(1) Dopo l’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 2/bis:
“Art. 2/bis (Decorrenza del termine per modifiche al piano urbanistico comunale)
1. Il biennio di cui all’articolo 21, comma 3, della legge urbanistica provinciale comincia a decorrere dalla data di adozione della prima delibera di avvio del procedimento di variante al piano urbanistico dopo l’elezione del consiglio comunale.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.