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In vigore al: 04/10/2016

u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999 1)
Contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 1997-2000
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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente contratto collettivo intercompartimentale si applica al personale dei seguenti comparti:

  • a)  comparto del personale dell' Amministrazione provinciale;
  • b)  comparto del personale dei Comuni, delle Case di riposo per anziani e delle Comunità comprensoriali;
  • c)  comparto del personale del Servizio sanitario provinciale;
  • d)  comparto del personale dell' Istituto per l'edilizia abitativa agevolata;
  • e)  comparto del personale delle Aziende di soggiorno e turismo di Bolzano e Merano.

(2) Il presente contratto vale, in quanto non diversamente disciplinato, anche per le aree dirigenziale, medica e veterinaria, prevedendo per tale personale per materie specifiche, da concordarsi nella contrattazione di area, una disciplina particolare.

Art. 2 (Durata, decorrenza e procedure di applicazione del contratto)

(1) Il trattamento economico del presente contratto riguarda il periodo 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2000. Esso rimane comunque in vigore fino a quando non sarà sostituito dal successivo contratto collettivo. Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali ed, in mancanza, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto.

(2) Il trattamento giuridico del presente contratto riguarda il periodo 1° gennaio 1997 - 31 dicembre 2000, salva la necessità riconosciuta da ambedue le parti negoziali di modificarlo o di integrarlo mediante apposito contratto. A tale fine, su richiesta di una delle due parti, esse si incontrano entro un mese dalla richiesta. Il trattamento giuridico del presente contratto decorre dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto e rimane comunque in vigore fino a quando non sarà sostituito dal successivo contratto collettivo.

(3) Le organizzazioni sindacali si impegnano a presentare tre mesi prima della scadenza dei periodi contrattuali le proposte per il rinnovo dei contratti. Le amministrazioni avviano le contrattazioni in tempo utile e con spirito costruttivo. Nell'arco dei tre mesi antecedenti alla scadenza dei contratti e fino ad un mese successivo a tale scadenza le organizzazioni sindacali si impegnano a non indire scioperi o altre azioni di lotta per il rinnovo del contratto. Nel caso in cui entro un mese dalla scadenza dei contratti non si raggiunge un accordo per il rinnovo degli stessi le parti sono libere di intraprendere iniziative per il sostegno delle loro richieste.

Art. 3 (Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero)

(1) La disciplina sui servizi essenziali da garantire in caso di sciopero da parte del personale degli enti di cui all'articolo 1 viene concordata a livello di comparto.

TITOLO II
Relazioni sindacali

Art. 4 (Omogeneizzazione tra le aree)

(1) Al fine di garantire l'omogeneità del contratto intercompartimentale per tutto il personale interessato la parte pubblica provvede alla sottoscrizione dello stesso nonché dei contratti delle singole aree dopo aver sentite le rispettive delegazioni sindacali rappresentative sull'ipotesi di intesa intervenuta nell'ambito della contrattazione con l'altra delegazione sindacale. In caso di una disciplina differenziata per gli istituti contrattuali comuni viene riaperta la contrattazione intercompartimentale sui punti controversi del contratto già stipulato sull'altro tavolo di contrattazione.

Art. 5 (Livelli di contrattazione e relative materie)

(1) La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro. Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su tre livelli:

  • a)  il contratto collettivo intercompartimentale;
  • b)  il contratto collettivo di comparto per i comparti ci cui all' articolo 1;
  • c)  il contratto decentrato per ogni singola amministrazione o parte di essa definita dai contratti di comparto;

(2) La contrattazione intercompartimentale si svolge sulle seguenti materie:

  • a)  costituzione e struttura del rapporto di lavoro;
  • b)  principi generali sull' assetto giuridico ed economico;
  • c)  mobilità tra gli enti;
  • d)  congedi, permessi ed aspettative;
  • e)  assenze per malattie;
  • f)  relazioni e diritti sindacali;
  • g)  previdenza complementare;
  • h)  trattamento di missione, con la facoltà di adeguarlo nel contratto di comparto alle esigenze particolari dello stesso;
  • i)  trattamento di fine rapporto e relativi acconti;
  • j)  ordinamento disciplinare;
  • k)  principi generali sul servizio mensa;
  • l)  equo indennizzo.

(3) La contrattazione di comparto si svolge sulle materie riservate a tale contrattazione nel presente contratto nonché su tutte le altre materie non disciplinate dal contratto intercompartimentale.

(4) La contrattazione decentrata collettiva si svolge sulle materie indicate nel rispettivo contratto di comparto, nel quale viene determinata la procedura contrattuale, la delegazione contrattuale pubblica e sindacale.

Art. 6 (Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo dei contratti collettivi decentrati)

(1) I contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione.

(2) La contrattazione decentrata per tutte le materie ad essa demandate è avviata a partire dall'entrata in vigore del relativo contratto collettivo di comparto. I contratti decentrati, che possono di comune accordo essere modificati prima della scadenza del contratto di comparto, prorogano la loro efficacia sino alla stipulazione di successivi contratti decentrati, salvo diversa previsione in un successivo contratto di comparto.

Art. 7 (Diritto sindacale all'informazione)

(1) Ciascuna amministrazione informa preventivamente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del rispettivo comparto sui provvedimenti di natura generale aventi riflessi sui rapporti di lavoro non soggetti alla contrattazione collettiva. Le relative materie e le modalità di informazione preventiva nonché i casi in cui è consentita un'informazione successiva vengono stabiliti nel contratto di comparto.

(2) Per le materie di cui al comma 1, su richiesta di un'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa le amministrazioni incontrano le organizzazioni sindacali entro 15 giorni ovvero entro il termine più breve per motivi di urgenza per l'esame relativo, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei competenti organi amministrativi. Del relativo incontro ed esame è redatto verbale dal quale devono risultare le posizioni delle parti nelle materie oggetto di esame.

(3) Le amministrazioni provvedono a sentire e consultare i sindacati nelle materie specificamente previste dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali.

(4) Il presente articolo si applica anche in materia di ambiente e di sicurezza sul lavoro, salva la diversa disciplina prevista dalla specifica normativa in materia.

(5) Nel contratto di comparto possono essere previste particolari forme di partecipazione anche con la costituzione di commissioni bilaterali o osservatori per tutti gli aspetti interessanti la gestione dei rapporti di lavoro.

(6) Le parti negoziali del contratto intercompartimentale si incontrano, su richiesta anche di una singola organizzazione sindacale o amministrazione, almeno una volta all'anno per l'esame degli effetti derivanti dall'applicazione del contratto intercompartimentale.

Art. 8 (Procedure di raffreddamento conflitti ed interpretazione autentica)

(1) Quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto intercompartimentale o dei contratti di comparto, le parti si incontrano entro venti giorni dalla richiesta, di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

(2) Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre la richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa comunque deve far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi dei contratti di intercomparto o di comparto.

(3) In sede di incontro di cui al comma 1 le parti possono concordare la sospensione dell'applicazione delle clausole contrattuali controverse. L'applicazione delle clausole controverse viene comunque sospesa qualora ciò non arrechi alcun pregiudizio all'attività istituzionale.

(4) Il contratto stipulato sostituisce la clausola controversa, se non diversamente concordato, sin dalla entrata in vigore della stessa ai sensi del contratto intercompartimentale o di comparto.

(5) Con analoghe modalità si procede, quando tra le parti che li hanno sottoscritti insorgano controversie di interpretazione dei contratti decentrati.

Art. 9 (Patronato sindacale ed utilizzo dei permessi sindacali retribuiti)

(1) Il personale in attività o in quiescenza può farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'amministrazione.

(2) Le modalità di accesso degli istituti di patronato nei luoghi di lavoro vengono disciplinate dalla contrattazione di comparto.

(3) In attesa di una nuova regolamentazione nei comparti di cui all'articolo 1, fermo restando il monte ore annuale complessivo assegnato alle singole organizzazioni sindacali sulla base dei vigenti sistemi di calcolo, l'utilizzo dei permessi sindacali retribuiti da parte dei dirigenti sindacali può essere anche cumulativo qualora l'ente di appartenenza autorizza tale cumulo, salva la vigente disciplina di maggior favore per le organizzazioni sindacali.

TITOLO III
Rapporto di lavoro

Capo I
Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 10 (Contratto di lavoro)

(1) Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, è costituito e discplinato mediante contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le norme della Comunità Europea ed il presente contratto.

(2) Nel contratto di lavoro, per il quale è richiesta la forma scritta, anche non contestuale, sono comunque indicati:

  • a)  tipologia del rapporto di lavoro;
  • b)  data di inizio del rapporto di lavoro;
  • c)  qualifica funzionale di inquadramento, profilo professionale o mansioni e livello retributivo iniziale;
  • d)  durata del periodo di prova;
  • e)  sede di servizio assegnata;
  • f)  termine finale del contratto di lavoro a tempo determinato;
  • g)  orario di lavoro settimanale;
  • h)  richiamo generale all' ordinamento del personale, compreso il recesso per giusta causa;
  • i)  il termine di preavviso nonché l' indennità per mancato preavviso in caso di recesso.

(3) Il contratto di lavoro specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

(4) L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale.

(5) Il personale è tenuto a presentare la documentazione richiesta per l'assunzione in servizio nei termini previsti dalla normativa regolamentare per l'accesso all'impiego. Nel contratto di assunzione il personale deve dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa in vigore.

(6) In caso di recesso dal contratto di lavoro il personale e l'amministrazione devono rispettare il termine di preavviso di cui all'articolo 15.

Art. 11 (Periodo di prova)

(1) Se non diversamente disciplinato nel rispettivo contratto di comparto, per il periodo di prova trova applicazione la disciplina del presente articolo.

(2) Il personale assunto in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è di sei mesi. Per il personale insegnante ed equiparato il periodo di prova è di sei mesi e può essere prorogato fino al termine dell'attività didattica dell'anno scolastico in corso. Il periodo di prova decorre dalla data di assunzione in servizio o dalla data di inizio del servizio in seguito al conseguimento dell'idoneità ottenuta nel procedimento di selezione o di concorso.

(3) Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova di cui al comma 2 si tiene conto del servizio effettivamente prestato. I periodi di assenza dal servizio, esclusi quelli per ferie, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova.

(4) Durante il periodo di prova il personale può essere trasferito, su richiesta o d'ufficio, ad altro posto, semprechè ci sia la vacanza del posto e la necessità di coprirlo.

(5) Durante il periodo di prova le parti possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità. Il recesso dell'amministrazione deve essere adeguamente motivato. Al personale spettano comunque le ferie ed il trattamento economico maturati.

(6) Compiuto il periodo di prova, l'assunzione a tempo indeterminato diviene definitiva. In caso di assunzione a tempo determinato, compiuto il periodo di prova, l'idoneità conseguita in un procedimento di selezione o di concorso diventa definitiva ai fini di una futura assunzione a tempo indeterminato secondo le modalità di accesso all'impiego previste per i singoli enti. Il servizio di prova si computa nell'anzianità di servizio.

(7) Il personale assunto in servizio a tempo determinato in mancanza di apposita procedura concorsuale è soggetto ad un periodo di prova di tre mesi. Compiuto il periodo di prova l'assunzione diventa definitiva per il periodo previsto, salvo quanto stabilito al comma 6.

(8) L'inquadramento definitivo in un profilo di una qualifica funzionale superiore in seguito alla mobilità verticale avviene dopo il superamento del normale periodo di prova previsto per l'assunzione nel profilo medesimo.

Art. 12 (Part time)

(1) È considerato rapporto di lavoro a tempo parziale il rapporto di servizio con un orario di lavoro non inferiore al 30 per cento dell'orario previsto per il personale a tempo pieno. Per eccezionali e motivate esigenze di servizio può derogarsi a tale limite minimo nel rispetto dei principi generali desumibili dalla normativa statale in materia di lavoro a tempo parziale, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(2) Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto ad un periodo di congedo ordinario in proporzione all'orario di lavoro a tempo parziale.

(3) Il periodo di lavoro a tempo parziale è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.

(4) La concessione di congedo straordinario, le assenze per malattia, nonché per effetto di congedi, aspettative e permessi di qualsiasi natura, non comportano alcuna modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale e del relativo trattamento economico.

(5) Il trattamento economico del rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale al corrispondente orario di lavoro a tempo pieno.

(6) L'orario di lavoro a tempo parziale è distribuito in senso orizzontale, verticale nonché a periodi alternati.

(7) Nel contratto di comparto vengono stabilite le modalità sull'applicazione del presente articolo.

(8) Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere autorizzato alla prestazione di lavoro straordinario retribuito, salve le eccezioni previste nel contratto di comparto per temporanee esigenze di servizio.

(9) Il diniego del rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere motivato.

Art. 13 (Contratto di lavoro a tempo determinato)

(1) Nei casi consentiti dall'ordinamento del personale dei rispettivi enti l'assunzione a tempo determinato avviene con contratto di lavoro. In caso di sostituzione di personale assente viene specificato nel contratto di lavoro del personale supplente. il nominativo del personale sostituito.

(2) Al contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dall'articolo 10.

(3) Ulteriori modalità per l'applicazione del presente articolo sono da definire a livello di comparto.

Art. 14 (Risoluzione del rapporto di lavoro)

(1) Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato termina, oltre che nei casi specifici previsti nel presente contratto:

  • a)  al compimento dei limiti di età previsti dalla normativa vigente presso l' ente di appartenenza;
  • b)  per recesso del personale;
  • c)  per decesso del personale.

(2) Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il rapporto di lavoro si risolve automaticamente a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di compimento dei relativi limiti di età. L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.

(3) Nel caso di recesso, anche se trattasi di rapporto a tempo determinato, il personale deve darne comunicazione scritta alla propria amministrazione rispettando i prescritti termini di preavviso.

Art. 15 (Termine ed indennità di preavviso)

(1) In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, il relativo termine è di 30 giorni.

(2) Il termine di preavviso decorre dal 1° o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

(3) La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1, versa all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere l'importo corrispondente dagli emolumenti spettanti al personale, salvo l'esercizio di ogni altra azione diretta al recupero del relativo credito.

(4) Il periodo di preavviso è considerato servizio a tutti gli effetti.

(5) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per decesso del personale, l'indennità sostitutiva del preavviso e del congedo ordinario non fruito spettano ai superstiti aventi diritti di cui all'articolo 2122 del codice civile.

(6) Il congedo ordinario già maturato può essere fruito nel periodo di preavviso. In caso di diniego spetta il compenso sostitutivo.

Art. 16 (Mobilità tra gli enti)

(1) La mobilità del personale tra gli enti rappresenta l'attuazione del principio della buona amministrazione e tende a soddisfare le richieste di mobilità o di sviluppo professionale del personale. La mobilità del personale può essere negata dall'ente di appartenenza per esigenze di servizio per un periodo non superiore a sei mesi. La mobilità è riservata al personale che ha superato il periodo di prova.

(2) La mobilità tende, inoltre, a compensare le eccedenze di personale presso gli enti interessati in caso di trasferimento di funzioni, razionalizzazione o riduzione di servizi.

(3) Le amministrazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative stipulano accordi per disciplinare, ai fini del comma 2, la mobilità del personale tra i diversi enti, comprese le aziende svolgenti servizi pubblici, nonché l'inquadramento giuridico ed economico nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

(4) Al fine di soddisfare le richieste di mobilità e di sviluppo professionale del personale degli enti di cui all'articolo 1, sull'albo della ripartizione Lavoro della Provincia viene dato avviso per almeno 15 giorni dei posti che tali enti intendono occupare. Tale avviso è reso pubblicamente accessibile anche via internet tramite la rete civica della Provincia. A livello di comparto possono essere previste ulteriori modalità di informazione del personale del comparto medesimo.

