Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) Per gli anni 1999 e 2000 nel bilancio di previsione annuale dei singoli enti dei comparti di cui all'articolo 1 viene iscritto un apposito fondo destinato a premi di produttività per la generalità del personale nella misura del 2,8%, da calcolarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del contratto collettivo intercompartimentale sottoscritto l'11 novembre 1998, che l'ente attribuisce ai singoli servizi o strutture organizzative, per il raggiungimento di almeno una delle seguenti finalità:
(2) Le modalità ed i criteri di distribuzione del fondo di produttività di cui al comma 1 sono definite dalla contrattazione di comparto.
(3) Per gli anni 1998 e 1999 il fondo di produttività è erogato in quote individuali parametrate per livello corrispondente all'80% dello stanziamento complessivo. Il premio può essere negato o ridotto in caso di non sufficiente produttività portata a conoscenza del personale per iscritto nel corso dell'anno o in caso di sanzioni disciplinari. Il restante 20% è assegnato dai responsabili delle strutture organizzative da individuarsi dai singoli enti, con differenziazione individuale. I criteri applicativi sono concordati a livello di comparto.
(4) Il fondo determinato ai sensi del comma 1 è assegnato alle aree di contrattazione dei singoli comparti in proporzione al monte salario delle aree medesime.