Pubblicato nel B.U. 28 agosto 1990, N. 39.
(1) Il collegio dei revisori dei conti, nominato dalla Giunta provinciale, ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituto, di accertare la regolarità dei libri contabili e di effettuare riscontri di cassa. Tutto questo sarà registrato in un protocollo. Annualmente il collegio dei revisori dei conti presenta al consiglio direttivo una relazione sull'attività svolta. Eventuali opposizioni dovranno essere comunicate alla Giunta provinciale.
(2) Nella sua prima seduta il collegio dei revisori dei conti elegge tra i membri effettivi il presidente.
(3) I membri effettivi del collegio sono invitati alle sedute del consiglio direttivo alle quali possono partecipare senza diritto di voto.