(5) Decorso il periodo di cui al comma 4 l'ente, qualora non intenda bandire il concorso pubblico, limita la selezione, che può consistere anche di un colloquio, al personale, anche interno, che abbia manifestato interesse alla copertura del relativo posto, semprechè sia in possesso dei requisiti di accesso richiesti. È consentito anche il comando secondo le modalità stabilite dalla normativa dell'ente di destinazione.

(6) La mobilità è possibile nell'ambito della stessa o corrispondente qualifica funzionale, tenuto conto delle norme che disciplinano nel comparto, a cui si accede, la mobilità orizzontale, confrontando i contenuti professionali del profilo posseduto con quello del profilo nel quale si prevede l'inquadramento. L'inquadramento economico segue l'inquadramento giuridico, salvo il rispetto del trattamento retributivo fisso e continuativo in godimento, escluse le indennità collegate con l'espletamento di determinate funzioni. È comunque considerata mobilità, con conseguente rispetto del trattamento economico maturato, il passaggio tra gli enti di cui all'articolo 1, anche se con interruzioni. Ulteriori modalità per la mobilità e per l'inquadramento possono essere stabilite dal contratto di comparto.

(7) È considerata anche mobilità tra gli enti di cui all'articolo 1 la mobilità verticale prevista nei profili professionali. A tale fine il servizio prestato presso l'ente di provenienza è computato, ai fini dei requisiti di anzianità richiesti per la mobilità verticale, qualora prestato nello stesso o analogo profilo professionale della qualifica funzionale di appartenenza. In caso di passaggio ad una qualifica funzionale superiore spetta inoltre il beneficio di cui all'articolo 52, comma 6.

Art. 17 (Articolazione dell'orario di lavoro)

(1) L'articolazione dell'orario di lavoro è demandata alla contrattazione di comparto.

Capo II
Interruzioni e sospensione della prestazione

Art. 18 (Congedi straordinari retribuiti)

(1) Il personale ha diritto a domanda a congedi straordinari retribuiti nei seguenti casi da documentare debitamente:

  • a)  per matrimonio, 15 giorni consecutivi, compreso quello della sua celebrazione;
  • b)  per esami, per prove di concorso o di abilitazione nei giorni in cui le singole prove o esami sono sostenute: qualora la sede ove si effettua la prova disti oltre cento chilometri dal comune di residenza, il congedo viene concesso anche per la giornata immediatamente precedente o successiva al giorno di esame e/o prova; nell' arco di un anno tale congedo non può superare 20 giorni;
  • c)  per donazione di sangue, il giorno del prelievo ai sensi della relativa normativa statale;
  • d)  per cure: trova applicazione la vigente disciplina statale per il personale ministeriale;
  • e)  per decesso di parenti o affini: per il coniuge ed i parenti di primo grado, cinque giorni consecutivi, compreso quello del funerale; per fratelli conviventi, tre giorni consecutivi, compreso quello del funerale; per i fratelli e gli affini di primo grado e gli altri parenti di secondo grado, due giorni consecutivi, compreso quello del funerale; per gli altri parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado, il giorno del funerale;
  • f)  per altri gravi motivi, esclusi la malattia ed il congedo di cui alla lettera i): fino a cinque giorni lavorativi all' anno;
  • g)  per gravidanza, puerperio nonché per l' astensione facoltativa ed il riposo entro il primo anno di vita del bambino: si applica la vigente legge statale; l'astensione facoltativa può essere usufruita in non più di due soluzioni; per i periodi anteriore e successivo al parto, in cui l'astensione dal lavoro è obbligatoria, la dipendente ha diritto a tutti gli assegni;
  • h)  per l' attuazione delle agevolazioni previste in favore delle persone portatori di handicaps si applica la vigente normativa statale. Le predette agevolazioni non danno luogo a riduzione del congedo ordinario nè della 13a mensilità. La Commissione sanitaria, chiamata ad esprimersi in merito alla situazione di gravità del handicap del personale, indica contestualmente il beneficio spettante, compreso l'eventuale cumulo;
  • i)  per cure ai figli di età inferiore a 8 anni ed in stato di malattia, fino a 60 giorni lavorativi, anche frazionabili in ore, per ogni figlio nell' arco degli otto anni;
  • j)  per affidamento a scopo di adozione di un minore: si applica la vigente normativa statale;
  • k)  per interventi di soccorso dei vigili del fuoco volontari e degli appartenenti a organizzazioni di volontariato operanti in caso di incendi, disastri, calamità naturali, ricerche di persone o soccorsi in montagna, per il tempo dell' intervento nonché fino a due giorni all'anno per la corrispondente attività di addestramento, dietro documentazione del responsabile del corpo dove il personale ha prestato il suo servizio. In caso di interventi durante le ore notturne è da concedere un adeguato riposo di non più di otto ore dal termine dell'intervento.
  • l)  per l' esercizio di doveri civici: si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 19 (Permessi brevi per esigenze personali e relativi recuperi)

(1) Al personale possono essere concessi per particolari esigenze personali, a domanda, permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, nel limite massimo di 36 ore nel corso dell'anno solare.

(2) Il periodo di assenza di cui al comma 1 va recuperato secondo le modalità da stabilirsi nel contratto di comparto. Il periodo di assenze per visite mediche o per effettuare terapie riabilitative debitamente documentate, di norma, non dà luogo a recupero.

(3) Qualora per eccezionali motivi o per motivi di servizio non sia possibile effettuare il relativo recupero, l'ente di appartenenza provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al personale per il numero delle ore non recuperate.

Art. 20 (Permessi per motivi di studio)

(1) Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 150 ore annue individuali.

(2) Nell'arco dell'anno solare può fruire dei permessi di cui al comma 1 fino al tre per cento del personale di ruolo e provvisorio in servizio all'inizio dell'anno, con eventuale arrotondamento all'unità superiore.

(3) I permessi di cui al comma 1 vengono utilizzati secondo le modalità e i limiti da stabilirsi nel contratto di comparto, tenendo conto dei principi desumibili dalla disciplina generale del diritto allo studio nell'ambito del pubblico impiego. Per determinate categorie tali permessi possono essere limitati o esclusi.

Art. 21 (Permessi per mandato politico locale)

(1) Il personale eletto nei consigli comunali ha diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli.

(2) Il personale eletto negli organi di gestione delle comunità comprensoriali o dei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consortili, nei consigli circoscrizionali nonché nelle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, ha diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti cui fanno parte.

(3) Il personale eletto nelle giunte municipali nonché nelle cariche di presidente e vice presidente delle giunte delle comunità comprensoriali, di presidente di aziende municipalizzate o provinciali con più di 50 dipendenti, ha diritto, oltre ai permessi di cui al comma 2, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci e per gli assessori del comune capoluogo di provincia.

(4) Le assenze di cui ai commi 1, 2 e 3 sono retribuite.

(5) Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultano necessari per l'espletamento del mandato.

(6) Il personale investito di funzioni pubbliche elettive diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3 presso gli enti ivi indicati ha diritto a permessi non retribuiti per svolgere le relative funzioni.

(7) L'attività ed i tempi di espletamento del mandato, per i quali il personale chiede ed ottiene permessi retribuiti e non retribuiti, devono essere immediatamente documentati mediante attestazione dell'ente. Nessun obbligo di attestazione sussiste per le assenze di cui al comma 3.

(8) I permessi di cui al presente articolo sono concessi da parte dei competenti superiori, nel rispetto delle eventuali direttive emanate dall'ente di appartenenza.

Art. 22 (Aspettativa per mandato politico)

(1) Il personale eletto alla carica di senatore o deputato della Repubblica o di consigliere o assessore regionale o provinciale è collocato d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del relativo mandato.

(2) Il personale investito di funzioni pubbliche elettive diverse da quelle di cui al comma 1 con diritto a permessi retribuiti è, su richiesta, collocato in aspettativa non retribuita.

(3) L'ente da cui dipende il personale provvede al versamento dei contributi relativi al trattamento di quiescenza e previdenza, inclusa la quota a carico del personale collocato in aspettativa, fatta salva la contribuzione figurativa ai sensi della normativa statale.

(4) Il periodo di aspettativa di cui al comma 1 non è utile ai fini della progressione giuridica ed economica nella carriera. Il personale che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo trascorso in aspettativa.

Art. 23 (Aspettativa non retribuita per motivi personali, di famiglia o di studio)

(1) Il personale può essere collocato in aspettativa non retribuita per non più di tre anni nel quinquennio, per gravi e motivate ragioni personali, di famiglia o per motivi di studio e di riqualificazione. Il personale non di ruolo può fruire della predetta aspettativa, salvo quanto previsto dall'articolo 33, fino ad un massimo di 30 giorni all'anno e limitatamente alla durata del rapporto di servizio.

(2) L'aspettativa di cui al comma 1 riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile per la progressione giuridica ed economica e per il trattamento di quiescenza e di previdenza.

(3) Le modalità di concessione dell'aspettativa sono stabilite nell'accordo di comparto.

(4) Inoltre il personale ammesso al dottorato di ricerca o che fruisce di una borsa di studio universitaria ai sensi della relativa normativa statale è collocato, a domanda, in aspettativa straordinaria per motivi di studio e senza assegni per il periodo di durata del corso. Tale periodo straordinario è utile, ai sensi della rispettiva normativa statale, ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di fine rapporto.

Art. 24 (Assenze per malattia)

(1) In caso di malattia il personale deve darne immediata comunicazione all'amministrazione, indicando l'eventuale variazione di recapito. Il certificato medico, recante la sola prognosi, deve essere emesso a partire dal secondo giorno lavorativo di malattia ed è da trasmettere, a cura del personale, all'amministrazione di appartenenza entro il terzo giorno. A livello di comparto può essere prevista l'emissione del certificato medico già a partire dal 1° giorno di malattia.

(2) L'amministrazione può in ogni momento provvedere agli opportuni accertamenti sanitari. Le visite mediche di controllo sulle malattie comportanti assenze dal servizio sono effettuate dalle unità sanitarie locali, alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. A tale fine il personale deve comunque essere reperibile alla propria residenza o al recapito, se diverso, indicato tra le ore 10.00 e 12.00 del mattino e le ore 17.00 e 19.00 del pomeriggio, salvo giustificato impedimento.

(3) Qualora venga accertata l'inesistenza della malattia o che la stessa non giustifichi l'assenza dal servizio oppure le visite di controllo non potevano essere effettuate per fatto imputabile al personale, l'assenza dal servizio è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari per il corrente periodo indicato nel certificato medico.

(4) Il personale, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al trattamento economico nella seguente misura:

  • a)  per i sei mesi, intero;
  • b)  per i successivi dodici mesi, ridotto all' 80 per cento, fatto salvo l'assegno per il nucleo familiare;
  • c)  per i successivi sei mesi, ridotto al 70 per cento, fatto salvo l' assegno per il nucleo familiare.

(5) Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante quando tra essi non intercorra un periodo di servizio di almeno tre mesi.

(6) La durata complessiva di più periodi di assenza per malattia non può superare in ogni caso due anni e nove mesi in un quinquennio.

(7) Per motivi di particolare gravità al personale assente per malattia che abbia raggiunto il limite di cui al comma 4 o quello di cui al comma 6, può essere concesso, in base a motivata richiesta, un'ulteriore periodo di assenza per malattia non superiore a dodici mesi, valido esclusivamente ai fini della conservazione del posto di lavoro.

(8) L'assenza per malattia ad eccezione del periodo suppletivo di cui al comma 7, è computata per intero ai fini della progressione professionale, del trattamento di previdenza e di quiescenza.

(9) Il personale divenuto inabile al servizio per motivi di salute, nonché il personale che, scaduto il periodo massimo di assenza per malattia, risulti non idoneo per infermità o inabilità a riprendere il servizio, è dispensato dal servizio, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla qualifica funzionale di appartenenza o qualifica superiore o inferiore, con relativo inquadramento. In caso di reinquadramento viene attribuito un trattamento per classi e scatti di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

(10) La dispensa dal servizio ha luogo previo accertamento delle condizioni di salute del personale mediante visita medica collegiale.

(11) Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.

Art. 25 (Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio)

(1) In caso di assenza dovuta ad infortunio o a malattia riconosciute dipendenti da causa di servizio, il personale ha diritto all'intera retribuzione fino a completa guarigione clinica, e comunque fino ad un massimo di 24 mesi. Il personale ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica.

(2) Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità e degli infortuni ai fini dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente ed assoluta avviene secondo la disciplina prevista dall'allegato 3.

Art. 26 (Tutela del personale in particolari condizioni psicofisiche e del personale portatore di handicaps)

(1) Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero del personale nei cui confronti sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate secondo la vigente normativa provinciale, la condizione di soggetto affetto di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psicofisica e che si impegni a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione, predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

  • a)  concessione dell' aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate, con il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 4, ridotto al cinquanta per cento dopo il ventiquattresimo mese;
  • b)  concessione di permessi giornalieri o di permessi orari retribuiti per la durata del progetto;
  • c)  utilizzazione temporanea del personale in mansioni diverse da quelle abituali se tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

(2) L'amministrazione dispone l'accertamento della idoneità al servizio del personale di cui al comma 1 qualora il personale medesimo non si sia volontariamente sottoposto alle previste terapie.

(3) Il comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale nei cui confronti sia stata attestato da una struttura sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicaps e che debba sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposta dalla medesima struttura.

(4) In quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo al personale portatore di handicap si applica la specifica normativa statale.

Art. 27 (Aspettativa per il personale con prole)

(1) Il personale con prole convivente è, su domanda, collocato in aspettativa senza assegni per una durata massima di due anni per ogni figlio, da usufruire in non più di due soluzioni, di cui la prima immediatamente dopo l'astensione obbligatoria o facoltativa dal servizio, fatta salva la fruizione del congedo ordinario eventualmente ancora spettante. In caso di rientro in servizio la seconda soluzione può essere fruita dopo sei mesi di effettivo servizio. In caso di parto plurigemino l'aspettativa per ogni figlio oltre al primo è al massimo di un anno.

(2) Per gravi e comprovati motivi personali l'inizio dell'aspettativa può essere differito su richiesta del personale, in deroga al comma 1, fino a ventiquattro mesi dalla data di nascita del figlio.

(3) Il personale insegnante ed equiparato deve fruire una delle due soluzioni di cui al comma 1 in modo tale da ricomprendere almeno un intero anno scolastico. Qualora la fine dell'aspettativa richiesta dal personale insegnante ed equiparato ricada nel periodo 1° maggio - fine dell'anno scolastico, la stessa è prorogata d'ufficio fino al termine dell'anno scolastico, salvo il rispetto della durata biennale e di quanto previsto dal comma 5. Al fine di garantire la continuità didattica, rientrando tale personale, in servizio dopo il 30 aprile, è messo a disposizione prevalentemente per supplenze ed in subordine per eventuali altre attività funzionali all'insegnamento.

(4) L'aspettativa viene interrotta in caso di sopravvenuto obbligo di astensione dal servizio per gravidanza e puerperio. Il periodo rimanente dell'aspettativa può essere fruito, su domanda, entro il quinto anno di vita del bambino e nel rispetto dei commi 1 e 3.

(5) L'aspettativa può essere interrotta, su domanda, in caso di gravi, comprovati ed imprevedibili motivi sopravvenuti che consentano comunque il rientro effettivo in servizio con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di accoglimento della relativa domanda. Tale interruzione comporta la perdita del diritto alla fruizione del restante periodo dell'aspettativa.

(6) L'aspettativa non è utile ai fini della progressione giuridica ed economica di carriera, del congedo ordinario ed ai fini previdenziali; è invece utilmente computata ai fini del trattamento di quiescenza.

