(1) Gli stipendi annui lordi iniziali dei livelli retributivi delle qualifiche funzionali, tenuto conto delle modifiche apportate alle stesse dall'articolo 50 del presente contratto, sono determinati, con decorrenza dal 1° luglio 1999, come segue:
- a) prima qualifica funzionale:
- 1) livello inferiore lire 10.927.005;
- 2) livello superiore lire 13.980.960;
- b) seconda qualifica funzionale:
- 1) livello inferiore lire 13.445.140;
- 2) livello superiore lire 17.222.525;
- c) terza qualifica funzionale:
- 1) livello inferiore lire 14.610.220;
- 2) livello superiore lire 18.850.425;
- d) quarta qualifica funzionale:
- 1) livello inferiore lire 15.775.300;
- 2) livello superiore lire 20.479.055;
- e) quinta qualifica funzionale:
- 1) livello inferiore lire 17.757.980;
- 2) livello superiore lire 23.040.260;
- f) sesta qualifica funzionale:
- 1) livello inferiore lire 19.812.930;
- 2) livello superiore lire 26.195.320;
- g) settima qualifica funzionale:
- 1) livello inferiore lire 23.503.445;
- 2) livello superiore lire 31.058.215;
- h) ottava qualifica funzionale:
- 1) livello inferiore lire 28.713.455;
- 2) livello superiore lire 37.266.865;
- i) nona qualifica funzionale:
- 1) livello inferiore lire 34.300.145;
- 2) livello superiore lire 45.733.405.
(2) A decorrere dal 1° luglio 2000 gli stipendi lordi iniziali dei livelli retributivi in godimento nonché l'indennità integrativa speciale in godimento sono aumentati per l'anno 2000 nella misura corrispondente al tasso di inflazione programmato a livello statale per l'anno 2000.
(3) La corresponsione dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi avviene mensilmente il giorno 27 di ogni mese ovvero qualora questo non sia lavorativo, il giorno precedente lavorativo. La tredicesima mensilità viene corrisposta, unitamente allo stipendio relativo al mese di dicembre, il 18 dicembre ovvero qualora questo sia non lavorativo, il giorno lavorativo precedente, salva la precedente cessazione dal servizio.
(4) Al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel corso dell'anno 1999 o 2000 l'aumento retributivo previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dai commi 1 e 2 dell'articolo 57 e dal comma 1 dell'articolo 71 è rideterminato, calcolando l'aumento relativo in dodicesimi, in relazione ai mesi interi di servizio.