Pubblicato nel B.U. 28 agosto 1990, N. 39.
(1) Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario o un terzo dei membri del consiglio direttivo lo richieda per iscritto indicando gli argomenti da trattare.
(2) Il presidente convoca il consiglio direttivo ordinariamente con comunicazione scritta almeno dieci giorni prima della seduta; in via straordinaria anche telefonicamente o telegraficamente. La convocazione può avvenire anche oralmente, se stabilito nella seduta precedente e a condizione che essa venga annotata nel protocollo e che i membri assenti vengano avvisati singolarmente.
(3) Se non stabilito diversamente, le delibere sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le votazioni sono espletate a scrutinio segreto quando si tratta di persone. Le delibere riguardanti l'articolo 5, lettere b) e c) e g), diventano effettive solo dopo l'accettazione della Giunta provinciale.
(4) Le delibere e gli atti devono essere firmati dal presidente.