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In vigore al: 14/10/2016

Delibera N. 759 del 03.05.2010
Linee guida per la gestione operativa in ambito provinciale del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi

Allegato I

Linee guida per la gestione operativa in ambito provinciale del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi

 
1. PREMESSA
Alla luce dei cambiamenti introdotti dalla nuova legislazione comunitaria nel settore dei controlli sanitari sugli alimenti e sui mangimi (cosiddetto «pacchetto igiene»), nelle more dell'emanazione da parte della Commissione Europea di un nuovo Regolamento sul Sistema d'Allerta, considerate le criticità rilevate in fase di applicazione di quanto previsto dall'Intesa sancita il 15 dicembre 2005, è emersa la necessità di integrare e/o modificare l'Intesa stessa, comprendendo anche quanto previsto per il Sistema di Allerta nel settore mangimistico, con Intesa sancita il 18 aprile 2007.
Il presente protocollo è stato pertanto definito per permettere la gestione omogenea in ambito nazionale dei Sistemi di Allerta (Reg. CE 178/2002, art. 50), per alimenti destinati al consumo umano e per mangimi, al fine di garantire la tutela della salute pubblica, degli animali e della salubrità dell'ambiente, consentendo uno scambio rapido di informazioni riguardo alle misure adottate e alle azioni intraprese in relazione a alimenti e mangimi già immessi sul mercato che rappresentano un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente.
E' fatta salva l'adozione di tutti i provvedimenti previsti dalla normativa in vigore.
 
2. DEFINIZIONI
Si applicano le definizioni del Reg. CE 178/2002, a cui pertanto si rimanda.
Per praticità si riporta il seguente elenco comprendente anche alcune definizioni mutuate dalle precedenti Intese sull'allerta alimenti e mangimi:
Sistema di allarme rapido: procedura codificata atta a garantire la rapidità delle comunicazioni e dei provvedimenti conseguenti, da adottare a seguito di riscontro di alimento o mangime che rappresenta grave rischio per la salute del consumatore;
Alimento (o prodotto alimentare o derrata alimentare): qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad esser ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da essere umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento;
Prodotto intermedio: prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni, nonché i semilavorati non destinati al consumatore;
Mangime (o alimento per animali): qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali;
Impresa alimentare e del settore dei mangimi (di seguito denominata Impresa): ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, magazzinaggio, trasporto o distribuzione e di somministrazione di alimenti e/o mangimi;
Operatore del settore: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa posta sotto il suo controllo;
Immissione sul mercato: la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta;
Commercio al dettaglio: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni. I ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso;
Consumatore finale: il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare;
Pericolo o elemento di pericolo: agente biologico-chimico-fisico contenuto in un alimento o mangime o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute;
Rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Si sottolinea che la rintracciabilità deve riguardare anche alimenti e mangimi qualora contengano, anche in parte, un prodotto oggetto di allerta;
Rischio: funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo;
Ritiro dell'alimento: qualsiasi misura volta ad impedire la distribuzione e l'offerta al consumatore di un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare;
Ritiro del mangime: qualsiasi misura volta ad impedire la distribuzione e l'offerta all'utente del mangime non conforme al requisito di sicurezza dei mangimi;
Richiamo dell'alimento: qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta anche al consumatore finale, da attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute;
Richiamo del mangime: qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta all'utente del mangime, da attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute;
Nodo regionale/provinciale: punto di contatto designato dall'autorità regionale/provinciale per lo scambio delle informazioni rapide con gli altri componenti della rete (altri nodi regionali/provinciali e Ministero) e con gli organi di controllo sul territorio (AS, Laboratori pubblici);
Segnalazioni per informazione: comunicazioni strutturate riguardanti alimenti, mangimi e materiali a contatto con alimenti in relazione a cui non viene richiesto un intervento rapido, in quanto non sussistono le condizioni affinché tali prodotti possano recare danno grave al consumatore oppure è già stata adottata ogni iniziativa volta ad evitarne la commercializzazione o il consumo da parte del consumatore;
Informazioni di carattere generale: comunicazioni non strutturate recanti notizie di interesse generale sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
AS: Azienda sanitaria dell'Alto Adige
ASL: Azienda/e sanitaria/e extraprovinciale/i
 
3. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le presenti Linee Guida si applicano ogniqualvolta esista un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente, dovuto ad alimenti o mangimi già immessi sul mercato, nei casi di:
1. superamento nell'alimento o nel mangime dei limiti fissati dalle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare;
2. alimenti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano, qualora rappresentino un grave rischio per la salute del consumatore. A tal fine bisogna considerare quanto previsto dall'articolo 14 del Reg. 178/2002;
3. mangimi che hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale. A tal fine bisogna considerare quanto previsto dall'articolo 15 del Reg. 178/2002.
Nel caso in cui si sospetti la presenza di un rischio grave, ma non siano disponibili sufficienti informazioni o dati scientifici al riguardo, sulla base del principio di precauzione, di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 178/2002, si procede all'immediata attivazione del Sistema di Allerta.
Tenuto conto del documento di lavoro (Draft) della Comunità Europea riguardante le misure di implementazione del Sistema di Allerta per alimenti e mangimi previsto dal Reg. CE 178/2002, per l'identificazione di un grave rischio e di situazioni nelle quali si rende, invece, necessaria una valutazione scientifica (*) per accertare la presenza di un grave rischio sanitario negli alimenti, si ritiene utile riportare in allegato D - criteri per notifica rischio, gli elenchi relativi agli alimenti, di cui al Capitolo 3 del suddetto documento.
(*) Tale valutazione dovrà essere impostata su un approccio di tipo scientifico che tenga conto, a seconda delle diverse situazioni che si possono prospettare, di ogni altro eventuale aspetto connesso con la sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti, come ad esempio le normali condizioni di utilizzo da parte del consumatore, le informazioni fornite dall'operatore del settore con l'etichettatura e la presentazione, ecc. Sulla base di tale presupposto l'accettabilità sotto il profilo igienico-sanitario di un determinato alimento o materiale a contatto con alimenti, dipenderà da una combinazione di fattori che dovranno, conformemente a quanto prevede l'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 178/2002, essere presi in esame di volta in volta e saranno determinanti nella scelta della decisione finale da adottare.
Analogamente le presenti Linee Guida si applicano anche ai prodotti intermedi di alimenti e mangimi, qualora rappresentino un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente, e siano già immessi sul mercato, nonché ai materiali e agli oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti di cui al Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004.
Sono compresi nel campo di applicazione delle presenti Linee Guida anche eventuali riscontri ottenuti nell'ambito dell'autocontrollo su alimenti o mangimi già immessi sul mercato.
Se un alimento o un mangime a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti o mangimi della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti o mangimi contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio (art. 14, comma 6 del Reg. CE 178/2002).
Sono esclusi dal campo di applicazione:
1. criteri microbiologici di igiene di processo;
2. frodi commerciali che non rappresentano un rischio attuale o potenziale per il consumatore;
3. mangimi nei quali l'agente biologico potenzialmente pericoloso risulta non vitale;
4. gli alimenti che per loro natura sono destinati a subire un trattamento prima del consumo, tali da renderli innocui alla salute umana o animale.
 
4. PUNTI DI CONTATTO
1. Punti di contatto a livello provinciale
Nel Sistema di Allerta nell'ambito della Provincia Autonoma di Bolzano sono coinvolti i seguenti soggetti, ciascuno dei quali deve individuare al proprio interno il relativo «punto di contatto», utilizzando l'apposita scheda:
a) Servizi Igiene e sanità pubblica e/o Servizio veterinario aziendale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige;
b) Ufficio provinciale Igiene e salute pubblica e/o Servizio veterinario provinciale;
2. Punti di contatto a livello extraprovinciale
a) Uffici periferici del Ministero della Salute;
b) Ministero della Salute: Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e della nutrizione.
c) Nodi delle Regioni e delle altre Province Autonome
L'Ufficio provinciale Igiene e salute pubblica e il Servizio veterinario provinciale designano il proprio nodo provinciale, punto di contatto per lo scambio delle informazioni rapide con gli altri componenti della rete (nodi regionali e Ministero) e con gli organi di controllo sul territorio (AS, Laboratori pubblici).
Ciascun Nodo Regionale/Provinciale fornisce al punto di contatto nazionale e agli altri Nodi Regionali/Provinciali l'indirizzo di posta elettronica dedicato alla ricezione delle comunicazioni relative al sistema d'allerta e informazioni dettagliate sul personale referente (nominativo, qualifica, recapito telefonico, fax, ecc.).
Tali informazioni devono essere raccolte e trasmesse e periodicamente aggiornate utilizzando l'apposita scheda.
Nei casi di volta in volta stabiliti dall'Ufficio Igiene e Salute pubblica e/o dal Servizio veterinario provinciale o in caso di difficoltà tecniche che rendano impossibile contattare le persone dei punti di contatto provinciali reperibili, le attività sopra elencate del nodo provinciale possono essere eseguite direttamente dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità pubblica o dal Responsabile del Servizio veterinario aziendale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. In tali casi, i Responsabili di turno sono tenuti ad informare successivamente i relativi punti di contatto provinciali.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi ai punti di contatto devono essere fatti utilizzando l'allegato E - punti di contatto.
 
5. ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA E PROCEDURE DI NOTIFICA
Ogni qual volta i Servizi Igiene e sanità pubblica e/o il Servizio veterinario aziendale dell'Azienda sanitaria o il Servizio degli Uffici Periferici del Ministero della Salute dispongano di informazioni relative alla presenza di un rischio grave per la salute umana, animale o per l'ambiente, legato ad alimenti e mangimi, di cui al precedente punto 3, attiva il Sistema di Allerta trasmettendo, preferibilmente per posta elettronica, eventualmente seguita da spedizione a mezzo postale o fax, l'allegato A - «Attivazione sistema di allerta», corredato da:
[] allegato B - «scheda di notifica - Market notification»
[] copia del verbale di campionamento
[] rapporto di prova
[] copia del DDT relativo all'eventuale acquisto del prodotto e/o all'eventuale vendita del prodotto in un Paese estero
[] allegato C- «Elenco clienti» e, se disponibile, dal codice EAN.
L'allegato B1 - «Informazioni addizionali - Follow up», va utilizzato per ogni successiva comunicazione con la quale trasmettere ulteriori informazioni quali: eventuali successive diramazioni della rete commerciale, ulteriori Paesi membri o extracomunitari interessati alla commercializzazione del prodotto di cui si è conosciuta successivamente la rete di distribuzione, misure volontarie prese dalla ditta (ritiro dei prodotti), cambio di destinazione d'uso, ecc.
I Laboratori pubblici di riferimento devono operare assicurando la massima efficacia del Sistema di Allerta e, in particolare, devono garantire tempi rapidi per l'esecuzione delle analisi sulle matrici sottoposte a campionamento nonché per la loro refertazione.
 
