(1) Il Sistema informativo agricolo forestale della Provincia autonoma di Bolzano (SIAF) è lo strumento di raccordo e supporto per l'attività amministrativa provinciale in ambito agricolo e forestale, strutturato come sistema aperto, al quale si potranno connettere tutti i soggetti pubblici e privati aventi interessi nel settore, abilitati ai sensi dell'articolo 3.
(2) La gestione del SIAF è di competenza delle Ripartizioni provinciali Agricoltura e Foreste, rispettivamente per i dati di propria competenza, alle quali tutti i soggetti che intendono essere autorizzati all'accesso al SIAF devono inoltrare richiesta motivata di abilitazione. La Ripartizione provinciale competente, sulla base delle richieste pervenute, concede l'autorizzazione e attribuisce a ciascun soggetto uno specifico profilo utente.
(3) Il SIAF è aperto a tutti i soggetti elencati all'articolo 3, coinvolti a vario titolo nell'attuazione delle politiche in ambito agricolo, forestale ed agroalimentare.
(4) Il profilo utente attribuito determina livelli differenti di accesso al SIAF. Questi vengono definiti con il manuale di cui all'articolo 6, comma 1.