(7) Durante l'aspettativa gli oneri di pensione, da computarsi in relazione alla retribuzione pensionabile spettante al personale interessato all'atto del collocamento in aspettativa o derivante da successivi aumenti di carattere generale, sono a carico dell'amministrazione di appartenenza, inclusa la quota contributiva di pertinenza del personale medesimo.

(8) Il personale di cui al comma 1 può optare, alle stesse condizioni ivi previste ed in quanto ammesso al lavoro a tempo parziale ai sensi della normativa di comparto, per un rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura non inferiore al cinquanta per cento dell'orario di lavoro a tempo pieno. In tale caso gli oneri di cui al comma 7 sono a carico dell'amministrazione per la parte residua.

(9) Nel contratto di comparto possono essere previste ulteriori norme sulla concessione e l'interruzione dell'aspettativa.

Art. 28 (Aspettativa non retribuita per l'assistenza di persone non autosufficienti)

(1) Il personale è collocato, a richiesta, in aspettativa non retribuita per una durata massima di due anni per l'assistenza di persona convivente, di parente entro il secondo grado e di affini di primo grado, dichiarati non autosufficiente ai sensi della vigente normativa provinciale.

(2) L'aspettativa di cui al comma 1 riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile per il trattamento di fine rapporto.

(3) La medesima aspettativa è utile per la progressione in carriera. Durante tale aspettativa gli oneri di pensione, inclusa la quota contributiva a carico del personale, da computarsi in relazione alla retribuzione pensionabile spettante, sono anticipati dall'amministrazione di appartenenza ed interamente recuperati sugli emolumenti spettanti.

Art. 29 (Servizio militare di leva o civile sostitutivo o richiamo alle armi)

(1) In caso di chiamata alle armi per servizio di leva o civile sostitutivo o richiamo alle armi si applica la vigente normativa statale.

Art. 30 (Personale utilizzato nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo)

(1) Per la realizzazione di interventi di cooperazione gestiti direttamente dalla Provincia gli enti di cui all'articolo 1 possono, su richiesta della Presidenza della Giunta provinciale, mettere a disposizione personale proprio, con il consenso dello stesso, per una durata non superiore a quattro anni consecutivi.

(2) Durante il periodo di cui al comma 1 il relativo personale continua a percepire il trattamento economico fisso e continuativo in godimento. A tale personale viene attribuita, a carico del bilancio provinciale, un'indennità mensile di servizio all'estero, da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto della corrispondente indennità prevista dallo Stato e dall'Unione Europea.

(3) Qualora la missione abbia durata inferiore a due mesi al personale spetta, in deroga a quanto disposto al comma 2, anche la retribuzione accessoria prevista dall'ente di appartenenza. Per tali missioni l'indennità di servizio all'estero di cui al comma 2 viene sostituita dal trattamento di missione che è a carico del bilancio provinciale.

(4) Per gli interventi di cooperazione gestiti dalla Provincia tramite convenzione ai sensi della normativa provinciale gli enti di cui all'articolo 1, su richiesta della Presidenza della Giunta provinciale, collocano personale proprio, con il consenso dello stesso, in aspettativa senza assegni, o lo mettono a disposizione, per un periodo non superiore a due anni consecutivi. L'impegno di tale personale deve essere previsto, con indicazione analitica del ruolo e della funzione da svolgere, in un progetto di cooperazione oggetto della convenzione di cui sopra. Il periodo di aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

(5) La Provincia stipula in favore del personale di cui ai commi 1, 3 e 4 apposite assicurazioni contro gli infortuni e le malattie, nonché contro i rischi della responsabilità civile, salvo che il relativo personale risulti già adeguatamente tutelato dell'ordinamento del personale dell'ente di appartenenza.

(6) Per l'impegno di personale in progetti di cooperazione, realizzati da organizzazioni non governative idonee nonché dallo Stato, trova applicazione la disciplina statale.

Art. 31 (Congedo straordinario per la rigenerazione psicofisica)

(1) Nel contratto di comparto è previsto un graduale aumento del congedo ordinario per non più di un giorno per ogni anno di effettivo servizio, a partire dal terzo, in favore del personale svolgente mansioni particolarmente logoranti. Il relativo beneficio è progressivamente cumulabile e può essere fruito nel corso del periodo di servizio o alla fine dello stesso.

(2) Nel contratto di comparto viene previsto il graduale adeguamento della previgente disciplina a quella di cui al comma 1.

Art. 32 (Assenze ingiustificate)

(1) Salvo quanto stabilito al titolo IV, il trattamento giuridico ed economico delle assenze ingiustificate dal servizio è identico a quello dell'aspettativa non retribuita di cui all'articolo 23.

Art. 33 (Personale a tempo determinato)

(1) Fatta salva la specifica disciplina prevista nei singoli comparti, gli articoli 23 e 27 si applicano al personale con contratto a tempo determinato solamente se in possesso di un'anzianità di servizio di almeno tre anni e se abbia, inoltre, conseguito l'idoneità al relativo impiego in una procedura concorsuale.

Capo III
Pari opportunità e tutela della dignità delle persone

Art. 34 (Pari opportunità)

(1) Nei singoli comparti viene disciplinata l'istituzione di comitati di pari opportunità tra uomo e donna, finalizzati all'individuazione delle misure necessarie per attuare le direttive e disposizioni provinciali, statali e dell'Unione Europea in materia di pari opportunità.

(2) Nei singoli comparti vengono previsti anche gli strumenti e le risorse per garantire il funzionamento dei comitati di cui al comma 1 nonché l'espletamento delle relative funzioni da parte dei componenti del comitato medesimo, indicandone i limiti, tenuto conto delle competenze del comitato e dell'ambito in cui opera. La partecipazione alle riunioni del comitato è considerata attività di servizio.

(3) La composizione dei comitati è paritetica tra amministrazione e rappresentanti del personale femminile. Questi ultimi vengono di regola eletti dal personale femminile. Nel comparto può essere prevista, in determinati casi, anche la loro designazione da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 35 (Molestie sessuali)

(1) È compito di ogni amministrazione prevedere nei codici di comportamento norme contro le molestie sessuali nel rispetto delle norme statali ed europee e garantirne l'osservanza.

(2) Rientrano nelle competenze dei comitati per le pari opportunità la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro e la pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali delle singole persone e per superare atteggiamenti che rechino pregiudizio allo sviluppo di rapporti corretti tra le persone sul lavoro.

TITOLO IV
Obblighi di servizio e di comportamento e ordinamento disciplinare

Capo I

Art. 36 (Obblighi di servizio e di comportamento)

(1) Gli enti dei comparti di cui all'articolo 1 definiscono, sentite le organizzazioni sindacali a livello di comparto, il codice degli obblighi di servizio e di comportamento del personale ai sensi dell'ordinamento del personale, ispirandosi ai seguenti principi:

  • a)  il personale osserva l' orario di servizio secondo le modalità stabilite dall'amministrazione ai sensi del vigente ordinamento del personale;
  • b)  il personale conforma la propria condotta in servizio ai principi del buon andamento e dell' imparzialità dell'amministrazione, nel rispetto della normativa in vigore e delle relative direttive emanate dall'amministrazione;
  • c)  nei rapporti con il pubblico il personale dimostra correttezza ed assicura la parità di trattamento dei cittadini, in modo tale da stabilire un rapporto di piena fiducia e di leale collaborazione tra i cittadini e l' amministrazione, nonché tra i gruppi linguistici;
  • d)  nella redazione dei testi e nelle comunicazioni in generale, il personale usa un linguaggio chiaro, semplice e comprensibile;
  • e)  il personale mantiene il segreto d' ufficio nel rispetto delle leggi e delle direttive in merito, fornendo ai cittadini le informazioni e le notizie consentite per conoscere le decisioni e comportamenti dell'amministrazione;
  • f)  il personale si astiene dal prendere parte a decisioni o attività che possano comportare un vantaggio diretto o indiretto o generare un conflitto di interessi, anche indiretto;
  • g)  i rapporti tra il personale dipendente sono ispirati ad uno spirito di leale collaborazione ed al rispetto della dignità della persona, favorendo la cultura del dialogo e del confronto;
  • h)  il personale si astiene da atti e comportamenti lesivi della dignità della persona e da molestie sessuali.

(2) Il codice degli obblighi di servizio e di comportamento è portato a conoscenza del personale mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e viene consegnato al personale all'atto dell'assunzione. Il codice è, inoltre, da portare a conoscenza di tutto il personale mediante circolare interna e consegna di copia su richiesta.

Capo II
Ordinamento disciplinare

Art. 37 (Struttura e organo competente per il procedimento disciplinare)

(1) Ogni singola amministrazione individua la struttura e l'organo competente per i procedimenti disciplinari, compresa la sospensione cautelare, ai sensi del proprio ordinamento del personale.

Art. 38 (Tipologia delle sanzioni disciplinari ed effetti)

(1) Le violazioni degli obblighi di servizio e di comportamento previsti dal presente titolo nonché le infrazioni alle norme penali da parte del personale danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, previo procedimento disciplinare:

  • a)  censura;
  • b)  riduzione dello stipendio;
  • c)  sospensione dal servizio;
  • d)  licenziamento con preavviso;
  • e)  licenziamento senza preavviso.

(2) In sede di irrogazione delle sanzioni disciplinari vengono rispettati i seguenti criteri generali:

  • a)  intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell' evento;
  • b)  rilevanza degli obblighi violati;
  • c)  responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
  • d)  grado di danno o di pericolo causati all' Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero disservizio determinatosi;
  • e)  sussistenza di circostanze attenuanti o aggravanti, con particolare riguardo al comportamento del personale, ai precedenti disciplinari nell' ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
  • f)  concorso dell' infrazione di più dipendenti in accordo tra di loro;
  • g)  gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità dell' infrazione.

(3) Sulla base dei criteri di cui al comma 2 può essere irrogata anche la sanzione disciplinare più o meno grave tra quelle previste al comma 1.

(4) Le mancanze non espressamente previste nel presente capo sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 2, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi di servizio e di comportamento di cui all'articolo 36 e, quanto al tipo ed alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dagli articoli da 39 a 43.

(5) Il danno causato all'amministrazione o a terzi per effetto del comportamento doloso o gravemente colposo tenuto dal personale in servizio comporta comunque l'obbligo del rimborso del relativo danno ai sensi della vigente normativa.

(6) Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Art. 39 (Censura)

(1) La censura consiste in un rimprovero scritto.

(2) La censura viene irrogata per:

  • a)  lievi inosservanze degli obblighi di servizio o di comportamento, compreso il mancato rispetto dell' articolazione dell'orario di lavoro;
  • b)  condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altro personale o nei confronti degli utenti o il pubblico;
  • c)  negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al personale o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
  • d)  inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, se ne sia derivato un danno o un disservizio;
  • e)  rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell' amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
  • f)  saltuario insufficiente rendimento;
  • g)  violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato un danno o pericolo non grave all' amministrazione.

Art. 40 (Riduzione dello stipendio)

(1) La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo nè superiore ad un quarto di una mensilità di stipendio di livello in godimento di cui all'articolo 53, lettera a), e dello stipendio di base di cui all'articolo 71, lettera a) e non può avere durata superiore a sei mesi. In caso di ingiustificata assenza dal servizio o abbandono dello stesso, oltre alla sanzione disciplinare, il trattamento economico complessivo è ridotto in proporzione al periodo di assenza. In caso di riduzione dello stipendio gli oneri previdenziali e sociali sono computati sull'intera retribuzione.

(2) La riduzione dello stipendio è inflitta per:

  • a)  recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l' irrogazione della censura oppure quando le relative mancanze presentino carattere di particolare gravità;
  • b)  ingiustificato ritardo, non superiore a dieci giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
  • c)  svolgimento di attività lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;
  • d)  svolgimento di attività lucrativa al di fuori dell' orario di lavoro senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza o in violazione dei relativi limiti. In tale caso il corrispettivo netto percepito per la relativa attività spetta all'amministrazione di appartenenza. In caso di attività autorizzata i relativi proventi che superano il trenta per cento dello stipendio in godimento spettano all'amministrazione di appartenenza. Il mancato versamento di tali proventi all'amministrazione di appartenenza entro il termine stabilito comporta l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso, nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 44.

Art. 41 (Sospensione dal servizio)

(1) La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione della retribuzione fino a sessanta giorni.

(2) La sospensione dal servizio è inflitta per:

  • a)  assenza ingiustificata dal servizio fino a dieci giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l' entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del personale, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
  • b)  minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altro personale, nonché alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
  • c)  manifestazioni ingiuriose nei confronti dell' amministrazione, nel rispetto della libertà di pensiero ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
  • d)  atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
  • e)  qualsiasi comportamento illecito da cui sia derivato un danno o pericolo grave all' amministrazione, agli utenti o a terzi.

(3) Il personale sospeso dal servizio, alla prima scadenza successiva, non può ottenere una valutazione positiva ai fini della progressione economica. Il periodo di sospensione è detratto a tutti gli effetti, giuridici, economici e previdenziali, dal computo dell'anzianità. Durante il periodo di sospensione il personale non può accedere all'ufficio.

Art. 42 (Licenziamento con preavviso)

(1) La sanzione disciplinare del licenziamento, nel rispetto del termine di preavviso di cui all'articolo 15, si applica per:

  • a)  recidiva plurima, almeno tre volte nell' anno, in una delle mancanze previste nell'articolo 40, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una delle mancanze di cui all'articolo 41;
  • b)  occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell' Amministrazione o ad essa affidati, quando in relazione alla posizione rivestita abbia un obbligo di vigilanza o controllo;
  • c)  rifiuto espresso del trasferimento, disposto con provvedimento divenuto definitivo, per motivate esigenze di servizio;
  • d)  assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
  • e)  persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
  • f)  condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.
  • g)  svolgimento di attività lucrativa al di fuori dell' orario di lavoro senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza se recidivo. In tale caso il corrispettivo netto percepito per la relativa attività spetta all'amministrazione di appartenenza. In caso di attività autorizzata i relativi proventi che superano il trenta per cento dello stipendio in godimento spettano all'amministrazione di appartenenza.

Art. 43 (Licenziamento senza preavviso)

(1) La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

  • a)  commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale per i quali sia fatto obbligo di denuncia;
  • b)  recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro altro personale o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
  • c)  accertamento che l' impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
  • d)  commissione, in genere, di fatti o atti dolosi, non ricompresi nella lettera a), anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
  • e)  condanna passata in giudicato:
    • 1.  per i delitti di cui all' articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata ed integrata dall'articolo 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
    • 2.  quando alla condanna consegua comunque l' interdizione perpetua dai pubblici uffici;

Art. 44 (Procedimento disciplinare)

(1) L'organo competente per il procedimento disciplinare, su segnalazione del diretto superiore o d'ufficio, istruisce il procedimento disciplinare e procede alla tempestiva contestazione scritta dell'addebito al personale.

(2) Il personale può presentare entro i successivi 20 giorni dalla contestazione dell'addebito le sue controdeduzioni. Allo stesso o, su espressa delega, alla persona di fiducia o al rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. Il predetto termine deve essere inoltre concesso al personale ogni volta avvenga una modifica o integrazione della contestazione o venga acquisita nuova documentazione. Ogni modifica o integrazione della contestazione deve avvenire in forma scritta. Il mancato rispetto del termine di 20 giorni di cui al presente comma comporta la nullità della sanzione disciplinare.

(3) Il personale viene convocato dal responsabile del procedimento disciplinare, rispettando comunque il termine di cui al comma 2, per essere sentito a sua difesa, con l'eventuale assistenza di una persona di fiducia o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

(4) Concluso il contraddittorio innanzi al responsabile del procedimento disciplinare, lo stesso irroga la sanzione disciplinare ovvero provvede all'archiviazione, dandone comunicazione all'interessato ed al diretto superiore dello stesso. In caso di mancata comparizione dell'interessato per giustificati motivi, si provvede a nuova convocazione. In tal caso il periodo di un anno di cui al comma 5 è aumentato del corrispondente periodo con decreto del responsabile del procedimento.

