(1) L’articolo 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 17 (Destinatari)
1. Hanno accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno sei mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:
- i cittadini italiani;
- i cittadini di Stati appartenenti all’Unione euopea;
- i cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno CE di lungo periodo, rilasciato in Italia;
- i titolari dello status di rifugiato;
- i titolari dello status di protezione sussidiaria.
2. Hanno altresì accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi residenza anagrafica e dimora stabile ed ininterrotta da almeno sei mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:
- i cittadini di Paesi terzi;
- gli apolidi.
3. Le prestazioni di assistenza economica sociale per le persone di cui al comma 2, sono erogate limitatamente ad un periodo di due mesi all’anno e possono essere prorogate, solo in caso di grave bisogno, per il tempo strettamente necessario.
4. Dopo cinque anni di dimora stabile ed ininterrotta residenza in provincia di Bolzano le persone di cui al comma 2 usufruiscono delle prestazioni alle stesse condizioni delle persone di cui al comma 1.
5. Si può prescindere dal possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, solo in caso di situazioni eccezionali personali o familiari che richiedano interventi urgenti ed indifferibili.”