6. COMPETENZE DELL'AZIENDA SANITARIA (AS)
Sugli alimenti e sui mangimi oggetto di allerta dovranno essere adottati i provvedimenti ritenuti più adatti per tutelare la salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente.
Fatte salve eventuali norme speciali in materia, in linea di massima, salvo diverse valutazioni di volta in volta individuate, si procederà secondo i seguenti principi:
[] CAMPIONAMENTO
non dovrà essere sottoposto ad ulteriore campionamento lo stesso lotto sul quale è stata riscontrata l'irregolarità, mentre verrà valutata caso per caso, in funzione della valutazione del rischio, l'opportunità di effettuare campioni ufficiali in lotti diversi dello stesso prodotto.
Si dovrà, invece, procedere a prelievo ufficiale nel caso in cui l'irregolarità sia stata riscontrata in un prodotto presentato in confezione non più integra a seguito di un reclamo.
[] VERIFICA SUL RITIRO/RICHIAMO DEI PRODOTTI
Nel dettaglio, il Servizio competente dell'AS deve:
a) verificare l'immediato avvio delle procedure di ritiro dal mercato da parte dell'operatore secondo le modalità dallo stesso previste, acquisendo le informazioni necessarie e verificando la congruenza di tali procedure soprattutto se questo aspetto non era già stato esaminato in precedenza in fase di vigilanza;
b) acquisire la lista di distribuzione del prodotto, possibilmente in formato elettronico, avendo cura di verificarne la completezza (indirizzi completi, lotto, scadenza/TMC, quantità di prodotto fornito, data della transazione, n. documento di trasporto);
c) segnalare, al nodo provinciale di riferimento e, se del caso, agli altri Servizi Igiene e sanità pubblica o Servizio veterinario aziendale dell'AS, le modalità di ritiro del prodotto (es. conferimento presso una piattaforma logistica o presso una sede diversa da quella dell'operatore commerciale coinvolto);
d) verificare l'effettivo ritiro del prodotto dal commercio, anche mediante verifica dei documenti di trasporto o altra documentazione pertinente.
La verifica potrà essere condotta a campione presso i clienti che svolgono attività di vendita di alimenti o di somministrazione diretta al consumatore finale. Presso grossisti/importatori, invece, dovrà essere sistematica, al fine di verificare l'attuazione delle procedure di ritiro e di acquisire la documentazione di ulteriori distribuzioni secondarie.
Per definire in modo omogeneo i criteri di rappresentatività del campione di ditte, che effettuano la vendita di alimenti o la somministrazione diretta al consumatore finale, da sottoporre a verifica, si suggeriscono i seguenti criteri:
- gravità del rischio;
- periodo di vita commerciale del prodotto;
- ampiezza della rete di commercializzazione;
e) verificare la gestione del prodotto eventualmente già ritirato dall'operatore, anche in relazione alla possibile destinazione finale in merito alla quale dovranno essere acquisite le necessarie informazioni;
f) disporre, in caso di inadempienza, ogni azione sostitutiva necessaria ai fini della tutela della salute pubblica (es. sequestro cautelativo del prodotto reperito sul mercato e non soggetto a provvedimento di ritiro);
g) comunicare, in caso di riscontro di non conformità delle procedure di ritiro, tale informazione ai Servizi Igiene e sanità pubblica o Servizio veterinario aziendale dell'AS interessati e al Nodo Provinciale, al fine di consentire ulteriori verifiche e di assumere i provvedimenti di competenza (prescrizioni, sanzioni, ecc.). Le non conformità rilevate dovranno essere comunicate fornendo, ad esempio, le seguenti note informative:
- la ditta fornitrice non ha attivato le procedure di ritiro;
- la ditta (cliente) non ha ricevuto dal proprio fornitore corrette informazioni per il ritiro del prodotto;
- la ditta (cliente) che ha ricevuto dal proprio fornitore informazioni per il ritiro del prodotto ma le stesse non sono pertinenti (es. prodotto non commercializzato/fornitura non pervenuta); l'indirizzo del cliente non è corretto;
h) comunicare al Nodo Provinciale mediante allegato F «esiti accertamenti» i provvedimenti assunti; in particolare si avrà cura di comunicare gli esiti degli accertamenti relativamente al prodotto oggetto di ritiro e alla funzionalità del sistema di rintraccio. A seconda dei casi, andranno fornite le seguenti informazioni:
- il prodotto è stato ritirato;
- il prodotto è accantonato in attesa di ritiro;
- il prodotto è stato ulteriormente distribuito: in tal caso andranno attivate nuovamente le procedure di cui ai punti precedenti (allegato B1);
- il prodotto è stato venduto al consumatore finale o nel caso dei mangimi il prodotto è stato venduto all'utilizzatore tramite scontrino fiscale. In caso di grave rischio andrà valutata la possibilità di un richiamo;
- il prodotto è in vendita (in tal caso andrà adottato il provvedimento di sequestro).
Pertanto non sono sufficienti risposte del tipo: «il prodotto non è stato reperito» senza ulteriore motivazione;
i) adottare provvedimenti sanzionatori in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del Regolamento ai sensi del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 190.
L'attività di ritiro è a totale carico dell'operatore che deve dare preventiva comunicazione a tutti i clienti.
[] ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SUI PRODOTTI RITIRATI
A. alimenti
Gli alimenti, ritirati dal mercato conformemente all'art. 19 del Regolamento (CE) n. 178/2002, possono essere, previa autorizzazione dell'autorità competente, sottoposti a una delle seguenti operazioni:
1. ulteriore trasformazione:
i prodotti immessi sul mercato che non soddisfano i criteri di sicurezza alimentare in base a quanto stabilito dall'art. 7 del Regolamento (CE) n. 2073/05 possono essere sottoposti ad ulteriore trasformazione mediante un trattamento che elimini il rischio in questione; tale trattamento può essere effettuato solo da operatori del settore alimentare diversi dai venditori al dettaglio.
2. utilizzazione per scopi diversi:
L'operatore del settore alimentare può utilizzare la partita per scopi diversi da quelli per i quali essa era originariamente prevista, purché tale uso non comporti un rischio per la salute umana o animale e per l'ambiente.
3. distruzione:
qualora il prodotto non rientri nelle succitate destinazioni, deve essere distrutto mediante idoneo metodo.
B. mangimi
I mangimi ritirati dal mercato, perché non conformi ai requisiti di sicurezza, possono essere, previa autorizzazione dell'autorità competente, sottoposti a una delle seguenti operazioni:
1. destinazione a specie animali diverse da quelle cui era destinato:
in caso di non conformità relativa a una o più sostanze (materia prima, additivo, ecc.) non consentite per la specie animale cui erano destinati, i prodotti non conformi possono essere destinati alla alimentazione di animali di altre specie, purché dette sostanze siano ammesse per l'alimentazione delle specie cui si intende destinarli.
2. bonifica:
sono riammessi alla alimentazione degli animali i prodotti non conformi, bonificati mediante idonei metodi, consentiti ai sensi della vigente normativa (trattamento termico, ecc.), atti a escludere il rischio per la salute pubblica.
3. distruzione:
qualora il prodotto non rientri nelle succitate destinazioni, deve essere eliminato mediante idoneo metodo.
Qualora per l'effettuazione dei trattamenti di cui sopra si intenda utilizzare una sede diversa da quella dell'operatore che ha provveduto al ritiro del prodotto, dovrà essere data informazione alle competenti autorità (ASL, Regione/Provincia Autonoma, Ministero della salute) e adottati i necessari provvedimenti (es. trasferimento prodotto in vincolo sanitario).
C. prodotti sottoposti a trasformazione
Nel caso in cui il prodotto non sia stato reperito tal quale perché nel frattempo è stato sottoposto ad un processo di trasformazione, in grado di inattivare il pericolo (ovviamente per inattivazione non si deve intendere la diluizione che non è comunque consentita), o distruggere l'agente patogeno, il Servizio Igiene e sanità pubblica competente ove ha sede lo stabilimento di trasformazione o il Servizio veterinario aziendale dell'AS, procede all'analisi delle condizioni e dei parametri di processo, ricorrendo anche, se necessario, ad indagini di laboratorio, a spese del proprietario o del detentore, per verificare se il prodotto trasformato possa ancora costituire un pericolo per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrità dell'ambiente.
Successivamente comunica le conclusioni al proprio Nodo Provinciale, specificando se i prodotti trasformati non costituiscano più pericolo per la salute dei consumatori o se sia necessario attivare una nuova allerta per i prodotti trasformati. In quest'ultimo caso, il Servizio competente dell'AS procederà secondo le indicazioni sopra riportate.
D. mangime già utilizzato come alimento per gli animali
Nel caso in cui il mangime sia stato già utilizzato come alimento per gli animali, il Servizio veterinario aziendale dell'AS fornisce notizie al Nodo Provinciale sui provvedimenti adottati ed acquisisce tutte le informazioni utili affinché si possa procedere ad un'ulteriore valutazione del rischio in relazione al possibile passaggio del contaminante nella catena alimentare umana o animale, al fine di decidere l'eventuale attuazione di misure restrittive nei confronti degli animali o dei loro prodotti.
Si ricorda che l'art. 52 del Regolamento (CE) n. 178/2002 prevede le seguenti Regole di riservatezza per il sistema di allarme rapido:
«1. Di regola le informazioni a disposizione dei membri della rete e riguardanti un rischio per la salute umana provocato da alimenti e mangimi sono messe a disposizione dei cittadini in conformità del principio dell'informazione di cui all'art. 10. Di regola i cittadini hanno accesso alle informazioni sull'identificazione dei prodotti, sulla natura del rischio e sulle misure adottate.
I membri della rete prendono tuttavia le disposizioni necessarie per far modo che il proprio personale sia tenuto a non rivelare, in casi debitamente giustificati, informazioni ottenute ai fini della presente sezione che per loro natura sono coperte dal segreto professionale, eccezion fatta per le informazioni che devono essere rese pubbliche, quando le circostanze lo richiedano, per tutelare la salute umana.
2. La tutela del segreto professionale non preclude la comunicazione alle autorità competenti delle informazioni utili ai fini dell'efficace sorveglianza del mercato e dell'esecuzione della legge nel settore alimentare e dei mangimi. Le autorità che ricevono informazioni coperte dal segreto professionale ne garantiscono la riservatezza a norma del paragrafo 1.».
 