(5) Il procedimento disciplinare deve concludersi, pena l'estinzione, entro un anno dalla data della contestazione, salvo che sia sospeso ai sensi dell'articolo 46. Il procedimento può essere inoltre sospeso, con indicazione del relativo termine per consentire al personale interessato in particolare condizioni psicofisiche di sottoporsi ad un progetto terapeutico. Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso, il termine di un anno decorre dalla data di riattivazione dello stesso procedimento. Il procedimento disciplinare si estingue comunque qualora decorrono più di 120 giorni senza che venga adottato alcun atto del procedimento.

(6) Con il consenso scritto del personale la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.

(7) Contro il provvedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare il personal, anche per mezzo di persona di fiducia o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può proporre ricorso ai sensi della vigente normativa statale nel termine di 20 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dello stesso, pena la decadenza, al collegio arbitrale di cui all'articolo 82 del presente contratto, che decide entro i successivi 90 giorni. Nel decorso del termine di 20 giorni nonché, in caso di ricorso, fino all'esecuzione della decisione da parte dell'amministrazione la sanzione resta sospesa. In tale caso il personale già sospeso cautelarmente dal servizio rimane sospeso fino alla decisione del collegio arbitrale.

(8) Il procedimento disciplinare per l'irrogazione della censura può essere delegato dalle singole amministrazioni ai dirigenti preposti.

Art. 45 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare)

(1) Il personale, al quale siano stati contestati fatti disciplinari punibili con la sanzione del licenziamento dal servizio e qualora sussistano indizi sulla sua colpevolezza, può essere sospeso cautelativamente dal servizio, con privazione della retribuzione, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile di altri sei mesi.

(2) La sospensione cautelare dal servizio per un periodo non superiore a 30 giorni può essere disposta anche prima della contestazione degli addebiti qualora:

  • a)  vi sia la necessità di ulteriori accertamenti;
  • b)  trattasi di fatti punibili con la sanzione della sospensione o della destituzione dal servizio e
  • c)  sussistano indizi di colpevolezza.

(3) In caso di sospensione ai sensi del comma 2 l'amministrazione deve comunicare contestualmente al provvedimento di sospensione l'oggetto degli accertamenti.

(4) Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sospensione dal servizio, il periodo di sospensione cautelare viene computato nella sanzione, fermo restando la privazione dello stipendio limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

(5) Il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare dal servizio, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutato agli effetti dell'anzianità di servizio. Tale periodo non viene comunque valutato agli effetti del trattamento di fine rapporto in caso di licenziamento.

Art. 46 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)

(1) Il personale che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.

(2) Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi degli articoli 42 e 43.

(3) L'amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del personale fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.

(4) La sospensione è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge statale 19 marzo 1990, n. 55.

(5) Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 si applica quanto previsto, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, dall'articolo 48.

(6) Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sospensione dal servizio, il periodo di sospensione cautelare viene computato nella sanzione, fermo restando la privazione dello stipendio limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

(7) Il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare dal servizio, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutato agli effetti dell'anzianità di servizio. Tale periodo non viene comunque valutato agli effetti del trattamento di fine rapporto in caso di licenziamento.

Art. 47 (Assegno alimentare mensile)

(1) Al personale sospeso dal servizio ai sensi degli articoli 45, comma 1, e 46 è corrisposto un assegno alimentare fino al cinquanta cento della retribuzione fissa mensile di cui all'articolo 53, comma 2, nonché gli eventuali assegni per il nucleo familiare, escluso ogni compenso accessorio, comunque denominato. Al personale deve essere comunque garantito qualora non disponga di un sufficiente reddito familiare, il minimo vitale.

Art. 48 (Rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale)

(1) In caso di fatti aventi rilevanza penale, per i quali vi sia l'obbligo di denuncia, oltre alla presentazione della denuncia viene aperto il procedimento disciplinare, che rimane tuttavia sospeso fino alla data di passaggio in giudicato della sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche nel caso in cui nel corso del procedimento disciplinare emerga un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d'ufficio.

(2) Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del peronale per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla data di passaggio in giudicato della sentenza definitiva.

(3) Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi dei commi 1 e 2 deve essere ripreso, a pena di perenzione, entro 180 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile, provvedendo ad una nuova contestazione degli addebiti, tenendo conto dell'esito del procedimento penale. In seguito ad un procedimento penale può comunque essere avviato il procedimento disciplinare entro il termine di decadenza di cui sopra.

(4) In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione o proscioglimento con formula piena, l'indennità corrisposta nel periodo di sospensione cautelare è conguagliata con la retribuzione dovuta al personale se fosse rimasto in servizio.

(5) La sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo di cinque anni. Decorso tale termine, il personale è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane comunque sospeso fino all'esito del procedimento penale.

TITOLO V
Assetto giuridico e retributivo

Capo I
Inquadramento funzionale

Art. 49 (Istituzione di commissione paritetica)

(1) Le parti convengono di istituire entro un mese dall'entrata in vigore del presente contratto una commissione paritetica bilaterale composta da rappresentanti della delegazione di parte pubblica e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con il compito di acquisire tutti gli elementi di conoscenza sull'attuale sistema di organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, formulando entro il 30 giugno 2000 le proposte per una eventuale revisione dell'attuale assetto giuridico.

(2) Le parti, tenendo conto delle proposte della commissione, si impegnano a definire le eventuali innovazioni sull'ordinamento professionale nel rispetto delle competenze istituzionali entro il 31 dicembre 2000.

Art. 50 (Modifiche alle qualifiche funzionali ed ai requisiti di accesso per l'ammissione alle stesse)

(1) In attesa di una eventuale revisione dell'assetto giuridico le attività delle qualifiche funzionali dalla prima alla nona sono individuate come segue:

  • a)  prima qualifica funzionale:
    attività manuali semplici, compreso l'utilizzo dei mezzi occorrenti;
  • b)  seconda qualifica funzionale:
    attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche; può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice;
  • c)  terza qualifica funzionale:
    attività manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate e connesse attività amministrative o contabili elementari;
  • d)  quarta qualifica funzionale:
    semplici attività amministrative; attività amministrativo-contabili; attività tecniche o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo tecnico; capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate; semplice attività di controllo e di applicazione di norme; assistenza pedagogica o socio-sanitaria; attività manuali connesse con le attività principali; attività tecniche con conoscenze specialistiche nel settore artigianale ed attività assimilabili; attività manuali o tecnico-manuali che presuppongono preparazione specializzata nel ramo tecnico, tecnico-manuale o assistenziale, con capacità di utilizzazione di mezzo o strumenti complessi e connesse attività amministrative o contabili semplici;
  • e)  quinta qualifica funzionale:
    attività professionali ed artigianali richiedenti preparazione tecnica o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro o perizia nell'esecuzione o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni, con la possibilità di assumere responsabilità di guida, di gestione aziendale e di controllo tecnico-pratico di altre persone; collaborazione nelle attività socio-sanitarie e didattiche; attività amministrative rientranti in parte sia nella quarta sia nella sesta qualifica funzionale;
  • f)  sesta qualifica funzionale:
    attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative, compresa la responsabilità per le attività direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate; attività nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; attività socio-sanitarie e didattiche;
  • g)  settima qualifica funzionale:
    attività professionale richiedente specializzazione e preparazione specifica, con margini valutativi per il raggiungimento dei risultati;
  • h)  ottava qualifica funzionale:
    attività con preparazione professionale e con eventuale responsabilità di unità organiche, con ampi margini valutativi per il raggiungimento di risultati; attività di collaborazione istruttoria o di studio nel campo amministrativo e tecnico richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario; attività didattica;
  • i)  nona qualifica funzionale:
    attività con specializzazione e responsabilità professionale; attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti responsabilità professionale con autnoma determinazione dei processi formativi ed attuativi; vi è connessa responsabilità organizzativa nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti.

(2) Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali. Nella declaratoria dei profili professionali sono indicati gli specifici requisiti di preparazione culturale o professionale, considerando il contenuto della prestazione lavorativa, il grado di responsabilità e la sfera di autonomia nonché il grado di mobilità.

(3) Il regime retributivo del personale tiene conto della professionalità e responsabilità dello stesso, e tende a garantire il miglioramento continuo della produttività e della efficienza dei servizi pubblici.

(4) Per l'accesso dall'esterno alle qualifiche funzionali è prescritto, come requisito minimo, il possesso dei seguenti titoli di studio e di qualificazione:

  • a)  prima e seconda qualifica funzionale:
    licenza di scuola elementare o assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché se richiesto, semplici conoscenze pratiche nello specifico ambito di impiego;
  • b)  terza qualifica funzionale:
    licenza di scuola elementare e pluriennale esperienza professionale nel settore;
  • c)  quarta qualifica funzionale:
    diploma di licenza di scuola media o licenza di scuola elementare nonché assolvimento di un ulteriore biennio di studio o di una formazione professionale equivalente o diploma di fine apprendistato o formazione specifica teorico pratica non inferiore a 300 ore;
  • d)  quinta qualifica funzionale:
    diploma di licenza di scuola media inferiore o licenza di scuola elementare nonché:
    • -  assolvimento di un ulteriore triennio di studio o di formazione professionale triennale o
    • -  diploma di maestro artigiano o
    • -  diploma di fine apprendistato nonché ulteriore specializzazione nel settore con almeno quattrocento ore di insegnamento o
    • -  di formazione professionale biennale nonché ulteriore specializzazione nel settore con almeno quattrocento ore di insegnamento o equivalente formazione teorico-pratica;
  • e)  sesta qualifica funzionale:
    diplima di maturità o equivalente;
  • f)  settima qualifica funzionale:
    diploma di maturità e diploma di studi universitari almeno biennali o diploma equivalente ovvero titolo di abilitazione all'esercizio della libera professione;
  • g)  ottava qualifica funzionale:
    diploma di laurea conseguito in un corso almeno quadriennale;
  • h)  nona qualifica funzionale:
    diploma di laurea con titolo di abilitazione all'esercizio della libera professione.

(5) Per l'accesso alle singole qualifiche funzionali è comunque richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca corrispondente al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno. Rimangono salve le norme sulla conoscenza della lingua ladina, nonché le norme che esonerano il personale insegnante ed equiparato dalla conoscenza della seconda lingua.

(6) I profili professionali già ascritti alla terza qualifica funzionale, escluso quelli di cui al comma 7, sono ascritti, con decorrenza 1° luglio 1999 alla quarta qualifica funzionale. Al personale appartenente a tali profili viene attribuita la medesima posizione, per classi o scatti, in godimento nella qualifica funzionale di provenienza.

(7) Il profilo professionale di cantoniere/cantoniera del personale provinciale viene ascritto, con decorrenza 30 giugno 1998, alla nuova terza qualifica funzionale di cui al comma 1. Al personale appartenente a tale profilo viene attribuito nella terza qualifica funzionale la medesima posizione, per classi e scatti, in godimento nella qualifica funzionale di provenienza al 30 giugno 1998. A tale fine lo stipendio annuo lordo iniziale del livello retributivo inferiore di tale qualifica funzionale è di lire 13.934.235 e di quello superiore è di lire 17.978.555.

(8) Al personale provinciale inquadrato nei profili professionali cantoniere e cantoniere specializzato, escluso quello proveniente dall'ANAS, è attribuito una anzianità convenzionale nella misura di sei anni. Per il personale proveniente dall'ANAS la progressione economica rimane sospesa per un periodo corrispondente ad uno scatto stipendiale.

(9) Per il personale in servizio le modalità di inquadramento nelle qualifiche e nei profili professionali modificati ai sensi dei commi 1 e 4 vengono stabiliti dalla contrattazione di comparto.

Art. 51 (Mobilità orizzontale tra i profili professionali)

(1) La mobilità orizzontale verso i profili professionali della stessa qualifica funzionale è subordinata al possesso dei specifici requisiti richiesti per i profili professionali cui si aspira, oppure in difetto degli stessi, al superamento delle relative procedure pubbliche di selezione. La mobilità orizzontale è comunque subordinata al possesso dell'attestato di bilinguismo eventualmente richiesto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira.

(2) La mobilità orizzontale verso i profili professionali per l'accesso ai quali è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione, è possibile unicamente in presenza dei requisiti culturali d'accesso richiesti per i profili professionali cui si aspira.

(3) Le ulteriori modalità della mobilità orizzontale vengono disciplinate a livello di comparto.

Art. 52 (Mobilità verticale)

(1) Per i singoli profili professionali sono indicati i requisiti di anzianità richiesti per la mobilità verticale. Ne sono esclusi i profili, l'accesso ai quali è subordinato al possesso di specifico titolo professionale.

(2) La mobilità verticale avviene nell'ambito del concorso pubblico o altre procedure pubbliche di selezione, sostituendo il titolo di studio richiesto con la specifica anzianità indicata nel profilo di appartenenza.

(3) In difetto del possesso del titolo di studio, l'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso pubblico, ai sensi del comma 2, non può essere inferiore a quattro anni di effettivo servizio nella qualifica funzionale di appartenenza.

(4) Il personale appartenente alla sesta ed ottava qualifica funzionale, in possesso del titolo di abilitazione per l'esercizio della libera professione richiesto per l'accesso ad un profilo ascritto alla settima o nona qualifica funzionale, è inquadrato nel corrispondente profilo della qualifica funzionale immediatamente superiore con decorrenza dall'effettiva assegnazione dei compiti professionali previsti dal rispettivo profilo.

(5) L'ammissione al concorso di cui al comma 2 è subordinata, anche nell'ambito della mobilità verticale, al possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira.

(6) In caso di passaggio ad una qualifica funzionale superiore in sede di inquadramento economico, viene garantito un aumento dello stipendio di livello in godimento non inferiore al sei per cento.

(7) Al personale che non esercita più i compiti del profilo di appartenenza e che quindi è assegnato, a domanda o d'ufficio nei casi previsti, a compiti di un profilo professionale di una qualifica funzionale inferiore, è attribuito un trattamento economico, per classi e scatti, corrispondente allo stipendio del livello in godimento, diminuito di non meno del sei per cento. In caso di mobilità verso una qualifica funzionale inferiore per inabilità, per infermità, per particolari condizioni fisiche o per soppressione del posto è invece attribuito un trattamento economico, per classi e scatti, di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

(8) Ulteriori modalità possono essere disciplinati a livello di comparto.

Capo II
Struttura retributiva

Art. 53 (Elementi retributivi dello stipendio)

(1) La retribuzione del personale è formata dai seguenti elementi retributivi:

  • a)  dallo stipendio di livello, comprensivo dei miglioramenti collegati alla progressione professionale;
  • b)  dall' indennità integrativa speciale;
  • c)  dal salario di produttività
  • d)  dall' indennità per l'uso della lingua ladina;
  • e)  dall' indennità libero professionale;
  • f)  dall' indennità di istituto;
  • g)  dall' indennità di coordinamento;
  • h)  dall' indennità per servizio di turno, lavoro festivo e notturno e per reperibilità o pronta disponibilità;
  • i)  dal compenso per lavoro straordinario;
  • j)  dall' indennità di missione;
  • k)  dalle altre indennità già previste dai rispettivi comparti.

(2) Al personale viene, inoltre, corrisposta una tredicesima mensilità di retribuzione in misura pari ad un dodicesimo della retribuzione annua spettante sulla base degli elementi retributivi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 nonché degli altri emolumenti già utili ai fini della tredicesima mensilità, da individuarsi nella contrattazione di comparto. Al personale assunto o che cessi dal servizio nel corso dell'anno la tredicesima mensilità è corrisposta in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.

