Pubblicato nel B.U. 28 agosto 1990, N. 39.
(1) Il consiglio direttivo delibera l'attività dell'istituto e prende le necessarie decisioni per la sua amministrazione e per l'assunzione del personale in conformità alle leggi vigenti.
(2) In particolare esercita le seguenti attribuzioni;
(3) Alle sedute del consiglio direttivo partecipa il direttore senza diritto di voto. Il presidente può anche invitare altri esperti ossia relatori.
(4) I membri del consiglio direttivo assenti ingiustificati per più di tre sedute consecutive vengono proposti alla Giunta provinciale per la sostituzione.
La lettera r) è stata aggiunta con D.P.G.P. 21 ottobre 1997, n. 3/16.1/17.1./18.1.