(1) Ai fini della prima iscrizione all'anagrafe provinciale, nel manuale di cui all'articolo 6 sono previste particolari procedure per l'utilizzo di dati relativi alle imprese agricole da iscrivere, di cui l'amministrazione provinciale è in possesso al momento dell'istituzione dell'anagrafe.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.