Art. 54 (Livelli retributivi e stipendi relativi)

(1) Gli stipendi annui lordi iniziali dei livelli retributivi delle qualifiche funzionali, tenuto conto delle modifiche apportate alle stesse dall'articolo 50 del presente contratto, sono determinati, con decorrenza dal 1° luglio 1999, come segue:

  • a)  prima qualifica funzionale:
    • 1)  livello inferiore lire 10.927.005;
    • 2)  livello superiore lire 13.980.960;
  • b)  seconda qualifica funzionale:
    • 1)  livello inferiore lire 13.445.140;
    • 2)  livello superiore lire 17.222.525;
  • c)  terza qualifica funzionale:
    • 1)  livello inferiore lire 14.610.220;
    • 2)  livello superiore lire 18.850.425;
  • d)  quarta qualifica funzionale:
    • 1)  livello inferiore lire 15.775.300;
    • 2)  livello superiore lire 20.479.055;
  • e)  quinta qualifica funzionale:
    • 1)  livello inferiore lire 17.757.980;
    • 2)  livello superiore lire 23.040.260;
  • f)  sesta qualifica funzionale:
    • 1)  livello inferiore lire 19.812.930;
    • 2)  livello superiore lire 26.195.320;
  • g)  settima qualifica funzionale:
    • 1)  livello inferiore lire 23.503.445;
    • 2)  livello superiore lire 31.058.215;
  • h)  ottava qualifica funzionale:
    • 1)  livello inferiore lire 28.713.455;
    • 2)  livello superiore lire 37.266.865;
  • i)  nona qualifica funzionale:
    • 1)  livello inferiore lire 34.300.145;
    • 2)  livello superiore lire 45.733.405.

(2) A decorrere dal 1° luglio 2000 gli stipendi lordi iniziali dei livelli retributivi in godimento nonché l'indennità integrativa speciale in godimento sono aumentati per l'anno 2000 nella misura corrispondente al tasso di inflazione programmato a livello statale per l'anno 2000.

(3) La corresponsione dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi avviene mensilmente il giorno 27 di ogni mese ovvero qualora questo non sia lavorativo, il giorno precedente lavorativo. La tredicesima mensilità viene corrisposta, unitamente allo stipendio relativo al mese di dicembre, il 18 dicembre ovvero qualora questo sia non lavorativo, il giorno lavorativo precedente, salva la precedente cessazione dal servizio.

(4) Al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel corso dell'anno 1999 o 2000 l'aumento retributivo previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dai commi 1 e 2 dell'articolo 57 e dal comma 1 dell'articolo 71 è rideterminato, calcolando l'aumento relativo in dodicesimi, in relazione ai mesi interi di servizio.

Art. 55 (Conguaglio per l'anno 1999)

(1) In caso di un tasso tendenziale di inflazione per l'anno 1999, rilevato dall'ASTAT per il comune di Bolzano, superiore all' 1,5% gli stipendi lordi iniziali dei livelli retributivi di cui all'articolo 54, comma 1, nonché l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 57 sono aumentati, con decorrenza 1° febbraio 2000, in misura corrispondente alla relativa differenza. I relativi nuovi stipendi vengono comunicati alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative entro il mese di gennaio 2000.

Art. 56 (Progressione professionale)

(1) La progressione economica nel livello retributivo inferiore si sviluppa su tre classi biennali del sei per cento, computati sullo stipendio iniziale del livello, previa valutazione soddisfacente sullo sviluppo della professionalità del personale, tenuto conto delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie per acquisire maggiore competenza e esperienza professionale all'interno della qualifica funzionale di appartenenza.

(2) Nell'ambito della singola qualifica funzionale il passaggio al livello superiore avviene dopo otto anni di servizio effettivo nella medesima qualifica funzionale ed è subordinato ad una valutazione soddisfacente del competente superiore, la quale deve tenere conto dello sviluppo professionale conseguito nell'arco degli anni di servizio nel livello inferiore.

(3) La progressione economica del livello retributivo superiore si sviluppa su scatti biennali del tre per cento, computati sullo stipendio iniziale del livello, previa valutazione soddisfacente sullo sviluppo della professionalità del personale, tenuto conto dell'esperienza e competenza professionale acquisita, anche mediante attività di formazione e aggiornamento, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza.

(4) Gli enti dei comparti di cui all'articolo 1 possono accordare a non più dell'otto per cento del personale in servizio, ed almeno ad un dipendente per ente, un aumento dello stipendio di livello per un periodo non superiore al biennio e nel limite di un'anzianità convenzionale non superiore a dodici anni. Tali aumenti sono rinnovabili. Può fruire del beneficio di cui sopra il personale che ha acquisito una particolare competenza professionale nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza non già retribuita in modo sufficiente sulla base della progressione professionale di cui ai commi 1, 2 e 3. Le modalità ed i criteri per la concessione del predetto beneficio vengono concordati dai singoli enti di appartenenza con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(5) Le classi e gli scatti di stipendio, anche se convenzionali, nonché il passaggio al livello superiore sono conferiti con decorrenza dal 1° giorno del mese nel quale matura il relativo diritto.

(6) La progressione economica, compreso il passaggio al livello superiore, si applica anche al personale non di ruolo.

(7) Nel contratto di comparto sono stabilite le modalità della valutazione ai fini della progressione professionale.

(8) Al personale in possesso di una specifica esperienza professionale non inferiore a cinque anni può essere attribuito, in sede di assunzione o nel corso o al termine del periodo di prova, un aumento dello stipendio iniziale di livello fino ad un'anzianità convenzionale di dieci anni, semprechè non vi sia la sufficiente disponibilità di personale interno in possesso della richiesta specifica esperienza professionale. L'attribuzione di tale beneficio, compresa la sua decorrenza, deve essere prevista nel bando di concorso, previa autorizzazione dell'organo di governo del rispettivo ente, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del rispettivo comparto. Esso può essere attribuito per l'accesso, anche mediante la mobilità verticale, ai profili professionali individuati all'inizio di ogni anno dall'organo di governo di ogni singolo ente, tenuto conto della situazione del mercato di lavoro per la relativa categoria professionale e della particolare qualificazione o esperienza professionale richiesta per lo svolgimento delle mansioni previste. L'anzianità convenzionale viene determinata dalla commissione di esame o da apposita commissione, composta da tre esperti. Tale anzianità viene revocata o ridotta al termine del periodo di prova qualora l'interessato non abbia dimostrato in tale periodo di possedere la particolare qualificazione o esperienza professionale richiesta per lo svolgimento delle mansioni previste.

Art. 57 (Indennità integrativa speciale)

(1) L'indennità integrativa speciale annua lorda delle singole qualifiche funzionali di cui all'articolo 54 è determinata con decorrenza 1° luglio 1999 come segue:

  • a)  prima qualifica: lire 14.737.240
  • b)  seconda qualifica: lire 14.817.905
  • c)  terza qualifica: lire 14.923.755
  • d)  quarta qualifica: lire 15.029.970
  • e)  quinta qualifica: lire 15.146.405
  • f)  sesta qualifica: lire 15.300.070
  • g)  settima qualifica: lire 15.517.245
  • h)  ottava qualifica: lire 15.804.135
  • i)  nona qualifica: lire 16.058.175

(2) Gli importi di cui al comma 1 sono comprensivi dell'importo annuale lordo di lire 1.563.522 di cui all'articolo 2, comma 4, del contratto collettivo intercompartimentale aggiuntivo del 4 gennaio 1996, tenuto conto dei successivi aumenti contrattuali.

Art. 58 (Salario di produttività)

(1) Per gli anni 1999 e 2000 nel bilancio di previsione annuale dei singoli enti dei comparti di cui all'articolo 1 viene iscritto un apposito fondo destinato a premi di produttività per la generalità del personale nella misura del 2,8%, da calcolarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del contratto collettivo intercompartimentale sottoscritto l'11 novembre 1998, che l'ente attribuisce ai singoli servizi o strutture organizzative, per il raggiungimento di almeno una delle seguenti finalità:

  • a)  maggiore produttività mediante un migliore utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali e conseguente riduzione o contenimento dei costi;
  • b)  raggiungimento di un più elevato livello di efficienza, efficacia e qualità dei servizi e mantenimento del relativo livello, con particolare riferimento alle esigenze ed alla soddisfazione dell' utenza;
  • c)  svolgimento di ulteriori compiti mediante una maggiore produttività del personale a disposizione.

(2) Le modalità ed i criteri di distribuzione del fondo di produttività di cui al comma 1 sono definite dalla contrattazione di comparto.

(3) Per gli anni 1998 e 1999 il fondo di produttività è erogato in quote individuali parametrate per livello corrispondente all'80% dello stanziamento complessivo. Il premio può essere negato o ridotto in caso di non sufficiente produttività portata a conoscenza del personale per iscritto nel corso dell'anno o in caso di sanzioni disciplinari. Il restante 20% è assegnato dai responsabili delle strutture organizzative da individuarsi dai singoli enti, con differenziazione individuale. I criteri applicativi sono concordati a livello di comparto.

(4) Il fondo determinato ai sensi del comma 1 è assegnato alle aree di contrattazione dei singoli comparti in proporzione al monte salario delle aree medesime.

Art. 59 (Indennità per l'uso della lingua ladina)

(1) Il personale assegnato a servizi nelle località ladine e ad uffici o servizi che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche con sede fuori delle suddette località, nonché alla Ripartizione Intendenza scolastica ladina percepisce un'indennità mensile pensionabile per l'uso della lingua ladina, che è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio, compresa la relativa progressione professionale, riduzione, sospensione o ritardo. Essa, ha, inoltre, effetto sulla tredicesima mensilità e su ogni altro istituto collegato allo stipendio. L'indennità spetta nella misura dell'undici per cento dello stipendio mensile di cui alla lettera a) dell'articolo 53. Eventuali ulteriori servizi che svolgano funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, con sede fuori delle suddette località, sono individuate dal singolo ente di appartenenza, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di comparto.

Art. 60 (Indennità libero professionale)

(1) Nella contrattazione di comparto può essere accordata un'indennità libero professionale fino alla misura massima del 90% dello stipendio iniziale annuo del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza:

  • a)  al personale che rappresenta l' ente di appartenenza in giudizio;
  • b)  al personale che svolge per incarico dell' ente di appartenenza l'attività di progettazione, direzione e collaudo tecnico di lavori pubblici, comprese le connesse funzioni di responsabile di progetto nonché le funzioni di responsabile e di coordinatore in materia di salute e di sicurezza nei cantieri ai sensi della rispettiva normativa statale;
  • c)  al personale che svolge l' attività di estimo connessa con i lavori pubblici;
  • d)  al personale che svolge l' attività di collaudo, controllo e revisione di impianti funiviari e delle dighe.

(2) L'indennità viene preventivamente determinata sulla base dei relativi progetti o programma di attività e viene liquidata previa verifica del raggiungimento dei risultati concordati.

(3) Negli accordi di comparto saranno individuate le figure professionali e le modalità di concessione dell'indennità di cui al comma 1.

Art. 61 (Indennità di istituto)

(1) Nell'accordo di comparto viene disciplinata l'indennità di istituto per lo svolgimento di mansioni con conseguente maggiore responsabilità o rischi o carichi di lavoro non già adeguatamente retribuiti attraverso lo stipendio della qualifica funzionale di appartenenza.

(2) L'indennità di istituto non può superare la misura massima del quaranta per cento dello stipendio mensile iniziale della qualifica funzionale di appartenenza.

Art. 62 (Indennità di coordinamento)

(1) L'indennità di coordinamento è corrisposta al personale a cui vengono affidati il coordinamento e la sorveglianza di un numero di personale da determinare nell'accordo di comparto.

(2) La misura dell'indennità di coordinamento viene stabilita nell'accordo di comparto e non può superare la misura massima del 30 per cento dello stipendio mensile iniziale della qualifica funzionale di appartenenza. Qualora con il coordinamento siano collegati compiti e responsabilità in materia di prevenzione e protezione dei rischi professionali la misura massima di cui sopra è aumentata al 40 per cento.

(3) L'indennità di cui al comma 1 è gradualmente trasformata in assegno personale quale distinto elemento fisso e continuativo di retribuzione. La trasformazione avviene con scadenza annuale, e, per ogni anno di godimento dell'indennità, nella misura del cinque per cento. Tale assegno segue le variazioni della relativa indennità di coordinamento.

Art. 63 (Indennità per servizio di turno, lavoro festivo e notturno e per reperibilità o pronta disponibilità)

(1) Nell'accordo di comparto viene previsto un compenso per particolari servizi di turno, per lavoro festivo o notturno o festivo notturno nonché per reperibilità o pronta disponibilità nella misura massima del 35 per cento del compenso per lavoro straordinario di cui al comma 1 dell'articolo 65.

Art. 64 (Cumulo di premi ed indennità)

(1) L'indennità libero professionale di cui all'articolo 60 è cumulabile con il salario di produttività di cui all'articolo 58 fino alla misura massima del 60 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza. L'indennità libero professionale non è cumulabile, invece, con l'aumento individuale di cui all'articolo 56, comma 4.

(2) L'indennità libero professionale è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 57, 59 e 63. Essa è cumulabile con le altre indennità del presente capo fino alla misura massima del 100 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza.

Art. 65 (Compenso per lavoro straordinario)

(1) Per la prestazione di lavoro straordinario spetta al personale un compenso orario, arrotondato per eccesso a lire 100, corrispondente al normale compenso orario di cui al comma 3, moltiplicato con il coefficiente 1,25.

(2) Per la prestazione di lavoro straordinario tra le ore 20 e le ore 7 nonché in giorni non lavorativi, inclusi i giorni festivi, spetta al dipendente un compenso orario corrispondente al normale compenso orario di cui al comma 3, moltiplicato con il coefficiente 1,50. Il compenso orario di cui al comma 3 viene moltiplicato con il coefficiente 1,55 per il lavoro straordinario svolto tra le ore 20.00 e le ore 7.00 nei giorni festivi.

(3) La misura del normale compenso orario è determinata mediante la divisione dello stipendio mensile spettante per livello retributivo, classe o scatto, compresa l'indennità integrativa speciale, per il coefficiente 160.

(4) In caso di recupero delle ore di lavoro straordinario prestate, il personale ha diritto all'esonero dal servizio ordinario per un periodo di tempo corrispondente ad un'ora per ogni ora straordinaria prestata tra le ore 7 e le ore 20. Per ogni ora di lavoro straordinario prestata tra le ore 20 e le ore 7, nonché nei giorni non lavorativi e festivi il personale ha diritto all'esonero dal servizio ordinario per un periodo di tempo corrispondente ad un'ora e 15 minuti.

(5) Il contingente delle ore di lavoro straordinario viene stabilito nell'accordo di comparto.

(6) Gli aumenti stipendiali di cui al presente contratto trovano applicazione per il lavoro straordinario prestato con decorrenza dal primo del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 66 (Indennità per i dirigenti sostituti)

(1) Al personale sostituto dei dirigenti compete l'indennità d'istituto da stabilirsi nel contratto di comparto, tenendo conto dell'indennità prevista per la relativa struttura dirigenziale e dei compiti assegnati ai dirigenti sostituti.

(2) In caso di assenza o di impedimento del dirigente titolare l'indennità di funzione dirigenziale spetta al dirigente sostituto con decorrenza dal 46° giorno di assenza o di impedimento. A tale fine è considerata assenza del titolare anche qualora venga incaricato a dirigere un'altra struttura dirigenziale, anche a titolo temporaneo, con contestuale esonero dalla direzione della struttura di cui risulta titolare.

