biomassa solida con caricamento automatico.
 
g) installazione di caldaie a gassificazione di legname spezzato
Le caldaie a gassificazione di legname spezzato devono essere dotate di regolazione automatica, il calore utilizzabile deve essere ceduto per intero all'acqua di riscaldamento ed inoltre è da installare un accumulatore termico con un volume mimino di 40 litri per kW di potenza nominale della caldaia.
Qualora l'impianto fosse installato in edifici approvati con concessione edilizia rilasciata prima del 14 dicembre 2009, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici posti sotto tutela degli insiemi, per i quali è previsto quale misura di salvaguardia il divieto di demolizione, nonché gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.
Qualora l'impianto fosse installato in edifici approvati con concessione edilizia rilasciata a partire dal 14 dicembre 2009, nonché in caso di demolizione e ricostruzione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 30 kWh/m²a, CasaClima categoria A.
Nel caso di allacciamento di ulteriori edifici può essere sovvenzionato un impianto di riscaldamento con la potenza necessaria insieme alla posa delle tubazioni di teleriscaldamento.
I contributi non vengono concessi in abbinamento ad altri contributi ai sensi dei presenti criteri per impianti di produzione di calore, ad eccezione di impianti solari per la produzione di acqua calda o riscaldamento acqua di piscina.
In un'area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per caldaie a gassificazione di legname spezzato.
 
h) installazione di pompe di calore geotermiche
Le pompe di calore geotermiche per il riscaldamento vengono ammesse al contributo solo per edifici dotati di riscaldamento a bassa temperatura.
Qualora l'impianto fosse installato in edifici approvati con concessione edilizia rilasciata prima del 14 dicembre 2009, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici posti sotto tutela degli insiemi, per i quali è previsto quale misura di salvaguardia il divieto di demolizione, nonché gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.
Qualora l'impianto fosse installato in edifici approvati con concessione edilizia rilasciata a partire dal 14 dicembre 2009, nonché in caso di demolizione e ricostruzione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 30 kWh/m²a, CasaClima categoria A.
I contributi non vengono concessi in abbinamento ad altri contributi ai sensi dei presenti criteri per impianti di produzione di calore, ad eccezione di impianti solari per la produzione di acqua calda o riscaldamento acqua di piscina.
In un'area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per pompe di calore geotermiche.
 
i) recupero di calore da impianti per la refrigerazione di prodotti
Sono da installare accumulatori termici con un volume adeguato al calore da recuperare, nel caso in cui il consumo di calore non sia continuo.
 
j) installazione di impianti fotovoltaici e centrali eoliche per la produzione di energia elettrica
I contributi vengono concessi solo nel caso in cui non vengano richieste tariffe incentivanti nazionali e se per l'impianto da servire non sussista la possibilità economicamente e tecnicamente sostenibile di allacciamento alla rete elettrica. Sono esclusi da questa norma gli impianti fotovoltaici finanziati da programmi UE.
 
k) studi di fattibilità tecnico - economica
Il contributo viene concesso per studi di fattibilità o ricerche specifiche finalizzati al risparmio energetico e/o all'utilizzo di energie rinnovabili.
 

Art. 4

Presentazione delle domande

Le domande per gli interventi ai sensi dell'articolo 3 vanno presentate utilizzando i prestampati predisposti dall'Amministrazione provinciale o redatte esattamente secondo lo stesso modello, provviste di marca da bollo e inoltrate all'Ufficio risparmio energetico prima dell'inizio dei lavori. Un intervento singolo non può essere suddiviso su più domande.
Quale data di consegna si considera la data di protocollo apposta dall'Amministrazione provinciale. Solamente in caso di inoltro della domanda mediante servizio postale, vale la data di consegna all'Ufficio postale.
Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 
a) coibentazione di tetti, solai sottotetto e terrazze non praticabili di edifici già esistenti:
- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- progetto dell'edificio
- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo l'esecuzione dell'intervento (solo per i casi previsti all'articolo 3)
- autocertificazione riguardante il possesso dell' autorizzazione del Comune per la realizzazione dell'intervento
- autocertificazione riguardante il possesso del certificato CasaClima, da consegnare al momento della presentazione della domanda di erogazione (solo per i casi previsti all'articolo 3);
 
b) coibentazione di pareti esterne, primi solai (controterra o sopra il piano interrato), porticati e terrazze praticabili in edifici già esistenti:
- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- progetto dell'edificio
- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo la realizzazione dell'intervento (solo per i casi previsti all'articolo 3)
- autocertificazione riguardante il possesso dell' autorizzazione del Comune per la realizzazione dell'intervento
- autocertificazione riguardante il possesso del certificato CasaClima, da consegnare al momento della presentazione della domanda di erogazione (solo per i casi previsti all'articolo 3);
 
