(1) La Giunta provinciale definisce la tipologia di svantaggi che ostacolano la produzione agricola e forestale e ne determina i criteri e la valutazione per il calcolo dei rispettivi punti di svantaggio.
(2) Sulla base delle informazioni contenute nell'anagrafe provinciale l'Amministrazione provinciale procede al calcolo dei punti di svantaggio da assegnare ad imprese agricole caratterizzate da svantaggi naturali.