Art. 67 (Disciplina di missione)

(1) La missione viene disciplinata interamente nell'allegato n. 1 al presente contratto.

Art. 68 (Interessi e rivalutazione monetaria)

(1) Al personale a cui spettino emolumenti in dipendenza del rapporto d'impiego o della cessazione dal servizio, sono corrisposti sull'importo spettante gli interessi legali o la rivalutazione, se maggiore, a decorrere dal 90° giorno successivo alla data di maturazione del corrispondente diritto.

(2) Se la liquidazione dell'importo è subordinata alla presentazione di domanda o di documentazione anche di competenza di altri enti, il termine di 90 giorni inizia a decorrere dalla data ultima di ricevimento della richiesta o degli atti necessari presso gli uffici competenti.

(3) Qualora il diritto alla corresponsione degli emolumenti sorga in base a norma di legge o contratto collettivo con effetto retroattivo, la data di maturazione del corrispondente titolo va riferita alla data di entrata in vigore della norma, fatto salvo quanto disposto ai precedenti commi 1 e 2.

(4) Il divieto del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria di cui al comma 1 si applica ai crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima dell'entrata in vigore del presente contratto, limitatamente al periodo successivo a tale data.

Capo III
Disposizioni particolari per il comparto del personale del servizio sanitario provinciale dell'area non medica

Art. 69 (Assetto giuridico)

(1) In attesa di un'eventuale revisione dell'assetto giuridico parte delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali del personale del comparto del servizio sanitario provinciale può essere modificato dalla contrattazione di comparto, tenuto conto dei principi del contratto intercompartimentale nonché delle specificità della sanità.

(2) Per il personale in servizio le modalità di inquadramento nelle qualifiche e nei profili professionali modificati ai sensi del comma 1 vengono stabiliti dalla contrattazione di comparto.

Art. 70 (Assetto retributivo)

(1) La struttura retributiva del personale del servizio sanitario viene stabilita nel contratto di comparto, tenuto conto dei principi del contratto intercompartimentale nonché delle specificità della sanità.

Art. 71 (Aumento degli stipendi)

(1) I seguenti elementi retributivi sono aumentati dell' 1,5% con decorrenza dal 1° luglio 1999 e nella misura corrispondente al tasso di inflazione programmato a livello statale per l'anno 2000 con decorrenza dal 1° luglio 2000:

  • a)  lo stipendio in godimento;
  • b)  l' indennità integrativa speciale;
  • c)  l' elemento stipendiale di cui al comma 5 dell'articolo 3 dell'accordo del 20 maggio 1996 nell'importo già rivalutato;
  • d)  le indennità fisse e ricorrenti di cui al comma 2 dell' articolo 3 dell'accordo del 20 maggio 1996.

(2) Il conguaglio di cui all'articolo 55 si applica, salva una diversa disciplina prevista nel contratto di comparto, sugli elementi retributivi di cui al comma 1.

(3) Per gli anni 1999 e 2000 al personale viene corrisposto, inoltre, il premio di produttività ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, del contratto intercompartimentale sottoscritto l'11 novembre 1998, il cui fondo viene determinato nella misura del 2% ai sensi del 4° comma di cui sopra per gli anni di riferimento.

TITOLO VI
Disposizioni varie

Art. 72 (Formazione ed aggiornamento del personale)

(1) Al fine di un sempre migliore assolvimento delle finalità istituzionali da parte degli enti pubblici operanti in Alto Adige, per favorire i processi di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa, nonché per favorire modelli di inquadramento e la mobilità vengono promosse forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la specializzazione del personale.

(2) Gli obbiettivi di cui al comma 1 possono essere attuati da parte delle amministrazioni tramite appositi servizi, strutture o sulla base di convenzioni con istituti ed enti. Alle relative iniziative dei singoli enti di cui all'articolo 1 può essere ammesso, con partecipazione alle relative spese, anche il personale di altri enti o istituti non aventi scopo di lucro, comprese le organizzazioni sindacali, costituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali di competenza degli enti di cui all'articolo 1.

(3) Nei contratti di comparto vengono disciplinati:

  • a)  il fondo comunque da destinare al finanziamento della formazione;
  • b)  le modalità di verifica dei risultati formativi ai fini di ulteriori iniziative fomative;
  • c)  i criteri di valutazione della formazione ai fini della retribuzione collegata all' esperienza professionale;
  • d)  le forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali alla programmazione della formazione.

(4) La partecipazione del personale a corsi di formazione e di aggiornamento, a convegni, congressi e simili è dichiarata obbligatoria se già inserita nei programmi formativi o, in caso di nuova proposta, se ritenuta necessaria dai competenti superiori per i fini di cui al comma 1. In tale caso il personale è in servizio e le spese di partecipazione vanno a carico dell'amministrazione di appartenenza.

(5) A livello di comparto vengono stabiliti i limiti e le modalità per la partecipazione del personale all'aggiornamento facoltativo.

Art. 73 (Servizio mensa)

(1) L'istituzione di mense o di servizi di refezione aziendali, la stipulazione di convenzioni con esercizi alberghieri o imprese specializzate nel settore nonché l'importo a carico del personale vengono disciplinati nel contratto di comparto. In ogni forma, diretta o indiretta, del servizio mensa, compresa quella mediante buoni pasto, deve essere garantito che una parte del costo reale complessivo del singolo pasto sia a carico del personale beneficiario. Nel contratto di comparto deve essere garantito che il personale con non meno di sei ore lavorative giornaliere possa usufruire del servizio mensa o di un servizio sostitutivo per almeno un pasto.

(2) Al personale che ha diritto al pasto deve essere concesso il tempo necessario per il consumo del pasto.

(3) I servizi di refezione, inclusi quelli scolastici, possono, in quanto compatibili, essere utilizzati anche dal personale di altri enti sulla base di apposita convenzione.

Art. 74 (Obbligo di residenza ed agevolazioni per il personale pendolare)

(1) Il personale è tenuto a fissare la propria dimora abituale in modo da garantire il regolare adempimento del servizio e di tutti i doveri connessi.

(2) La dimora abituale in luogo diverso da quello della sede di servizio non può comportare per l'amministrazione alcuna spesa, fatte salve le agevolazioni provinciali per i pendolari in generale nonché per i pendolari del gruppo linguistico ladino in particolare, la disciplina prevista in favore del personale con più sedi di servizio nonché nei casi in cui la missione di servizio causa al personale maggiori spese.

(3) Il personale ha l'obbligo di informare tempestivamente l'amministrazione di appartenenza di ogni modifica della dimora abituale e del domicilio, se diverso.

Art. 75 (Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare volontaria)

(1) Il trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare volontaria vengono disciplinate in apposito contratto collettivo intercompartimentale, da stipularsi entro il mese di luglio del corrente anno e prevedendo in sede di prima applicazione, in quanto compatibile con la normativa del fondo di cui al comma 2, la decorrenza 1 luglio 1999.

(2) Al personale è comunque data fin d'ora la facoltà di preiscrizione al fondo previdenziale denominato "Laborfond".

(3) Le amministrazioni si impegnano di favorire la preiscrizione mettendo a disposizione a tal fine le proprie strutture.

Art. 76 (Contributi sindacali)

(1) Il personale ha facoltà di rilasciare delega a favore dell'organizzazione sindacale da esso prescelta per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega viene rilasciata per iscritto e trasmessa all'amministrazione a cura del personale o dell'organizzazione sindacale interessata.

(2) La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione all'amministrazione.

(3) Il personale può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione all'amministrazione.

(4) Le trattenute mensili operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni del personale in base alle deleghe presentate per le organizzazioni sindacali sono versate mensilmente entro il quinto giorno del mese successivo alle stesse, con le modalità da stabilirsi d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate.

Art. 77 (Controllo sull'idoneità al servizio ed equo indennizzo)

(1) La disciplina sull'idoneità al servizio e sull'equo indennizzo è contenuta nell'allegato 3 del presente contratto.

Art. 78 (Rimborso spese per visite mediche)

(1) Il rimborso di spese per visite mediche per il libretto sanitario e per patenti di guida per mezzi speciali può essere previsto nel contratto di comparto.

Art. 79 (Acconto sul trattamento di fine rapporto in attività di servizio)

(1) L'acconto sul trattamento di fine rapporto in attività del servizio è disciplinato nell'allegato 2 del presente contratto.

Art. 80 (Abbigliamento di servizio)

(1) L'amministrazione fornisce gratuitamente al personale per esigenze di servizio, tenuto conto del profilo professionale di appartenenza e delle mansioni effettivamente esercitate, l'abbigliamento di servizio necessario. A tale fine è considerato abbigliamento di servizio:

  • a)  l' uniforme, contrassegnata dal distintivo di qualifica;
  • b)  la divisa, contrassegnata dal distintivo di servizio;
  • c)  l' abbigliamento di lavoro;
  • d)  l' abbigliamento di protezione.

(2) L'assegnazione dell'abbigliamento di servizio non costituisce integrazione del trattamento economico. È esclusa la corresponsione in denaro o buoni acquisto in sostituzione degli indumenti.

(3) L'abbigliamento di protezione ed i dispositivi di protezione individuale prescritti dalle norme antinfortunistiche spettano di diritto e vengono assegnati d'ufficio. Il loro uso è obbligatorio.

(4) Nei cantieri di lavoro, negli stabilimenti, nelle officine, negli impianti, nei magazzini e laboratori vengono messi a disposizione del personale, oltre all'abbigliamento di protezione, equipaggiamenti ed indumenti per l'esecuzione di lavori specifici o particolarmente disagiati.

(5) L'amministrazione di appartenenza provvede ad individuare l'abbigliamento necessario ed a stabilire le modalità di gestione, coinvolgendo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto di appartenenza. Il personale ha comunque l'obbligo di curare la pulizia e la conservazione dell'abbigliamento di servizio, salva diversa disciplina stabilita nella contrattazione di comparto. Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Art. 81 (Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro)

(1) Ferma restando la facoltà del personale di avvalersi delle procedure di conciliazione davanti al collegio di conciliazione istituito presso la ripartizione Lavoro della Provincia, può essere istituito in ogni comparto un apposito collegio di conciliazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla normativa statale per le controversie individuali di lavoro di competenza del giudice ordinario.

(2) Nel contratto di comparto può essere prevista l'istituzione di un collegio di conciliazione per ogni singolo ente o per gruppi di enti. I singoli enti possono avvalersi del collegio di conciliazione di un ente appartenente anche ad un altro comparto, previo consenso dell'ente medesimo e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del comparto di appartenenza del proprio personale nonché previa rifusione delle relative spese.

(3) Il collegio di conciliazione è composto da tre membri fissi, di cui un rappresentante delle amministrazioni ed un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel rispettivo comparto. Del collegio fanno, inoltre, parte un altro rappresentante nominato dall'amministrazione nelle osservazioni scritte di cui al comma 7 nonché un rappresentante del personale da nominare nella richiesta di cui al comma 6. Esso è presieduto da un membro esterno all'amministrazione, di provata esperienza ed indipendenza. Il presidente, in mancanza di accordo tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali, è nominato, su richiesta dell'amministrazione o di una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativa, dal presidente del Tribunale. Per ogni membro fisso viene previsto un sostituto. I componenti fissi del collegio rimangono in carica per la durata di due anni. Salvo il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici per i membri fissi del collegio, in caso di vertenza concernente personale appartenente al gruppo linguistico ladino, uno dei rappresentanti dell'amministrazione all'interno del collegio deve essere sostituito con un rappresentante appartenente al gruppo linguistico ladino, salvo che il rappresentante nominato dal personale nella richiesta di cui al comma 6 appartenga a tale gruppo linguistico.

(4) Gli enti del rispettivo comparto stabiliscono la sede del collegio di conciliazione.

(5) La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal personale, è consegnata alla sede del collegio di conciliazione o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura del personale o dell'organizzazione sindacale cui riferisce apposito mandato all'amministrazione di appartenenza.

(6) La richiesta di cui al comma 5 deve precisare:

  • a)  l' amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il personale è addetto;
  • b)  il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;
  • c)  l' esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;
  • d)  la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un organizzazione sindacale.

(7) Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del personale, deposita presso l'ufficio osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito il presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinnanzi al collegio di conciliazione, il personale può farsi rappresentare o assistere anche da un organizzazione a cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.

(8) Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal personale, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi della relativa normativa statale.

(9) Se non si raggiunge l'accordo fra le parti, il collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

(10) Ai membri fissi del collegio di conciliazione di cui al comma 3, escluso il Presidente chiamato dall'esterno, spetta un compenso di lire 100.000 per ogni controversia trattata.

Art. 82 (Arbitrato per le controversie di lavoro)

(1) Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine previsto dal codice di procedura civile le parti possono concordare di deferire la risoluzione della controversia al collegio di conciliazione di cui all'articolo 81 in funzione di collegio arbitrale, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale il personale aderisce o abbia conferito mandato. Davanti a tale organo arbitrale possono essere anche impugnate, salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, le sanzioni disciplinari irrogate ai sensi dell'ordinamento disciplinare contenuto nel presente contratto.

(2) La richiesta di cui al comma 1 può essere presentata nel corso del tentativo di conciliazione e viene inserita nel verbale; essa può essere inoltre presentata mediante successiva richiesta da depositare alla sede del collegio arbitrale.

(3) La richiesta di cui al comma 2 deve contenere la precisa pretesa nonché le altre indicazioni previste al comma 6 dell'articolo 81.

(4) Il collegio arbitrale può determinare un termine per la presentazione di documenti o mezzi istruttori da parte dei contendenti ed ordinare all'amministrazione il deposito della documentazione ritenuta necessaria ai fini della pronuncia del lodo arbitrale.

(5) Il collegio emette il lodo arbitrale entro due mesi dalla chiusura dell'istruttoria. Se il lodo non viene emesso entro sei mesi dal deposito della richiesta di cui al comma 2 può essere adita l'autorità giudiziaria.

(6) Ai membri fissi del collegio arbitrale, escluso il Presidente chiamato dall'esterno, spetta un compenso di lire 200.000 per ogni lodo arbitrale.

(7) La liquidazione delle spese della procedura arbitrale avviene secondo equità, tenuto conto della complessità della vertenza e delle spese sostenute dalle parte vincitrice per le attività rilevanti ai fini della decisione.

Art. 83 (Osservatorio giurisdizionale ed estensione di giudicati)

(1) Per ogni singolo comparto di contrattazione la parte pubblica attuerà una raccolta delle pronunce giurisdizionali interessanti il comparto medesimo, accessibile a chiunque abbia interesse.

(2) In caso di estensione di giudicati, anche su richiesta della parte sindacale, alla generalità del personale, l'attuazione dei giudicati medesimi avverrà previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

TITOLO VII
Norme transitorie ed abrogazioni di norme

Art. 84 (Riconoscimento di servizio ai fini del trattamento giuridico ed economico)

(1) Al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto o nell'anno precedente, presso gli enti di cui all'articolo 1 il servizio riconoscibile ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36, e ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27, è riconosciuto, ai fini della progressione giuridica ed economica, in sede di nomina in ruolo o di conseguimento dell'idoneità.

Art. 85 (Abrogazione di norme)

(1) Con l'entrata in vigore del presente contratto e delle singole disposizioni dello stesso cessa l'applicazione delle norme incompatibili con lo stesso, ed in particolare delle seguenti disposizioni:

(2) Al termine della contrattazione dei singoli comparti dovranno essere formati testi unificati contenenti la completa normativa contrattuale.

ALLEGATO 1
Disciplina di missione

Art. 1 (Definizioni)

(1) Per missione si intende l'espletamento di un servizio, ordinato o autorizzato per iscritto, in località situate fuori dell'ordinaria sede di servizio del dipendente interessato.

(2) Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui ha sede l'ufficio o l'impianto, presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.