c) sostituzione di finestre e portefinestre in edifici posti sotto tutela degli insiemi per i quali è previsto, quale misura di salvaguardia, il divieto di demolizione:
- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- autocertificazione riguardante il possesso dell' autorizzazione del Comune per la realizzazione dell'intervento;
 
d) installazioni di impianti solari termici per la produzione di acqua calda e/o riscaldamento acqua di piscina:
- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- progetto con indicazione della disposizione, direzione ed inclinazione dei collettori solari
- relazione tecnica (non richiesta se la spesa complessiva indicata in preventivo non supera i 15.000 Euro IVA esclusa)
- autocertificazione riguardante il possesso dell'autorizzazione del Comune per la realizzazione dell'intervento;
 
e) installazioni di impianti solari termici per riscaldamento e/o raffreddamento:
- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- progetto con indicazione della disposizione, direzione ed inclinazione dei collettori solari
- relazione tecnica
- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo la realizzazione dell'intervento
- autocertificazione riguardante il possesso dell'autorizzazione del Comune per la realizzazione dell'intervento
- autocertificazione riguardante il possesso del certificato CasaClima, da consegnare al momento della presentazione della domanda di erogazione;
 
f) installazione di impianti di riscaldamento a biomassa solida con caricamento automatico:
- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- schema di funzionamento (non richiesto fino ad una potenzialità al focolare di 35 kW)
- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo la realizzazione dell'intervento (solo per i casi previsti all'articolo 3)
- autocertificazione riguardante il possesso del certificato CasaClima, da consegnare al momento della presentazione della domanda di erogazione (solo per i casi previsti all'articolo 3);
 
g) installazione di caldaie a gassificazione di legname spezzato:
- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- schema di funzionamento (non richiesto fino ad una potenzialità al focolare di 35 kW)
- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo la realizzazione dell'intervento (solo per i casi previsti all'articolo 3)
- autocertificazione riguardante il possesso del certificato CasaClima, da consegnare al momento della presentazione della domanda di erogazione (solo per i casi previsti all'articolo 3);
 
h) installazione di pompe di calore geotermiche:
- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- relazione tecnica
- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo la realizzazione dell'intervento (solo per i casi previsti all'articolo 3)
- autocertificazione riguardante il possesso del certificato CasaClima, da consegnare al momento della presentazione della domanda di erogazione (solo per i casi previsti all'articolo 3);
 
i) recupero di calore da impianti per la refrigerazione di prodotti:
- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- schema di funzionamento
 
j) installazione di impianti fotovoltaici e centrali eoliche per la produzione di energia elettrica:
- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- progetto con indicazione della disposizione dei pannelli fotovoltaici o della centrale eolica
- relazione tecnica ( non richiesta se l'impianto ha una potenza installata massima di 1 kWp)
- autocertificazione riguardante il possesso dell'autorizzazione del Comune per la realizzazione dell'intervento;
 
k) studi di fattibilità tecnico - economica:
- preventivo di spesa
- descrizione dettagliata dei contenuti dello studio
- contestualmente alla presentazione della domanda di erogazione va allegata copia dello studio.
Oltre alla documentazione sopradescritta, qualora lo ritenesse necessario, l'Ufficio può richiedere la presentazione di ulteriori informazioni o documentazioni integrative.
Dietro specifica richiesta, le ditte interessate invieranno all'Ufficio risparmio energetico la documentazione tecnica e i listini prezzi degli impianti e dei materiali impiegati nei vari tipi d'intervento.
Domande, con preventivo riguardante l'intervento al netto di IVA inferiore a 6.000 Euro e domande incomplete per le quali la documentazione mancante non viene presentata entro i termini previsti dall'Ufficio, non saranno oggetto di contributo.
Domande di varianti aventi per oggetto spese aggiuntive riferite a domande di contributo già presentate sono da inoltrare all'Ufficio risparmio energetico provviste di marca da bollo. Possono essere sovvenzionate solo spese aggiuntive non riconducibili ad aumenti di prezzi.
Le domande di varianti con spese aggiuntive possono essere inoltrate solo prima dell'approvazione del contributo con decreto dell'Assessore.
In ogni caso le fatture riguardanti la variante non devono essere emesse con data anteriore alla data di inoltro della domanda di variante.
In fase di presentazione di una variante corredata della prevista documentazione inerente al relativo intervento è possibile variare il tipo di intervento optando tra impianti di riscaldamento a biomassa solida con caricamento automatico, caldaie a gassificazione di legname spezzato, pompe di calore geotermiche e impianti solari termici per il riscaldamento e/o il raffreddamento.
 