7. COMPETENZE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA
NODO PROVINCIALE
Il Nodo Provinciale:
a) coordina tutte le operazioni successive alla segnalazione del prodotto oggetto di allerta e, in ordine alle proprie competenze, tiene i rapporti con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, i Laboratori di Sanità Pubblica, il Ministero della salute, l'Istituto Superiore di Sanità, le Regioni e Province Autonome coinvolte, nonché con i Servizi competenti dell'AS del proprio territorio, garantendo la tempestività dell'informazione. A tal riguardo in particolare:
[] verifica la conformità della documentazione ricevuta, a quanto previsto dalle presenti Linee Guida;
[] provvede all'inoltro delle comunicazioni ricevute dal Punto di Contatto nazionale e dai Nodi Regionali/Provinciali agli organi di controllo;
[] dirama ai Nodi Regionali/Provinciali interessati e al Punto di Contatto nazionale ogni ulteriore informazione in suo possesso, incluse le ulteriori reti di commercializzazione del prodotto non conforme;
[] dirama ai Nodi Regionali/Provinciali interessati e al Punto di Contatto nazionale eventuali non conformità riscontrate nell'ambito della verifica sul ritiro/richiamo del prodotto oggetto di allerta;
b) dispone, se del caso, ulteriori provvedimenti sul prodotto in questione;
c) produce e rende noti rapporti periodici (report) relativi alle allerta gestite, utili alla programmazione dell'attività di controllo ufficiale.
La Regione/Provincia Autonoma, fatti salvi gli obblighi delle Imprese ai sensi del Reg. CE 178/2002 (artt. 19 e 20), può inoltre provvedere a quanto segue:
1. comunicazione al cittadino, tramite i mezzi di informazione a diffusione regionale/provinciale, di notizie riguardanti particolari rischi sanitari riscontrati. Rientrano tra le attività di comunicazione al cittadino anche le eventuali informazioni pubblicate sul sito web della Regione o della Provincia Autonoma;
2. coordinamento, di concerto con l'AS e con i Laboratori APPA e IZS, per la definizione di ulteriori azioni da intraprendere a tutela della salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente;
3. adozione di ulteriori provvedimenti a tutela della salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente, compresa la predisposizione, in collaborazione con l'AS e con i Laboratori APPA e IZS, di piani di monitoraggio indirizzati alla raccolta di informazioni sull'entità e il grado di diffusione di determinate problematiche sanitarie;
4. possibilitàdipartecipazione alle visite ispettive presso le imprese oggetto di segnalazione insieme con i Servizi dell'AS territorialmente competenti;
5. disposizione di ulteriori interventi, di volta in volta individuati a seconda della gravita della situazione, quali, ad esempio, la ricerca a tappeto del prodotto alimentare o del mangime, l'attivazione del Comando Carabinieri per la tutela della salute, per interventi sul territorio regionale o della Provincia Autonoma.
 
