Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2011, n. 33.
(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“1. Il richiedente deve dichiarare ai centri competenti i dati necessari per la richiesta delle singole prestazioni ai sensi del presente regolamento non risultanti dalla “Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio”, di seguito denominata DURP di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. A tal fine presenta una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
2. La dichiarazione sostitutiva dei dati integrativi del nucleo familiare di riferimento è resa e sottoscritta da uno dei suoi componenti.”