Art. 5

Determinazione e approvazione dei contributi

I contributi vengono concessi nel rispetto della norma “de minimis”, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de-minimis), nella misura massima del 30% dei costi ammissibili per ogni singolo intervento.
Per l'installazione di impianti fotovoltaici, finanziati attraverso programmi UE, può essere concesso un contributo massimo fino al 20% nell'ambito del relativo programma UE.
 
Per gli interventi sovvenzionati non può essere inoltrata ulteriore richiesta di contribuzione a carico del bilancio provinciale.
L'approvazione dei contributi avviene con decreto dell'Assessore per l'energia in ordine cronologico  per tipologia d'intervento secondo la data di inoltro delle domande di contributo e può basarsi sia sul preventivo di spesa sia sulle fatture.
Le domande di particolare rilevanza pubblica possono essere trattate in via prioritaria.
I contributi possono essere concessi solamente per materiali ed impianti nuovi di fabbrica necessari alla realizzazione dell'intervento e che contribuiscono al risparmio energetico.
La sostituzione di impianti già assegnatari di contributo può essere rifinanziata dopo la scadenza prevista di 15 anni.
Costi ammissibili per i singoli interventi:
 
a) coibentazioni di tetti, solai sottotetto e terrazze non praticabili di edifici esistenti:
- 80,00 € per m² di superficie coibentata con uno spessore coibente di 10 cm + 3,00 € per m² per ogni centimetro di spessore aggiuntivo;
 
b) coibentazioni di pareti esterne, primi solai (controterra o sopra il piano interrato), porticati e terrazze praticabili in edifici esistenti:
- con polistirolo fino a 6 cm di spessore coibente 65,00 € per m² di superficie coibentata + 2,00 € per m²  per ogni centimetro di spessore aggiuntivo
- con altri materiali coibenti fino a 6 cm di spessore coibente 75,00 € per m² di superficie coibentata + 3,00 € per m² per ogni centimetro di spessore aggiuntivo;
 
c) sostituzione di finestre e portefinestre in edifici posti sotto tutela degli insiemi per i quali è previsto, quale misura di salvaguardia, il divieto di demolizione:
- 400,00 € per m² di superficie degli infissi;
 
d) installazioni di impianti solari termici per la produzione di acqua calda e/o riscaldamento acqua di piscina:
- con collettori piani:
2.500,00 € per impianto + 680,00 € per m² di superficie assorbente + 4,00 € per litro di accumulo + ulteriori scambiatori di calore
- con collettori sottovuoto:
2.500,00 € per impianto + 850,00 € per m² di superficie d'apertura + 4,00 € per litro di accumulo + ulteriori scambiatori di calore
- con assorbitori solari per piscine:
2.500,00 € per impianto + 150,00 € per m² di superficie assorbente;
 
e) installazioni di impianti solari termici per riscaldamento e/o raffreddamento:
- con collettori piani:
2.500,00 € per impianto + 680,00 € per m² di superficie assorbente + 1,70 € per litro di accumulo tampone + 4,00 € per litro di accumulo sanitario
- con collettori sottovuoto:
2.500,00 € per impianto + 850,00 € per m² di superficie d'apertura + 1,70 € per litro di accumulo + 4,00 € per litro di accumulo sanitario;
 
f) installazione di impianti di riscaldamento a biomassa solida con caricamento automatico:
- impianti di riscaldamento a minuzzoli con potenza nominale inferiore a 40 kW:
23.000,00 €  per impianto + 1,70 € per litro di accumulo tampone
- impianti di riscaldamento a minuzzoli con potenza nominale pari o superiore a 40 kW:
caldaia con estrazione, regolazione della combustione e dell'impianto +  1,70 € per litro di accumulo tampone + montaggio, allacciamento e messa in funzione fino al 20% della spesa ammessa per i materiali
- impianti di riscaldamento a pellet con potenza inferiore ai 40 kW:
13.000,00 € per impianto + 80,00 € per kW di potenza utile nominale + 1,70 € per litro di accumulo tampone
- impianti di riscaldamento a pellet con potenza pari o superiore ai 40 kW:
caldaia con estrazione, regolazione della combustione e dell'impianto +  1,70 € per litro di accumulo tampone + montaggio, allacciamento e messa in funzione fino al 20% della spesa ammessa per i materiali
- nel caso di allacciamento di ulteriori edifici:
posa delle tubazioni di teleriscaldamento compresi i lavori di scavo;
 
