(1) La presente legge disciplina l’utilizzazione delle acque pubbliche in conformità al Pianto di Tutela delle Acque, di cui all’articolo 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e al Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
(2) È fatta salva la disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica. 3)