(3) Per il personale che non presta abitualmente servizio presso un'unica sede la sede di servizio, ai fini della disciplina di missione, è determinata sulla base di criteri da stabilirsi dall'ente di appartenenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 2 (Missione e orario di lavoro)

(1) L'orario di lavoro prestato in missione viene, di regola, riconosciuto in misura corrispondente all'orario di lavoro previsto per la relativa giornata. Le ore di lavoro straordinario prestate in missione che superano il valore teorico dell'orario di lavoro giornaliero sono da evidenziare separatamente.

(2) L'effettivo tempo di viaggio impiegato per le missioni in località ubicate nel territorio provinciale nonché quello impiegato per le missione giornaliere fuori provincia viene considerato lavoro straordinario qualora superi il valore teorico dell'orario di lavoro giornaliero. Per il personale, tra i cui compiti istituzionali rientra la conduzione di autoveicoli di servizio nonché per il personale impiegato, in interventi per calamità naturali, l'effettivo tempo di viaggio che supera il predetto orario di lavoro giornaliero viene considerato lavoro straordinario.

(3) Per le ore di lavoro straordinario prestate in missione non si osservano i limiti massimi consentiti per ciascun dipendente. Le ore che superano tali limiti sono comunque da recuperare.

(4) In caso di trasferta che termini fra le ore 3.00 e le ore 10.00 il personale ha diritto ad un adeguato periodo di riposo che non può comunque superare le otto ore.

Art. 3 (Indennità di missione)

(1) Compete l'indennità di missione quando:

  • a)  la missione ha una durata di almeno quattro ore, e
  • b)  viene compiuta in località distanti almeno dieci chilometri dalla sede di servizio.

(2) Il limite delle quattro ore viene meno quando la missione è compiuta durante i giorni non lavorativi, ovvero tra le ore 17 e le ore 9.

(3) L'indennità di missione non compete per missioni effettuate all'interno del territorio del comune sede di servizio o del comune di residenza ovvero, se non coincidente con il comune di residenza, del comune di abituale dimora.

(4) Al personale di cui al comma 3 dell'articolo 1 spetta, per le trasferte tra le diverse sedi di servizio, il rimborso delle sole spese di viaggio nonché, nei limiti di cui all'articolo 5, comma 1, delle spese di vitto.

Art. 4 (Misura dell'indennità di missione)

(1) Per l'espletamento delle missioni al personale competono le seguenti indennità:

  • a)  giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 17.00: lire 2.100 per ogni ora;
  • b)  dalle ore 17.00 alle ore 9.00 e nei giorni non lavorativi: lire 4.200 per ogni ora;
  • c)  per le missioni compiute all' estero le indennità di cui alle lettere a) e b) sono aumentate del cinquanta per cento.

(2) La frazione di almeno 30 minuti è considerata ora intera, salvo il limite di almeno 4 ore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

(3) In caso di missione per la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione l'indennità di missione di cui al comma 1 compete nella misura del 30 per cento, qualora le spese di pernottamento vadano a carico dell'amministrazione.

Art. 5 (Rimborso delle spese di vitto)

(1) In caso di missione di durata non inferiore a sei ore compete il rimborso della spesa documentata in originale nel limite di lire 43.000 per un pasto. In caso di durata della missione non inferiore a dodici ore compete il rimborso della spesa di due pasti nel limite complessivo di lire 85.000.

(2) In caso di espletamento di mansioni di servizio da parte del personale di vigilanza e di custodia ai sensi dell'articolo 8 nella circoscrizione o zona assegnate nonché da altre categorie di personale, da determinarsi nel contratto di comparto, tra le ore 12 e 14 o le ore 19 e 21, senza la possibilità di ritorno alla sede di servizio, nonché in caso di missione nei predetti periodi compete un importo forfettario di lire 18.000, salvo la possibilità di fruire nella relativa località del pasto in ristoranti convenzionati. L'applicazione del presente comma esclude l'applicazione del comma 1.

(3) Il rimborso delle spese di vitto non spetta per le missioni in località distanti meno di dieci chilometri dalla sede di servizio o dal luogo di residenza o di abituale dimora, salvo che il rientro alla sede di servizio o nel luogo della effettiva dimora richieda un impiego di tempo, per effetto dei mezzi di trasporto a disposizione superiore a mezz'ora.

Art. 6 (Rimborso delle spese di viaggio e pernottamento)

(1) In caso d'uso di mezzi pubblici di trasporto (treno, autobus, aereo, nave, ecc., comprese le spese di agenzia) compete il rimborso delle spese documentate in originale.

(2) Premesso che a parità di prestazioni deve essere privilegiato l'uso dei mezzi di cui al comma 1, in caso di uso del proprio automezzo compete per ogni chilometro effettivamente percorso dell'itinerario autorizzato la seguente indennità chilometrica, arrotondata a dieci lire:

  • a)  per autovetture: un quarto del prezzo della benzina super;
  • b)  per motocicli: un nono del prezzo della benzina super.

(3) Per i percorsi su strade non asfaltate l'indennità chilometrica per uso del proprio veicolo è raddoppiata.

(4) Le variazioni del prezzo della benzina si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo, tenendo conto dell'ultima variazione intervenuta nel mese precedente.

(5) Il rimborso delle spese di cui al presente articolo spetta anche in caso di trasferta di distanza inferiore a dieci chilometri dalla effettiva sede di servizio, anche se la missione viene compiuta entro il comune ove si trova la sede di servizio.

(6) Per il rimborso delle spese di viaggio si considerano i chilometri effettivamente percorsi tra distanza tra la sede di servizio o la dimora abituale, se più vicina e la località nella quale viene compiuta la missione. Qualora per la missione sia necessario l'uso del mezzo proprio, al personale spetta il rimborso delle maggiori spese sostenute, compresa l'indennità chilometrica.

(7) Vengono rimborsate, dietro presentazione di regolare documentazione, anche le spese sostenute per pedaggi autostradali e per il parcheggio nonché, in casi eccezionali, per l'uso del taxi.

(8) Vengono inoltre rimborsate le spese regolarmente documentate per il pernottamento e la prima colazione in albergo o di utilizzo di vagone letto. Salvo giustificate eccezioni il pernottamento deve avvenire in esercizi alberghi con non più di tre stelle.

(9) Il rimborso delle spese di cui al presente articolo e dell'articolo 5, comma 1, può avvenire anche in favore del personale cessato dal servizio provinciale che viene citato in qualità di teste dall'autorità giudiziaria per atti e fatti connessi con l'attività istituzionale svolta in qualità di personale presso l'amministrazione di appartenenza. Tale rimborso è limitato alla parte delle spese non già rimborsate dall'autorità giudiziaria, compresa l'indennità chilometrica qualora vi è la necessità dell'uso del mezzo proprio.

Art. 7 (Disposizioni speciali)

(1) Per il personale addetto a servizi, per il cui espletamento occorrono di regola più di 15 giornate di missione al mese nella stessa località, la relativa indennità è ridotta del 30% dopo la 15a giornata di missione.

(2) Il trattamento di missione cessa dopo 180 giorni di missione continuativa nella medesima località. A tali effetti si considera missione continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 40 giorni di calendario.

(3) Al personale obbligato per motivi di servizio a compiere frequenti missioni può essere concessa un'autorizzazione cumulativa all'espletamento delle medesime e, se necessario, all'uso dell'automezzo privato. Tale autorizzazione cumulativa può essere limitata anche soltanto a determinati percorsi o periodi.

(4) L'uso del veicolo privato ai fini del servizio di pronta reperibilità è equiparato, in caso di autorizzazione preventiva, all'uso dello stesso in missione.

Art. 8 (Categorie speciali)

(1) Al personale di vigilanza e di custodia nonché alle categorie di personale da determinarsi nel contratto di comparto si applicano, limitatamente all'espletamento della missione compiuta nell'ambito territoriale della circoscrizione o zona cui è assegnato, le seguenti disposizioni speciali:

  • a)  non compete l' indennità di missione, bensì soltanto il rimborso delle spese del vitto ai sensi dell'articolo 5 nonché il rimborso delle spese di viaggio per l'uso di un mezzo di trasporto pubblico o dell'automezzo privato;
  • b)  per distanze superiori a dieci chilometri dalla sede di servizio di regola è consentito il pernottamento, qualora non esista alcuna possibilità di usare mezzi pubblici di trasporto ovvero l' amministrazione non provveda in proprio al servizio trasporto dipendenti;
  • c)  vengono rimborsate le spese di viaggio qualora, in assenza di un servizio di trasporto dell' amministrazione, il personale cantoniere e ausiliario si serva di mezzi di trasporto pubblici oppure, dietro corrispondente autorizzazione, di automezzi privati per il viaggio dall'abituale sede di servizio o di raduno al posto di lavoro;
  • d)  nessun rimborso delle spese compete per viaggi compiuti per recarsi all' abituale sede di servizio o di raduno, ad eccezione dei casi di impiego straordinario di manodopera oltre il normale orario di servizio, se il viaggio è compiuto con automezzo privato; il pagamento dell'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio può aver luogo anche in base ad una distinta cumulativa, corredata delle necessarie indicazioni, firmata dal superiore competente per l'autorizzazione.

(2) Per tutte le missioni compiute al di fuori dell'ambito di competenza si osservano le disposizioni previste per il rimanente personale.

(3) Per il personale di vigilanza i rispettivi ambiti territoriali di competenza per l'applicazione del presente articolo, tenuto conto dell'assegnata sede di servizio, vengono determinate dall'ente di appartenenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 9 (Indennità di missione forfettizzata in caso di continuata prestazione di servizio presso sedi distaccate)

(1) Al personale che in via continuativa deve prestare servizio presso servizi situati in comuni diversi dalla sede di servizio, senza che ciò comporti il trasferimento, viene attribuita un'indennità di trasferta forfettizzata per le spese connesse. Tale indennità viene attribuita al personale il cui periodo di missione supera i due mesi e comunque per un periodo non superiore ai cinque anni.

(2) L'indennità di cui al comma 1 viene attribuita anche al personale trasferito o comunque destinato a sede di servizio della propria amministrazione fuori provincia. In tale caso l'indennità spetta per tutto il relativo periodo e senza alcun limite temporale.

Art. 10 (Disciplina di missione in caso di trasferimento d'ufficio)

(1) Al personale trasferito d'ufficio da una ad altra sede permanente di servizio spetta per il primo mese il rimborso delle effettive spese di missione ai sensi della presente disciplina di missione, esclusa l'indennità di missione di cui all'articolo 3. Tale trattamento non compete:

  • a)  in caso di trasferimento nell' ambito dello stesso comune o nel luogo di dimora ovvero
  • b)  in caso di godimento di alloggio di servizio nella nuova sede.

(2) Il personale trasferito d'ufficio ha anche diritto al rimborso delle spese di trasloco della misura massima di cinque milioni.

Art. 11 (Rimborso dei danni subiti dal proprio veicolo in missione di servizio)

(1) In caso dell'uso autorizzato del veicolo privato per recarsi in missione o nel servizio di reperibilità il personale ha diritto, su domanda, al rimborso dei danni subiti dal veicolo durante la missione nonché delle spese connesse, esclusi i danni causati per dolo o colpa grave del personale stesso e semprechè il danno risulti accertato o attestato da un organo di polizia competente entro quarantotto ore dall'amministrazione sulla base di idonei mezzi di prova.

(2) In caso di danni da ascriversi, a giudizio dell'amministrazione, in tutto o in parte alla responsabilità di terzi, essa può provvedere al rimborso anticipato dei danni subiti dal dipendente previa surroga nell'eventuale diritto al risarcimento dei relativi danni nei confronti dei terzi ritenuti responsabili.

(3) Non sono prese in considerazione le domande di rimborso per danni inferiori al dieci per cento dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della prima qualifica funzionale.

(4) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i danni subiti a partire dall' 1 gennaio 1997.

Art. 12 (Indennità pendolare per il personale ladino)

(1) In favore del personale degli enti di cui all'articolo 1 che appartiene al gruppo linguistico ladino e risiede in un comune delle due valli ladine, incluse le frazioni ladine di Castelrotto, della provincia di Bolzano e sia destinato a adempiere la sua attività al di fuori delle due valli ladine, può essere prevista nel contratto di comparto un'indennità pendolare forfettizzata, tenuto conto dei seguenti principi:

  • a)  il personale deve essere assegnato a servizi che svolgono le proprie attribuzioni anche per conto delle popolazioni delle due valli ladine della provincia di Bolzano;
  • b)  il personale deve occupare posti riservati al gruppo linguistico ladino;
  • c)  l' indennità viene concessa in dodici mensilità a titolo di rimborso parziale forfettizzato delle spese di viaggio derivanti dalla prestazione dal lavoro al di fuori del luogo di residenza delle predette valli;
  • d)  l' indennità spetta soltanto per i giorni di effettiva presenza in servizio;
  • e)  l' indennità non è cumulabile con le agevolazioni di cui all'articolo 74 in favore della generalità dei pendolari.

Art. 13 (Anticipazioni spese)

(1) Per le missioni può essere concesso al personale, su richiesta, un'anticipazione delle prevedibili spese rimborsabili dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale. L'anticipazione viene concessa solamente qualora le relative spese ammontano a non meno di lire 300.000.

ALLEGATO 2
Acconto sul trattamento di fine rapporto

Capo I
Acconto sul trattamento di fine rapporto con almeno otto anni di servizio

Art. 1

(1) Un acconto sul trattamento di fine rapporto viene concesso al personale a tempo indeterminato o determinato con almeno otto anni di servizio, o riconosciuto tale, presso gli enti di cui all'articolo 1, su richiesta giustificata dalla necessità di:

  • a)  spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, effettivamente a carico del richiedente e sostenute anche per le persone di cui all' articolo 433 del codice civile, di ammontare complessivo non inferiore a due mensilità degli emolumenti fissi e continuativi, al netto delle ritenute di legge, in godimento nel mese di presentazione della domanda;
  • b)  acquisto o costruzione, incluso il recupero di abitazione, della prima casa di abitazione per il nucleo familiare del richiedente o dei figli maggiorenni; tale ipotesi ricorre anche in caso di alloggio inadeguato al fabbisogno della propria famiglia o dei figli ai sensi della normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata.

(2) L'acconto di cui al comma 1 può essere concesso inoltre in caso di estinzione anticipata, anche parziale, di un mutuo ipotecario per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione e sempre che il mutuo residuo da estinguere non sia inferiore a quattro mensilità degli emolumenti fissi e continuativi, al netto delle ritenute di legge, in godimento nel mese di presentazione della domanda.

(3) L'acconto di cui al comma 1, lettera b), può essere concesso una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

(4) Gli acconti di cui al comma 1 non possono superare l'ottanta per cento del trattamento di fine rapporto maturato alla data della domanda di acconto e comunque non possono superare l'importo lordo di lire ottanta milioni.

Art. 2

(1) Le domande di acconto di cui all'articolo 1 vanno presentate all'amministrazione di appartenenza entro il 31 maggio di ogni anno, corredate della seguente documentazione:

  • a)  per le spese di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a): idonea documentazione concernente la spesa sostenuta entro un anno precedente la domanda o da sostenersi;
  • b)  per le spese di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b): in caso di acquisto: contratto o contratto preliminare di compravendita o altro atto di acquisto, di data non anteriore di un anno; in caso di costruzione o recupero: concessione edilizia e preventivo dei costi di costruzione a firma del progettista; semprechè la concessione edilizia non sia stata rilasciata più di un anno fa; in caso di estinzione di mutuo ipotecario: il contratto di mutuo nonché una dichiarazione dell'istituto bancario relativa all'importo necessario per l'estinzione anticipata del mutuo; in ogni caso alla domanda va allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che trattasi della prima casa di abitazione;
  • c)  speciale procura irrevocabile di delega in favore dell' amministrazione di appartenenza per riscuotere l'indennità di premio di servizio dovuta dall' I.N.P.D.A.P. con sottoscrizione autenticata dal funzionario preposto al competente ufficio o da un funzionario da esso delegato.

