(1) Il comma 1 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Alle persone che hanno un familiare, come definito dall’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, affetto da minorazione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, è concesso un contributo per l’adattamento dei mezzi di locomozione. Non sono considerate conviventi le persone disabili ospitate presso strutture residenziali in modo continuato.”
(2) Il comma 4 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Ai fini della concessione del contributo il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 3,5.”
(3) Il comma 5 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. La prestazione è erogata al 100 percento dell’importo di cui al comma 3, per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare fino al 30% per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.”