(1) Ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la Ripartizione provinciale Agricoltura dispone periodicamente idonei controlli a campione sulla veridicità dei dati dichiarati. A tal fine si può avvalere del personale del Corpo forestale provinciale, che effettua i controlli a campione anche in occasione dei controlli da eseguirsi presso l’impresa ai sensi del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. 4)