(2) Le domande di acconto sono accolte nella stessa misura percentuale della spesa ammessa in relazione alle disponibilità dell'apposito stanziamento in bilancio.

(3) La liquidazione dell'acconto avviene sulla base delle spese sostenute o da sostenersi.

(4) In caso di erogazione dell'acconto sul trattamento di fine rapporto non giustificata in tutto o in parte da idonea documentazione di spesa, da presentarsi entro diciotto mesi dalla liquidazione, viene disposto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 4, il recupero delle somme indebitamente percepite.

Capo II
Acconto sul trattamento di fine rapporto con almeno venti anni di contribuzione

Art. 3

(1) Un acconto sulla indennità di buon-uscita a carico dell'amministrazione viene concesso al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato con almeno venti anni di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza nei seguenti casi:

  • a)  per oneri di studio dei figli (tasse di iscrizione) per frequenza, libri, vitto e alloggio presso terzi, ecc.). L' acconto non può essere superiore a lire 11.500.000 per studente;
  • b)  per gravi situazioni debitorie, da valutarsi caso per caso in base ad idonea documentazione, purchè di ammontare complessivo non inferiore a sei mensilità degli emolumenti fissi e continuativi, al netto delle ritenute di legge, in godimento nel mese di presentazione della domanda;
  • c)  per ammodernamento, arredamento, interventi di manutenzione straordinaria della casa di abitazione stabile del nucleo familiare del richiedente, purchè la relativa spesa non sia inferiore a tre mensilità degli emolumenti fissi e continuativi, al netto delle ritenute di legge, in godimento nel mese di presentazione della domanda;
  • d)  per matrimonio del richiedente o dei figli, o per sopperire alle minori entrate del richiedente in aspettativa o in congedo straordinario non retribuito o con rapporto di servizio a tempo parziale per motivate esigenze familiari. L' acconto non può essere superiore a dieci mensilità degli emolumenti fissi e continuativi, al netto delle ritenute di legge, in godimento nel mese di presentazione della domanda;
  • e)  per altri rilevanti e gravi motivi, da motivarsi e valutarsi caso per caso.

(2) L'acconto sul trattamento di fine rapporto di cui al presente articolo può essere ottenuto di regola una sola volta nel corso del rapporto di impiego, qualora l'ammontare dell'acconto concesso superi il settanta per cento del trattamento di fine rapporto maturato a carico della propria amministrazione.

Art. 4

(1) Le domande di acconto sul trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 3 vanno presentate all'amministrazione di appartenenza entro il 31 marzo di ogni anno, corredate da idonea documentazione concernente la spesa sostenuta e da sostenersi ovvero le minori entrate.

(2) Le domande sono accolte nella stessa misura percentuale della spesa messa in relazione alle disponibilità dell'apposito stanziamento in bilancio.

(3) La liquidazione dell'acconto avviene sulla base delle spese sostenute o da sostenersi, comprovate da idonea documentazione.

(4) In caso di erogazione dell'acconto sul trattamento di fine rapporto non giustificata in tutto o in parte da idonea documentazione di spesa, da presentarsi entro dodici mesi dalla liquidazione dello stesso viene disposto il recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, anche con trattenute non superiori al quinto del trattamento economico in godimento. Per oneri di studio dei figli è da presentare solamente il relativo certificato di iscrizione.

(5) Le spese ammissibili per la concessione dell'acconto devono essere posteriori alla data di presentazione della domanda, o anteriori di non più di un anno rispetto alla data stessa.

Capo III

Art. 5

(1) A livello di comparto possono essere stabiliti diversi termini per la presentazione delle domande di acconto di cui al presente allegato.

(2) Per il personale delle I.P.A.B. le disposizione del presente allegato trovano applicazione appena sarà garantito il relativo finanziamento. A tale riguardo la competente parte pubblica si impegna di intraprendere le necessarie iniziative.

ALLEGATO 3
Controllo sull'idoneità al servizio ed equo indennizzo

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Gli accertamenti ed i controlli tecnico-sanitari cui può essere sottoposto il personale, riguardano in particolare:

  • a)  l' idoneità psico-fisica all'impiego
  • b)  la dipendenza dell' infermità da causa di servizio;
  • c)  la concessione dell' equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica;
  • d)  l' idoneità fisica a servizi che danno luogo alla corresponsione di specifica indennità di rischio;
  • e)  l' idoneità fisica all'espletamento di altre mansioni per il personale divenuto inabile per infermità o ferite;
  • f)  la dispensa dal servizio per inabilità ed infermità.

Art. 2 (Competenza)

(1) Gli accertamenti ed i controlli sanitari di cui all'articolo 1 vengono svolti da apposita commissione medico-legale istituita presso il settore di medicina legale dell'Unità Sanitaria Locale Centro-Sud.

Art. 3 (Composizione della commissione medico-legale)

(1) La commissione medico-legale di cui all'articolo 2 è nominata dal direttore generale dell'Azienda speciale unità sanitaria locale Centro-Sud per tre anni ed è composta da almeno tre membri. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione vengono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, garantendo la presenza di medici esperti nel rispetto dei principi generali desumibili dalla relativa normativa statale.

(2) Durante la visita collegiale il personale può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

Art. 4 (Modalità di richiesta degli accertamenti)

(1) Gli accertamenti della commissione medico-legale sono richiesti dall'amministrazione di appartenenza:

  • a)  d' ufficio, nei casi previsti dalla legge;
  • b)  su domanda del personale, corredata da attestato medico;
  • c)  su proposta del competente superiore del personale, corredata da uniforme parere del competente superiore.

(2) La domanda o proposta sono presentate all'amministrazione di appartenenza, allegando l'eventuale documentazione sanitaria in possesso nonché dettagliata relazione del competente superiore.

(3) Nell'istanza devono essere evidenziate le finalità che il richiedente la prestazione intende perseguire, e il quesito che si intende sottoporre alla commissione deve essere formulato in modo chiaro e compiuto.

Art. 5 (Infermità contratta per causa di servizio)

(1) La domanda di accertamento tecnico-sanitario per il conseguimento dei benefici previsti dal presente contratto e dalla normativa in vigore, va presentata, anche a mezzo di lettera raccomandata, all'amministrazione di appartenenza entro il termine perentorio di sei mesi dal sorgere dell'evento dannoso che ha causato la menomazione dell'integrità fisica, ovvero dalla data in cui si è verificata la menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità o della lesione già riconosciuta dipendente da cause di servizio.

(2) Nella domanda sono specificatamente indicate la natura dell'infermità, ferita o lesione per la quale si chiede di farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, le circostanze che vi condussero, le cause che la produssero e le conseguenze sull'integrità fisica. La domanda deve essere corredata della documentazione indicata al comma 2 dell'articolo 4.

(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche quando la menomazione dell'integrità fisica si è manifestata dopo la cessazione del rapporto d'impiego, entro il termine previsto al comma 1.

(4) La domanda può essere proposta negli stessi termini anche dagli eredi legittimari del personale o del pensionato deceduto.

(5) Dal verbale della commissione medico-legale deve risultare:

  • a)  l' avvenuto accertamento della dipendenza dell'infermità del dipendente da causa esclusiva oppure da concausa necessaria e preponderante di servizio;
  • b)  l' inabilità temporanea al servizio;
  • c)  l' inabilità permanente, parziale o totale, al servizio;
  • d)  il grado di menomazione dell' integrità fisica con contestuale eventuale ascrizione dell'infermità o lesione contratta dal personale ad una delle categorie di cui alle tabelle A) e B) annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, in materia di pensioni di guerra, nel testo vigente.

Art. 6 (Causa di servizio)

(1) È considerato come causa di servizio qualunque fatto, richiesto dal servizio e verificatosi durante le ore di servizio, che possa essere inteso quale causa esclusiva oppure quale concausa necessaria e preponderante della lesione od infermità riportata dal personale.

(2) È pure considerato dipendente da causa di servizio l'infortunio in cui viene ad incorrere il personale lungo il normale tragitto per raggiungere il posto di lavoro dalla propria abitazione o per rientrare nella stessa dalla sede lavorativa, ove non sussista colpa grave o arbitrario allontanamento dal servizio.

(3) È di competenza dell'amministrazione di appartenenza verificare se un infortunio sia avvenuto per causa di servizio, salva la competenza della commissione medico-legale sugli aspetti tecnico-sanitarie.

Art. 7 (Accertamenti da parte della commissione)

(1) Il presidente fissa la data della visita collegiale e convoca il personale avvisandolo della facoltà di farsi assistere nella visita collegiale da un medico di fiducia. Della convocazione è data comunicazione all'amministrazione di appartenenza che ha richiesto l'accertamento.

(2) La commissione può richiedere eventuali consulenze sanitarie o accertamenti diagnostici o raccogliere ulteriori informazioni ritenute necessarie o utili al giudizio richiesto.

(3) La visita collegiale deve svolgersi entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

(4) Copia del verbale della seduta della commissione è inviata all'amministrazione di appartenenza che provvede a comunicare il referto al dipendente e provvede agli altri adempimenti di propria competenza.

(5) Il giudizio della commissione sugli aspetti tecnico-sanitari è definitivo.

Art. 8 (Equo indennizzo)

(1) L'equo indennizzo è concesso al personale che per infermità o lesioni contratte per causa di servizio, ha subito una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A) e B) annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, in materia di pensioni di guerra, nel testo vigente.

(2) L'infermità o la lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenere equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.

Art. 9 (Misura dell'equo indennizzo)

(1) In caso di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa esclusiva di servizio, la misura dell'equo indennizzo è stabilita secondo le seguenti modalità e criteri:

  • a)  per la determinazione dell' equo indennizzo si considera lo stipendio annuo iniziale della qualifica funzionale di appartenenza, comprensivo dell'indennità integrativa speciale e dei compensi fissi e continuativi, maggiorato dell'80 per cento;
  • b)  la misura dell' equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica ascritte alla prima categoria della tabella A) di cui all'articolo 8, comma 1, è pari, per la generalità del personale a 3 volte l'importo del trattamento economico determinato a norma della precedente lettera a);
  • c)  per la liquidazione dell' equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico della posizione stipendiale in godimento del personale al momento della presentazione della domanda.

(2) La misura dell'equo indennizzo per menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria della tabella A) è pari alle seguenti percentuali dell'importo stabilito per la prima categoria:

  • a)  seconda categoria 95 per cento
  • b)  terza categoria 78 per cento
  • c)  quarta categoria 64 per cento
  • d)  quinta categoria 47 per cento
  • e)  sesta categoria 30 per cento
  • f)  settima categoria 15 per cento
  • g)  ottava categoria 9 per cento

(3) Per tutte le categorie della tabella B) la misura dell'equo indennizzo è pari al 3 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria della tabella A).

(4) Nei casi di accertamento della dipendenza dell'infermità da concausa necessaria e preponderante di servizio, la misura dell'equo indennizzo come determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è ridotta alla metà.

Art. 10 (Riduzioni dell'equo indennizzo)

(1) L'equo indennizzo è ridotto del 3 per cento per ogni anno di età oltre i cinquant'anni.

(2) Agli effetti del comma 1 l'età alla quale devesi aver riguardo è quella che il personale ha al momento della presentazione della domanda.

(3) L'indennizzo come sopra determinato viene ridotto del 50 per cento nei seguenti casi:

  • a)  se il personale viene utilizzato in altri compiti attinenti alla qualifica funzionale di appartenenza;
  • b)  se il personale ha conseguito per la stessa causa la pensione privilegiata;
  • c)  se il personale ha conseguito per la stessa causa la rendita vitalizia da parte dell' I.N.A.I.L.

(4) Se la pensione privilegiata o la rendita vitalizia sono conseguite successivamente alla liquidazione dell'equo indennizzo, la metà del medesimo è recuperato mediante trattenute mensili sulla pensione o rendita di importo pari ad un decimo dell'ammontare di queste.

(5) Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo, e fino a concorrenza del medesimo, quanto eventualmente percepito per lo stesso titolo dal personale o dagli eredi in virtù di assicurazioni a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 11 (Dolo o colpa grave del personale)

(1) In caso di menomazione dell'integrità fisica contratta per dolo o colpa grave del personale non spetta alcun indennizzo.

Art. 12 (Annullamento del provvedimento di concessione)

(1) Il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo è annullato e si provvede al recupero della somma liquidata nel caso in cui venga accertato che la concessione si è basata su falsi presupposti.

Art. 13 (Decesso del personale)

(1) Se il personale sia deceduto per causa esclusiva o concausa necessaria e preponderante di servizio debitamente riconosciuta a seguito di istanza presentata dagli aventi causa nel termine perentorio di sei mesi dalla data dell'evento mortale, la morte è ascritta alla prima categoria della tabella A) di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 14 (Approvazione del giudizio della commissione medico-legale e concessione dell'equo indennizzo)

(1) Il giudizio della commissione medico-legale è approvato dall'amministrazione di appartenenza.

(2) Con lo stesso provvedimento viene disposta la concessione dell'equo indennizzo.

(3) Il decreto adottato in difformità, anche parziale, dal giudizio della commissione medico-legale, deve essere motivato.

Art. 15 (Rimborso spese di cura e di protesi)

(1) Per le infermità o lesioni riconosciute dipendenti da cause di servizio compete al personale, anche se nel frattempo cessato dal servizio, o agli eredi il rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricovero in istituti sanitari specializzati, nonché quelle per protesi, limitatamente alla eventuale parte non coperta dal servizio sanitario provinciale.

(2) Salvo comprovato impedimento, la documentazione per ottenere il rimborso delle spese di cui al comma 1, deve essere presentata dal personale o, in caso di morte, dagli aventi causa, entro trenta giorni dalla data del certificato di guarigione o dalla data di fornitura di protesi o dalla data di morte.

(3) Dietro presentazione di idonea documentazione possono essere concesse anticipazioni sulle citate spese.

Art. 16 (Aggravamento sopravvenuto della menomazione)

(1) Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'equo indennizzo, nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per la quale è stato concesso, si procede per una sola volta, a richiesta del personale o degli eredi legittimari, alla revisione dell'indennizzo già concesso, secondo la procedura prevista dalla presente disciplina.

(2) Se, a seguito dell'aggravamento, la menomazione dell'integrità fisica rientra in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo, in sede di revisione viene detratto quanto in precedenza liquidato.

Art. 17 (Cumulo di menomazioni dell'integrità fisica)

(1) Se il personale riporta per cause di servizio altra menomazione dell'integrità fisica, si procede alla concessione di un nuovo indennizzo, se la menomazione complessiva dell'integrità fisica che ne deriva rientra in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo.

(2) Dal nuovo indennizzo va detratto quanto in precedenza liquidato.

Art. 18 (Gratuità delle prestazioni di medicina legale)

(1) Le prestazioni medico-legali riguardanti gli accertamenti ed i controlli tecnico-sanitari previsti dal presente regolamento sono erogate dall'Azienda Speciale Unità Sanitaria Locale Centro-Sud tramite la commissione di cui all'articolo 2 a titolo gratuito.

Art. 19 (Oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza)

(1) Le eventuali spese derivanti al personale da consulenze sanitarie o accertamenti diagnostici ordinati dal presidente della commissione medico-legale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono a carico dell'amministrazione di appartenenza.

ALLGEGATO 4
Stipendio annuo ed indennità integrativa speciale, nonché progressione in carriera con decorrenza 1° luglio 1999 (artt. 54 e 57)

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