8. COMPETENZE DEL PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE
Il Punto di Contatto nazionale per il Sistema di Allerta provvede:
1. allo scambio rapido delle informazioni con gli altri componenti della rete;
2. alla valutazione delle informazioni ricevute dai componenti della rete con le notifiche d'allerta e le segnalazioni per informazione mediante la verifica (II step del risk assessment) dei seguenti elementi:
I. completezza della documentazione;
II. corretta applicazione delle disposizioni di legge vigenti nazionali e comunitarie;
III. adeguatezza dei criteri adottati per la caratterizzazione del pericolo e la valutazione del rischio;
3. alla validazione della documentazione;
4. alla trasmissione al sistema d'allerta comunitario della Commissione (SANCO RASFF) delle informazioni ottenute;
5. alla raccolta delle informazioni riguardanti gli esiti dei controlli effettuati dagli organi di controllo territoriali (follow up).
Il punto di contatto nazionale può procedere, nell'ambito delle sue competenze e di concerto con le autorità regionali, alla verifica dell'adeguatezza delle misure adottate da parte degli organi di controllo e, se del caso, disporre l'adozione di ulteriori provvedimenti a tutela della salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente.
Il punto di contatto nazionale richiede il supporto tecnico-scientifico degli Uffici competenti del Ministero, dell'Istituto Superiore di sanità, dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e eventualmente di altri Enti o organismi scientifici nei seguenti casi:
a) valutazione delle informazioni ricevute circa la presenza di determinati rischi sanitari per la salute umana, quella animale o l'ambiente;
b) esistenza di controversie o dubbi circa la corretta interpretazione o applicazione della normativa vigente;
c) assenza di limiti comunitari armonizzati per particolari tipologie di contaminanti e/o prodotti.
Nelle situazioni di crisi o nelle gravi emergenze sanitarie il punto di contatto nazionale può coinvolgere, di concerto con le Autorità regionali o delle Province Autonome, per gli interventi di competenza sul territorio, il Comando Carabinieri per la tutela della salute. Al riguardo in particolare l'intervento di tale Comando viene richiesto, nelle seguenti circostanze:
a) esistenza di un rischio grave e immediato per la salute umana, animale o per l'ambiente, con possibile diffusione della problematica su scala nazionale;
b) difficoltà, da parte delle autorità sanitarie e degli organi di controllo, a completare le indagini volte al rintraccio dei prodotti (impossibilità di poter acquisire le reti di commercializzazione dalle imprese), o a identificare le imprese segnalate (recapiti inesistenti o non corrispondenti);
c) utilizzo di canali commerciali non convenzionali quali la vendita via internet.
Il Punto di Contatto nazionale può inoltre provvedere a:
[] comunicazione al cittadino, tramite i mezzi di informazione a diffusione nazionale, di notizie riguardanti particolari rischi sanitari riscontrati. Rientrano tra le attività di comunicazione al cittadino anche le informazioni periodicamente pubblicate sul sito web del sistema d'allerta, quali il riepilogo settimanale e l'analisi annuale delle notifiche, la pagina info - RASFF dedicata all'informazione al consumatore e agli operatori del settore e gli esiti delle attività di sorveglianza;
[] comunicazione alle Ambasciate riguardo particolari problematiche sanitarie che abbiano interessato cittadini stranieri residenti in Italia;
[] coordinamento, di concerto con le Autorità sanitarie regionali o delle Province Autonome e con i Centri Nazionali Antiveleno, per le azioni da intraprendere a seguito di segnalazioni riferite a casi di avvelenamento o di intossicazione da alimenti, anche di tipo artigianale o domestico, distribuiti sul mercato;
[] coordinamento col sistema RAPEX per lo scambio di informazioni su particolari tipologie di prodotti che possono presentare rischi per la salute pubblica;
[] adozione, in particolari situazioni di emergenza o in caso di nuovi rischi, di concerto con le Autorità sanitarie regionali o delle Province Autonome, e con i competenti Uffici del Ministero della Salute e col supporto tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità, di ulteriori provvedimenti a tutela della salute pubblica, compresa la predisposizione di piani di monitoraggio indirizzati alla raccolta di informazioni sull'entità e il grado di diffusione di determinate problematiche sanitarie;
[] effettuazione di visite ispettive presso le imprese oggetto di segnalazione di concerto con le autorità sanitarie regionali o delle Province Autonome;
[] effettuazione, in collaborazione col competente Ufficio IX - audit della Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario, di verifiche presso i Nodi Regionali del sistema d'allerta, al fine di appurare la corretta applicazione delle procedure di gestione operativa del sistema d'allerta;
[] coordinamento con gli Uffici del Ministero della salute competenti in materia di procedure di controllo degli scambi e delle importazioni di prodotti provenienti da Paesi membri o Terzi.
 
