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In vigore al: 04/10/2016

85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 751)
Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche all'articolo 20/ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

1)
Pubblicato nella G.U. 16 giugno 2015, n. 137.

Art. 1

(1) Il comma 2 dell’articolo 20/ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:

"2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese sul foglio contrassegnato A/1, conforme al fac-simile allegato al presente decreto, disponibile presso ogni cancelleria del Tribunale di Bolzano e delle relative sedi del giudice di pace."

(2) Il comma 3 dell’articolo 20/ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:

"3. Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, è collocato dal medesimo in apposita busta gialla, chiusa, nominativa e consegnata personalmente e direttamente al tribunale, ovvero al giudice di pace del luogo di residenza. La busta è sigillata all’atto della consegna presso il tribunale o il giudice di pace. Il giudice di pace inoltra al tribunale le buste ad esso consegnate. Il cancelliere del tribunale conserva le buste sigillate e certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l’appartenenza o l’aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell’autorità giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di appartenenza o di aggregazione può essere inoltrata anche per il tramite del giudice di pace. In tale caso, il tribunale provvede agli adempimenti successivi e alla consegna in plico chiuso della certificazione per il tramite del giudice di pace. Il personale del tribunale e del giudice di pace è tenuto al segreto d’ufficio. Presso i medesimi uffici non è consentita alcuna annotazione o registrazione anche informatica relativa al contenuto delle dichiarazioni o delle certificazioni. È vietato richiedere al dichiarante di produrre detta certificazione fuori dei casi e per finalità diverse da quelli tassativamente previsti dalla legge. Ai fini dell’appartenenza o dell’aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico chiuso, nel momento in cui dichiara il possesso dei requisiti per i benefici previsti.

Tale plico chiuso può essere aperto solo nel momento in cui l’autorità competente verifica il possesso dei requisiti predetti. Ai dichiaranti non beneficiari la certificazione è restituita in plico chiuso."

(3) Il comma 5 dell’articolo 20/ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:

"5. I comuni informano i cittadini e i soggetti di cui al comma 7/bis che hanno compiuto la maggiore età, o che hanno trasferito la propria residenza in un comune della provincia di Bolzano da comuni situati fuori provincia, e i cittadini o i soggetti di cui al comma 7/bis interdetti

che abbiano riacquistato la capacità, della facoltà di rendere la dichiarazione, dei suoi effetti e circa le eventuali modifiche. Le dichiarazioni rese entro un anno dalla data di comunicazione spiegano effetto immediato".

(4) Dopo il comma 7 dell’articolo 20/ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è inserito il seguente:

"7/bis Le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere altresì rese, con le medesime modalità ed effetti, presso la sede principale del tribunale di Bolzano:

  1. dai cittadini anche di altro Stato dell’Unione europea e dai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, anche se non residenti nella provincia di Bolzano;
  2. dai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria anche se non residenti nella provincia di Bolzano.

La prima dichiarazione resa dai soggetti di cui al presente comma spiega effetto immediato, salvo quanto disposto dal comma 5."

(5)  Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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