Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) L'indennità integrativa speciale annua lorda delle singole qualifiche funzionali di cui all'articolo 54 è determinata con decorrenza 1° luglio 1999 come segue:
(2) Gli importi di cui al comma 1 sono comprensivi dell'importo annuale lordo di lire 1.563.522 di cui all'articolo 2, comma 4, del contratto collettivo intercompartimentale aggiuntivo del 4 gennaio 1996, tenuto conto dei successivi aumenti contrattuali.