9. ELENCO CLIENTI
Fermo restando quanto previsto dal Reg. 178/2002 in materia di rintracciabilità, nonché dal Reg. CE 183/2005, l'efficacia del Sistema di Allerta dipende dalla rapidità con cui viaggiano le comunicazioni.
In questo ambito svolge un ruolo essenziale la rapidità con la quale l'Impresa attiva la procedura di comunicazione e di ritiro del prodotto dal commercio e fornisce l'elenco clienti all'organo di controllo per la successiva trasmissione a tutti i componenti della rete interessati.
La rete commerciale deve essere acquisita riportando almeno i seguenti elementi:
a. ragione sociale della ditta destinataria;
b. indirizzo, completo di Comune e Provincia, della sede commerciale della ditta destinataria (telefono/fax, e-mail se possibile);
c. n. di lotto del prodotto non conforme e scadenza o TMC;
d. quantitativo totale venduto, tipologia e numero delle confezioni;
e. data di consegna e identificativi D.D.T.
La trasmissione dell'elenco clienti allegato C - «elenco clienti», di norma, dovrà avvenire contestualmente all'attivazione del Sistema di Allerta.
L'organo di controllo responsabile della trasmissione dell'elenco clienti dovrà assicurarsi che le indicazioni siano complete e facilmente leggibili. Nel caso in cui l'elenco clienti sia costituito da un considerevole numero di voci dovrà essere, di norma, inviato per posta elettronica, possibilmente in formato tale da consentire la rapida aggregazione degli ambiti territoriali (provincia) di destinazione del prodotto, per agevolare il flusso informativo.
Resta inteso che la procedura adottata per la trasmissione della prima rete di commercializzazione dovrà essere analogamente ripetuta nell'eventuale riscontro di ulteriori clienti.
 
10. FLUSSO INFORMATIVO
Il Sistema di Allerta deve garantire la tempestività dello scambio di informazioni (art. 50, Reg. 178/2002).
A tal fine, dovranno essere utilizzati gli strumenti che garantiscono tale tempestività, in modo rapido, chiaro e leggibile. Si dovrà pertanto prediligere la trasmissione a mezzo e-mail con comunicazione di avvenuta ricezione, eventualmente seguita da invio a mezzo posta o fax.
Gli Uffici Periferici del Ministero della Salute, limitatamente ai prodotti oggetto di scambio o di importazione, per i quali hanno predisposto controlli all'arrivo sul territorio, trasmettono tutte le informazioni relative all'allerta utilizzando la modulistica prevista:
[] al Punto di Contatto Nazionale;
[] al Nodo Regionale della Regione o della Provincia Autonoma interessata.
I Servizi Igiene e sanità pubblica e il Servizio veterinario aziendale dell'Azienda sanitaria trasmettono le informazioni oggetto di allerta, utilizzando la modulistica prevista:
[] al proprio «Nodo Provinciale»; tale comunicazione è prevista anche qualora la commercializzazione dell'alimento o del mangime oggetto di allerta, riguardi esclusivamente il territorio di competenza del Servizio;
[] direttamente agli altri Servizi dell'AS del territorio provinciale qualora interessate dall'allerta.
L'Ufficio provinciale Igiene e salute pubblica e Il Servizio veterinario provinciale «nodi provinciali», trasmettono le informazioni oggetto di allerta:
[] ai Servizi competenti dell'AS interessati del proprio territorio;
[] ai nodi regionali/provinciali interessati delle altre Regioni e Province Autonome;
[] al Punto di Contatto Nazionale.
Il Punto di Contatto Nazionale trasmette le informazioni oggetto di allerta:
[] al Punto di Contatto Comunitario;
[] ai «Nodi Regionali/Provinciali» interessati.
Pertanto:
- ogni Servizio dell'AS deve avere a disposizione i dati relativi a tutte le strutture sanitarie interessate della propria AS, nonché del «Nodo Provinciale»;
- ogni Nodo Regionale/Provinciale deve avere a disposizione i dati relativi ai punti di contatto dell'Azienda sanitaria del proprio territorio e agli altri Nodi Regionali/Provinciali, nonché al Punto di Contatto Nazionale;
- il Punto di Contatto Nazionale, ivi compresi gli Uffici Periferici, deve avere a disposizione i dati relativi ai Nodi Regionali/Provinciali.
 
