(1) Su richiesta del diretto interessato, il Direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura gli comunica le informazioni concernenti l'iscrizione dell'impresa agricola all'anagrafe provinciale e relative variazioni nonché l'avvenuta cancellazione.
(2) La comunicazione delle informazioni iscritte d'ufficio all'anagrafe provinciale, nonché delle relative variazioni e cancellazioni disposte d'ufficio avviene mediante adeguate forme di pubblicità stabilite nel manuale di cui all'articolo 6.