Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2011, n. 33.
(1) L’articolo 40 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 40 (Pagamento delle tariffe dei servizi semiresidenziali)
1. L’utente concorre al pagamento delle tariffe dei servizi semiresidenziali:
2. Oltre alle parti della tariffa di cui al comma 1 a) o b), l’utente è tenuto al pagamento del pasto per un importo pari alla tariffa minima stabilita per il servizio mensa previsto all’allegato B, indipendentemente dalla propria situazione economica e da quella del proprio nucleo familiare ristretto.
3. Il calcolo della partecipazione avviene secondo i parametri indicati nell’allegato C.
4. Le tariffe e le prestazioni per le quali è da pagare l’importo di cui al comma 2, sono individuate annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.”