(1) L’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia del 1 febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta comunale di soggiorno:
(1) Il comma 1 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia del 1 febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 9, i sostituti d’imposta riversano al comune competente le somme riscosse nel mese precedente.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.