11. REVOCA DEL PROCEDIMENTO DI ALLERTA
La revoca del procedimento di allerta può essere disposta, espletate le verifiche del caso, dalla stessa autorità che l'ha attivata qualora ravvisi la non sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato l'attivazione. La revoca deve essere notificata ai componenti della rete interessati e al Punto di Contatto Nazionale.
 
12. APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA (FORMAZIONE E VERIFICA)
Al fine di garantire l'uniforme applicazione a livello provinciale delle presenti Linee Guida sarà opportuno attuare specifici interventi formativi e programmi di audit interni.
13. ALTRE COMUNICAZIONI
Possono essere trasmesse anche «Segnalazioni per informazione» e «Informazioni di carattere generale».
[] Le «segnalazioni per informazione» sono solitamente relative a prodotti non presenti sul mercato, o qualora non sussistano le condizioni affinché tali prodotti possano arrecare grave danno al consumatore e/o agli animali, per i quali non è necessario adottare misure immediate. La segnalazione si concretizza nella comunicazione al punto della rete interessato per il tramite del nodo regionale competente sull'impresa alimentare e al Punto di Contatto Nazionale.
[] Le «Informazioni di carattere generale» riguardano la sicurezza degli alimenti e dei mangimi allo scopo di diffondere le conoscenze e le informazioni in possesso riguardo a particolari problematiche igienico-sanitarie e andranno diffuse a tutti i membri della rete.
 
Allegato A …omissis…
Allegato B …omissis…
Allegato C …omissis…
 
 
Allegato D

Criteri per notifica rischio

Si identifica un grave rischio nel caso di:
a) alimenti contenenti sostanze proibite, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie o, in loro assenza, dalle norme nazionali;
b) alimenti contenenti residui di pesticidi o metaboliti derivanti dalla loro degradazione in misura tale che la predicted short term intake (PSTI)  supera quella acuta di riferimento;
c) alimenti contenenti residui di pesticidi o loro metaboliti o prodotti della loro degradazione per i quali non è stata fissata alcuna dose acuta di riferimento, ma esiste una dose giornaliera accettabile (ADI) e la dose predicted short term intake supera chiaramente la ADI;
d) alimenti contenenti sostanze teratogene, genotossiche o cancerogene i cui livelli trovati eccedono i limiti fissati dalla legislazione comunitaria o in sua assenza, dalla normativa nazionale;
e) alimenti contenenti sostanze teratogene, genotossiche o cancerogene per le quali non vi sono limiti stabiliti, ma la predicted short term intake (PSTI) supera la dose giornaliera tollerabile (TDI);
f) alimenti, contenenti funghi o tossine fungine, batteri o tossine batteriche, tossine algali, parassiti e loro metaboliti, virus o prioni, che, sulla base dei riscontri analitici ottenuti, in presenza di limiti fissati da norme nazionali o comunitarie, fondati sulla valutazione del rischio, sono in grado di indurre con elevata probabilità la comparsa di malattia nell'uomo;
g) alimenti che presentano un livello di contaminazione radioattiva da Cs-134 e Cs-137 superiore al limite stabilito dal Regolamento (CE) n. 737/1990, del 22 marzo 1990 relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli da Paesi terzi, a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobyl, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 616/2000;
h) organismi geneticamente modificati, così come definiti all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1829/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 concernente alimenti e mangimi geneticamente modificati, fatta eccezione per gli alimenti di cui all'articolo 47 della citata norma;
i) nuovi alimenti e nuovi ingredienti alimentari, così come definiti all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, per i quali non risulta già stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio ad un operatore del settore o ad un'impresa;
j) alimenti preconfezionati contenenti allergeni che non figurano tra gli ingredienti riportati in etichetta.
Si rende necessaria una valutazione scientifica per accertare la presenza di un grave rischio sanitario, in caso di:
a. alimenti contenenti sostanze diverse da quelle menzionate alle precedenti lettere a), b), c), d), e), che superano il limite massimo fissato dalla legislazione comunitaria, o, in sua assenza, da quella nazionale;
b. alimenti contenenti sostanze il cui impiego non è autorizzato o è contrario ai requisiti stabiliti per l'approvazione ufficiale dalla normativa comunitaria o da quella nazionale;
c. alimenti che presentano un rischio dovuto ad agenti fisici, quali ad esempio i corpi estranei;
d. alimenti di origine animale provenienti da Paesi/stabilimenti non inclusi negli elenchi comunitari dei Paesi/stabilimenti riconosciuti ufficialmente;
e. alimenti per i quali i test ufficiali richiesti per la rilevazione di un grave rischio non siano stati ben eseguiti o eseguiti in modo non corretto;
f. alimenti dietetici che non contengono quantità autorizzate di alcuni ingredienti;
g. materiali destinati a venire a contatto con alimenti, come definiti dall'art. 1 del Reg. CE 1935/2004, che non possono essere impiegati con alimenti o che ne provocano effetti avversi attraverso il contatto;
h. alimenti che possono recare danno alla salute umana, se utilizzati secondo le diciture riportate in etichettatura, o le cui modalità di presentazione non consentono al consumatore di disporre delle informazioni necessarie ad evitare specifici effetti nocivi per la salute;
i. alimenti non idonei al consumo umano poiché deteriorati o contenenti ingredienti non idonei o per altre motivazioni;
j. alimenti pericolosi per uno specifico gruppo di popolazione a causa della loro composizione;
k. qualsiasi altro rischio, compresi i rischi emergenti, che richiede una adeguata valutazione.
Quanto sopra elencato per gli alimenti può essere concettualmente mutuato per i mangimi.
 