g) installazione di caldaie a gassificazione di legname spezzato:
- 8.000,00 € per impianto + 80,00 € per kW di potenza utile nominale +  1,70 € per litro di accumulo tampone
- nel caso di allacciamento di ulteriori edifici:
posa delle tubazioni di teleriscaldamento compresi i lavori di scavo;
 
h) installazione di pompe di calore geotermiche:
- pompa di calore con regolazione d'impianto +  1,70 € per litro di accumulo tampone + montaggio, allacciamento e messa in funzione fino al 20% della spesa ammessa per i materiali + impianto di prelievo calore (con di perforazione del suolo con sonda 55,00 € per metro lineare di perforazione);
 
i) recupero di calore da impianti per la refrigerazione di prodotti:
- 1,70 € per litro di accumulo tampone + 4,00 € per litro di accumulo sanitario + scambiatori di calore per la condensazione + montaggio, allacciamento e messa in funzione fino al 20% della spesa ammessa per i materiali;
 
j) installazione di impianti fotovoltaici e centrali eoliche per la produzione di energia elettrica:
- impianti fotovoltaici:
10.000,00 € per kWpdi potenza nominale dell'impianto + 1.000,00 € per kW di potenza nominale dell'inverter
- impianti fotovoltaici finanziati attraverso programmi UE:
impianto tecnico con strutture di supporto + cabina contatori + montaggio, allacciamento, messa in funzione e collaudo tecnico
- centrali eoliche:
impianto tecnico + strutture di supporto + montaggio, allacciamento e messa in funzione;
 
k) studi di fattibilità tecnico - economica:
- onorari per esperti, università e strutture specializzate.
Il contributo può essere concesso anche per le spese tecniche nonché per i costi per la certificazione dell'edificio fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo ammissibile dell'intervento, al netto di IVA.
 

Art. 6

Erogazione dei contributi

I richiedenti devono inoltrare le fatture originali quietanzate per l'intervento in oggetto previa richiesta scritta da parte dell'Ufficio risparmio energetico.
Ad eccezione delle fatture per spese tecniche non possono essere emesse fatture con data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo; in caso contrario non può essere concesso alcun contributo per le fatture interessate.
Le fatture devono essere intestate ai richiedenti e i costi devono essere descritti in maniera dettagliata per ogni tipo di intervento.
Il contributo può essere erogato anche se sono stati utilizzati marche, tipi o materiali diversi da quelli descritti nella domanda, purché rispettino i presenti criteri.
I contributi vengono erogati nel modo seguente:
- per spese ammesse a contributo inferiori a 500.000 Euro al netto di IVA, in unica soluzione
- per spese ammesse a contributo a partire da 500.000 Euro al netto di IVA, su richiesta dell'interessato, dopo verifica dello stato di avanzamento e presentazione delle fatture originali quietanzate, in rate di acconto (4 al massimo) per non più del 90% del contributo assegnato.
Può essere anche erogato un anticipo nella misura massima del 50% del contributo concesso.
L'erogazione del contributo sotto forma di anticipo avviene su relativa richiesta e dopo presentazione di una dichiarazione del Sindaco o del tecnico dell'Ufficio addetto, che confermi l'inizio dei lavori e dopo presentazione di una garanzia bancaria nella misura dell'anticipo, aumentata del 20% e con una durata fino a svincolo da parte dell'Ufficio risparmio energetico; l'erogazione del restante contributo avviene dopo verifica degli stati di avanzamento e dopo presentazione delle fatture originali quietanzate in massimo tre rate fino ad un totale del 90% del contributo concesso.
L'erogazione della parte restante avviene dopo presentazione delle fatture originali quietanzate che dimostrino la spesa totale.
Nel caso di leasing vanno inoltrati il contratto di leasing, nonché le copie delle fatture quietanzate delle ditte che hanno eseguito i lavori per l'intervento in oggetto. Il contratto di leasing e le fatture, ad eccezione di quelle per spese tecniche non possono essere emesse con data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo. Per l'accertamento della spesa ammessa a contributo vengono prese in considerazione le fatture delle ditte che hanno eseguito i lavori.
Gli impianti oggetto di contributo non possono essere rimossi dalla loro ubicazione prima del raggiungimento della scadenza prevista di 15 anni, altrimenti il contributo dovrà essere rimborsato dal beneficiario.
Nel caso di contratti di fornitura calore (contracting) è l'impresa fornitrice a dover inoltrare le domande di contributo per gli interventi previsti da questi criteri.
In aggiunta alla documentazione prevista per il relativo tipo di intervento, alla domanda di contributo va allegata una copia del contratto di fornitura calore.
Gli impianti oggetto di contributo non possono essere rimossi dalla loro ubicazione prima del raggiungimento della scadenza prevista di 15 anni, altrimenti il contributo dovrà essere rimborsato dal beneficiario.
 

