Ordinanza 18 novembre (3 dicembre 2015), n. 259; Pres. Criscuolo; Red. Carosi
Ritenuto che la Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso iscritto al reg. confl. enti n. 12 del 2014, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, impugnando il decreto del Ministro dell’interno 20 giugno 2014 (Attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e Sardegna del contributo pari a 75.706.718,47 euro a titolo di compensazione di minor gettito IMU, a decorrere dall’anno 2014 e di minori accantonamenti, per l’importo complessivo pari a 3.393.281,53 euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, a favore dei comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano), in riferimento agli artt. 8, numero 1), 9, 16, 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione agli artt. 9, 10, 10-bis, 13, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), all’art. 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –legge finanziaria 2010), ed all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), nonché in riferimento ai principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale;
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto inammissibile o, comunque, infondato.
Considerato che, a seguito dell’accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, la Provincia autonoma di Bolzano ha rinunciato al ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe;
che detta rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri;
che, ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.