Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) Nell'accordo di comparto viene disciplinata l'indennità di istituto per lo svolgimento di mansioni con conseguente maggiore responsabilità o rischi o carichi di lavoro non già adeguatamente retribuiti attraverso lo stipendio della qualifica funzionale di appartenenza.
(2) L'indennità di istituto non può superare la misura massima del quaranta per cento dello stipendio mensile iniziale della qualifica funzionale di appartenenza.