Art. 7

Revoca dei contributi

Qualora, dopo l'avvenuta erogazione del contributo, si rilevassero vizi nei presupposti per l'erogazione del contributo o false dichiarazioni, il contributo verrà revocato e lo stesso dovrà essere restituito dal beneficiario comprensivo di interessi legali.
 

Art. 8

Controlli

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge Provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17 e relative modifiche e integrazioni, l'Ufficio risparmio energetico effettua controlli a campione in ordine ad almeno il 6% degli interventi incentivati.
L'individuazione delle domande da controllare avviene in compresenza del/della direttore/ direttrice e due collaboratori/collaboratrici dell'Ufficio risparmio energetico attraverso un software, secondo il principio di casualità, nel mese successivo alla presentazione delle fatture e, comunque, prima dell'erogazione dei contributi. I risultati vengono riportati in verbale.
Sono oggetto di controllo i seguenti elementi:
- la veridicità delle autocertificazioni;
- il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'articolo 1 dei presenti criteri per il risparmio energetico e per la tutela dell'ambiente mediante collaudi tecnici per la verifica dell'esecuzione a regola d'arte e della funzionalità da parte dei collaboratori tecnici addetti dell'Ufficio risparmio energetico.
L'Ufficio risparmio energetico è autorizzato ad effettuare ulteriori controlli qualora li ritenesse necessari.
 

Art. 9

Definizioni

Le definizioni riportate sono valide per i campi di applicazione descritti in questi criteri:
- intervento:
ogni singola misura contemplata nell'articolo 3 di questi criteri;
- edificio:
costruzione separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto oppure mediante spazi vuoti, che disponga di proprio accesso e che abbia, se multipiano, una scala autonoma;
- scheda tecnica:
modello, predisposto dall'Ufficio risparmio energetico, per l'indicazione dei dati tecnici ed economici che deve essere sottoscritto dal richiedente e, in base al tipo di intervento, dal tecnico o dall'artigiano;
- preventivo di spesa:
valutazione dettagliata dei costi, predisposta da una ditta o da un tecnico, che può anche essere integrata nella scheda tecnica secondo la tipologia dell'intervento prevista;

- relazione tecnica:

relazione sottoscritta da un tecnico autorizzato iscritto all'Albo professionale e composta dai seguenti documenti:
dati di individuazione del committente e del luogo dell'intervento, descrizione dettagliata dello stato di fatto e degli interventi in progetto, calcolo del risparmio energetico conseguito grazie all'intervento, nonché secondo la tipologia di intervento tutti i calcoli necessari, progetti e schemi di funzionamento;

- materiale coibente:

materiale da costruzione con conducibilità termica inferiore a 0,1 W/mK;
- pompe di calore geotermiche:
pompe di calore per lo sfruttamento dell'energia accumulata nella terra e nelle acque di superficie o sotterranee;
- riscaldamento a bassa temperatura:
sistema di riscaldamento con una temperatura di mandata non superiore a 40°C.
 

Art. 10

Norme transitorie

I presenti criteri trovano applicazione a tutte le domande inoltrate a partire dall'entrata in vigore degli stessi.
Alle domande presentate nel periodo dal 14 dicembre 2009 fino all'entrata in vigore dei presenti criteri i contributi possono essere concessi a condizione che gli interventi, anche qualora fossero già iniziati o conclusi, rispettino le condizioni di cui ai presenti criteri.
ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
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ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
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ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
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ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
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ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
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ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
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ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
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ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
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ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
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ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 392 del 30.09.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 407 del 08.10.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 460 del 22.10.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 469 del 31.10.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 476 del 06.11.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 489 del 17.11.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 494 del 18.11.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 496 del 18.11.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 499 del 19.11.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 515 del 28.11.1997
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 521 vom 28.11.1997
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 542 vom 15.12.1997
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Beschluß Nr. 8 vom 16.12.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Ordinanza N. 10 del 22.12.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 567 del 22.12.1997
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 572 del 23.12.1997
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