Allegato E …omissis…
Allegato F …omissis…
Allegato G …omissis…
ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionAction90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
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ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 108
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 112
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 115
ActionAction Delibera 11 febbraio 2014, n. 144
ActionAction Delibera 18 febbraio 2014, n. 166
ActionAction Delibera 18 febbraio 2014, n. 172
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 187
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 196
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 211
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 217
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ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 268
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 286
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 292
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 293
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 317
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 318
ActionAction Delibera 25 marzo 2014, n. 357
ActionAction Delibera 1 aprile 2014, n. 361
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ActionAction Delibera 15 aprile 2014, n. 450
ActionAction Delibera 29 aprile 2014, n. 484
ActionAction Delibera 29 aprile 2014, n. 492
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 540
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 541
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 542
ActionAction Delibera 20 maggio 2014, n. 577
ActionAction Delibera 27 maggio 2014, n. 590
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 660
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 663
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 658
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 687
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 688
ActionActionAllegato
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 691
ActionAction Delibera 1 luglio 2014, n. 771
ActionAction Delibera 1 luglio 2014, n. 817
ActionAction Delibera 8 luglio 2014, n. 861
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 889
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 895
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 920
ActionAction Delibera 29 luglio 2014, n. 938
ActionAction Delibera 5 agosto 2014, n. 964
ActionAction Delibera 2 settembre 2014, n. 1041
ActionAction Delibera 9 settembre 2014, n. 1060
ActionAction Delibera 7 ottobre 2014, n. 1181
ActionAction Delibera 14 ottobre 2014, n. 1188
ActionAction Delibera 14 ottobre 2014, n. 1216
ActionAction Delibera 21 ottobre 2014, n. 1242
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1248
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1302
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1304
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1308
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1309
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1315
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1366
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1388
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ActionAction Delibera 25 novembre 2014, n. 1421
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1525
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1528
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1530
ActionAction Delibera 16 dicembre 2014, n. 1547
ActionAction Delibera 23 dicembre 2014, n. 1579
ActionAction Delibera 23 dicembre 2014, n. 1599
ActionAction2013
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ActionAction Delibera N. 2260 del 20.06.2005
ActionAction Delibera N. 2297 del 27.06.2005
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ActionAction Delibera N. 2750 del 10.08.2005
ActionAction Delibera N. 2912 del 10.08.2005
ActionAction Delibera N. 3300 del 12.09.2005
ActionAction Delibera N. 3351 del 12.09.2005
ActionAction Delibera N. 3553 del 26.09.2005
ActionAction Delibera N. 3618 del 03.10.2005
ActionAction Delibera 3 ottobre 2005, n. 3647
ActionAction Delibera 3 ottobre 2005, n. 3652
ActionAction Delibera N. 3793 del 10.10.2005
ActionAction Delibera N. 3988 del 24.10.2005
ActionAction Delibera N. 4038 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 4039 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 1798 del 23.05.2005
ActionAction Delibera N. 2388 del 04.07.2005
ActionAction Delibera N. 4707 del 05.12.2005
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ActionAction Delibera N. 5035 del 30.12.2005
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ActionAction05/04/1993 - Delibera 5 aprile 1993, n. 1725
ActionAction19/01/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 6 del 19.01.1993
ActionAction26/03/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 26.03.1993
ActionAction29/04/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 29.04.1993
ActionAction05/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 05.05.1993
ActionAction05/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 218 del 05.05.1993
ActionAction07/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 07.05.1993
ActionAction01/06/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 260 del 01.06.1993
ActionAction15/07/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 316 del 15.07.1993
ActionAction28/07/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 28.07.1993
ActionAction14/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 438 del 14.12.1993
ActionAction31/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 496 del 31.12.1993
ActionAction31/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 497 del 31.12.1993
ActionAction11/11/1993 - Deliberazione del Consiglio provinciale 11 novembre 1993, n. 12
ActionAction09/03/1993 - Deliberazione del Consiglio provinciale 9 marzo 1993, n. 3
ActionAction12/05/1993 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
ActionAction25/10/1993 - Deliberazione della giunta provinciale 25 ottobre 1993, n. 6526
ActionAction21/04/1993 - Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction06/07/1993 - Decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290
ActionAction06/07/1993 - Decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291
ActionAction14/01/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 gennaio 1993, n. 1
ActionAction22/03/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 marzo 1993 , n. 10
ActionAction06/04/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 1993, n. 11
ActionAction28/04/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1993, n. 12 —
ActionAction03/05/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 maggio 1993, n. 13
ActionAction03/05/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 maggio 1993, n. 14
ActionAction08/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 giugno 1993, n. 15
ActionAction14/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1993, n. 17
ActionAction14/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1993, n. 18
ActionAction17/06/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1993, n. 19 —
ActionAction15/01/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 
ActionAction23/06/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20 —
ActionAction23/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 21
ActionAction05/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 22
ActionAction05/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 23
ActionAction05/07/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 24
ActionAction08/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1993, n. 25
ActionAction13/07/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 luglio 1993, n. 26
ActionAction25/01/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 gennaio 1993, n. 3
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