Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2011, n. 33.
(1) I commi 6, 7 e 8 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“6. Ai fini della concessione delle prestazioni di cui al presente articolo, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 3,5.
7. Il rimborso per l’adattamento è pari al 100 percento per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare fino al 30 percento per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.
8. L’ammontare del contributo per l’acquisto è pari al 100 percento per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare fino al 10 percento per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.”