Pubblicato nel B.U. 28 agosto 1990, N. 39.
(1) Il Presidente del consiglio direttivo rappresenta l'istituto pedagogico e adotta i provvedimenti per lo svolgimento dei compiti assegnati all'istituto in conformità alle disposizioni di legge e alle decisioni del consiglio direttivo.
(2) In particolare al presidente spettano le seguenti attribuzioni:
(3) Alla scadenza del suo mandato, in caso di dimissione o di mozione di sfiducia appoggiata da due terzi dei consiglieri in carica, il presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo presidente.