(1) Salvo quanto previsto al comma 2, sono vietati i seguenti interventi lungo corsi d’acqua, strade, argini, opere di captazione, accumulo e trasporto di acqua a scopo irriguo e potabile e lungo altre opere di bonifica:
(2) Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture pubbliche o ad opere di rinaturalizzazione, previo parere positivo del comitato tecnico-amministrativo di cui all’articolo 28.